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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 11/07/2025, n. 1047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1047 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
_________ composta dai magistrati dr Nicola La Mantia Presidente dr Marcella Murana Consigliere rel. est. dr Antonio Caruso Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 472/2025 R.G.,
PROMOSSA DA
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Alessandro Carbonaro;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), per l'assicurato in Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Pietro Recupero;
, nato a [...] [...] (C.F. ), Parte_2 Pt_1 C.F._1
1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Michele Dell'Agli; nato a [...] il [...] (C.F. Parte_3 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Mario Caruso;
(C.F. ), per l'assicurato , in Controparte_1 P.IVA_2 Parte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Santo Spagnolo;
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_4 C.F._3 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Jessica Di Martino;
APPELLATI
E CONTRO
, nata a [...] il [...] (C.F. ; CP_3 C.F._4
, nato a [...] il [...] (C.F. ); Controparte_4 C.F._5
, nato a [...] il [...] (C.F. ); Parte_5 C.F._6
, nato a [...] il [...] (C.F. ); Parte_6 C.F._7
APPELLATI CONTUMACI
*****
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione a seguito di discussione orale ex art. 350 bis c.p.c., all'esito dell'udienza del 9 luglio 2025.
La Corte ha osservato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 25/11/2020 , , CP_3 Controparte_4
e convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Ragusa, Parte_5 Parte_6
l , chiedendone la condanna al risarcimento dei Parte_1 danni conseguenti al decesso di , coniuge della prima e genitore degli Persona_1 altri, ascrivibile alla negligente condotta dei sanitari dell'Ospedale di Modica.
Assumevano che in data 23/4/2016, alle ore 20.26 circa, , Persona_1 manifestando dolori allo stomaco e conati di vomito, si era presentato al pronto soccorso del detto ospedale, dal quale, praticata terapia farmacologica, era stato dimesso dopo circa cinque ore con diagnosi di sospetta virosi intestinale;
che il 24/4/2016, alle ore 15.30, essendo peggiorata la sintomatologia dolorosa, il si era recato nuovamente al Per_1 pronto soccorso, dal quale era stato dimesso alle 22.41 dello stesso giorno, con invito a fare ritorno il giorno successivo per sottoporsi ad una consulenza infettivologica;
che la 2 mattina successiva, recatosi nuovamente in ospedale, era stato sottoposto a visita infettivologica e in quell'occasione il medico, sospettando la presenza di una occlusione intestinale, aveva disposto effettuarsi ecografia addominale, radiografia al torace, TAC torace-addome ed elettrocardiogramma, all'esito dei quali era stata confermata, quando la situazione era ormai gravissima, l'esistenza della detta occlusione;
che i medici avevano tentato di sottoporre il paziente ad un intervento chirurgico in emergenza, ma alle ore
20.15, sopraggiunto uno stato di shock ipovolemico con fibrillazione e grave stato di autointossicazione da occlusione intestinale, il era deceduto. Per_1
Assumevano che il ritardo diagnostico, responsabile della morte del loro congiunto, era dovuto alla colpa dei medici del pronto soccorso, OTi e Parte_2
i quali, omettendo di effettuare i dovuti accertamenti, avevano ricondotto Parte_3 la sintomatologia ad una semplice infezione virale, così ritardando gli interventi necessari ed inesorabilmente provocando la morte del paziente.
Costituitasi in giudizio, l'azienda convenuta contestava le deduzioni avversarie.
Assumeva, in particolare, che nessuna prova era stata fornita dagli attori – sui quali gravava il relativo rigoroso onere – in ordine all'elemento soggettivo, all'elemento oggettivo, al nesso di causalità, al danno subito od alla eventuale chance; che, “senza alcuna inversione probatoria ad esclusivo carico ed onere degli attori, devesi eccepire che valutando ex ante l'operato dei Sanitari che ebbero in cura il sig. in Persona_1 data 23-24/04/2016, non si ravvisano carenze clinico-diagnostiche a loro carico, posta
l'assenza di un quadro patologico suggestivo di quella diagnosi che si sarebbe potuta porre in ipotesi solo successivamente ed ex post. Per altro, in via esclusiva di mera ipotesi, non solo non è possibile escludere aprioristicamente un esito comunque non favorevole dell'eventuale diverso trattamento, ma in ogni caso qualsivoglia altro intervento sarebbe stato gravato da inevitabili e non trascurabili profili di rischio anche laddove fosse stato adeguatamente eseguito immediatamente al primo accesso del paziente in P.S.”.
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attrice, instando per la chiamata in causa di , ed , al fine esponendo: Parte_2 Parte_3 Parte_4
“proprio perché la responsabilità sarebbe, in estrema ipotesi e senza riconoscimento alcuno, esclusivamente dei predetti medici, non è revocabile in dubbio l'applicazione al caso di specie delle disposizioni in materia di rivalsa e/o regresso nei confronti degli obbligati nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dalla entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nella fattispecie, pertanto, nel non temuto caso di
3 accoglimento della domanda attorea, il Tribunale adito dovrà entrare nel merito della verifica delle singole responsabilità al fine di consentire all'odierna concludente il regresso/rivalsa nei confronti dei medici responsabili, atteso che se danno vi è stato ciò era imputabile alla condotta di quest'ultimi e dovranno essere condannati in solido tra loro
a tenere indenne l'odierna concludente da tutto ciò che dovesse eventualmente essere costretta a corrispondersi agli attori nonché delle conseguenze pregiudizievoli tutte per sorte, accessori e spese del presente giudizio”.
Autorizzata la chiamata in causa dei tre medici, questi si costituivano in giudizio concludendo per il rigetto delle domande proposte.
Inoltre, e chiedevano, a ciò autorizzati, di Parte_2 Parte_3 chiamare in causa quale compagnia con la quale entrambi Controparte_1 avevano sottoscritto distinte polizze assicurative.
Costituitasi in giudizio con distinte comparse, chiedeva il Controparte_1 rigetto delle domande avanzate.
Con sentenza n. 280/2025 del 20 febbraio 2025 il Tribunale di Ragusa condannava l al pagamento, in favore di , Parte_1 CP_3
, e dell'importo complessivo di €. Controparte_4 Parte_5 Parte_6
927.599,56; rigettava la domanda di rivalsa proposta dall'azienda sanitaria nei confronti dei terzi chiamati e dichiarava assorbita la domanda di manleva spiegata nei confronti delle compagnie assicuratrici. Le spese venivano regolate in base al principio di soccombenza.
Avverso la sentenza l ha interposto appello Parte_1 sulla base di sei ragioni di censura, chiedendo la riforma della sentenza impugnata e “per
l'effetto ed in accoglimento delle domande e delle eccezioni di cui al giudizio di primo grado da intendersi qui espressamente riproposte ex art. 346 c.p.c. e parzialmente limitate per come di seguito, dichiarare e/o accertare la responsabilità personale e solidale dei dott.ri e (…), chiamati in causa, e per l'effetto Controparte_5 Parte_2 condannarli in via esclusiva al risarcimento dei danni richiesti dagli attori in primo grado, ove possibile con indicazione della percentuale di efficienza causale delle rispettive condotte nella determinazione del danno, ovvero condannare detti medici in solido tra loro
a rifondere all' tutte le somme cui quest'ultima è stata condannata a CP_6 corrispondere alla parte attrice in primo grado, anche in via solidale, e quindi condannare i terzi tenuti a tenere indenne la convenuta di del risarcimento del danno e CP_6 Pt_1
4 delle spese eventualmente da corrispondersi agli attori nonché delle conseguenze pregiudizievoli tutte per sorte, accessori e spese del presente giudizio”.
Si sono costituiti in giudizio , e Parte_4 Parte_2 Parte_3 nonché (con distinte comparse) tutti resistendo al gravame e Controparte_1 chiedendone il rigetto.
La causa, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata posta in decisione a seguito della discussione orale ex art. 350 bis c.p.c., all'esito dell'udienza del 9 luglio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto dichiarata la contumacia di , , CP_3 Parte_6 [...]
e , non costituitisi in giudizio nonostante siano stati ritualmente Pt_5 Controparte_4 chiamati a parteciparvi.
Nel merito, con il primo ed il secondo motivo l'appellante deduce che ha errato il
Tribunale nel rigettare la domanda di rivalsa proposta nei confronti dei OTi e Parte_2
CP_2
Assume che è rimasto accertato che la condotta dei detti medici fosse gravemente negligente e che essi abbiano avuto responsabilità esclusiva (anche acclarata in sede penale) nell'evento verificatosi, avendo palesemente deviato dalle linee guida e dalle buone prassi mediche, che avrebbero loro imposto, in presenza di una sintomatologia che deponeva per la probabile esistenza di una subocclusione intestinale, l'effettuazione di un semplice esame radiografico dell'addome: esso, infatti, avrebbe consentito di appurare la gravità della situazione, così interrompendo la catena di eventi che aveva portato alla ostruzione completa del tubo gastrointestinale e al decesso del paziente.
Il motivo è infondato.
Fermo restando che è passato in giudicato perché non oggetto di impugnazione il capo della sentenza di rigetto della domanda proposta dall'azienda sanitaria nei confronti del OT , a carico del quale il primo giudice non ha ravvisato elementi di CP_7 responsabilità, va osservato che il Tribunale ha rigettato la domanda di rivalsa perché “in tema di azione di rivalsa nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione
5 contrattuale, a meno che dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile (e oggettivamente improbabile) devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione (Cass. 28987/2019). In tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art.1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale,
e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art.2049 c.c.; pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa, e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro, l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati (Cass. 29001/2021)”.
Tale ragionamento ripete un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ovverosia quello per cui l'obbligazione della struttura e del medico è di regola solidale, posto che il medico opera nel contesto dei servizi resi dalla struttura presso cui svolge l'attività, per cui la sua condotta negligente non può essere agevolmente isolata dal più ampio complesso delle scelte organizzative, di politica sanitaria e di razionalizzazione dei propri servizi operate dalla struttura, di cui il medico stesso è parte integrante, mentre l'art. 1228 c.c. fonda, a sua volta, l'imputazione al debitore degli illeciti commessi dai suoi ausiliari sulla libertà del titolare dell'obbligazione di decidere come provvedere all'adempimento, accettando il rischio connesso alle modalità prescelte, secondo la struttura di responsabilità da rischio d'impresa (cuius commoda eius et incommoda) ovvero, descrittivamente, secondo la responsabilità organizzativa nell'esecuzione di
6 prestazioni complesse.
Ne consegue che, se la struttura si avvale della collaborazione dei sanitari persone fisiche (utilità) si trova del pari a dover rispondere dei pregiudizi da costoro eventualmente cagionati (danno): la responsabilità di chi si avvale dell'esplicazione dell'attività del terzo per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale trova radice non già in una colpa in eligendo degli ausiliari o in vigilando circa il loro operato, bensì nel rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione realizzandosi, e non potendo obliterarsi, l'avvalimento dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i danni che al creditore ne derivino (cfr. Cass. nn.
28987/2019, 16488/2017).
Ora, a fronte della motivazione adottata dal Tribunale, che esclude la rivalsa integrale dell'azienda sanitaria nei confronti del medico, salvo il caso in cui questi abbia posto in essere una condotta del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità, l'appellante si limita ad opporre che i due medici chiamati in causa hanno tenuto una condotta gravemente deviante dalle linee guida e dalle prassi mediche, senza avvedersi che – per come affermato dal primo giudice - la condotta idonea a giustificare la rivalsa è costituita non soltanto dalla dimostrazione della responsabilità esclusiva dei sanitari, ma altresì dall'avere essi posto in essere una condotta che costituisca un evidente iato tra la (grave e straordinaria) malpractice e la
(fisiologica) attività economica dell'impresa, che si risolva in vera e propria interruzione del nesso causale tra la condotta del debitore e il danno lamentato dal paziente, e deve in sostanza consistere in una non solo grave, ma anche straordinaria, soggettivamente imprevedibile ed oggettivamente improbabile malpractice.
Ipotesi, questa, che esula del tutto dal caso di specie, atteso che le condotte imputabili a e pur gravemente negligenti, si Parte_2 Parte_3 inseriscono pur sempre nell'ambito del richiamato programma condiviso di tutela della salute, cui la struttura è obbligata.
Con il terzo motivo l'appellante deduce che ha errato il primo giudice a rigettare la domanda di regresso proposta nei confronti dei terzi chiamati e Parte_2 CP_2 ritenendo che le previsioni dei contratti collettivi della dirigenza sanitaria professionale osterebbero alla rivalsa nei confronti dei medici.
Assume, in primo luogo, che il contratto collettivo non era stato ritualmente prodotto dai chiamati in causa e che, in ogni caso, esso non era in vigore all'epoca dei fatti ed era
7 stato malamente interpretato.
Tanto premesso, va rilevato che il primo giudice, esclusa la rivalsa integrale in virtù del principio di cui si è detto prima, ha ritenuto che “ e sarebbero quindi Parte_2 CP_2 tenuti in regresso verso la struttura per la metà del 25% ciascuno”, e che tuttavia ciò era escluso perché il contratto collettivo nazionale di categoria, che prevedeva la sussistenza dell'obbligo in capo alle aziende sanitarie di predisporre una copertura assicurativa della responsabilità civile dei dirigenti, escludeva ogni diritto di rivalsa dell'ente salvo le ipotesi di dolo o colpa grave. Colpa grave che, nel caso di specie, doveva ritenersi insussistente perché “la condotta colposa dei sanitari è consistita nel mancato completamento dell'orientamento diagnostico e non ha rappresentato l'antecedente causale esclusivo della morte del Cannata;
un ruolo rilevante è stato ascritto all'organizzazione sanitaria complessiva del servizio, che ha comportato un ritardo nell'effettuazione della TAC, così come all'operato di un altro medico non presente in giudizio”.
Osserva la Corte che, fermo restando il principio da tempo consolidato per cui la contrattazione collettiva nazionale è sempre conoscibile ex officio dal giudice, in base al principio iura novit curia, il CCNL di categoria cui il primo giudice ha fatto riferimento, nel prevedere all'art. 65 che le aziende garantiscono, con oneri a proprio carico, una adeguata copertura assicurativa o altre analoghe misure per la responsabilità civile dei dirigenti, per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi (ipotesi, questa, che nella specie non ricorre, dal momento che gli attori hanno evocato in giudizio esclusivamente l'azienda sanitaria), relativamente alla loro attività, in conformità a quanto disposto dalla
Legge 114/2014 e 24/2017 e dai decreti ministeriali ivi previsti, senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave, si riferisce unicamente al contenuto della polizza assicurativa, e non certamente al rapporto fra l'azienda ed il dirigente sanitario.
Tuttavia, la fondatezza della censura non può comportare l'accoglimento della domanda proposta nei confronti dei medici chiamati in causa, imponendosi piuttosto l'adozione di una motivazione diversa rispetto a quella fatta propria dal primo giudice.
Va in primo luogo osservato che la domanda attrice è stata svolta unicamente nei confronti dell'azienda sanitaria, e non è mai stata estesa ai medici terzi chiamati, nei cui confronti gli attori avrebbero potuto far valere la responsabilità solidale.
Occorre, pertanto, verificare l'esatto contenuto della domanda proposta dall'azienda sanitaria nei confronti – per ciò che ancora quivi interessa – dei OTi e Parte_2 per pervenire alla sua qualificazione. CP_2
8 Premesso che, in omaggio al principio di economia processuale, è consentito al condebitore solidale, convenuto in giudizio dal creditore, di promuovere l'azione di regresso di cui all'art. 1299 c.c. nei confronti degli altri coobbligati anche prima di aver pagato la propria obbligazione, fermo restando che l'eventuale sentenza di accoglimento non potrà essere messa in esecuzione se chi l'ha promossa non abbia a sua volta adempiuto nei confronti del creditore principale (v., per tutte, Cass. n. 11962/2022), ritiene la Corte che l'azienda sanitaria non abbia proposto, nei confronti dei medici chiamati in causa, una azione di regresso.
La domanda formulata, infatti (“proprio perché la responsabilità sarebbe, in estrema ipotesi e senza riconoscimento alcuno, esclusivamente dei predetti medici, non è revocabile in dubbio l'applicazione al caso di specie delle disposizioni in materia di rivalsa
e/o regresso nei confronti degli obbligati nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dalla entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nella fattispecie, pertanto, nel non temuto caso di accoglimento della domanda attorea, il Tribunale adito dovrà entrare nel merito della verifica delle singole responsabilità al fine di consentire all'odierna concludente il regresso/rivalsa nei confronti dei medici responsabili, atteso che se danno vi è stato ciò era imputabile alla condotta di quest'ultimi e dovranno essere condannati in solido tra loro a tenere indenne l'odierna concludente da tutto ciò che dovesse eventualmente essere costretta a corrispondersi agli attori nonché delle conseguenze pregiudizievoli tutte per sorte, accessori e spese del presente giudizio”) mirava segnatamente alla rivalsa integrale nei confronti dei medici sul presupposto della di loro responsabilità esclusiva, fondata su una condotta gravemente negligente, siccome definita dagli attori, che ne giustificasse la condanna a “tenere indenne” l'azienda di quanto ella sarebbe stata costretta a pagare in favore degli attori.
Ora, se per un verso, salva l'ipotesi della deviazione della condotta del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute, l'azienda sanitaria è responsabile in solido con il sanitario colpevole, per altro verso la responsabilità solidale a cui l
[...]
faceva riferimento, ovvero la ripartizione delle rispettive Parte_1 responsabilità, riguardava esclusivamente la posizione dei medici, quali soggetti tenuti in solido alla rivalsa nei propri confronti, escludendo in ogni caso la convenuta la sussistenza di qualsivoglia vincolo solidale a proprio carico che, invece, costituisce il presupposto dell'azione di regresso.
Ed invero, nel caso di azione di regresso, di cui agli artt. 1298 e 1299 c.c., la causa
9 petendi è costituita dall'esistenza dell'obbligazione del convenuto in giudizio dal creditore, cui sono tenuti in solido anche altri coobbligati (nel caso di specie, i medici chiamati in causa dalla convenuta), laddove, nel caso di specie, l ha sempre negato Parte_1
l'esistenza di una siffatta obbligazione solidale, che fosse anche a suo carico.
Pertanto, atteso che la domanda di regresso deve essere proposta dal responsabile regrediente in funzione della ripartizione interna del peso del risarcimento con i corresponsabili, e ciò anche ove agisca, per così dire, in via preventiva, deve escludersi che l'azienda abbia proposto tale tipo di azione, avendo essa fatto valere solamente il proprio diritto di agire “in rivalsa” per l'intero nei confronti dei medici, e dunque con esclusione della propria responsabilità solidale. Diritto che, come detto, è subordinato, nel caso della responsabilità sanitaria, alla sopra descritta deviazione dal programma sanitario, che l'azienda ha erroneamente ritenuto sussistere per la grave violazione delle leges artis e delle linee guida che regolano l'attività medica.
Deve, infine, osservarsi che con il secondo motivo di appello l'azienda assume che
“In ogni caso ed in estremo subordine – nella inverosimile ipotesi che si dovesse ritenere che non sia emersa nel giudizio (dalle risultanze percipienti/probatorie delle CC.TT.UU. espletate sia in sede civile che in sede penale nonché dalla statuizione della sentenza penale di condanna per i reati ascritti a e la prova in ordine Parte_2 CP_2 all'assorbente responsabilità dei medici in conseguenza della di loro deviazione dalle
Linee guida e dalle buone arti mediche – la responsabilità dell'occorso andrebbe comunque ripartita facendo applicazione del principio presuntivo di responsabilità ex artt.
1298 comma 2 e 2055 comma 3 c.c. (alla cui stregua, in assenza di tale prova, nel rapporto interno tra coobbligati le colpe si presumono pro quota uguali) ovvero della graduazione di percentuale di cui alla C.T.U.”
Alla luce di quanto sopra esposto, tale deduzione sarebbe inammissibile siccome espressione di una domanda nuova, proposta in spregio al disposto dell'art. 345 c.p.c., ove con essa si dovesse intendere che l'appellante agisce oggi in via di regresso nei confronti dei medici.
, ove si guardi al conclusum dell'atto di appello (“Piaccia alla Corte di Appello CP_8 adita….dichiarare e/o accertare la responsabilità personale e solidale dei dott.ri Pt_3
. e chiamati in causa, e per l'effetto condannarli
[...] Controparte_9 in via esclusiva al risarcimento dei danni richiesti dagli attori in primo grado, ove possibile con indicazione della percentuale di efficienza causale delle rispettive condotte nella
10 determinazione del danno, ovvero condannare detti medici in solido tra loro a rifondere all' tutte le somme cui quest'ultima è stata condannata a corrispondere alla CP_6 parte attrice in primo grado, anche in via solidale, e quindi condannare i terzi tenuti a tenere indenne la convenuta del risarcimento del danno e delle spese Controparte_6 eventualmente da corrispondersi agli attori nonché delle conseguenze pregiudizievoli tutte per sorte, accessori e spese del presente giudizio;
per l'effetto, in caso di eventuale pagamento medio tempore da parte dell'odierna appellante delle somme liquidate nella gravata sentenza 280/2025 a titolo di spese legali, condannare e/o ordinare a
, … e Parte_2 Parte_3 Controparte_10
., alla ripetizione di tutte le somme indebitamente agli stessi corrisposte”) è
[...] evidente che tale domanda non fa altro che ripetere quella proposta in primo grado, di rivalsa dell'intero, dovendosi inoltre dichiarare l'inammissibilità della domanda (nuova) proposta nei confronti di in violazione dell'art. 345 c.p.c. Controparte_1
Le spese del grado seguono la soccombenza nel rapporto fra l'appellante, da un lato,
e gli appellati , dall'altro. Parte_2 CP_2 Controparte_1
Ricorrono, invece, giustificati motivi per compensare le spese nel rapporto con
, nei cui confronti non è stato proposto appello. Parte_4
Infine, vanno dichiarate irripetibili le spese nei confronti degli appellati contumaci.
Le spese si liquidano, siccome in dispositivo, in base al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto dall'
[...]
avverso la sentenza n. 280/2025 in data 20 febbraio 2025 Parte_1 del Tribunale di Ragusa, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, rigetta l'appello e condanna l'appellante a rifondere, in favore di , ed Parte_2 Parte_3
le spese del grado, che liquida in €. 10.000,00 per compensi Controparte_1 relativamente a ciascuno dei primi due, ed in €. 20.000,00 per compensi relativamente ad oltre ad IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura Controparte_1 del 15%.
Compensa le spese del grado fra l'appellante e , e le dichiara irripetibili nei Parte_4 confronti degli appellati contumaci.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei
11 presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte, il
10 luglio 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Marcella Murana) (Nicola La Mantia)
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