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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/11/2025, n. 1641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1641 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice rel. –
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16940 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
DI rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. Parte_1
PI EN NA presso il quale elettivamente domicilia
E
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. PI Controparte_1
EN NA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 05/09/2025 e Parte_1 Controparte_1 premettendo di aver contratto matrimonio in Pompei il 22/06/2001, dalla cui unione nascevano i figli (nato a [...] il giorno 08/10/2002) ( nata a [...] il [...]) Persona_1 Persona_2
,entrambi maggiorenni non economicamente autosufficienti riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data 10.03.2015, era intervenuta separazione in forza di decreto di omologa n. 3874/2015 del 09.06.2015 chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio .
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L
55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “ - recepire integralmente e confermare le condizioni già stabilite nel verbale di separazione del 10/03/2015, omologato il
16/06/2016, per quanto ancora attuale e applicabile, che di seguito si trascrivono. Le disposizioni relative all'affidamento, collocamento e diritto di visita dei figli, oggi maggiorenni, si intendono superate per sopravvenuta cessazione della minore età: I. i coniugi vivranno separati per mutuo consenso, con l'obbligo del reciproco rispetto, e potranno fissare in piena autonomia la loro residenza, il domicilio e la propria dimora ovunque vorranno;
II. il sig. corrisponderà alla Pt_1 sig.ra a titolo di assegno divorzile ai sensi dell'art. 5 della legge n. 898/1970, l'importo CP_1 mensile di euro 200,00, che resta confermato nella misura già stabilita in sede di separazione e soggetto alle medesime modalità di corresponsione e rivalutazione, per il concorso al Per_ mantenimento dei figli, e , corrisponderà invece l'importo di euro 250,00 Per_2
(duecentocinquanta/00) per ciascun figlio, per un complessivo importo mensile di euro 700,00
(settecento/00); III. detto assegno dovrà essere corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese,
a mezzo bonifico sul c/c in essere presso il Banco CREDIT AGRICOLE ITALIA avente IBAN
[...], Codice BIC , intestato a IV. C.F._1 Controparte_1 detto assegno dovrà essere annualmente rivalutato in misura pari alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, ma non sarà oggetto di revisione futura, salvo diverso accordo espresso per iscritto;
V. i ricorrenti riconoscono e si danno atto di aver già provveduto bonariamente alla divisione e attribuzione dei beni mobili, degli arredi e di quanto contenuto nella già casa coniugale. Dichiarano di non avere pertanto null'altro a pretendere a qualsiasi titolo l'uno dall'altro a qualsiasi titolo, per il passato, il presente e il futuro. Tale dichiarazione include, a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi rivendicazione patrimoniale, successoria, ereditario, indennitario o di altro genere, derivante in qualsiasi modo dal rapporto matrimoniale e dalla sua cessazione, rinunciando espressamente a qualsiasi futura azione legale, giudiziale o stragiudiziale, sia in via principale che accessoria, che possa essere intrapresa in relazione a tale rapporto, a qualsiasi titolo, per il passato, il presente e il futuro;
VI.
2 Le parti dichiarano espressamente che con il presente accordo intendono definire in via transattiva
e definitiva ogni aspetto economico e patrimoniale derivante dal matrimonio, rinunciando a qualsivoglia ulteriore pretesa reciproca per il futuro;
VII. I coniugi si danno, sin d'ora, reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei loro passaporti nonché degli altri documenti validi per
l'espatrio; VIII. le spese di giudizio saranno integralmente compensate tra le parti.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Pompei il
22/06/2001 (atto n.98 ,parte II , S. A, reg. Atti Matrimonio anno 2001 );
• Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pompei per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp att c.p.c, (Ordinamento dello Stato Civile)
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14/11/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rosaria Gatti Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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