Sentenza breve 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza breve 12/02/2026, n. 2736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2736 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02736/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01052/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1052 del 2026, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio De Angelis, Daniele Proietti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Universita' e della Ricerca, Ministero dell'Istruzione e del Merito, Universita' degli Studi Milano Bicocca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento:
1) del Decreto Ministeriale 30 maggio 2025, n. 418, recante “Disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria - a.a. 2025-2026”, nella parte in cui non prevede alcuna deroga all'obbligo di frequenza e/o modalità alternative per il conseguimento dei CFU per gli studenti affetti da gravi patologie invalidanti;
2) del Decreto Ministeriale 16 luglio 2025, n. 454, recante “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026”, e dei relativi allegati, nella parte in cui subordina l'inserimento in graduatoria al superamento degli esami del semestre filtro, senza prevedere alcuna tutela per gli studenti impossibilitati a sostenere le prove per documentati e gravi motivi di salute connessi a disabilità;
3) del Decreto Ministeriale 22 dicembre 2025, n. 1115, recante «Disposizioni generali e ammissione alle graduatorie di merito nazionali», e dei relativi allegati, in quanto ulteriore atto attuativo della procedura selettiva lesiva degli interessi della ricorrente;
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusi:
- il provvedimento implicito di non ammissione della ricorrente a sostenere le prove d'esame del semestre filtro e la conseguente mancata inclusione nella graduatoria nazionale di merito per l'accesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026;
- le mail del 25.11.2025 e 1.12.2025 con cui l'Università degli studi di Milano - Bicocca ha rappresentato alla ricorrente l'impossibilità di accedere alle prove di esame del semestre filtro in ragione del mancato raggiungimento della percentuale minima di frequenza nell'ambito dei corsi relativi al predetto semestre filtro;
la graduatoria nazionale di merito per l'accesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026 pubblicata in data 8.01.2026 nella sola parte in cui non riposra il nominativo dell'odierna ricorrente;
e per l'accertamento
del diritto dell'odierna ricorrente ad essere risarciti in forma specifica - ex art. 30 CPA e 2058 c.c. - mediante ammissione, in sovrannumero, al Corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Universita' e della Ricerca, del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Universita' degli Studi Milano Bicocca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. Marco VI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
- la ricorrente si è iscritta al c.d. “semestre filtro” previsto dal Decreto Legislativo 15.05.2025, n. 71, e dai relativi decreti attuativi, indicando quale prima preferenza il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (LM-41) presso l’Università degli Studi di Milano – Bicocca;
- rappresenta nel ricorso che, in concomitanza con lo svolgimento delle lezioni del predetto semestre filtro, la propria situazione patologica ha più volte subito dei gravi ed improvvisi peggioramenti, dovuti anche, in alcuni casi, all’insorgere di ulteriori patologie, che l’hanno costretta a lunghi periodi di riposo forzato, a sottoporsi a terapie intensive e a frequenti controlli specialistici, rendendole di fatto impossibile la regolare frequenza delle attività didattiche, anche a distanza;
- in ragione di ciò, ha contattato a mezzo mail la segreteria disabili dell'Università degli studi di Milano Bicocca al fine di rappresentare le proprie problematiche di salute e, per l’effetto, di frequenza ai corsi e richiedere la propria ammissione alle prove di esame del semestre filtro;
- dopo alcune mail interlocutorie l’Università le ha negato tale possibilità;
- ha quindi impugnato gli atti indicati in epigrafe articolando le seguenti censure:
I) “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 32 e 34 della costituzione. Violazione e falsa applicazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (art. 16, comma 5). Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità manifesta, difetto di istruttoria e disparità di trattamento ”: la disciplina introdotta con il D.Lgs. n. 71/2025 e i relativi decreti attuativi, pur perseguendo l'obiettivo di riformare l'accesso ai corsi di laurea in medicina, risulterebbe viziata da una grave omissione che ne inficia la legittimità, non contemplando alcuna disposizione a tutela degli studenti con disabilità, i quali, come nel caso della ricorrente, possono trovarsi nell'oggettiva e documentata impossibilità di adempiere a specifici requisiti, quale l'obbligo di frequenza, a causa della propria condizione patologica, non risultando peraltro ragionevole, né logico, strutturare un percorso selettivo basato sul merito accademico (il superamento degli esami) e, al contempo, precludere l'accesso a tale percorso a chi, per cause di forza maggiore legate a una grave patologia, non può soddisfare un requisito meramente formale come la frequenza;
II) “ Eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità manifesta ”: l’illegittimità della normativa impugnata emergerebbe, altresì, da una palese contraddizione interna alla stessa. Il Decreto Ministeriale n. 454 del 16 luglio 2025, nel disciplinare i criteri per la formazione della graduatoria, all'art. 2, comma 4, stabilisce un criterio preferenziale in caso di parità di punteggio. In particolare, la lettera a) dispone che in caso di parità tra uno o più studenti invalidi in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o disabili con certificazione di cui all’articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 e uno o più studenti non rientranti nelle predette categorie, viene preferito lo studente invalido. Tale disposizione svelerebbe l'intrinseca illogicità e contraddittorietà dell'intero impianto normativo, il legislatore prevedendo, da un lato, la necessità di tutelare gli studenti con disabilità prevedendo per loro una norma di favore nella fase finale della procedura (la risoluzione di un ex aequo in graduatoria), mentre dall’altro costruendo una fase prodromica (il semestre filtro con obbligo di frequenza) talmente rigida da impedire a quegli stessi studenti di giungere alla fase in cui la tutela dovrebbe operare;
- le Amministrazioni intimate si sono costituite, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso in ragione della mancata notificata al Ministero dell’Università della ricerca, difettando di legittimazione passiva il Ministero dell’istruzione e del merito e l’Università degli studi di Milano “Bicocca”, nonché per mancato superamento della prova di resistenza, e concludendo nel merito per il rigetto dell’impugnativa;
Dato avviso della sussistenza dei presupposti ex art. 60 c.p.a. per la definizione del giudizio all’esito dell’udienza cautelare;
Ritenuto di poter prescindere dall’esame delle questioni sollevate in rito dalle parti convenute, essendo il ricorso infondato nel merito;
Considerato, infatti, che il previsto obbligo di frequenza è declinato dalla normativa, in via generale, in termini di ampia flessibilità, attesa la fissazione di una soglia del 51%, con la possibilità, peraltro, di seguire le lezioni in DAD;
Considerato, altresì, che il Ministero ha dato disposizioni volte a consentire la deroga, da parte degli Atenei, di tale percentuale minima di frequenza, per ragioni debitamente motivate;
Considerato che la parte ricorrente non ha tempestivamente presentato una richiesta in tal senso, avendo rappresentato soltanto in prossimità degli esami le proprie difficoltà di presenza, peraltro con modalità non del tutto circostanziate;
Considerato, inoltre, che nel caso di specie la ricorrente non ha sostanzialmente frequentato punto le lezioni e un’eventuale deroga alla soglia minima di frequenza non può tradursi nella sostanziale pretermissione di tale obbligo, che peraltro risponde all’esigenze formative proprie dei corsi di laurea in questione;
Ritenuto che il criterio preferenziale stabilito per il caso di ex aequo in favore degli studenti con disabilità non evidenzi alcuna contraddittorietà rispetto alle previsioni in tema di obblighi di frequenza, tenuto conto di quanto sopra osservato e dei margini di flessibilità insiti nelle previsioni che tale obbligo stabiliscono;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere rigettato;
Ritenuto, tuttavia, che in ragione della peculiarità dei fatti di causa le spese di lite possano essere integralmente compensate tra tutte le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EN AN, Presidente
Eleonora Monica, Consigliere
Marco VI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco VI | EN AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.