Sentenza 11 febbraio 2008
Massime • 1
Nel caso in cui l'imputato sia stato erroneamente citato dinanzi al Tribunale in composizione collegiale, la trattazione del processo, ai sensi dell'art. 222, comma secondo, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, può essere fissata nello stesso giorno, davanti al Tribunale monocratico, senza la necessità di una nuova citazione, dovendosi ritenere sufficiente la comunicazione verbale alle parti presenti. (Nel caso di specie, relativo all'erronea citazione di un imputato contumace, la S.C. ha ritenuto valida la comunicazione della fissazione della data dell'udienza davanti al Tribunale monocratico al solo difensore, che lo rappresenta ad ogni effetto ai sensi dell'art. 420-quater, comma secondo, cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/02/2008, n. 20047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20047 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 11/02/2008
Dott. AGRÒ Antonio NO - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 257
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 48148/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LD LU, n. ad Agrigento il 24.10.1944;
avverso la sentenza in data 13 giugno 2005 della Corte di appello di Torino;
visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Viglietta Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino confermava la sentenza in data 6 marzo 2 002 del Tribunale di Aosta, appellata da LU LD, condannato alla pena di anni due e mesi uno di reclusione in quanto responsabile del reato di cui all'art. 81 cpv. c.p., art. 61 c.p., n. 10, art. 368 c.p., per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, con dichiarazioni rese in sede di esame davanti al Pretore di Aosta in data 23 febbraio 2002, incolpato, sapendoli innocenti, LI TI del delitto di falso e l'agente della Polizia di Stato NO DA del delitto di concorso nel delitto di falso e di abuso di ufficio. La Corte torinese precisava che il LD era stato condannato con sentenza in data 23 febbraio 1998 del Pretore di Aosta per ricettazione di un modulo di una carta di identità e falsificazione della stessa mediante apposizione della propria fotografia e delle proprie generalità, fatta eccezione del nome, indicato con quello di LU Fini.
La carta di identità era stata accidentalmente rinvenuta nell'ascensore del Casinò di Saint Vincent ed era stato accertato che il documento proveniva da una serie di moduli in bianco sottratti in data 28 marzo 1995 al Comune di San Felice Benaco.
in sede di esame dibattimentale il LD si era difeso attribuendo la falsificazione del documento a tale LI TI, che avrebbe fatto ciò su sua richiesta, avendo egli necessità di usarlo al Casinò, dal quale con le sue vere generalità sarebbe stato interdetto per pregresse vicende, e affermando che nel frattempo il TI aveva sovrapposto una foto personale sulla sua, avendo anch'egli intenzione di usarla al Casinò. Secondo il LD, il TI era stato poi convinto da poliziotti, per malanimo nei suoi confronti, a togliere la sua foto dal documento, lasciando quella di esso LD.
Il TI, dal canto suo, aveva ammesso di avere ricevuto dal LD una foto, ma escludeva di averla usata per effettuare falsificazioni di documenti.
Le dichiarazioni del LD venivano ritenute inattendibili sia dal Pretore di Aosta in sede di procedimento penale per ricettazione e falso sia, nel successivo giudizio per calunnia, dal Tribunale di Aosta;
e la Corte di appello, con la sentenza impugnata, si è riportata alle considerazioni svolte dal giudice di primo grado. Ricorre per cassazione di persona l'imputato che denuncia, con un primo motivo, la nullità del giudizio di primo grado, per inosservanza del D.L. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 202: egli era stato erroneamente citato davanti al Tribunale collegiale di Aosta che, dopo avere preso atto di tale errore, anziché fissare direttamente la data e l'ora di trattazione del processo davanti al Tribunale monocratico in sede, si era limitato a rimettere gli atti a quest'ultimo, davanti al quale egli era stato (lo stesso giorno) irritualmente giudicato in contumacia, senza che avesse avuto legale informazione della data e dell'ora di trattazione del processo, come previsto dalla citata norma.
Con un secondo motivo, denuncia la violazione dell'art. 368 c.p., non essendo stata acquisita alcuna prova risolutiva nel senso che fosse stato proprio lui a ricettare e falsificare la carta di identità; e conseguentemente non era provato il dolo di calunnia, non avendo egli certezza dell'innocenza del TI. Quanto alla calunnia in danno dell'agente DA, egli aveva ritrattato i suoi sospetti nei confronti della polizia subito dopo averli avanzati. DIRITTO
Il ricorso è infondato.
L'imputato, era stato erroneamente citato davanti al Tribunale di Aosta in composizione collegiale, e il Tribunale, come prescrive la norma evocata (D.Lgs. n. 51 del 1998, art. 222, comma 2) aveva, presente il difensore, fissato la trattazione del processo, nello stesso giorno, davanti al Tribunale monocratico. La norma non prevede affatto che a seguito dì tale provvedimento sia necessaria una nuova citazione, ma richiede solo una "fissazione" della data e ora della trattazione del processo davanti al giudice monocratico, "se possibile nello stesso giorno", con ciò evidentemente intendendosi che se ne dia comunicazione verbale alle parti presenti;
sicché, se l'imputato è contumace, è valida la comunicazione della "fissazione" della data e dell'udienza davanti al Tribunale monocratico al solo difensore, che rappresenta a ogni effetto l'imputato, a norma dell'art. 420 quater c.p.p., comma 2, richiamato dall'art. 484 c.p.p., comma 2 bis. Nel merito, va rilevato che in questa sede non si discute del fatto che il LD abbia ricettato e falsificato il documento di identità, dato che questo aspetto è stato oggetto del procedimento penale conclusosi davanti il Pretore di Aosta, che ha affermato la penale responsabilità del predetto imputato.
Qui occorre prendere in esame la sola imputazione di calunnia, avendo il LD affermato che il TI aveva operato materialmente, d'accordo con lui, la falsificazione del documento, prima apponendovi la foto di esso LD e poi una foto sua;
e inoltre che la foto del TI era stata poi da questo tolta su istigazione della polizia, per malanimo nei suoi confronti.
I giudici di merito hanno osservato che la carta di identità presentava una pellicola trasparente plastificata sovrapposta alla foto del LD, sicché era da escludere che sulla stessa fosse stata operata una ulteriore falsificazione mediante sovrapposizione della foto del TI.
D'altro canto lo stesso imputato aveva corretto le sue dichiarazioni, affermando che si era trattato di sue "supposizioni". Ne deriva che il convincimento dei giudici di merito circa a calunniosità delle dichiarazioni dell'imputato, sia quanto alla condotta materiale attribuita al TI sia quanto a quella di istigazione attribuita all'agente DA, non offre il fianco alle censure mosse dal ricorrente, essendo solo qui da precisare che la successiva parziale ritrattazione delle precedenti dichiarazioni non vale ad escludere il delitto di calunnia (v. Cass. Sez. 6^, 8 ottobre 1998, Panariello;
Id., 16 novembre 1998, Ruolino), tanto più che il reato sussiste anche quando l'attribuzione ad altri di un reato sia espressa in forma di supposizione (Cass., sez. 6^, 17 febbraio 2000, Antonelli).
Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2008