Sentenza 13 dicembre 2004
Massime • 1
L'interdizione dell'imputato non comporta l'obbligo del giudice di accertarne d'ufficio l'incapacità di partecipare coscientemente al processo e di disporre la sospensione di cui all'art. 70 cod. proc. pen., in quanto l'interdizione presuppone l'incapacità di provvedere ai propri interessi ed il procedimento penale può svolgersi anche quando il soggetto, ancorché non in grado di curare i propri interessi e, giudizialmente interdetto, appaia cosciente dello svolgimento del procedimento in modo da potere, con l'ausilio tecnico del difensore, essere consapevole protagonista del processo. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza del giudice di merito, escludendo che egli, quand'anche informato della esistenza di una sentenza di interdizione, avrebbe dovuto azionare la procedura di cui all'art. 70 cod. proc. pen., della quale, peraltro, non gli era mai stata richiesta l'applicazione). V. sent. Corte cost. n. 340 del 1992 e 39 del 2004.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/12/2004, n. 2283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2283 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2004 |
Testo completo
G
M 83
2283/05 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 13/12/2004
SENTENZA
N. 1931/ Composta dagli Ill.mi Sigg. :
PRESIDENTE Dott. FOSCARINI BRUNO
1. Dott. LATTANZI GIORGIO CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
2. Dott. COLONNESE ANDREA " N. 039274/2003
3. Dott. MARASCA GENNARO
4. Dott. FUMO MAURIZIO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) NT AR N. IL 17/02/1934
avverso SENTENZA del 16/05/2003
CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
FUMO MAURIZIO
udito il PG in persona del sost.proc.gen. dr V. Meloni che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso, osserva:
TA LO è imputato di furto di energia elettrica. Con il ricorso, presentato da AR LE, che assume di essere tutrice del
TA, si sostiene che lo stesso è stato interdetto nel 1999. La Corte di appello dunque avrebbe dovuto accertare la incapacità dell'imputato di partecipare al processo e quindi sospenderlo.
In subordine, si deduce la illogicità della motivazione, atteso che i giudici del merito non chiariscono per quale ragione la motopompa utilizzata per sottrarre l'energia debba ritenersi fosse nell'esclusivo possesso del TA. Invero le dichiarazioni dei verbalizzanti non possono essere né condivise, né utilizzate. In ulteriore subordine, si sostiene che il reato integrato sarebbe quello di truffa o che comunque esso non avrebbe superato lo stadio del tentativo.
Quanto al trattamento sanzionatorio, il ricorrente sostiene che le attenuanti generiche non avrebbero potuto essere negate solo in ragione dei precedenti penali del TA.
E' stata allegata in atti la sentenza di interdizione, pronunziata in data 17.12.1999.
Tanto premesso, non è dubbio che l'impugnazione possa essere proposta dal tutore ex comma II art 571cpp.
La prima censura tuttavia non è fondata, atteso che la pronunzia di interdizione e la sospensione del procedimento penale ex art 71 cpp si fondano su presupposti diversi.
L'interdizione infatti è istituto che trova applicazione quando il soggetto non è in grado di provvedere ai propri interessi (art. 414 cc), mentre presupposto della sospensione prevista dal codice di rito penale è la incapacità di partecipare coscientemente al processo (art. 70 cpp).
Il procedimento penale dunque può trovare svolgimento quando l'interessato, anche se non in grado di curare i suoi interessi, appare cosciente dello svolgimento del procedimento stesso, in modo da potere, con l'ausilio tecnico del suo difensore, essere consapevole protagonista dello stesso.
Orbene, nei confronti di TA non risulta essere masi stata richiesta (e quindi attivata) la procedura ex artt. 70 ss cpp: né, per le ragioni sopra specificate, è ipotizzabile che il giudice avrebbe dovuto attivarla se e quando informato della esistenza di una sentenza di interdizione.
Le residue censure sono inammissibili per genericità o per manifesta infondatezza.
Ed infatti generica e, ad un tempo, manifestamente infondata è la doglianza con la quale si assume che non sarebbe stato chiarito per quale ragione la motopompa fosse in possesso dell'imputato, atteso che ciò risulta dalle dichiarazioni dei testi e dei verbalizzanti, dichiarazioni che il ricorrente non chiarisce per qual motivo sarebbero inattendibili o addirittura inutilizzabili.
Manifestamente infondata è la censura con la quale si assume la sussistenza del delitto di truffa, dal momento che risulta essere ormai stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (SU n. 10495 del 1996, Nastasi, RV 206174) che la fattispecie contestata integra la ipotesi criminosa di furto aggravato. Generica è la censura con la quale si afferma che la condotta si sarebbe arrestata allo stadio del tentativo, poiché già dalla contestazione, non resistita da alcun valido argomento difensivo, si assume che il TA si impossesso e frui della energia elettrica.
Manifestamente infondata è la censura con la quale si sostiene che i soli precedenti penali non siano motivo sufficiente per negare le attenuanti generiche (ex plurimis cfr. ASN 199403772-RV 196880).
Conclusivamente il ricorso merita rigetto e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento.
PQM
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma in data 13.XII.2004.
Il presidente-Bruno Foscarini L'estensore-Maurizio Fumo
окиesenzion
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
[addì 20 GEN. 2005 Оцин
IL CANCELLIERE C1 Carmela Lanzuise