Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Campania, sentenza 15/01/2026, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Campania |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENTENZA N. 18/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA
composta dai seguenti magistrati:
LO NOVELLI Presidente - relatore LA CASSANETI giudice Marzia DE FALCO giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In esito al ricorso in opposizione ex art. 142 C.G.C. proposto nel giudizio per la resa del conto, iscritto al n° 74550 del ruolo d’udienza, dal Procuratore regionale presso questa Sezione giurisdizionale.
Visti gli atti di causa, uditi alla pubblica udienza del giorno 13 novembre 2025, con l’assistenza del Segretario Andrea De Cicco, il relatore LO EL, i rappresentanti del Pubblico Ministero in persona dei VPG Raffaella Miranda e Ferruccio Capalbo.
Ritenuto in
FATTO
1.- La Procura regionale ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 142 C.G.C. al decreto 31/2025, emesso fuori udienza, dal giudice designato in composizione monocratica, con il quale è stata rigettata l’istanza di resa del conto giudiziale proposta, ai sensi dall’art. 141 C.G.C., nei confronti dei concessionari sotto identificati, a seguito della mancata presentazione al Comune di Capri e del conseguente omesso deposito, presso la Sezione giurisdizionale, del conto relativo alle annualità dal 2017 a tutto il 31.12.2023 del contributo di sbarco di cui al comma 3-bis dell’art. 4 del D.Lgs. n° 23/2011, dovuto in favore del Comune di Capri, da parte dei seguenti nove vettori:
1. 2P S.A.S. DI LI NO & C., Via Atigliana 6/B – 80067 Sorrento (NA), codice fiscale/partita IVA 09750141211, in personale del legale rappresentante;
2. RB DI DE IS AR, Via Roma 5 – 80074 Casamicciola Terme (NA), partita IVA 10071961212, in personale del legale rappresentante;
3. RO NN, Via Accola 10 - 84010 Maiori (SA), partita IVA 05558000658, in personale del legale rappresentante;
4. ALBERGO TERME SAN LORENZO S.R.L., Via Rosario 1 – 80076 Lacco Ameno
(NA), codice fiscale/partita IVA 00310410634, in personale del legale rappresentante;
5. ALBERGO SAN MONTANO S.R.L., - Via Rosario 1 – 80076 Lacco Ameno (NA), codice fiscale / partita IVA 00454380635, in personale del legale rappresentante;
6. EM OR S.R.L., – II Traversa Legittimo, 5 – 80063 Piano di Sorrento (NA), codice fiscale/partita IVA 10387591216, in personale del legale rappresentante;
7. IN S.R.L., Piazza Principe Umberto 16 - 80053 Castellammare di Stabia (NA), codice fiscale/partita IVA 07451211218, in personale del legale rappresentante;
8. LF AR, Via Casa Manzo 2 – 84135 Salerno (SA), partita IVA 05763150652, in personale del legale rappresentante;
9. ALVIANI S.R.L., Corso Italia 185 – 80067 Sorrento (NA), codice fiscale / partita IVA 08589751216, in personale del legale rappresentante.;
1.1.- Espone il P.M. opponente che il giudice monocratico, divergendo dall’orientamento giurisprudenziale ad oggi consolidatosi a tal proposito, anche presso questa Sezione giurisdizionale (sono richiamati: il decreto n. 53/2024, il decreto n. 71/2024, il decreto n. 33/2025, la sentenza n. 9/2025), ha ritenuto non ravvisabile in capo ai predetti soggetti l’obbligo di presentazione del conto giudiziale, sulla scorta dell’osservazione che il quadro normativo di riferimento, pur prevedendo l’obbligo, in capo ai vettori, di riversamento al Comune delle somme a tale titolo riscosse, reca, più nello specifico, anche la previsione, con la norma di cui all’art. 4 comma 3 bis del d.lgs. 23/11, di una rilevante sanzione a carico degli stessi vettori “a fronte della (…) omessa o infedele presentazione della dichiarazione [periodica] da parte del responsabile (…) d’imposta”. Ne ha pertanto desunto la “inutilità” dell’obbligo di presentazione del conto giudiziale, ritenendo rappresenti quest’ultimo una mera ricapitolazione di quella dichiarazione periodica già imposta dal predetto d.lgs n. 23 del 2011, in violazione del principio di economicità ed efficacia dell’attività amministrativa.
Più in particolare, si trova precisato che “l’ulteriore presentazione del conto giudiziale, al termine di ciascuna annualità, si tradurrebbe in una mera ricapitolazione di quella dichiarazione che ciascun vettore è comunque obbligato a presentare al Comune, senza che quest’ultimo, per parificare il conto in questione, concettualmente disponga di dati ulteriori rispetto a quelli dichiaratigli dal vettore stesso o di quelli che, ove in ipotesi desunti aliunde, potrebbe comunque porre a base di un accertamento tributario nei confronti di quel medesimo vettore ( …) anche le sanzioni previste dal quinto periodo del comma 3-bis per il caso di “… omesso, ritardato o parziale versamento del contributo …” stesso logicamente assorbono e concretamente rendono vana la presentazione di un conto della riscossione del contributo, con le modalità generaliter previste per gli agenti contabili (…) riguardo ai tributi, palesemente la presentazione del conto giudiziale non comporta alcuna maggior tutela delle ragioni erariali e, anzi, subordinerebbe queste ultime alle tempistiche del successivo vaglio del conto stesso da parte di questa Corte, addirittura potendo venir invocata a proprio beneficio dal responsabile d’imposta la pregressa parificazione del conto, nel caso di un accertamento in rettifica ad opera dell’ente impositore”.
1.2. La Procura regionale deduce la violazione artt. 18 lett. a) e degli artt. da 137 a 140 d. lgs 174/16. Preliminarmente osserva che detto decreto pare del tutto isolato, discostandosi da altri di segno opposto della medesima Sezione, già sopra richiamati.
Evidenzia, inoltre, che mentre per un primo ‘lotto’ di vettori questa Sezione, con altro decreto, ha accolto il ricorso proposto dalla Procura per la omessa resa del conto nei confronti del Comune di Capri (cfr. decreto 71/24), in questo caso, oggetto di presente giudizio, pur sempre con riferimento alla medesima isola di Capri, si è negato il medesimo obbligo nei confronti di altra parte di vettori.
Più in particolare, il P.M. richiama quanto affermato con la sentenza n. 9 del 2025 di questa Sezione la quale, uniformandosi all’attuale orientamento maggioritario della giurisprudenza contabile, ha confermato la riconducibilità dei vettori in parola alla figura dell’agente contabile, con i conseguenti obblighi normativi in tema di deposito del conto giudiziale alla amministrazione destinataria del riversamento delle somme a tale titolo riscosse.
In detta decisione, si prosegue, è stata confermata la irrilevanza, a tali fini, della configurazione del soggetto deputato alla riscossione ed al versamento del contributo quale “responsabile di imposta”, atteso che il vettore risponde comunque del pagamento del tributo unitamente al soggetto passivo nei cui confronti, unicamente, si è configurato il presupposto di imposta. La qualifica, dunque, di responsabili di imposta in capo ai vettori ha la sola finalità di agevolare la riscossione stessa a fronte della polverizzazione dei soggetti passivi. Rimane pertanto inalterata la alterità tra soggetto passivo della imposta ed il “responsabile della imposta “che, proprio in ragione di tale alterità si differenzia dal “sostituto di imposta” che è, invece, obbligato in via principale quale soggetto tenuto all’adempimento in luogo di altri. Ed invero, la predetta alterità rispetto al soggetto passivo di imposta (cioè il viaggiatore) comporta che la compagnia di navigazione maneggia denaro altrui, trattandosi di somme dovute ab origine e per espressa previsione di legge al comune, così configurandosi, a tale specifico fine, quale agente contabile.
1.3.- Il P.M. ritiene inoltre che l’obbligo della resa del conto non possa dirsi ‘superata’ dalla previsione dello speciale obbligo, di cui all’art. 4 comma 3 bis d.lgs 23/11, di presentazione di una dichiarazione a tal specifico proposito al comune.
Piu in particolare, evidenzia che il predetto art. 4 comma 3-bis del d.lgs. 23/11, espressamente definisce le compagnie di navigazione “responsabili del pagamento del contributo”, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, e prosegue precisando che le medesime compagnie sono tenute anche alla “presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale”. Medesima previsione è riprodotta anche nel vigente regolamento adottato dal comune di Capri e disciplinante il contributo in parola.
Tuttavia, si prosegue, già il generico riferimento agli “ulteriori adempimenti previsti dalla legge” può fungere da clausola di rinvio mobile, tra l’altro, anche alla normativa in tema di agenti contabili e conseguente obbligo di resa del conto giudiziale.
Evidenzia che nella citata sentenza n. 9 del 2025 è stato ampiamente motivato il presupposto del “maneggio” di denaro pubblico altrui con il conseguente indefettibile radicarsi, in capo ai medesimi, degli obblighi in tema di resa del conto, ravvisabili anche in presenza di un maneggio in via di mero fatto. Non potrebbe, pertanto, desumersi, come, viceversa, erroneamente fa il giudice monocratico, alcun implicito esonero dall’obbligo di resa del conto giudiziale desumibile dalla disciplina di cui all’art 4 d.lgs. n. 23/11 in tema di riscossione e riversamento del contributo di sbarco.
In tal senso, si obietta, non potrebbe deporre la previsione, peraltro generica ed indefinita, dell’obbligo di dichiarazione e la relativa sanzione per il caso di omessa o infedele dichiarazione, unitamente alla sanzione prevista anche per l’omesso, ritardato o parziale versamento del contributo. Si tratterebbe, infatti, di un obbligo, quello della dichiarazione, che, pur nella sua genericità, ha comunque una configurazione e finalità differente rispetto all’obbligo di resa del conto giudiziale. Il primo ha una valenza esclusivamente amministrativa, mentre il “conto giudiziale” risponde alla finalità, di carattere pubblico-legalitario, di assicurare un controllo terzo ed imparziale da parte di un “giudice” della correttezza e trasparenza del procedimento della riscossione e del riversamento delle risorse pubbliche, nel caso di specie rappresentate dal contributo di sbarco, costituendo, peraltro, l’agente contabile automaticamente in giudizio al momento del deposito del conto medesimo. La predetta differente finalità che connota gli obblighi in questione renderebbe pertanto pienamente compatibile, poi, la coesistenza del regime sanzionatorio previsto dal d.lgs. 23/11 per il caso di omessa o infedele dichiarazione e per il caso di omessa, ritardata o parziale riversamento, rispetto all’apparato sanzionatorio previsto dal d.lgs. 174/16. Quest’ultimo sarebbe, infatti, finalizzato, più in particolare, a colpire una condotta totalmente differente rispetto a quella di cui al predetto d.lgs. 23/11 e cioè la violazione dell’ordine emesso dal giudice monocratico (art. 141 commi 6 e 7 d.lgs. 174/16).
1.4. – Il P.M. conclude chiedendo pertanto che questa Sezione accolga l’opposizione e, in riforma del decreto n. 31 del 2025, per l’effetto stabilisca rispettivamente per i seguenti soggetti, tutti in persona del legale rappresentante:
• P S.A.S. DI LI NO & C
• RB DI DE IS AR
• RO NN
• ALBERGO TERME SAN LORENZO S.R.L.
• ALBERGO SAN MONTANO S.R.L.
• EM OR S.R.L.
• IN S.R.L.
• LF AR
• ALVIANI S.R.L., tutti come sopra meglio identificati,
- il termine per la presentazione alla amministrazione del Comune di CAPRI del conto relativo alla gestione e riscossione del “contributo di sbarco” per gli anni dal 2017 a tutto il 31.12.2023;
- assegni, inoltre, termine al Comune di CAPRI per tutti gli altri adempimenti e per il conseguente deposito del conto ai sensi dell’art 139 ed art 141, comma 4, C.G.C. presso la segreteria di codesta Sezione giurisdizionale;
una volta siano eventualmente spirati senza esito i termini concessi per la presentazione e per il successivo deposito del conto presso la Sezione giurisdizionale:
- stabilisca la compilazione del conto d’ufficio a spese dell’agente contabile inottemperante, nominando all’uopo un Commissario ad acta incaricato della suddetta compilazione d’ufficio;
- preveda, inoltre, ai sensi dell’art. 141 comma 6 C.G.C., l’applicazione di una sanzione pecuniaria a valere per l’ipotesi di grave e ingiustificato inadempimento nel deposito del conto nel termine che verrà stabilito, nella misura di euro 1.000,00, o diverso importo ritenuto di giustizia, a carico dell’agente inottemperante;
- disponga l’acquisizione di ufficio del conto ove, presentato dall’agente contabile al Comune di CAPRI, da quest’ultimo non venga depositato presso la Sezione giurisdizionale nel rispetto del termine assegnato, comminando la sanzione pecuniaria, di cui ai commi 6 e 7 art 141 c.g.c., nella misura di legge, al responsabile del procedimento individuato dalla amministrazione regionale ai sensi dell’art 139 comma 2 c.g.c.;
- dichiari cessata la materia del contendere qualora il conto sia presentato, dall’agente contabile o formato d’ufficio da parte del nominando Commissario ad acta.
2.- Si è costituita la società IN s.r.l., con sede legale in Castellammare di Stabia (NA) alla Piazza Principe Umberto 16 (C.F. E P. IVA 07451211218), in persona del legale rappresentante p.t. Giuseppe Vanacore, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall’avv. Marco Longobardi (C.F.: [...]), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Castellammare di Stabia (NA) alla Piazza G. Matteotti n. 2, autorizzando ogni eventuale notifica e/o comunicazione, anche a mezzo telefax al numero 081.8012645 ovvero e-mail all’indirizzo PEC marco.longobardi@forotorre.it ;
2.1. La società opposta ha eccepito la improcedibilità del ricorso per carenza dei requisiti per l’applicazione delle prescrizioni di cui all’art. 4, comma 3 bis del D. Lgs 23/2011 e del regolamento del Comune di Capri sul contributo di sbarco.
In particolare, espone che ai sensi dell’art. 1 del Regolamento del Contributo di sbarco nell’isola di Capri, adottato, in esecuzione dell’art. 33 della L. 221/2011, con delibera del consiglio comunale n.99 del 30l.11.2016, tale contributo è dovuto da tutti i passeggeri che sbarcano, sull’isola di Capri, utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aereonavali che svolgono servizio di trasporto di persone ai fini commerciali, abilitati ed autorizzati ad effettuare collegamento verso l’isola. Pertanto, la normativa sopra richiamata collegherebbe il contributo di sbarco a due ipotesi: 1) vettori che forniscono collegamenti di linea; 2) vettori aereonavali che svolgono servizio di trasporto di persone ai fini commerciali, abilitati ed autorizzati ad effettuare il collegamento verso l’isola.
Sostiene al riguardo che non vi sarebbero dubbi che la società IN non rientri in alcuna delle ipotesi tassativamente previste dalla normativa.
Evidenzia che l’impresa convenuta svolge da anni attività di noleggio di natanti da diporto; tale attività è disciplinata dal Codice della Nautica da diporto di cui al D. Lgs. 171/2005 e dal Regolamento di cui al DM 146/2008.
Pertanto, mentre l’oggetto del contratto di trasporto passeggeri è il viaggio, per il quale l’itinerario e gli orari di partenza e arrivo sono prefissati e prestabiliti dal vettore, senza facoltà per il passeggero di interferire, nel noleggio da diporto, oggetto del contratto è l’unità stessa, che viene posta a disposizione del noleggiatore insieme all’equipaggio ed è il noleggiatore che decide itinerario, orari e soste.
Quindi, si prosegue, diversamente da quanto statuito assunto in premessa dalla Procura, la società convenuta non svolgerebbe un servizio di trasporto di persone abilitato o autorizzato ad effettuare un collegamento verso l’isola ma, bensì, svolge attività di locazione e/o noleggio di natanti da diporto per finalità ricreative e turistiche; natanti i cui passeggeri, come per la generalità di tutti i passeggeri dei natanti da diporto, possono anche, nel corso delle loro escursioni, scendere sull’isola di Capri, senza che ciò possa essere considerato un trasporto di persone ai fini commerciali, con abilitazione ed autorizzazione ad effettuare collegamenti verso l’isola.
A conferma quanto sopra evidenziato, ovvero, che diversamente dal contratto di trasporto di persone, in cui vi sono itinerari ben stabiliti ed orari fissi di arrivo e partenza, la società opposta rammenta che il noleggiante l’imbarcazione da diporto non ha un itinerario fisso né un orario di sbarco già prestabilito sull’isola prescelta, il quale, tra l’altro è solo eventuale Sul punto, evidenzia, inoltre, che vi è un’assoluta equiparazione tra il noleggiante l’imbarcazione da diporto, e il proprietario di un’imbarcazione, che recatosi a Capri decide di scendere sull’isola per un’escursione o per consumare un pasto. In altre parole, il noleggiante, non è altro che un diportista, che decide di fermarsi a Capri, il quale non è di certo soggetto, nel momento in cui sbarca sull’isola, al contributo di sbarco.
Pertanto, dal quadro normativo sopra evidenziato, si ritiene che la società IN non sia un soggetto tenuto alla riscossione del contributo di sbarco, da riversare, poi, al Comune di Capri.
2.2.- In ogni caso espone che la società convenuta, come richiesto dal Comune di Capri, provvede a corrispondere per lo sbarco di ogni suo natante noleggiato o concesso in locazione, l’importo di € 100, come da fatture che si versano in atti.
In altri termini, la società convenuta avrebbe così già versato al Comune di Capri l’importo di € 100 per ogni attracco dei propri natanti.
Di qui deriverebbe la manifesta improcedibilità del ricorso proposto dalla Procura nei confronti della società IN s.r.l.
2.3.- Eccepisce inoltre l’improcedibilità del ricorso nei confronti della società IN s.r.l., in quanto i vettori marini non rivestono la funzione di agente contabile, essendo, pertanto, sottratti all’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 141 C.G.C..
Osserva che, in virtù del comma 3-bis dell’art. 4 del D. Lgs. 23/2011, tra l’Ente locale e il vettore di trasporto si instaura un vero e proprio rapporto tributario così come affermato dalla S. C. di Cassazione (Cass. Sez. VI penale, n. 36317/2020), previo richiamo al contributo di sbarco, anche in riferimento alla novella. La denominazione originaria del tributo come "imposta di sbarco" contenuta nell'art. 4, comma 2 bis, del d.l. n. 16/2012 è stata sostituita, dall'art. 33, comma 1, della I. n. 221/2015, con "contributo di sbarco" così facendo rientrare il tributo, sotto il profilo dogmatico - ricostruttivo - nei c.d. contributi speciali perché costituiscono una forma di concorso pecuniario alle spese dell'Ente e il relativo prelievo è posto a carico del contribuente in relazione al vantaggio che egli ricava da una specifica attività amministrativa.
Dunque, i soggetti passivi sono i passeggeri che sbarcano sul territorio dell’isola di Capri utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o aeronavali che svolgono trasporto di persone a fini commerciali abilitati e autorizzati ad effettuare il collegamento – e, come anticipato al motivo precedente, tale non sarebbe l’ipotesi della società IN che non svolge servizio di trasporto marittimo. In ogni caso, osserva che il sistema prevede che il contributo è riscosso unitamente al biglietto da parte delle compagnie di navigazione, che sono responsabili del pagamento del tributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi.
Il comma 3-bis in commento prevede, poi, che in caso di violazione degli obblighi di pagamento del contributo di sbarco, si applicano i commi da 158 a 170 dell’art. 1 della legge n. 296/2006, che disciplinano le procedure di accertamento e di riscossione.
Dal coacervo delle norme sopra citate, apparirebbe evidente pertanto che la riscossione del contributo di sbarco generi, tra Amministrazioni e vettori, un rapporto di natura tributaria al contrario di quanto avveniva per l’imposta di soggiorno, ante modifica. Difatti nei confronti dei vettori che riscuotono il contributo di sbarco, l’art. 4, comma 3-bis in commento, ha qualificato gli stessi responsabili del pagamento del contributo, prevedendo l’applicabilità del procedimento di accertamento di cui all’art. 1, commi 158/170 della legge n. 296/2006, nonché ha affermato la loro responsabilità nel pagamento dei contributi con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, individuati nei fruitori del servizio.
Ne deriverebbe che le compagnie di navigazione ed i vettori possono impugnare eventuali atti impositivi, scaturenti dal procedimento di accertamento, ai sensi del d. lgs. n. 546/1992 innanzi alla giurisdizione tributaria, cui sono attribuite tutte le controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere, ivi compresi quelli regionali, provinciali e comunali, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio.
Il contributo di sbarco risulta così rientrare anche nel perimetro di azione del giudice tributario in quanto tributo locale, per il quale, non solo è richiamata l’applicazione del procedimento di accertamento di cui all’art. 1 c. 158/170 della legge n. 296/2006, ma anche perché l’attuazione del tributo deve avvenire per il tramite di un atto riconducibile a quelli elencati nell’art. 19 del D. Lgs. 546/1992. Pertanto, si prosegue, si dovrebbe ritenere che l’intero sistema di riscossione e contabilizzazione del tributo in questione debba reputarsi attratto nel regime del responsabile d’imposta, soggetto che risponde del pagamento del tributo solidalmente con il contribuente obbligato principale, con diritto di rivalsa nei suoi confronti. Con la conseguenza che il vettore è sottratto agli obblighi di contabilizzazione, rendicontazione e versamento degli introiti secondo uno schema procedimentale di tipo contabile.
A comprova di tanto la società opposta deposita l’ordinanza ingiunzione notificata tempo addietro alla società convenuta, con la quale il Comune di Capri richiedeva il pagamento del tributo.
Per tutto quanto sopra dedotto, dovrebbe ritenersi che il vettore di trasporto che riscuote il contributo di sbarco non rivesta la qualifica di agente contabile e, conseguentemente, il conto giudiziale nei confronti della società IN s.r.l. deve essere dichiarato improcedibile.
2.4.- Conclude chiedendo che questa Sezione giurisdizionale dichiari l’improcedibilità del ricorso proposto nei confronti della società IN s.r.l., per tutte le ragioni indicate nella parte motiva. Con vittoria di spese e compensi professionali.
3.- All’udienza odierna sono comparsi i rappresentanti del P.M., nessuno è comparso per la società costituita.
Il P.M. insiste per l’accoglimento del ricorso, in relazione ai motivi dedotti dalle società costituite, evidenzia che l’Ufficio ha promosso il giudizio per resa di conto sulla scorta dell’elencazione delle compagnie di navigazione ricevuta dal Comune di Capri; ritiene quindi opportuno che il Collegio, sollecitato dalle difese, si pronunci sul punto.
Al termine il giudizio è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1.- Il ricorso della Procura regionale deve essere accolto per le ragioni che si vengono ad esporre.
1.1.- Innanzi tutto, deve essere affrontata la questione sollevata dalla società costituita, valendo tali considerazioni anche a motivare l’accoglimento sul punto del ricorso in opposizione della Procura regionale anche nei confronti delle altre società non costituite.
L’eccepita improcedibilità del ricorso in opposizione in quanto la società opposta non rivestirebbe la veste di agente contabile ma solamente di responsabile di imposta, e quindi attratta unicamente alla cognizione del giudice tributario, implica una questione di giurisdizione, dacchè la cognizione di questo giudice presuppone che i soggetti indicati i ricorso siano agenti contabili e quindi tenuti, in quanto tali, a rendere il conto giudiziale.
1.2. L’eccezione è infondata. L’art. 4, comma 2-bis, del D.L. n. 16/2012 (recante Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito nella L. 26/04/2012 n. 44 ha aggiunto all’art. 4 del d.lgs. n. 23/2011, (recante Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale) il comma 3-bis, istitutivo dell’imposta di sbarco. In seguito, il suddetto comma 3-bis è stato interamente sostituito dall’art. 33, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, ed in luogo dell’imposta di sbarco ha previsto il “contributo di sbarco”.
La norma stabilisce che: «[i] Comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i Comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, in alternativa all’imposta di soggiorno [...], un contributo di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell’isola minore, utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l’isola. [...] il contributo di sbarco è riscosso, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione e aeree o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, che sono responsabili del pagamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, ovvero con le diverse modalità stabilite dal medesimo regolamento comunale, in relazione alle particolari modalità di accesso alle isole. Per l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l’articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il contributo di sbarco non è dovuto dai soggetti residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari … […]. Il gettito del contributo è destinato a finanziare interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, gli interventi di recupero e salvaguardia ambientale nonché interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e mobilità nelle isole minori».
Il Comune di Capri, in seguito alla novella del 2015, per gli anni di interesse, ha regolato il contributo di sbarco dapprima con delibera di C.C. n. 99 del 30.11.2016, poi modificato con delibera C.C. n. 73 del 29/11/2019.
1.3.- Al riguardo questo Collegio si richiama e intende dare qui continuità alla precedente sentenza di questa Sezione giurisdizionale, n. 9 del 2025 che ha ravvisato il ruolo di agente contabile della compagnia di navigazione che provvede a riscuotere il contributo di sbarco, in ragione del ruolo di agente della riscossione rivestito e che non può ritenersi venir meno anche laddove tale compagnia assuma la qualifica di responsabile di imposta e sia soggetta alla giurisdizione tributaria per l’accertamento di quanto riscosso e per gli obblighi di riversamento di tali importi al Comune, con il corredo delle relative specifiche sanzioni in caso di inadempimento.
1.3.1.- A mente dell’art. 1, comma 1, del C.G.C. la Corte dei conti ha giurisdizione nei giudizi di conto, di responsabilità amministrativa per danno all’erario e negli altri giudizi di contabilità pubblica.
Ai sensi dell’art. 137 del C.G.C. la Corte dei conti giudica sui conti degli agenti contabili dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto a termini di legge.
L’art. 141 C.G.C. prevede poi che il Pubblico ministero, laddove riscontri ritardi od omissioni nella presentazione del conto da parte dell’agente contabile propone con ricorso il giudizio per resa di conto che viene deciso con decreto motivato dal giudice monocratico della Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. Il ricorso contiene l’individuazione dell’agente contabile […], gli elementi in fatto ed in diritto su cui si fonda l’obbligo di resa del conto.
Pertanto, con particolare riferimento all’instaurato giudizio per resa del conto e, quindi, all’opposizione al decreto dispiegata dalla Procura regionale, il presupposto per il radicamento della competenza del giudice contabile è costituito dall’aver assunto la funzione di agente contabile del Comune di Capri.
1.3.2.- Si trova affermato dalla Corte costituzionale (sentenza n.110 del 1970) che «[a]i giudizi di conto si applica, dunque, senza dubbio, il principio tendenzialmente generale del secondo comma dell'art. 103 della Costituzione, che non contiene - per questa parte - alcuna riserva di legge e adopera una locuzione ("materie di contabilità pubblica") anche letteralmente più ampia di quella dell'art. 44, primo comma, del T.U. del 1934. […] è da ritenere che, laddove ricorra identità oggettiva di materia, e beninteso entro i limiti segnati da altre norme e principi costituzionali, il principio dell'art. 103 conferisca capacità espansiva alla disciplina dettata dal T.U. del 1934 per gli agenti contabili dello Stato, consentendone l'estensione a situazioni non espressamente regolate in modo specifico», nonché (sentenza 21 maggio 1975 n.114)».
Inoltre, che «[…] è principio generale del nostro ordinamento che il pubblico denaro proveniente dalla generalità dei contribuenti e destinato al soddisfacimento dei pubblici bisogni debba essere assoggettato alla garanzia costituzionale della correttezza della sua gestione, garanzia che si attua con lo strumento del rendiconto giudiziale. Requisito indispensabile del giudizio sul conto è quello della necessarietà in virtù del quale a nessun ente gestore di mezzi di provenienza pubblica e a nessun agente contabile che abbia comunque maneggio di denaro e valori di proprietà dell’ente è consentito sottrarsi a questo fondamentale dovere» (Corte cost. sentenza 21 maggio 1975 n.114).
Ulteriormente, si trova precisato che il giudizio di conto si configura essenzialmente come una procedura giudiziale, a carattere necessario, volta a verificare se chi ha avuto maneggio di denaro pubblico, e dunque ha avuto in carico risorse finanziarie provenienti da bilanci pubblici, è in grado di rendere conto del modo legale in cui lo ha speso, e dunque non risulta gravato da obbligazioni di restituzione (in ciò consiste la pronuncia di discarico). In quanto tale, il giudizio di conto ha come destinatari non già gli ordinatori della spesa, bensì gli agenti contabili che riscuotono le entrate (Corte cost., sentenza n. 292 del 2001).
Anche recentissimamente la Corte costituzionale (sentenza n. 59 del 2024), tornando sull’argomento, ha osservato quanto segue: «6.1.– L’agente contabile ha rappresentato fin dalla nascita dello Stato unitario una figura chiave nella cosiddetta gestione contabile delle pubbliche amministrazioni e, cioè, in quella fase della gestione operativa che segue quella amministrativa o volitiva condotta dall’apparato dirigenziale e direttivo e che è essenziale per mettere in atto le decisioni amministrative già prese in merito alla raccolta delle entrate, al pagamento delle spese e alla custodia dei beni precedentemente acquisiti dall’ente. La descrizione dei soggetti incaricati della riscossione delle entrate e dell’esecuzione dei pagamenti o di quelli che ricevono somme dovute allo Stato o altre delle quali lo Stato stesso ne diventa debitore, unitamente a quei soggetti che maneggiano denaro pubblico o che si ingeriscono negli incarichi attribuiti ai detti agenti, è fornita dall’art. 74 del r.d. n. 2440 del 1923, di contabilità generale dello Stato. Più precisamente, sono qualificati agenti contabili: gli agenti della riscossione o esattori, il cui compito risulta essere quello di riscuotere le entrate e di versarne il relativo ammontare; gli agenti pagatori o tesorieri, incaricati della custodia del denaro e dell’esecuzione dei pagamenti; gli agenti consegnatari, addetti alla conservazione di generi, oggetti e materie di pertinenza della pubblica amministrazione; nonché tutti coloro che, senza legale autorizzazione, si ingeriscono negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti e riscuotono somme di spettanza dello Stato, ex art. 178 del regolamento di contabilità (r.d. n. 827 del 1924). […]6.2.– Per quanto riguarda la figura dell’agente contabile, una sua possibile perimetrazione può essere ricavata, oltre che dalla lettura combinata delle disposizioni sopra richiamate, dalla interpretazione che ne ha dato la giurisprudenza costituzionale, della Corte di cassazione e della Corte dei conti. In virtù di un orientamento costante di questa Corte, l’art. 103, secondo comma, Cost., secondo cui «la Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge», si riferisce all’ampio ambito della «tutela del pubblico danaro» (sentenze n. 169 del 2018, n. 371 del 1998, n. 185 del 1982, n. 68 del 1971). È stato a questo proposito ripetutamente affermato che la Corte dei conti ha giurisdizione piena ed esclusiva nelle materie di contabilità pubblica di cui all’art. 103, secondo comma, Cost. (sentenze n. 89 del 2023, n. 182 del 2022, n. 18 del 2019) ed è stato altresì chiarito che tradizionalmente tale giurisdizione comprende tanto i giudizi di responsabilità amministrativo-contabile, quanto i giudizi di conto (sentenze n. 169 del 2018, n. 378 del 1996). Secondo la giurisprudenza di questa Corte, è infatti «principio generale del nostro ordinamento che il pubblico denaro proveniente dalla generalità dei contribuenti e destinato al soddisfacimento dei pubblici bisogni debba esser assoggettato alla garanzia costituzionale della correttezza della sua gestione, garanzia che si attua con lo strumento del rendiconto giudiziale» (sentenze n. 1007 del 1988 e n. 114 del 1975). Ne discende, in ossequio al principio di necessarietà del giudizio di conto, l’obbligatorietà della resa del conto giudiziale da parte di chi ha maneggio di denaro o valori pubblici; in applicazione di tale principio a nessun ente gestore di mezzi di provenienza pubblica e a nessun agente contabile che abbia comunque maneggio di denaro e valori di proprietà dell’ente è consentito sottrarsi a questo fondamentale dovere (ancora sentenze n. 1007 del 1988, n. 114 del 1975) [..]».
1.3.4.- La Corte di cassazione, in ripetute occasioni ha evidenziato che «[…] è consolidato nella giurisprudenza di queste SS.UU. il principio in ragione del quale elementi essenziali e sufficienti perché un soggetto rivesta la qualifica di agente contabile […] sono soltanto il carattere pubblico dell’ente per il quale tale soggetto agisca e del denaro o del bene oggetto della sua gestione, mentre resta irrilevante ... il titolo in base al quale la gestione è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto e perfino mancare del tutto, potendo il relativo rapporto modellarsi indifferentemente secondo gli schemi generali, previsti e disciplinati dalla legge, ovvero discostarsene in tutto od in parte» (Corte di cassazione, SS.UU., n. 13330/2010 e n. 14891/2010).
Sempre la S.C. (ord. n. 19654/2018, con riferimento all’imposta di soggiorno, antecedentemente alle modifiche recate dal d.l. n. 34 del 2020) ha affermato che l'attività di accertamento e riscossione dell'imposta comunale ha natura di servizio pubblico, e l'obbligazione del concessionario di versare all'ente locale le somme a tale titolo incassate, ha natura pubblicistica essendo regolata da norme che deviano dal regime comune delle obbligazioni civili in ragione della tutela dell'interesse della pubblica amministrazione creditrice alla pronta e sicura esazione delle entrate.
Ancor più recentemente, la S.C. ha ribadito che «[…] 22. A norma degli artt. 103, comma 2, Cost., 13 e 44 r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, 9 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 603, e 1, comma 1, all. 1 al d.lgs. 26 agosto 2016 (Codice della giustizia contabile), alla Corte dei conti è attribuita una giurisdizione tendenzialmente generale in materia di contabilità pubblica (ancorché secondo ambiti la cui concreta determinazione è rimessa alla discrezionalità del legislatore). Giurisdizione alla quale è attratta ogni controversia intercorrente con l'ente impositore avente ad oggetto la verifica dei rapporti di dare e avere e il risultato finale di tali rapporti (che dà luogo ad un "giudizio di conto") e riguarda ogni controversia inerente alla gestione di denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici da parte di un agente contabile (Cass., Sez. un., 20 ottobre 2020, n. 22810; Cass., Sez. un., 18 giugno 2018, n. 16014; Cass., Sez. un., 16 novembre 2016, n. 23302; Cass., Sez. un., 7 maggio 2003, n. 6956)» (SS.UU. sentenza 20.11.2020 n.26499).
Si tratta di affermazioni già presenti nella giurisprudenza della Corte dei conti (Sezioni riunite 22 settembre 2016, n. 22/2016/QM) relativamente alla figura del gestore delle stretture ricettive (c.d. albergatore), in ragione della quale: «I soggetti operanti presso le strutture ricettive, ove incaricati – sulla base dei regolamenti comunali previsti dall’art. 4, c. 3, d.lgs. n. 23/2011 – della riscossione e poi del riversamento nelle casse comunali dell’imposta di soggiorno corrisposta da coloro che alloggiano in dette strutture, assumono la funzione di agenti contabili, tenuti conseguentemente alla resa del conto giudiziale della gestione svolta».
In tale decisione si evidenzia, in particolare, che il quadro normativo di riferimento va essenzialmente individuato oltre che nella normativa in materia di imposta di soggiorno anche nella norma generale recata dall’art. 178 r.d. n. 827/1924, i cui principi sono ribaditi nel d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) dove, in particolare, all’art. 93, c. 2, si prevede che: «il tesoriere e ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti».
1.4.- Secondo la società ricorrente tali approdi giurisprudenziali non potrebbero però predicarsi in relazione al contributo di sbarco, in ragione della configurazione del soggetto deputato alla riscossione ed al versamento del contributo quale ‘responsabile di imposta’ (ed in termini analoghi, peraltro, sarebbe stato di recente riformulata la correlata disciplina in materia dell’imposta di soggiorno).
1.4.1.- Tali assunti non sono condivisibili.
Ritiene al contrario questo Collegio che abbiano perdurante validità, e siano richiamabili in questa sede, quegli orientamenti che, pronunciandosi in materia di imposta di soggiorno successivamente alle modifiche recate con l’inserimento del comma 1-ter all’art. 4 del citato d.lgs. n. 23/2011, hanno comunque ritenuto sussistere la giurisdizione del giudice contabile (ex plurimis: Sez. I App., 18/09/2023, n. 387; Sez. giur. Liguria 08/02/2024, n. 9; Sez. giur. Emilia-Romagna 14.10.2021 n. 325).
1.4.2.- In particolare, richiamando i suddetti precedenti, giova comunque evidenziare che nemmeno la configurazione della Compagnia di navigazione come “responsabile di imposta” potrebbe costituire argomento idoneo a produrre effetti sottrattivi alla giurisdizione contabile, con riconducibilità a quella – esclusiva – del giudice tributario.
La Compagnia di navigazione, come responsabile di imposta, risponde comunque del pagamento di un tributo unitamente al soggetto passivo nei cui confronti, unicamente, si sia verificato il presupposto d’imposta (ovvero l’utilizzo del servizio di trasporto, integrando in tal modo una relazione di solidarietà dipendente ed accessoria a quella principale) e che resta il soggetto ‘inciso’ dal tributo.
Le caratteristiche del tributo, in assolvimento del principio di riserva di legge poste dall’art. 23 Cost. sono tratteggiate dalla disciplina specifica con la individuazione del soggetto attivo del rapporto tributario (i Comuni), del presupposto impositivo (l’utilizzo di un servizio di trasporto), del soggetto passivo (il contraente del contratto di trasporto), nonché dei criteri di misura e del tetto del prelievo.
Sicchè, con la previsione ulteriore delle compagnie di navigazione e degli altri soggetti esercenti servizi assimilati, quali “responsabili della riscossione”, facendo ricorso ad una figura prevista in via generale dall’ordinamento tributario (art. 64, comma 3, d.p.r. 29.9.1973 n. 600), pur nella varietà delle distinte previsioni disciplinate dalle leggi (con conseguente difficoltà di ricostruzione unitaria di tale istituto), si è inteso perseguire la finalità di rendere più agevole e sicura la riscossione a fronte della polverizzazione dei soggetti passivi e degli inconvenienti sia di natura funzionale, sia di natura economica, che deriverebbero da una sua riscossione separata a cura dell’Ente impositore, così esprimendo una funzione di garanzia patrimoniale e di rafforzamento del credito.
In altre parole, anche in detti casi la previsione del soggetto deputato alla riscossione come responsabile di imposta lascia inalterata la struttura del tributo ed egualmente non tocca la alterità con il soggetto passivo dell’imposta, che resta il viaggiatore, cui unicamente devono essere riferiti ed individuati i presupposti per l’applicazione dell’imposizione.
Il responsabile d’imposta, coinvolto nella finalità di rafforzare la garanzia patrimoniale, si distingue dalla figura del sostituto di imposta, che, invece, è obbligato in via principale, quale soggetto tenuto all’adempimento “in luogo di altri” (art. 64, co. 1, del d.P.R. n. 600/73).
1.4.3.- Si osserva poi ulteriormente che, stante appunto l’alterità rispetto al soggetto passivo di imposta (cioè il viaggiatore), nella fisiologia del rapporto la Compagnia di navigazione riscuote e maneggia denaro altrui (proveniente dal soggetto con il quale è stato concluso il contratto di trasporto), somme dovute ab origine al Comune per previsione di legge al momento di verificazione dei presupposti dell’imposizione. A tale ente tutti i suddetti proventi devono essere poi rendicontati e riversati dalla medesima società che provvede alla riscossione.
Infatti, l’obbligazione del responsabile in via di solidarietà “dipendente” e “successiva”, sorge solamente al realizzarsi della fattispecie collaterale eventuale, ulteriore e diversa, derivante dal mancato versamento del dovuto da parte dell’obbligato principale, cioè del titolare del contratto di trasporto, non vertendosi in un’ipotesi di solidarietà “paritaria o paritetica”, in cui gli effetti di un’unica fattispecie imponibile resterebbero, contemporaneamente ed in modo indistinto, riferibili ad una pluralità di soggetti. Si instaura un rapporto di “pregiudizialità-dipendenza” tra fattispecie principale, cui si collega il debito dell’ospite dell'alloggio, e fattispecie secondaria, da cui deriva l’obbligazione dell’albergatore, che esiste solo in quanto sussista la prima, dal momento che costui non è titolare della capacità contributiva evidenziata dal presupposto e resta coobbligato in via dipendente. (così: Corte conti sez. giur. Liguria, punto 7.4., con riferimento alla imposta di soggiorno).
Nella sostanza, con l’argomento che qui si intende avversare, si invoca una previsione in materia tributaria (attribuzione a determinati soggetti della qualifica di responsabili di imposta) - che pare però unicamente finalizzata ad incrementare per l’ente pubblico (spesso comuni di piccolissime dimensioni e con ridotte risorse umane, strumentali e finanziarie) una effettiva possibilità di riscossione del contributo e ad implementare la garanzia per la sua esazione - pretendendo invece che essa abbia effetti sulla giurisdizione contabile (facendola venire meno).
Si oblitera, però, così la distinzione, che invece permane, tra il soggetto passivo del contributo ed il responsabile della riscossione del medesimo, cui accedono plurimi obblighi di rendicontazione e di versamento siccome connessi - e connaturali - all’espletamento di un pubblico servizio.
Posto che, come sopra accennato, ai fine della individuazione della giurisdizione contabile è indifferente la natura pubblica o privata delle somme riscosse o, ancor meno, la loro qualificazione come tributo (Cass. SS.UU. 12367 del 2001; art. 69 d.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43), anche laddove fosse attribuibile alla compagnia di navigazione la qualifica di ‘responsabile di imposta’ (che, come più volte evidenziato, non farebbe comunque venir meno il rapporto di alterità con il soggetto passivo del tributo), quello che potrebbe rilevare sarebbe unicamente il venir meno, per effetto della attribuzione della veste di ‘responsabile di imposta’, del ‘maneggio’ di denaro (fin dall’origine) di pertinenza pubblica.
In altre parole, la giurisdizione contabile potrebbe negarsi solamente laddove il ruolo della compagnia di navigazione qualificato come ‘responsabile della riscossione’ dalla legge, rendesse non più configurabile, nel caso di specie, una gestione caratterizzata dai doveri tipici dell’agente contabile riscossore (con l’individuazione dei soggetti passivi e dei presupposti dell’imposizione, esclusione delle varie categorie di “esenti”, esatta riscossione del contributo, tenuta dei conti, obbligo di rendicontazione e di versamento degli importi incassati).
1.4.4.- Né potrebbe desumersi la volontà di ricondurre “esclusivamente” il rapporto tra ente impositore e compagnie di navigazione alla giurisdizione tributaria (come pure alcuni arresti giurisprudenziali ritengono) per il solo fatto che il Comune sia autorizzato a disciplinare la riscossione con regolamento da adottare ai sensi dell’art. dall’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n° 446 e che, comunque, la normativa in materia (e, conformemente, per quanto concerne il caso di specie, il regolamento del Comune di Capri) preveda poteri di accertamento e l’irrogazione di sanzioni nei confronti della compagnia di navigazione con richiami alla disciplina in materia di sanzioni tributarie (art. 2 comma 3 del Regolamento del 2019).
Infatti, dette previsioni discendono non dalla natura (tributaria) del contributo di sbarco ma dalla configurazione della compagnia di navigazione come responsabile della riscossione in ragione del vincolo di solidarietà con il soggetto passivo della imposizione, aspetti questi, oltretutto, distinti dalla istituzione del contributo di sbarco quale imposta di scopo (“aperto”), così dando anche spiegazione alla parallela novellazione che ha riguardato l’imposta di soggiorno: (su tutte queste considerazioni, amplius: Corte dei conti, sez. giur. Liguria cit., punti 7.1 – 7.3).
Tale disciplina non considera e lascia del tutto impregiudicato ed inalterato l’aspetto, comunque concorrente, dell’attività gestoria compiuta nelle attività di riscossione, rendicontazione e versamento del contributo di sbarco, tenuto conto che detti obblighi non sono connaturati al ruolo del ‘responsabile di imposta’ e in alcuni casi possono anche mancare, mentre sono invece presenti laddove il responsabile di imposta sia altresì investito della funzione della riscossione, integrando altresì un rapporto di servizio nei confronti dell’ente pubblico titolare del tributo. Solo in tale caso il denaro destinato al soddisfacimento della obbligazione tributaria e versato dai viaggiatori entra nella disponibilità del responsabile della riscossione.
La coesistenza della figura del responsabile di imposta e dell’agente contabile è stata individuata in capo al notaio, come riscossore ex lege delle somme sottoposte a tassazione rapporto tributario, ovvero delle imposte dovute in conseguenza degli atti rogati, delle quali è solidalmente responsabile con i privati contraenti e ne diviene depositario ed esso è perciò tenuto al versamento delle medesime, costituenti pecunia pubblica, all’Amministrazione Finanziaria, altrimenti rispondendone altresì per danno erariale (sul notaio come responsabile di imposta: ex plurimis Cass. SS.UU. n. 14432 del 2023; n. 12759 del 2016).
1.4.5.- Ma se pare doversi riconoscere che l’obbligo di resa del conto giudiziale costituisce principio tendenzialmente generale derivante dal secondo comma dell’art. 103 della Costituzione, e che fra essi sono annoverati per regola secolare i soggetti titolari della riscossione dei tributi, la sottrazione a tale obbligo, per il caso di specie, dovrebbe avvenire – almeno – per effetto di una esplicita e chiara manifestazione di volontà del legislatore, esclusione che, invece, nella disciplina in materia di contributo di sbarco assolutamente manca, e neppure è minimamente data rinvenire nella ratio sottesa alla specifica regolamentazione.
Sicché, restano positivamente e direttamente applicabili al caso di specie l’art. 74 del r. d. n. 2440 del 18 novembre 1923, l’art. 178 r.d. n. 827/1924 («Sotto la denominazione di agenti contabili dell'amministrazione si comprendono: a) gli agenti che con qualsiasi titolo sono incaricati, a norma delle disposizioni organiche di ciascuna amministrazione, di riscuotere le varie entrate dello Stato e di versarne le somme nelle casse del tesoro […] d) gli impiegati di qualsiasi amministrazione dello Stato cui sia dato speciale incarico di fare esazioni di entrate di qualunque natura e provenienza; e) tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, prendono ingerenza negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti e riscuotono somme di spettanza dello Stato»), l’art. 93, comma 2 del Tuel («il tesoriere e ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti».) e l’allegato 4/2, punto 4.2 del dl.gs. n. 118 del 2011 secondo il quale: «Gli incaricati della riscossione assumono la figura di agente contabile e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti, a cui devono rendere il conto giudiziale. […] Agli stessi obblighi sono sottoposti tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, si ingeriscono, di fatto, negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti».
1.4.6.- Il Regolamento del Comune di Capri è chiaro nel configurare in capo alle compagnie di navigazione ed agli altri soggetti che esercitano il servizio di trasporto di persone ben precisi obblighi di rendicontazione che si sostanziano nelle relazioni mensili del numero dei passeggeri che hanno pagato il contributo e del numero dei passeggeri esenti, secondo le modalità disciplinate dal Comune (art. 2), nell’attività di controllo del Comune (art. 6), nonché nell’obbligo di riversamento di quanto riscosso (art. 2, commi 4-6); tratti tutti tipici di una gestione contabile che, nel presupposto di un corretto adempimento da parte dei soggetti obbligati, ha ad oggetto unicamente gli ‘importi incassati’, cioè quanto ‘riscosso’ dai soggetti passivi, ovvero i viaggiatori e quindi, in definitiva, integra da parte della compagnia di navigazione il ‘maneggio’ dei proventi della riscossione del contributo di sbarco.
1.5.- Si osserva, inoltre, che la pretesa di riconfigurare il ruolo della compagnia di navigazione, in quanto ‘responsabile della riscossione’ come esclusivamente attratta all’ambito di cognizione del giudice tributario, verrebbe a sovvertire il consolidato e tradizionale riparto tra giurisdizioni che è stata sempre configurato nel senso della autonomia e concorrenza della cognizione dei medesimi fatti in sede contabile, come in sede civile o penale (“Costituisce principio consolidato - cfr. Cass., Sez. Un., 1° ottobre 2021, n. 26738 -, quello secondo cui deve ravvisarsi la reciproca autonomia e quindi l’ammissibilità del concorso delle azioni di responsabilità ordinaria e contabile, anche quando trovino causa nei medesimi fatti materiali e perfino ove le prime siano direttamente intentate dalle singole amministrazioni coinvolte. Infatti (Cass. Sez. Un., 19 febbraio 2019, n. 4883), l’azione di responsabilità per danno erariale e quella di responsabilità civile promossa dalle singole amministrazioni interessate davanti al giudice ordinario restano reciprocamente indipendenti, anche quando investano i medesimi fatti materiali”: Cassazione, SS.UU., ord. n. 2882/202310; n. 10019/2019) e la cui composizione, in caso di sovrapposizione di giudicati, è rimessa alla fase esecutiva, quale sede di verifica e riconduzione a sintesi del quantum dovuto (Cass. SS.UU. SS.UU., ord. 17634/2024; Cass. S.U. n. 4871/2022; Cass. n. 14632/2015; Cass. 20 n. 32929/2018).
Stante quindi il principio di autonomia delle giurisdizioni e dei relativi giudizi posti a raffronto della giurisdizione contabile, ed escluso ogni rapporto di pregiudizialità - dipendenza tra i rispettivi accertamenti, non possono essere utilizzati – per predicare una inedita esclusività della giurisdizione tributaria a scapito di quella contabile – né i criteri per ripartire la giurisdizione tra il giudice tributario e il giudice ordinario (ai quali in realtà si rifanno le opinioni favorevoli a riservarla al primo) né, ancor meno, gli orientamenti formatisi in riferimento alla esclusione della risarcibilità del danno aquiliano da mancata riscossione delle imposte, considerata l’autonomia concettuale e strutturale tra la nozione di danno ex art. 2043 e segg. cod. civ. azionabile in sede civile e quella di danno erariale azionabile davanti alla Corte dei conti.
Ma conseguire la finalità di sollevare la singola compagnia di navigazione (o, nel caso dell’imposta di soggiorno, l’albergatore) dall’obbligo della resa del conto, significherebbe ripensare radicalmente, nel senso di sovvertirli, consolidati orientamenti della S.C. che proprio sulla diversità delle azioni e degli interessi perseguiti hanno fondato il principio di concorrenza delle giurisdizioni, nonché ne deriverebbe la negazione degli stessi presupposti posti alla base dello stesso obbligo della resa del conto di chi riscuote le imposte (previsto espressamente), per il solo fatto che il soggetto tenuto alla riscossione assuma altresì quello di responsabile solidale dipendente con il soggetto passivo.
1.5.1.- Parimenti, non potrebbe assumersi dalla irrilevanza penale di un fatto o di un comportamento una qualche conseguenza sulla medesima condotta valutata in ambito contabile, stante la diversità delle funzioni ordinamentali assegnate alla giurisdizione penale ed a quella contabile, il cui limite è da rinvenirsi unicamente nel principio del ne bis in idem, peraltro escluso dalla Corte EDU persino per quelle fattispecie di responsabilità amministrativa quali il danno all’immagine (Rigolio contro Italia del 13 maggio 2014, n. 20148/09, concetti ribaditi anche nella successiva Rigolio contro Italia del 9 marzo 2023).
L’interesse pubblico diretto ad una effettiva esazione ed integrale incameramento del tributo, ottenibile nel caso di specie unicamente mediante l’indispensabile attività (e nel pieno dominio) delle compagnie di navigazione, giustifica quindi la coesistenza degli obblighi sia sul piano tributario che su quello della resa del conto, aumentando le facoltà di verifica e di controllo sulla corretta riscossione e sul successivo riversamento del contributo.
Quanto poi al possibile cumulo di sanzioni tributarie con quella (invero assai modesta) derivante dalla mancata resa del conto nel termine fissato dal giudice (art. 141, comma 7, C.G.C.) esse trovano appunto giustificazione nella coincidenza della pluralità di ruoli assunti dalla compagnia di navigazione (responsabile della riscossione e agente contabile) e quindi dai distinti corretti adempimenti che dette sanzioni presidiano, anche laddove parte degli adempimenti materiali possano coesistere.
Dagli approdi della Corte EDU che hanno escluso la violazione sotto molteplici profili dell’art. 6 CEDU si trova inoltre la conferma della constatazione che non è infrequente nell’assetto ordinamentale che da una data fattispecie concreta possano discendere conseguenze diverse incidenti su diritti conoscibili da diversi ordini giudiziari, con il solo limite del ne bis in idem (Grande Camera sent. 15 novembre 2016, A. e B. c. Norvegia).
Stante la reciproca indipendenza delle azioni promuovibili in sede contabile e quelle civilistiche, anche quando investano i medesimi fatti materiali, la eventuale interferenza che può determinarsi tra tali giudizi pone esclusivamente un problema di proponibilità dell'azione di responsabilità (nonché di eventuale osservanza del principio del ne bis in idem), senza dar luogo a questione di giurisdizione (Cass., S. U. 4 ottobre 2019 n. 24859; Cass., Sez. U., 21 ottobre 2005, n. 20343; Cass., Sez. U., 24 marzo 2006, n. 6581; Cass., Sez. U., 4 gennaio 2012, n. 11; Cass., Sez. U., 28 novembre 2013, n. 26582; Cass., Sez. U., 18 dicembre 2014, n. 26659).
1.5.2.- Non può quindi restare privo di rilievo che, proprio nel caso del presente contributo di sbarco, il soggetto ‘responsabile della riscossione’, cioè la Compagnia di navigazione, assume obblighi e doveri assai più pregnanti rispetto a quelli cui sono ordinariamente tenuti i responsabili della (sola) riscossione dei tributi, essendo essa l’unico soggetto realmente in grado – a scapito dello stesso ente pubblico – di poter effettivamente riscontrare, in capo a ciascun viaggiatore, il possesso o meno delle qualità che lo potrebbero esentare dall’imposizione e, parimenti, di determinare l’esatta misura per le varie categorie di soggetti non esenti, così come di riferire esattamente l’effettivo numero dei trasportati.
Poteri estesi dunque allo stesso corretto ed effettivo accertamento dei presupposti impositivi, ben oltre la sola esecutiva riscossione di quanto altrimenti accertato dall’ente impositore. Tali facoltà, ed il correlato dominio dei relativi dati, non può che essere connesso ad una adeguata responsabilità che si estende inevitabilmente anche ai profili riconducibili al rapporto di servizio.
Si tratta di circostanze che, in considerazione del rilevante pubblico interesse alla effettiva e completa riscossione del contributo, potrebbero in linea di principio assumere rilievo anche dal punto di vista dell’assolvimento di tutti gli obblighi contabili e per le responsabilità amministrative connesse alla riscossione delle imposte.
Da quanto sopra esposto deriva pertanto anche la fondatezza della doglianza di parte opponente laddove censura la motivazione del decreto di rigetto che ha ritenuto che il quadro normativo di riferimento, pur prevedendo l’obbligo, in capo ai vettori, di riversamento al Comune delle somme a tale titolo riscosse, in ragione della previsione, con la norma di cui all’art. 4, comma 3-bis del d.lgs. 23/11, di una rilevante sanzione a carico degli stessi vettori “a fronte della (…) omessa o infedele presentazione della dichiarazione [periodica] da parte del responsabile (…) d’imposta”, sicchè ne deriverebbe la “inutilità” dell’obbligo di presentazione del conto giudiziale, ritenendo rappresenti quest’ultimo una mera ricapitolazione di quella dichiarazione periodica già imposta dal predetto d.lgs n. 23 del 2011, in violazione del principio di economicità ed efficacia dell’attività amministrativa.
2.- Affermata nei suddetti termini la qualità di agente contabile del vettore che riscuote il contributo di sbarco, deve ora essere affrontata la ulteriore eccezione sollevata solamente dalla società costituita che ha dedotto, comunque, il proprio difetto di legittimazione passiva e, quindi, l’assenza della sua qualifica di agente contabile in ragione della circostanza che la medesima non avrebbe mai svolto l’attività di vettore e gestore di servizi di trasporto di linea ma, sibbene, solamente quello di noleggio di imbarcazioni da diporto con o senza conducente.
2.1.- Osserva in proposito questa Sezione che la norma che istituisce il contributo di sbarco, i cui presupposti sono chiaramente delimitati dall’art. 4, comma 3-bis cit., individua i soggetti passivi del tributo non in tutti i soggetti che sbarcano nell’Isola ma nei soli ‘passeggeri’ che effettuano lo sbarco utilizzando “vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'isola”.
Tale disciplina non introduce, quindi, come nemmeno avviene per la imposta di soggiorno (che è rivolta a chiunque soggiorni in una struttura ricettiva), una sorta di dazio o gabella imposto alla generalità delle persone che accedono con qualunque mezzo alle isole minori. La scelta di circoscrivere la imposizione ai suddetti presupposti è dovuta verosimilmente alla necessità di utilizzare i vettori che svolgono attività commerciale quali soggetti in grado di effettuare la riscossione di un tributo polverizzato, di modesto importo singolo, intercettando in tal modo i soggetti passivi del tributo (i passeggeri) che utilizzano i servizi di trasporto espletati a fini commerciali, cioè di lucro.
Trattandosi di uno dei presupposti impositivi, quello della modalità di trasporto non può essere modificata in senso ampliativo dall’ente impositore.
Tale, peraltro, non pare doversi intendere l’intenzione né l’effetto della modifica regolamentare introdotta dal Comune di Capri nel 2019, dacché all’art. 1 viene riportato al comma 4 l’esatto contenuto della norma di legge che lo ha istituito.
Pertanto, la eliminazione della menzione della esenzione di cui sopra per coloro che utilizzano mezzi di diporto per sbarcare sull’Isola, non potrebbe ampliare praeter legem ed in violazione dell’art. 23 Cost., uno dei presupposti di imposta, ma deve essere intesa al fine di contrastare modalità elusive del pagamento del contributo, laddove appunto si dissimuli un effettivo trasporto effettuato a fini commerciali con l’impiego di altre modalità, quali il contratto di noleggio di imbarcazione effettivamente impiegato per attività sportive o di svago, e quindi non di lucro.
In proposito, infatti, si è posta in dottrina la questione se lo stesso contratto di noleggio, pur nella indubbia diversa connotazione giuridica, possa ritenersi, ai fini specifici impositivi, assimilabile al contratto di trasporto, laddove comunque, mediante il noleggio di una imbarcazione con o senza conducente, si consenta alle persone che hanno noleggiato il natante di sbarcare sull’isola di Capri senza corrispondere il contributo di sbarco.
2.2.- Ebbene, quanto a tali questioni (che, nel giudizio presente, ridondano ai soli fini dell’individuazione dell’agente contabile) a questa Sezione, per quanto appena osservato, pare conclusivamente indubbio che la norma individui nel solo contratto di trasporto esercitato ai fini commerciali uno dei presupposti impositivi, ovvero nella fruizione di un trasporto marittimo di linea o non di linea di tipo commerciale, sicchè la diretta estensione anche al diverso contratto di noleggio si risolverebbe in una violazione dei principi costituzionali di riserva di legge (art. 23 Cost.) - dovendosi escludere quindi ogni forma di interpretazione estensiva e, tanto meno, analogica - nonchè di capacità contributiva (art. 53 Cost.).
2.2.1. Tanto non toglie che, in aderenza alla necessità di verificare la effettività dei presupposti, ricada nell’applicazione del tributo anche il caso di esercizio di attività di trasporto dissimulato mediante l’impiego di attività formalmente ricadenti in quella di noleggio di imbarcazioni da diporto, laddove quella del trasporto effettuato per fini commerciali verso l’Isola di Capri fosse l’oggetto effettivo dell’accordo tra i contraenti, al di là quindi della formale veste giuridica impiegata per conseguire la disponibilità dell’imbarcazione (ovviamente, facendo apparire in tali casi una mera attività autonoma di diporto per fini sportivi o di svago, e quindi non di lucro, non potrebbe assumere rilievo la scontata mancanza delle apposite autorizzazioni).
Nella sostanza, non essendo revocabile in dubbio la giuridica differenza tra il contratto di noleggio e il contratto di trasporto, al fine di accertare questo aspetto, cioè l’effettività dell’accordo intervenuto tra le parti, occorra procedere ad una indagine di fatto, finalizzata a verificare se, in ragione di quanto dedotto e prodotto, la società opposta abbia effettivamente esercitato, negli anni di interesse, prevalentemente od anche solo occasionalmente, l’attività di trasporto di viaggiatori a fini commerciali verso l’isola di Capri.
2.2.2. Giova infatti rammentare che il ricorso per la resa del conto è stato proposto sulla base della elencazione delle compagnie di navigazione che sarebbero tenute alla riscossione del contributo di sbarco, elenco formato dal Comune di Capri.
Tale elenco, sicuramente rilevante in quanto proveniente dallo stesso Ente impositore, può ritenersi sufficiente solamente laddove manchi ogni opposizione sul punto da parte delle società destinatarie.
E quindi deve ritenersi bastevole relativamente alle società destinatarie del ricorso e non costituite, non avendo dedotto né allegato elementi di segno contrario.
2.3.- Laddove, diversamente, le società indicate dal Comune di Capri lo abbiano avversato con elementi di segno opposto in riferimento alle rispettive posizioni (nel caso presente solamente la società IN), esso esigerebbe ulteriori elementi di riscontro che, con riferimento alle opponenti, invece difettano.
Ciò posto, procedendo dunque ad esaminare le specifiche deduzioni della società costituita, questa Sezione ritiene utile richiamare in questa sede quanto più volte ritenuto dal giudice tributario campano, in numerose decisioni che, sebbene non considerate dalle parti, in quanto presenti in banche dati accessibili, possono essere utilizzate, al pari dell’esame dei siti internet, quanto meno alla stregua di fonti aperte.
Ed in proposito, nell’ambito del contenzioso sorto tra varie società ed il Comune di Capri in opposizione agli avvisi di accertamento per il contributo di sbarco indirizzati alle società ricorrenti, i giudici tributari, spesso rigettando i ricorsi, hanno evidenziato alcuni specifici elementi, ritenuti idonei a compendiare l’attività esercitata nell’ambito del trasporto passeggeri e, quindi, come tale, rientrante nell’obbligo di riscossione del contributo di sbarco.
Essi sono:
- la presenza in siti internet o in altre sedi di pubblicità di programmi di escursioni verso l’Isola di Capri (sentt. CRT Campania n. 4257/2020; n. 4940/2020);
- la indicazione nella visura camerale dell’attività di trasporto, anche come attività prevalente (CTR Campania n. 4940/2020; CGT II Campania n. 2624/2023);
- la presenza di numerose fatture emesse dalla società Porto turistico di Capri (PTC) nei confronti delle società ricorrenti o comunque il riscontro delle comunicazioni effettuate per numerosi attracchi nel porto turistico nei periodi in contestazione ed anche con acquisto di numerosi ‘voucher attracchi’ intestati alle società medesime (sent. CTR Campania nn. 4257/2020; 4373/2020; 4940/2020: «[…] se la ricorrente avesse svolto attività di mero noleggio di natanti da diporto per finalità turistico-ricreative, non si spiegherebbe perché essa avrebbe acquistato abbonamenti per le proprie imbarcazioni, acquistato ingenti quantitativi di voucher per attracchi, pagato attracchi singoli, così come documentato dall'amministrazione comunale, anziché lasciare simili incombenti ai noleggiatori»; idem: CGT II Campania n. 1463/2023; n. 2624/2023, n. 3776/2023].
Quanto in particolare all’impiego dei voucher (che, secondo il Regolamento del Comune di Capri, costituisce una delle modalità di riscossione e versamento del tributo), si legge che «[…] il PTC (Porto Turistico di Capri s.p.a.) è una società in house providing il cui intero capitale sociale è di proprietà del Comune di Capri, che si occupa delle verifiche degli sbarchi; inoltre, le imbarcazioni che vogliono sbarcare passeggeri possono versare per ogni attracco 50 € nel 2018, somma aumentata a 100 € nel 2019, oppure, in considerazione della frequenza degli attracchi, possono acquistare dei quantitativi di voucher per attracchi pagandoli anticipatamente ad un prezzo inferiore, con un risparmio di spesa del 30%; il personale della Porto Turistico di Capri, oltre ad incassare il corrispettivo o ricevere il voucher per la prestazione, provvede anche, in contraddittorio con il conducente dell'imbarcazione, a contare i passeggeri che vengono sbarcati sull'isola, segnandone la quantità sui voucher» (CGT II Campania, sent. n. 6391/2023).
Infine, quanto alla invocata esenzione prevista dall’art. 4 del regolamento di sbarco dell’Isola di Capri, si trova anche condivisibilmente affermato che «[…] il contribuente assume che le proprie imbarcazioni rientrino nell’esenzione ivi prevista per “coloro che approdano sull’Isola con imbarcazioni/natanti da diporto non soggette ad autorizzazione della Capitaneria di Porto”. Tuttavia, l’esenzione in oggetto deve intendersi riferita alla cosiddetta “navigazione da diporto” che viene effettuata per scopi sportivi o ricreativi dai quali esuli il fine di lucro» (CGT II Campania, sent. 6391/2023).
2.4. - Venendo, pertanto, all’esame della situazione della società opponente, nel caso di specie si ritiene sussistente la qualifica di agente contabile.
La stessa società IN ha prodotto infatti numerose fatture attestanti il pagamento alla società PTC il pagamento dei voucher per lo sbarco sull’isola.
Tale elemento costituisce, a giudizio di questa Sezione, prova della effettiva attività di trasporto di persone verso l’Isola, anche se tanto eventualmente sia avvenuto utilizzando impropriamente un contratto di noleggio di imbarcazione, laddove però appare evidente che, nei casi suddetti, l’oggetto effettivo del contratto e l’interesse delle parti fosse quello dello sbarco sull’Isola di Capri e quindi ricorresse un caso di trasporto effettuato dalla società IN s.r.l. con modalità commerciali.
Peraltro, in tal senso pare essersi anche orientato il giudice tributario laddove, con riferimento all’impugnazione dell’avviso di accertamento ed irrogazione delle sanzioni tributarie n. 0025760 emesso dal Comune di Capri per contributo di sbarco di € 5.716,48 dovuto per i mesi di agosto – ottobre 2018; maggio – settembre 2019; luglio – settembre 2020, la CGT di II grado della Campania, con sentenza n. 3776 del 2023 confermava la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, Sez. 36 che, con la precedente sentenza n. 3093 del 2022, aveva ritenuto sussistente sia il supporto normativo per l’applicazione del tributo (nell'art. 4 comma 3 bis del d.lgs. n. 23/2011) che quello fattuale (dalla visura prodotta in atti dall'Ente comunale emerge che la società ricorrente ha tra le varie voci dell'oggetto sociale quella del trasporto di persone con diritto di rivalsa quindi sui soggetti passivi dai quali riceve il prezzo del biglietto), confermato dalla produzione dei voucher per anni 2018, 2019 e 2020 che riportavano l’impegno della Società a versare il contributo di sbarco di passeggeri.
2.5.- Quanto invece al fatto che il pagamento dei voucher renderebbe ora improcedibile il presente ricorso, avendo la società IN s.r.l. già dato prova in tal modo dell’assolvimento del suo obbligo nei confronti del Comune di Capri, si deve osservare che se, da un canto, come già ritenuto, tale aspetto conferma la qualità di soggetto deputato alla riscossione del contributo di sbarco, e quindi di agente contabile tenuto alla resa del conto, dall’altro canto, il giudizio per resa del conto giudiziale non è finalizzato alla verifica degli effettivi adempimenti di riversamento dei contributi esatti da parte dell’agente contabile (cui è destinato il diverso giudizio di conto) ma, collocandosi in una fase prodromica ed antecedente, ad accertare che il soggetto destinatario del ricorso – da qualificarsi come agente contabile – assolva effettivamente all’obbligo di rendere il conto giudiziale all’Amministrazione, la quale poi esprimerà le proprie valutazioni in sede di parificazione e provvederà a trasmetterlo a questa Sezione giurisdizionale per l’ulteriore esame..
2.6.- In definitiva, l’opposizione proposta dalla Procura regionale deve essere accolta con riferimento a tutte le società di navigazione indicate in premessa, con conseguenti statuizioni ai sensi degli artt. 141, comma 4 e 144, comma 2, C.G.C., fissando il termine previsto dal citato art. 141 C.G.C., stabilito in giorni sessanta – decorrenti dalla comunicazione della presente decisione a mente dell’art. 144 comma 2 C.G.C. - per la presentazione del conto giudiziale al Comune di Capri, ed un ulteriore termine di giorni novanta per la presentazione dei conti giudiziali da parte del Comune di Capri a questa sezione;
2.7.- Il fascicolo del presente giudizio – così definita con la presente sentenza la fase dell’opposizione – deve essere restituito al giudice monocratico designato per la verifica degli adempimenti disposti e la eventuale adozione degli ulteriori provvedimenti di cui all’art. 141, commi 6 e 7 C.G.C., anch’essi espressamente suscettibili di opposizione.
2.8.- Le spese del presente giudizio, in ragione delle novità delle questioni prospettate davanti a questo giudice e della necessità di accertamenti in fatto possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni domanda ed eccezione contraria disattesa e respinta, 1.- In accoglimento dell’opposizione proposta, dichiara tenute a rendere il conto giudiziale al Comune di Capri, in riferimento al contributo di sbarco spettante per gli anni dal 2017 al 2023 compreso, le seguenti società:
1. 2P S.A.S. DI LI NO & C., Via Atigliana 6/B – 80067 Sorrento (NA), codice fiscale/partita IVA 09750141211, in personale del legale rappresentante;
2. RB DI DE IS AR, Via Roma 5 – 80074 Casamicciola Terme (NA), partita IVA 10071961212, in personale del legale rappresentante;
3. RO NN, Via Accola 10 - 84010 Maiori (SA), partita IVA 05558000658, in personale del legale rappresentante;
4. ALBERGO TERME SAN LORENZO S.R.L., Via Rosario 1 – 80076 Lacco Ameno
(NA), codice fiscale/partita IVA 00310410634, in personale del legale rappresentante;
5. ALBERGO SAN MONTANO S.R.L., - Via Rosario 1 – 80076 Lacco Ameno (NA), codice fiscale / partita IVA 00454380635, in personale del legale rappresentante;
6. EM OR S.R.L., – II Traversa Legittimo, 5 – 80063 Piano di Sorrento (NA), codice fiscale/partita IVA 10387591216, in personale del legale rappresentante;
7. IN S.R.L., Piazza Principe Umberto 16 - 80053 Castellammare di Stabia (NA), codice fiscale/partita IVA 07451211218, in personale del legale rappresentante;
8. LF AR, Via Casa Manzo 2 – 84135 Salerno (SA), partita IVA 05763150652, in personale del legale rappresentante;
9. ALVIANI S.R.L., Corso Italia 185 – 80067 Sorrento (NA), codice fiscale / partita IVA 08589751216, in personale del legale rappresentante.;
2.- visti gli artt. 141, comma 4 e 144, comma 2, C.G.C..,
- assegna il termine di giorni sessanta dalla conoscenza legale del presente provvedimento alle società di cui al punto 1), per le quali l’opposizione è stata accolta, per la presentazione alla amministrazione del comune di CAPRI del conto relativo alla gestione e riscossione del “contributo di sbarco” per gli anni dal 2017 a tutto il 31.12.2023, dandone contemporaneamente notizia a questa Sezione giurisdizionale;
- assegna, inoltre, il termine di giorni novanta al Comune di CAPRI per tutti gli altri adempimenti e per il conseguente deposito dei conti ai sensi dell’art. 139 ed art. 141, comma 4, C.G.C., presso la segreteria di codesta Sezione giurisdizionale, nella apposita sezione dei conti giudiziali tramite SIRECO, indicando nella resa del conto anche il riferimento al presente giudizio, nonché dando comunicazione di tale deposito a questa Sezione a mezzo p.e.c. o tramite deposito nella DaeD del presente giudizio;
3.- dispone che copia della presente sentenza sia comunicata, ai sensi dell’art. 144, comma 2 C.G.C., agli agenti contabili, al Comune di Capri, al responsabile del procedimento ed al Pubblico ministero;
4.- dispone la restituzione degli atti al giudice designato, per la prosecuzione dell’esame degli adempimenti previsti nella presente decisione e l’adozione degli eventuali provvedimenti conseguenti;
5.- compensa integralmente le spese della presente opposizione.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 13 novembre 2025.
IL PRESIDENTE – estensore
LO EL
(firma digitale)
depositato in Segreteria il 15/01/2026 Il DIRETTORE DI SEGRETERIA
AU LL
(firma digitale)