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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 22/09/2025, n. 1830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1830 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana Dibenedetto, all'odierna udienza ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt. 127 ter, 429 e 442 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine 1467 dell'anno 2025 TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo Parte_1 Rana, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
Ricorrente –
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Tedone Raffaele e De Leonardis Ilaria, giusta procura generale alle liti;
Resistente –
In data 22.09.2025 la causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127-ter c.p.c. Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 19.02.2025 il ricorrente, dopo aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato CTU, proponeva giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza in proprio favore del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto a percepire l'assegno mensile di invalidità. Costituendosi in giudizio, l' contestava la sussistenza del requisito sanitario per ottenere i CP_1 benefici richiesti.
******* In via preliminare si ritiene che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. debba avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, a seguito della sentenza emessa, se favorevole alla parte ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del CP_1 possesso in capo a quest'ultima di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa. Ciò detto, la domanda è infondata e deve essere rigettata. La pensione di inabilità, istituita dall'articolo 12 della Legge 30 marzo 1971, n. 118, spetta agli invalidi civili nei confronti dei quali sia stata accertata una totale inabilità al lavoro e che si trovino in stato di bisogno economico. Il beneficiario deve avere un'età compresa fra i 18 e i 65 anni di età, deve essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Il diritto a percepire un assegno di invalidità è riconosciuto ai mutilati ed invalidi civili, di età compresa tra i 18 e i 65 anni, che siano incollocabili al lavoro ed affetti da una riduzione della capacità lavorativa di almeno il 74% (cfr. art. 13 della L. n. 118/1971 ed art. 9 del D.Lgs. n. 509/1988).
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Orbene, nel caso in esame, il CTU nominato in fase di a.t.p. e qui chiamato a rendere chiarimenti, al termine della prima fase del giudizio, ha riconosciuto il ricorrente invalido nella misura del 50%, escludendo così la sussistenza dei requisiti sanitari per beneficiare della prestazione richiesta. Rispetto a tali conclusioni, parte ricorrente ha eccepito che il Consulente non avrebbe correttamente valutato la patologia da cui lo stesso è affetto (depressione maggiore con disturbo d'ansia generalizzato), né l'incidenza della predetta sulla sua capacità lavorativa. Rispetto a tali osservazioni, il CTU ha così argomentato: “Nel caso in esame il sig. Parte_1
in base alla documentazione agli atti, era affetto da Depressione maggiore cronica grave,
[...] con persistenti ricadute in disturbo d'ansia generalizzato e sintomi fobici. A tale diagnosi giungeva il dottor specialista psichiatra dirigente medico del CSM di Per_1
Bisceglie, nelle visite del 15/01/2021 e del 20/06/2022. La dott.ssa anch'ella dirigente del Per_2
CSM di Bisceglie, nella visita del 17/10/2023 riportava:” Depressione maggiore ricorrente grave, attuale fase acuta, pensieri autosoppressivi. Presenti aspetti fobico ossessivi. Lentezza nella velocità di processazione delle informazioni, deficit nel problem solving, deficit di abilità prassica costruttiva. La patologia depressiva grave di cui è affetto determina una grave compromissione della qualità della vita” Non sono allegati agli atti altri referti di visite specialistiche, nonostante la cronicità della patologia e il fatto, come dichiarato in fase di visita peritale dallo stesso ricorrente, che sia seguito da anni dal CSM di Barletta. Durante la visita peritale è apparso orientato, collaborante, impacciato Parte_1 nell'eloquio, mostrando di sicuro deficit nel problem solving e nell'abilità prassica costruttiva. Nel contempo, però, il soggetto non ha mostrato un severo calo dell'umore né pensieri autosoppressivi, tipici delle forme di Depressione grave, manifestando piuttosto ansia e irrequietezza. Ha partecipato in maniera costante a tutto il colloquio. Orbene, se non si può assolutamente negare uno stato ansioso depressivo, allo stato attuale , non se ne individuano i caratteri di gravità. D'altronde, come riportato dai referti medici, il soggetto è stato sottoposto a terapie con farmaci ansiolitici ed antidepressivi che potrebbero aver in parte migliorato il quadro clinico e non ci sono state successivamente altre visite mediche specialistiche oppure mancano agli atti tali referti. La Sindrome Depressiva Endogena Grave, per essere definita tale, deve essere caratterizzata da profondo calo dell'umore, apatia, pensieri negativi, alterazione delle funzioni cognitive, rallentamento psicomotorio. Tali elementi non sono stati riscontrati, o sono presenti in maniera attenuata, nel sig. Parte_1
(cfr. chiarimenti del CTU in atti a cui si rinvia).
[...]
Ebbene, i chiarimenti resi dal CTU nel presente giudizio appaiono esenti da vizi logici tanto da poter essere posti a base della presente decisione, in quanto coerenti e adeguatamente motivati. In particolare, il Consulente, oltre a ribadire le valutazioni già rassegnate in sede di prima fase, dimostrando di non essere incorso in alcuna contraddizione rispetto alla valutazione della patologia, ha evidenziato la mancata produzione di referti specialistici successivi al 2023. Tale circostanza, insieme a quella per cui durante l'esame obiettivo non sono stati riscontrati gli elementi tipici dello stato depressivo, è stata ritenuta dirimente dal CTU ai fini dell'esclusione della sussistenza del requisito sanitario utile ai fini dell'assegno. Dunque, alla luce di quanto esposto, è possibile ritenere che il Consulente abbia dimostrato di aver correttamente valutato la patologia da cui il risulta affetto, sia sulla base della Pt_1 documentazione prodotta che delle condizioni obiettive dello stesso. Di conseguenza, non residua alcun dubbio in ordine alla correttezza della valutazione peritale. Pertanto, avendo il CTU ribadito che alla data della domanda amministrativa risultasse invalido al 50% e che tale percentuale è inidonea ad integrare il requisito sanitario per ottenere le provvidenze richieste, la domanda deve essere rigettata.
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Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese processuali, nulla può essere liquidato in danno del ricorrente (nonostante la soccombenza) ed in favore dell' , essendo presente in atti la CP_1 dichiarazione di esenzione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di CTU devono definitivamente porsi a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 19.02.2025 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
1) rigetta la domanda;
2) nulla per le spese dell' ex art. 152 disp. att. c.p.c.; CP_1
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1 Così deciso in Trani in data 22.09.2025.
Il Giudice Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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