Sentenza 18 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/07/2001, n. 9763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9763 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2001 |
Testo completo
976 3 0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIAN LA CORTE SUPREMAD Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 6226/99 Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Rel. Consigliere Cron.22366 Dott. Antonio VELLA Consigliere Rep. 3312 Dott. Rosario DE JULIO Consigliere Ud. 13/03/01 Dott. Giovanni SETTIMJ ConsigliereDott. Umberto GOLDONI REMADI CASSA ha pronunciato la seguente CIO COPE SE NTENZA esta copia s Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: 3000 tli L. 18 LUG. 2001 IN NO, IN ZO, IN RE, LCANCE elettivamente domiciliati in ROMA VIA BANCO DEL SANTO SPIRITO 48, presso lo studio dell'avvocato D'OTTAVI LIRE 1500 ANCEL MARIO, che li difende unitamente all'avvocato GRISI LUCIANO, giusta delega in atti;
- ricorrenti 0401103 contro 0401104 joc. DIANA IMM. S.r.l- GEN. COSTRUZIONI in liquidazione, in persona del liquidatore in carica rag. PERBELLINI GIANNI, elettivamente domiciliato in ROMA C.NE CLODIA | 29, 2001 presso lo studio dell'avvocato RICCI PIETRO, che difende unitamente all'avvocato MORGANTE MARIO, lo 450 -1- giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 1770/98 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 09/11/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Antonio udienza del 13/03/01 dal VELLA;
1'Avvocato Pietro RICCI, difensore del udito resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI, che ha concluso per il rigetto del ricorso. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio R eec dal Sig. per diritti L. 30w CANCELLERIA IL CANCELLIERE -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 19 dicembre 1990 la società AN Immobiliare propose opposizione contro il decreto del Presidente del Tribunale di Verona con il quale le era stato ingiunto di pagare la somma di 38.450.000 lire, oltre agli interessi, a GI, ZO e NA OL e a AN De CC. A sostegno dell'opposizione affermò di avere comprato da costoro la proprietà di un terreno edificabile e sovrastante fabbricato rurale, con contratto di un del 24 novembre 1989, in base al quale il pagamento del supplemento di prezzo, indicato nel decreto ad essa notificato, era stato subordinato all'evento, non verificatosi, della sottoscrizione, entro il 3 dicembre 1989, da parte dei proprietari dei fondi confinanti, di "un verbale di constatazione dei confini", attestante che "la superficie reale del terreno venduto aveva una estensione maggiore della catastale di almeno quattrocento metri”. I convenuti, costituitisi in giudizio, conte- starono il fondamento dell'opposizione e ne chiesero il rigetto. Con sentenza del 14 febbraio 1995 il Tribunale, in accoglimento dell'opposizione, revocò il decreto ingiuntivo avendo ritenuto che non si era avverata 3 la condizione alla quale era subordinata la efficacia dell'obbligazione di pagamento. I soccombenti proposero impugnazione affer- mando, invece, che la condizione si era verificata in quanto i prospetti delle misurazioni erano stati sottoscritti dai proprietari dei terreni confinanti dopo la dicitura "sta bene si accettano i confini determinati". La società resistette al gravame e la Corte d'appello di Venezia, con sentenza del 9 novembre 1998, ha confermato la decisione di primo grado. I OL ricorrono per cassazione con due motivi illustrati con una memoria. La società AN immobiliare in liquidazione resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, denunziandosi la violazione dell'art. 112 del codice di procedura Civile in relazione all'art. 360 n. 3 dello stesso codice, si censura la sentenza impugnata per avere la Corte d'appello ritenuta non provata la documenti, da sottoscrizione dei parte dei sebbene laproprietari dei fondi confinanti, avvenuta sottoscrizione costituisse un fatto pacifico perché "la società AN Immobiliare non 4 solo non aveva sollevato la relativa questione, ma fondato la propria difesa su altri argo- aveva menti". Il motivo è infondato perché dalla stessa memoria dei ricorrenti risulta che la società AN aveva contestato nel corso del giudizio di primo grado che le sottoscrizioni fossero stated apposte sul "verbale" dai proprietari confingiti, ed essendo stati i OL, come parti soccombenti, ad appel- lare la sentenza del Tribunale, alla società non incombeva l'onere di ripetere in modo esplicito la contestazione in sede di gravame. Con il secondo motivo denunziandosi la violazione dell'art. 1362 del codice civile e la errata e insufficiente motivazione della sentenza impugnata, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 del codice di procedura civile, si censura la sentenza impugnata per avere la Corte d'appello negato, senza alcuna motivazione, efficacia probatoria "a una planimetrice su cui, oltre a essere individuati i fondi confinanti, i proprietari di essi avevano apposto le loro firme dopo la dicitura: Sta bene si accettano i confini determinati", pur potendo un negozio d'accertamento dei confini essere contenuto in una scrittura privata. Anche questo motivo è infondato. La Corte d'appello, contrariamente a quel che si afferma nel motivo di ricorso, ha esposto esaurienti e logiche ragioni a sostegno della propria decisione che è, pertanto, insindacabile in questa sede di legittimità. Ed, infatti, la Corte, sulla base della sua valutazione dei fatti di causa, ha ritenuto che l'evento previsto come condizione per il pagamento del sovrapprezzo, non si era verificato nel termine stabilito, non essendo esso "ravvisabile nel rilievo dello stato dei luoghi, (al quale era annesso il prospetto delle misurazioni) prodotto in giudizio dagli appellanti, perché "per la sua predisposizione unilaterale e il suo contenuto grafico, che non indicava i fondi confinanti, non poteva essere considerato un verbale di constatazione dei confini". Inoltre, secondo la Corte, gli appellanti non avevano identificato di tali terreni i proprietari, i quali avrebbero dovuto firmare il verbale di constatazione dei confini, e non si poteva, perciò, sottoscrizione, perneanche ritenere che l'unica altro indecifrabile, in calce alla dicitura "sta bene si accettano i confini determinati", fosse 6 stata apposta da uno dei menzionati proprietari”. Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna le spese di questo dei ricorrenti a rimborsare e a pagare gli giudizio alla controricorrente onorari d'avvocato.
P.Q.M.
La rigettaCorte il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso delle spese del giudizio di Liquida dette controricorrente. legittimità alla hoooo 3.217.000 tre di cui 280000 spese in lire.. milioni di onorari d'avvocato. V. Affen Pres. Roma 13 marzo 2001. Jiù IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri 18 LUG. 2001 DEPOSITATC B UFFICIO DELLE SET 200MA 2 IL CANCELLIERE hama 290.000 4 Serie E 6 Registrato in data 39423 versate $ DUECENTONOVANTAMILA ea Servizi (D.ssa Maria Gazia DI FILIPFO) It Responsabile Servizio Atti Giudiziari p. 11 Dirigere (lire RACCICHINI) (Dr.