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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIV, sentenza 23/01/2026, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 277/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il
21/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NI ES, Presidente
CARRA ON, RE
PAGLIARO MARIA LIBERA, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 69/2020 depositato il 09/01/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brindisi - Via Tor Pisana, 108 72100 Brindisi BR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Brindisi - Via Santa Lucia, 10 72100 Brindisi BR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 324/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BRINDISI sez. 2 e pubblicata il 14/05/2019
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420180003184654000 IRPEF-ALTRO 2003 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Nessuno compare per l'appellante.
La rappresentante dell'AdE si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 324/2019, pronunciata in data 17/04/2019 e depositata in data 14/05/2019, la
Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi rigettava, con compensazione delle spese di giudizio, il ricorso presentato da Ricorrente_1 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Lecce e dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, avverso cartella di pagamento n. 02420180003184654000, notificata in data 10/04/2018, per l'importo complessivo di € 15.432,45.
La cartella impugnata rappresenta l'iscrizione a ruolo delle somme dovute, a seguito della sentenza n.
2912/22/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia – Sez. staccata di Lecce e depositata in data 28/11/2016.
Oggetto di tale controversia era la cartella di pagamento n. 02420090001427123, riferita all'avviso di accertamento n. 887010300263/2008 e scaturita dalla revoca di un atto di adesione determinata dall'omessa presentazione all'Ufficio della polizza fideiussoria di cui all'art. 8 del D. Lgs. n. 218/97.
Con sentenza n. 121/04/10 del 11.05.2010, la CTP di Brindisi accoglieva il ricorso e l'Ufficio procedeva ad emettere il provvedimento di sgravio della cartella di pagamento n. 02420090001427123.
Successivamente, a seguito dell'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate a fronte della suddetta sentenza, la Commissione Tributaria Regionale della Puglia – Sez. staccata di Lecce – depositava in data 28/11/2016 la sentenza n. 2912/22/2016, con la quale i Giudici accoglievano l'appello dell'Ufficio <ritenendo legittimo l'operato dell'ufficio che ha iscritto a ruolo le somme dovute dal contribuente, non essendosi perfezionata la definizione di cui all'art. 9 del d. lgs. n. 218 97>>.
L'Ufficio, in ottemperanza a tale sentenza procedeva ad una nuova iscrizione a ruolo, partita n. 2018/003, relativa alla cartella di pagamento n. 0242018003184654000, oggetto della presente controversia.
Orbene, Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato per assenza del calcolo degli interessi, chiedendo, nel contempo, il riconoscimento delle somme versate in sede di adesione.
L'Agenzia delle Entrate - Direzione, ritualmente evocata in causa, si costituiva in giudizio, con proprie controdeduzioni, ribadendo la legittimità dell'atto impugnato e l'infondatezza delle eccezioni formulate in sede di ricorso.
Con la citata sentenza, i Giudici di prime cure rigettavano il ricorso, ritenendo infondate le argomentazioni partecipate dal ricorrente.
Contro la predetta decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Taranto, il Sig. Ricorrente_1, a mezzo del proprio difensore di fiducia, depositava ricorso in appello meglio indicato nel frontespizio, chiedendone l'accoglimento in riforma della sentenza appellata con vittoria di spese processuali.
Parte appellante eccepiva l'erroneità della sentenza per violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., e, nel merito, reiterava le argomentazioni già partecipate in primo grado.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, stante la sua infondatezza, con vittoria di spese.
All'udienza del 21/11/2025, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato per i seguenti motivi.
Sulla violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.
c..
Parte appellante eccepisce: <ricorrente_1 sostenendo il corretto operato dell'agente di riscossione in ordine al calcolo degli interessi e sanzioni, richiamando una sentenza della consulta del 2013. ebbene, a tale punto si evidenzia che pag. 5 cartella impugnata sono stati addebitati 2.592,29 titolo irpef. non è dato comprendere né da quando
è decorso il calcolo degli stessi, né soprattutto, le modalità con cui siano stati calcolati>>.
Tale doglianza è destituita di pregio giuridico.
Nella fattispecie in esame, questa Corte, osservando consolidati principi di diritto, non ritiene la pronuncia di primo grado carente sotto il profilo della motivazione, essendo del tutto idonea ad assolvere la funzione cui è destinata senza sfociare oltre i limiti della domanda presentata dalle parti, concedendo più di quanto richiesto o pronunciandosi su questioni non sollevate.
Infatti, il Giudice del gravame si è soffermato sulle eccezioni sollevate dal contribuente in opposizione alla cartella di pagamento, ritenendole infondate, con la conseguenza che la decisione di merito deve ritenersi corredata da una motivazione chiara, sintetica ma sufficiente, che esula pertanto da critiche riconducibili anche al vizio dell'apparente motivazione giacché non è < affermazioni inconciliabili>> e non risulta <> (Cass. n.
13170/2021, Cass. n. 22598/2018, Cass. n. 23940/2017).
Sul punto, l'orientamento della Suprema Corte è nella direzione che un provvedimento è solo apparentemente motivato quando non è dato comprendere, per l'inconferenza delle affermazioni, quale sia stato l'iter logico
(melius, le “ragioni di fatto e di diritto”) seguito dal Giudice onde pervenire ad una decisione piuttosto che ad un'altra. Oppure, in ipotesi peggiori, quando dal complesso delle motivazioni espresse si dovrebbe giungere ad una conclusione nettamente opposta a quella cui, invece, è giunto l'organo giudicante. In tali casi, la decisione risulta affetta da nullità processuale, deducibile in sede di legittimità, alla stregua dell'art. 360, 1° comma, n. 4), quale error in procedendo.
Infatti, secondo un ormai consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione, la decisione deve ritenersi nulla, in quanto apparente, allorquando < esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del Giudice” (Cass. SS.UU. pronunce nn. 22232/2016, n.
8053/2014 e n. 5888/1992). Sulla erronea motivazione della sentenza in ordine all'eccepito vizio di motivazione della cartella di pagamento.
Parte appellante si duole della pronuncia giudiziale laddove non è stata accolta l'eccezione sul vizio motivazionale della cartella di pagamento, stante l'omessa esplicitazione del criterio di calcolo degli interessi.
Orbene, questa Corte osserva che la cartella de qua è stata redatta nel rispetto delle prescrizioni stabilite dall'art. 25 del D.P.R. n. 602/73.
Infatti, la cartella di pagamento ha un contenuto vincolato dettato da tale norma, che così recita:
<
2. La cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.
2-bis. La cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo>>.
Ne consegue che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, cui questa Corte intende uniformarsi, la cartella di pagamento emessa a seguito della notifica di un precedente atto impositivo, per la cui motivazione è sufficiente il riferimento all'atto presupposto, <non può essere annullata per vizio di motivazione anche qualora non contenga l'indicazione del contenuto essenziale detto atto, conosciuto dal contribuente in quanto allo stesso notificato ed, eventualmente, impugnato>> (Cass. Civ., n. 28873/2019).
Tale principio è stato ripreso dalla Corte di Cassazione, SS.UU., con la sentenza n. 22281/2022, la quale, preliminarmente, nel mettere in evidenza la norma di riferimento per ogni provvedimento amministrativo –
l'articolo 3 L. 241/1990, e, nello specifico per la materia tributaria e l'art. 7 L. 212/2000 –, ha sottolineato la necessità che nell'atto tributario vi sia l'indicazione dei “presupposti di fatto” e delle “ragioni giuridiche” che lo giustificano, unitamente all'esigenza di porre il contribuente in condizione di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale e, in caso positivo, di contestare efficacemente l'“an” ed il “quantum debeatur”.
Ne consegue che tali elementi conoscitivi devono essere forniti con quel grado di determinatezza ed intelligibilità che permetta all'interessato un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa.
Nel caso di specie, con la notifica dell'avviso di accertamento n. 887010300263/2008, anno d'imposta 2003, erano stati accertati i tributi: IRPEF pari a € 4.245,46, IRAP pari a € 598,63, Addizionale Regionale pari a
€168,58 e Addizionale Comunale pari a € 55.91, oltre sanzioni per € 6.808,63 ed interessi maturati sulle corrispondenti imposte. Ovviamente, tali interessi sono stati calcolati con l'avviso di accertamento dell'anno in cui è stata commessa la violazione alla data di notifica dell'atto e nell'atto stesso sono riportate le modalità di calcolo degli interessi da attuare fino al momento di pagamento.
Infatti, l'art. 11 del D.P.R. n. 602 del 1973: <
1. Nei ruoli sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi>>. Tali interessi, calcolati ex lege, sono iscritti a ruolo e riportati in cartella, come disposto dalla norma.
Il criterio di liquidazione degli interessi in materia tributaria è predeterminato e si risolve in una mera operazione matematica;
in cartella, è sufficiente il riferimento all'atto da cui scaturiscono per consentire al contribuente di verificare la regolarità del relativo calcolo.
Inoltre, la cartella di pagamento tiene conto delle somme versate dal contribuente in sede di adesione e precisamente di quelle versate con la prima rata di adesione in data 20/10/2008, pari a complessivi € 1.029,70.
Pertanto, nel caso in esame, la cartella di pagamento presenta elementi idonei a verificare la correttezza dell'ammontare della pretesa tributaria, enunciando l'esatta quantificazione degli importi dovuti a titolo di interessi con una agevole determinabilità dei criteri di calcolo;
dacché la sua legittimità.
Considerando, quindi, come le motivazioni partecipate dalla Parte appellante siano palesemente caratterizzate da genericità, prive di adeguato corredo probatorio, assertive e inidonee a superare la valenza probatoria degli elementi posti a fondamento della pretesa tributaria, questa Corte ritiene legittimo l'operato dell'Agente della Riscossione.
Le spese processuali seguono il principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna Parte appellante al pagamento delle spese per il presente grado di giudizio, in favore dell'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Lecce, che si liquidano in Euro 500,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Lecce, lì 21 novembre 2025.
Il Giudice RE Il Presidente
Dott. Antonio Carra Dott. Alessandro Silvestrini
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il
21/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NI ES, Presidente
CARRA ON, RE
PAGLIARO MARIA LIBERA, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 69/2020 depositato il 09/01/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brindisi - Via Tor Pisana, 108 72100 Brindisi BR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Brindisi - Via Santa Lucia, 10 72100 Brindisi BR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 324/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BRINDISI sez. 2 e pubblicata il 14/05/2019
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420180003184654000 IRPEF-ALTRO 2003 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Nessuno compare per l'appellante.
La rappresentante dell'AdE si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 324/2019, pronunciata in data 17/04/2019 e depositata in data 14/05/2019, la
Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi rigettava, con compensazione delle spese di giudizio, il ricorso presentato da Ricorrente_1 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Lecce e dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, avverso cartella di pagamento n. 02420180003184654000, notificata in data 10/04/2018, per l'importo complessivo di € 15.432,45.
La cartella impugnata rappresenta l'iscrizione a ruolo delle somme dovute, a seguito della sentenza n.
2912/22/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia – Sez. staccata di Lecce e depositata in data 28/11/2016.
Oggetto di tale controversia era la cartella di pagamento n. 02420090001427123, riferita all'avviso di accertamento n. 887010300263/2008 e scaturita dalla revoca di un atto di adesione determinata dall'omessa presentazione all'Ufficio della polizza fideiussoria di cui all'art. 8 del D. Lgs. n. 218/97.
Con sentenza n. 121/04/10 del 11.05.2010, la CTP di Brindisi accoglieva il ricorso e l'Ufficio procedeva ad emettere il provvedimento di sgravio della cartella di pagamento n. 02420090001427123.
Successivamente, a seguito dell'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate a fronte della suddetta sentenza, la Commissione Tributaria Regionale della Puglia – Sez. staccata di Lecce – depositava in data 28/11/2016 la sentenza n. 2912/22/2016, con la quale i Giudici accoglievano l'appello dell'Ufficio <ritenendo legittimo l'operato dell'ufficio che ha iscritto a ruolo le somme dovute dal contribuente, non essendosi perfezionata la definizione di cui all'art. 9 del d. lgs. n. 218 97>>.
L'Ufficio, in ottemperanza a tale sentenza procedeva ad una nuova iscrizione a ruolo, partita n. 2018/003, relativa alla cartella di pagamento n. 0242018003184654000, oggetto della presente controversia.
Orbene, Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato per assenza del calcolo degli interessi, chiedendo, nel contempo, il riconoscimento delle somme versate in sede di adesione.
L'Agenzia delle Entrate - Direzione, ritualmente evocata in causa, si costituiva in giudizio, con proprie controdeduzioni, ribadendo la legittimità dell'atto impugnato e l'infondatezza delle eccezioni formulate in sede di ricorso.
Con la citata sentenza, i Giudici di prime cure rigettavano il ricorso, ritenendo infondate le argomentazioni partecipate dal ricorrente.
Contro la predetta decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Taranto, il Sig. Ricorrente_1, a mezzo del proprio difensore di fiducia, depositava ricorso in appello meglio indicato nel frontespizio, chiedendone l'accoglimento in riforma della sentenza appellata con vittoria di spese processuali.
Parte appellante eccepiva l'erroneità della sentenza per violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., e, nel merito, reiterava le argomentazioni già partecipate in primo grado.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, stante la sua infondatezza, con vittoria di spese.
All'udienza del 21/11/2025, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato per i seguenti motivi.
Sulla violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.
c..
Parte appellante eccepisce: <ricorrente_1 sostenendo il corretto operato dell'agente di riscossione in ordine al calcolo degli interessi e sanzioni, richiamando una sentenza della consulta del 2013. ebbene, a tale punto si evidenzia che pag. 5 cartella impugnata sono stati addebitati 2.592,29 titolo irpef. non è dato comprendere né da quando
è decorso il calcolo degli stessi, né soprattutto, le modalità con cui siano stati calcolati>>.
Tale doglianza è destituita di pregio giuridico.
Nella fattispecie in esame, questa Corte, osservando consolidati principi di diritto, non ritiene la pronuncia di primo grado carente sotto il profilo della motivazione, essendo del tutto idonea ad assolvere la funzione cui è destinata senza sfociare oltre i limiti della domanda presentata dalle parti, concedendo più di quanto richiesto o pronunciandosi su questioni non sollevate.
Infatti, il Giudice del gravame si è soffermato sulle eccezioni sollevate dal contribuente in opposizione alla cartella di pagamento, ritenendole infondate, con la conseguenza che la decisione di merito deve ritenersi corredata da una motivazione chiara, sintetica ma sufficiente, che esula pertanto da critiche riconducibili anche al vizio dell'apparente motivazione giacché non è < affermazioni inconciliabili>> e non risulta <> (Cass. n.
13170/2021, Cass. n. 22598/2018, Cass. n. 23940/2017).
Sul punto, l'orientamento della Suprema Corte è nella direzione che un provvedimento è solo apparentemente motivato quando non è dato comprendere, per l'inconferenza delle affermazioni, quale sia stato l'iter logico
(melius, le “ragioni di fatto e di diritto”) seguito dal Giudice onde pervenire ad una decisione piuttosto che ad un'altra. Oppure, in ipotesi peggiori, quando dal complesso delle motivazioni espresse si dovrebbe giungere ad una conclusione nettamente opposta a quella cui, invece, è giunto l'organo giudicante. In tali casi, la decisione risulta affetta da nullità processuale, deducibile in sede di legittimità, alla stregua dell'art. 360, 1° comma, n. 4), quale error in procedendo.
Infatti, secondo un ormai consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione, la decisione deve ritenersi nulla, in quanto apparente, allorquando < esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del Giudice” (Cass. SS.UU. pronunce nn. 22232/2016, n.
8053/2014 e n. 5888/1992). Sulla erronea motivazione della sentenza in ordine all'eccepito vizio di motivazione della cartella di pagamento.
Parte appellante si duole della pronuncia giudiziale laddove non è stata accolta l'eccezione sul vizio motivazionale della cartella di pagamento, stante l'omessa esplicitazione del criterio di calcolo degli interessi.
Orbene, questa Corte osserva che la cartella de qua è stata redatta nel rispetto delle prescrizioni stabilite dall'art. 25 del D.P.R. n. 602/73.
Infatti, la cartella di pagamento ha un contenuto vincolato dettato da tale norma, che così recita:
<
2. La cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.
2-bis. La cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo>>.
Ne consegue che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, cui questa Corte intende uniformarsi, la cartella di pagamento emessa a seguito della notifica di un precedente atto impositivo, per la cui motivazione è sufficiente il riferimento all'atto presupposto, <non può essere annullata per vizio di motivazione anche qualora non contenga l'indicazione del contenuto essenziale detto atto, conosciuto dal contribuente in quanto allo stesso notificato ed, eventualmente, impugnato>> (Cass. Civ., n. 28873/2019).
Tale principio è stato ripreso dalla Corte di Cassazione, SS.UU., con la sentenza n. 22281/2022, la quale, preliminarmente, nel mettere in evidenza la norma di riferimento per ogni provvedimento amministrativo –
l'articolo 3 L. 241/1990, e, nello specifico per la materia tributaria e l'art. 7 L. 212/2000 –, ha sottolineato la necessità che nell'atto tributario vi sia l'indicazione dei “presupposti di fatto” e delle “ragioni giuridiche” che lo giustificano, unitamente all'esigenza di porre il contribuente in condizione di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale e, in caso positivo, di contestare efficacemente l'“an” ed il “quantum debeatur”.
Ne consegue che tali elementi conoscitivi devono essere forniti con quel grado di determinatezza ed intelligibilità che permetta all'interessato un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa.
Nel caso di specie, con la notifica dell'avviso di accertamento n. 887010300263/2008, anno d'imposta 2003, erano stati accertati i tributi: IRPEF pari a € 4.245,46, IRAP pari a € 598,63, Addizionale Regionale pari a
€168,58 e Addizionale Comunale pari a € 55.91, oltre sanzioni per € 6.808,63 ed interessi maturati sulle corrispondenti imposte. Ovviamente, tali interessi sono stati calcolati con l'avviso di accertamento dell'anno in cui è stata commessa la violazione alla data di notifica dell'atto e nell'atto stesso sono riportate le modalità di calcolo degli interessi da attuare fino al momento di pagamento.
Infatti, l'art. 11 del D.P.R. n. 602 del 1973: <
1. Nei ruoli sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi>>. Tali interessi, calcolati ex lege, sono iscritti a ruolo e riportati in cartella, come disposto dalla norma.
Il criterio di liquidazione degli interessi in materia tributaria è predeterminato e si risolve in una mera operazione matematica;
in cartella, è sufficiente il riferimento all'atto da cui scaturiscono per consentire al contribuente di verificare la regolarità del relativo calcolo.
Inoltre, la cartella di pagamento tiene conto delle somme versate dal contribuente in sede di adesione e precisamente di quelle versate con la prima rata di adesione in data 20/10/2008, pari a complessivi € 1.029,70.
Pertanto, nel caso in esame, la cartella di pagamento presenta elementi idonei a verificare la correttezza dell'ammontare della pretesa tributaria, enunciando l'esatta quantificazione degli importi dovuti a titolo di interessi con una agevole determinabilità dei criteri di calcolo;
dacché la sua legittimità.
Considerando, quindi, come le motivazioni partecipate dalla Parte appellante siano palesemente caratterizzate da genericità, prive di adeguato corredo probatorio, assertive e inidonee a superare la valenza probatoria degli elementi posti a fondamento della pretesa tributaria, questa Corte ritiene legittimo l'operato dell'Agente della Riscossione.
Le spese processuali seguono il principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna Parte appellante al pagamento delle spese per il presente grado di giudizio, in favore dell'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Lecce, che si liquidano in Euro 500,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Lecce, lì 21 novembre 2025.
Il Giudice RE Il Presidente
Dott. Antonio Carra Dott. Alessandro Silvestrini