Articolo 4 della Legge 25 febbraio 2000, n. 39
Articolo 3Articolo 5
Versione
2 aprile 2000
Art. 4. 1. Alle imprese agricole, agli agricoltori singoli od associati e ad altri soggetti che svolgono attivita' di coltivazione del bergamotto, nel rispetto dei vincoli imposti dalle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti pubblici a soggetti privati, possono essere erogati contributi finanziari in relazione alle superfici coltivate ed al quantitativo effettivamente conferito. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentiti la regione Calabria ed i soggetti di cui all'articolo 3, stabilisce, con proprio decreto, l'entita' del contributo e le procedure per la sua erogazione.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno 2000.
Entrata in vigore il 2 aprile 2000
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