Sentenza 13 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/06/2002, n. 8433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8433 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2002 |
Testo completo
10067345 IN NOME POPOLO ITALIA08433/ 0 2 REPUBBLICA ITALIANA M.DICASSAZIONE A Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria N Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 23420/99 Dott. Bruno SACCUCCI 23324Consigliere Dott. Enrico ALTIERI Cron. Dott. Stefano MONACI Rel. Consigliere Rep. Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Ud. 27/02/02 Consigliere Dott. Antonino DI BLASI ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S ENTENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso proposto da: N. 67345 OV IA, OV RE, domiciliati in ROMA CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE 145, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO DE FELICE CICCOLI, che li difende, giusta delega a margine;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
controricorrente2002 - - 1080 avverso la sentenza n. 148/98 della Commissione -1- tributaria regionale di ROMA, depositata il 26/10/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Stefano udienza del 27/02/02 dal MONACI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato DE FELICE CICCOLI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. L'oggetto della controversia è costituito dalla liquidazione dell'imposta di successione del signor GI DO, deceduto il 19 gennaio 1983. Con avviso di accertamento notificato il 21 dicembre 1987 l'Ufficio del Registro di Roma Successioni aveva elevato da L.
1.749.000.000 a L.
3.270.000.000 il valore degli immobili oggetto della successione. I due eredi attuali ricorrenti, GI ES e GI IA, impugnavano l'accertamento per difetto di motivazione ma i loro ricorsi venivano respinti dalla Commissione di primo grado, e questa decisione veniva confermata, con sentenza in data 29 settembre / 26 ottobre 1998 dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio.
2. Con atto notificato il 10 dicembre 1999 al Ministero delle Finanze l'Avvocatura Generale dello Stato presso proponevano ricorso per cassazione i contribuenti GI ES e GI IA rappresentati e difesi - come da procura a margine dell'atto dall'Avv. Vincenzo De Felice - Ciccoli ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma. I ricorrenti chiedono l'annullamento della sentenza impugnata, ed espongono un solo motivo di impugnazione. Con atto notificato alle controparti nel domicilio eletto il 19 gennaio 2000 si è costituita l'Amministrazione Finanziaria, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che le deduzioni avverse fossero dichiarate inammissibili e, comunque, infondate, e riservandosi di integrare le proprie difese. Entrambe le parti hanno presentato memorie illustrative. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Nel proprio atto di impugnazione i ricorrenti sostengono che l'Ufficio Successioni di Roma non avrebbe osservato le emanazione disposizioni di legge in materia di impugnazione dell'avviso di accertamento, limitandosi ad utilizzare un modulo prestampato, che non permetteva di ricostruire il processo mentale che aveva "indotto l'Ufficio ad elevare il reddito imponibile del ricorrente" (sic!). La sentenza impugnata non avrebbe esposto i motivi di fatto e di diritto sulla base dei quali aveva sufficientemente motivato l'avviso di accertamento. In questo modo non avrebbe indicato, come prescritto dalla legge, l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto. I ricorrenti lamentano, inoltre, che per alcuni immobili non fosse stato applicato il criterio della valutazione automatica ai sensi della legge 17 dicembre 1986, n.880. 2 La sentenza impugnata aveva ritenuto che tale comportamento dell'Ufficio fosse stato corretto, in quanto i contribuenti non avevano presentato alcuna richiesta di valutazione automatica. I ricorrenti affermano, invece, di avere dichiarato valori superiori a quelli che sarebbero derivati da un calcolo automatico moltiplicando per ottanta le relative rendite catastali, e sostenevano che in presenza di valori dichiarati uguali, o superiori, a quelli risultanti dai valori catastali, l'Ufficio non avrebbe potuto procedere a rettifiche, indipendentemente dalle richieste dei contribuenti. Precisano altresì, sempre a questo proposito, di non essersi avvalsi della facoltà loro attribuita dal comma 1-bis dell'art.11 della legge n.880 del 1986. Anche su questo punto la motivazione della sentenza sarebbe stata insufficiente, e vi sarebbe stata una falsa applicazione della disposizione del predetto art.11. che con riferimento alla2. I ricorrenti rilevano ancora medesima successione la Commissione Tributaria Regionale (in altra pronunzia) aveva accolto parzialmente le eccezioni proposte da un altro gruppo di coeredi. Sostengono di avere diritto, come debitori coobbligati, di usufruire, in quanto l'obbligazione nasceva dal medesimo titolo, dei vantaggi derivanti dalla pronunzia emessa nei confronti degli altri condebitori, a condizione che le ragioni che avevano determinato il giudicato più favorevole non dovessero essere ricondotte a fattori personali del singolo condebitore.
3. Come facile rilevare, l'impugnazione, pur senza essere in motivi distinti, ricomprende, in realtà, vari profili di censura, da esaminare separatamente. Il profilo relativo all'asserito difetto di motivazione è inammissibile, perché si riferisce, in realtà, alla motivazione dell'accertamento e non alla motivazione della sentenza impugnata. L'eventuale carenza di motivazione dell'accertamento che non comporti come non comporta nel caso di specie un - difetto di motivazione della sentenza non è censurabile in sede di legittimità. In realtà la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio motiva adeguatamente e congruamente sulle ragioni per le quali ha ritenuto fondato l'accertamento dell'Ufficio e congrui i valori accertati. Nell'ambito di questa motivazione la sentenza si è basata come rientrava nei suoi poteri - anche sugli elementi di carattere tecnico presenti in atti e specificamente sull'apposita stima redatta dall'Ufficio Tecnico Erariale. 4 Non risulta, peraltro, che questa stima fosse contrastata da altri elementi anch'essi di carattere tecnico, da stime di parte prodotte dai contribuenti: non sussistevano dunque ragioni di sorta che potessero indurre il giudice del merito a non avvalersi della stima dell'UTE come elemento di convincimento.
4. Non sono fondate neppure le censure relative al profilo dell'asserito obbligo, a carico dell'Ufficio, di procedere ad una valutazione automatica dei vari cespiti. Non è del tutto esatta (e comunque può trarre in errore) l'affermazione, che si legge nella sentenza impugnata, secondo cui l'ufficio avrebbe proceduto legittimamente ad un accertamento di maggior valore "non essendo intervenuta alcuna richiesta ai sensi dell'art.1 bis della legge 880/1986 volta ad ottenere la valutazione automatica." Ciò non toglie che anche su questo punto la sostanza della decisione debba essere condivisa, pur con le precisazioni che seguono. Il sistema della legge non richiede, di regola, una esplicita domanda del contribuente per accedere alla cosiddetta valutazione automatica: quest'ultima è, piuttosto, un effetto automatica che consegue al fatto che vengano dichiarati valori pari, o superiori, a quelli che deriverebbero dalla valutazione automatica stessa (quelli, cioè, dati dalla R moltiplicazione per i coefficienti di legge della rendita catastale aggiornata). E' esatto che - come rilevano i signori GI alle pagg.
6-7 del ricorso - l'art. 12, comma 3 bis, del decreto legge 14 marzo 1988, n.70, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n.154, aveva inserito nell'art.11 della legge 17 dicembre 1986, n.880 un comma 1-bis, che estendeva anche alle successioni, che si erano aperte anteriormente al primo luglio 1986, ma per le quali non fosse divenuto definitivo l'accertamento del valore imponibile, il sistema di valutazione automatica introdotto, anche per le imposte di successione e di donazione, dall'art.8 della stessa legge n.880/1986 (articolo, quest'ultimo, che ha aggiunto ulteriori commi dopo il quarto comma dell'art.26 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.637, che regolava all'epoca dei fatti la materia delle imposte di successione). E' il nuovo quinto comma così aggiunto, piuttosto, a non essere applicabile alla fattispecie concreta, in quanto disponeva che "non sono sottoposti a rettifica il valore degli immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, dichiarato in misura non inferiore, per i terreni, a sessanta volte il reddito dominicale risultante in catasto, e, per i fabbricati, a ottanta volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti per le imposte sul reddito, ....".
5. Per i fabbricati, dunque, non si faceva luogo ad accertamenti di valore, senza bisogno di particolari richieste da parte dei contribuenti, quando questi ultimi avessero dichiarato valori pari o superiori ad ottanta volte il reddito catastale rivalutatato. Come danno atto gli stessi ricorrenti nel prospetto riportato a pag. 7 del ricorso i cespiti immobiliari caduti in successione erano tutti fabbricati, e per la maggior parte di essi il valore dichiarato era inferiore al reddito catastale rivalutato. Il problema si pone, in realtà, solamente per i cespiti n.1 e n.6. -6. Si deve ritenere, invece, che come avviene in materia di imposta di registro fosse necessaria una richiesta esplicita da parte dei contribuenti di avvalersi del beneficio della cosiddetta valutazione automatica solamente quando l'immobile non fosse ancora accatastato, e mancasse perciò una rendita catastale già determinata da adottare come base di calcolo per la moltiplicazione. Ovviamente va parificata a questa ipotesi quella in cui il bene abbia subito modificazioni tali da alterarne il valore economico, e comunque da richiedere un nuovo accatastamento. Tanto premesso, va sottolineato che come si è detto - - i contribuenti non negano di avere dichiarato per la maggior parte dei cespiti valori monetari inferiori alla rendita catastale rivalutata. L'opposta allegazione difensiva, secondo cui i valori dichiarati per il cespite n.1 (il villino a Nettuno) e per il cespite n.6 (il fabbricato in Roma, zona San Giovanni in Laterano), superebbero quelli derivanti dai rispettivi accertamenti automatici, non trovano, per la verità, riscontro negli accertamenti di fatto contenuti nella sentenza. Ma, soprattutto, i contribuenti non allegano affatto (né tanto meno dimostrano, come sarebbe necessario) che le rendite catastali (su cui basano i loro calcoli) fossero attuali, e come tali effettivamente utilizzabili, che, cioè, i fabbricati in questione non avevano subito, tra l'accatastamento e l'apertura della successione, modifiche strutturali tali da richiedere un nuovo accatastamento più aggiornato. Per quanto concerne, in particolare, il cespite n.6, vale a dire il fabbricato vicino a San Giovanni in Laterano diviso in 48 miniappartamenti, non specificano affatto se quella divisione (che risponde, per la verità, a criteri in uso solo negli ultimi anni) fosse originaria (e non sia avvenuta 8 successivamente, in epoca recente, comunque successiva all'accatastamento), e che perciò la relativa rendita catastale non debba essere rivista in base alla nuova destinazione, ma possa invece essere considerata tuttora valida e, come tale, utilizzabile per i calcoli.
6. Il terzo rilievo contenuto nel ricorso, sull'asserita esistenza di una sentenza, emessa in favore di altri coeredi, i cui effetti si estenderebbero anche agli attuali ricorrenti, è generico e come tale inammissibile. Non viene specificato, infatti, né se questa sentenza sia, in ipotesi, passata in giudicato, né se sia stata, invece, impugnata. In ogni caso l'allegazione difensiva sull'esistenza di questa diversa senza non trova nessun riscontro negli accertamenti di fatto contenuti nella sentenza impugnata.
7. Il controricorso si limita, in realtà, a riportare le conclusioni senza lo svolgimento, neppure sommario, di argomentazioni difensive. Come tale non può essere considerato un atto di difesa compiuto, e comporta, anzi, violazione dell'art.366, n.4, del c.p.c., secondo cui il ricorso per cassazione deve contenere, tra l'altro, "i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano”, e cui rimanda il secondo comma del successivo art.370 in materia di controricorso. Il controricorso perciò va dichiarato inammissibile.
8. Concludendo, dunque, il ricorso è infondato in tutte le sue prospettazioni, e non può essere che respinto, mentre il controricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della reciproca soccombenza conseguente alla reiezione del ricorso ed alla dichiarazione di inammissibilica del controricorso sussistono giusti motivi per compensat tra le parti le spese di questa fase di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Dichiara inammissibile il controricorso. Compensa le spese della presente fase di legittimità. Così deciso in Roma il 27 febbraio 2002 Il Consigliere estensore Il Presidente (dr.Bruno Saccucci) (dr.Stefano Monaci) т чино почист DEPOSITATO IN Oggi 13 GIU. 2002 IL CANCE Innocent b 10