TAR Roma, sez. III, sentenza breve 12/02/2026, n. 2736
TAR
Sentenza breve 12 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 32 e 34 della costituzione. Violazione e falsa applicazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (art. 16, comma 5). Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità manifesta, difetto di istruttoria e disparità di trattamento

    La normativa prevede un obbligo di frequenza con ampia flessibilità (soglia del 51%) e la possibilità di deroga da parte degli Atenei per ragioni motivate. La ricorrente non ha tempestivamente richiesto tale deroga e non ha sostanzialmente frequentato le lezioni.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità manifesta

    Il criterio preferenziale per studenti con disabilità in caso di ex aequo non è contraddittorio con gli obblighi di frequenza, considerati i margini di flessibilità e la possibilità di deroga.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 32 e 34 della costituzione. Violazione e falsa applicazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (art. 16, comma 5). Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità manifesta, difetto di istruttoria e disparità di trattamento

    La normativa prevede un obbligo di frequenza con ampia flessibilità (soglia del 51%) e la possibilità di deroga da parte degli Atenei per ragioni motivate. La ricorrente non ha tempestivamente richiesto tale deroga e non ha sostanzialmente frequentato le lezioni.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità manifesta

    Il criterio preferenziale per studenti con disabilità in caso di ex aequo non è contraddittorio con gli obblighi di frequenza, considerati i margini di flessibilità e la possibilità di deroga.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 32 e 34 della costituzione. Violazione e falsa applicazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (art. 16, comma 5). Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità manifesta, difetto di istruttoria e disparità di trattamento

    La normativa prevede un obbligo di frequenza con ampia flessibilità (soglia del 51%) e la possibilità di deroga da parte degli Atenei per ragioni motivate. La ricorrente non ha tempestivamente richiesto tale deroga e non ha sostanzialmente frequentato le lezioni.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità manifesta

    Il criterio preferenziale per studenti con disabilità in caso di ex aequo non è contraddittorio con gli obblighi di frequenza, considerati i margini di flessibilità e la possibilità di deroga.

  • Rigettato
    Risarcimento in forma specifica per ammissione in sovrannumero

    Il ricorso è stato rigettato nel merito, pertanto non sussistono i presupposti per il risarcimento in forma specifica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. III, sentenza breve 12/02/2026, n. 2736
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2736
    Data del deposito : 12 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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