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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/11/2025, n. 4793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4793 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD SEZIONE LAVORO Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 172/2025 RG
tra nata a [...] il [...] rappresenta e difesa dall'avv. Alessio D'Aniello e Parte_1 dall'avv. Marco Ferone;
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in atti, CP_1 domiciliato come in atti;
resistente Conclusioni: come in atti
Ragioni di fatto e diritto La ricorrente si opponeva all'avviso di addebito n. 371 2024 00162716 57 000, con cui l' CP_1 chiedeva il pagamento dei contributi dovuti alla gestione commercianti dal novembre 2022 al settembre 2023 in ragione dell'attività espletata nella società ADINABET s.r.l.s. Allegava di essere socia ed amministratore della suddetta società nell'anzidetto periodo e che difettavano i presupposti dell'obbligazione contributiva. Si costituiva l' eccependo la maturazione della decadenza ai sensi dell'art. 24 d. lgs 46/99. CP_1
Nel merito rilevava: “… tenendo conto che dalla data di inizio attività la società non risulta avere mai avuto dipendenti inquadrati quali quadri o dirigenti. Non risulta, del resto, che la sig.ra abbia svolto altre attività lavorative, né avuto altra copertura previdenziale (doc.7) È Pt_1 evidente, dunque, che la ricorrente nel periodo in accertamento si è occupata direttamente e personalmente della gestione, direzione e organizzazione della società, assumendone la piena responsabilità (nessun altro avrebbe potuto farlo). Ed invero, i dipendenti in forza nel periodo contestato 11/2022 – 12/2023, risultavano essere – esclusivamente- i signori: Parte_2
(assunto solo in data 04/10/2023), con mansioni di “operatore sale da gioco”; Controparte_2
(assunta solo in data 03/07/2023) con mansioni di “operatore sale da gioco;
Controparte_3
(assunto solo in data 13/07/2023) con mansioni di “operatore sale da gioco”; Controparte_4
(assunto solo in data 13/07/2023) con mansioni di “operatore sale da gioco”. Gli altri dipendenti– assunti peraltro con le medesime mansioni di operatore di sale da gioco- risultano aver instaurato il rapporto di lavoro solo successivamente ( è stata assunta il 13.06.2024; Persona_1 Per_2
l'11.10.2024). All'atto dell'iscrizione (novembre 2022) non vi erano, dunque, dipendenti
[...]
1 in forza – nessuno sicuramente che potesse svolgere mansioni di gestione, direzione e organizzazione della società. I dipendenti assunti successivamente – tutti di giovane età- rimangono in forza pochi mesi (fatta eccezione per il sig. , attualmente in forza quale Controparte_4 operatore di sale da gioco). Gli elementi sopra evidenziati – complessivamente considerati- conducono dunque per l'affermazione della piena legittimità dell'iscrizione di cui si discute…” Chiedeva il rigetto del ricorso.
Deve rilevarsi che non è maturata la decadenza ai sensi dell'art. 24 d. lgs 46/99 dovendosi applicare la disciplina dettata dall'art. 155 c.p.c. ed in quanto, a fronte della notificazione dell'avviso di addebito il 25.11.2024, il ricorso è stato iscritto il 7.1.2025.
Deve seguirsi, al fine di individuare i requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti, quanto esposto dalla Corte di Legittimità Sez. L - , Ordinanza n. 19273 del 19/07/2018 che afferma che in tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività, di cui all'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali), valorizzandosi, in tal modo, l'elemento del lavoro personale, in coerenza con la "ratio" della disposizione normativa. La Corte afferma in particolare: “16. che ai sensi della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, l'iscrizione alla gestione commercianti è obbligatoria ove ricorrano congiuntamente i requisiti previsti dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e/o dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione proprio per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali (in tal senso, Cass., n. 5444 del 2013, cit.);
17. che non basta, quindi, lo svolgimento di un'attività lavorativa, di natura individuale o societaria, qualsiasi per essere iscritti ad un fondo di previdenza relativo ai lavoratori autonomi: occorre che esistano, congiuntamente, i due requisiti di abitualità e prevalenza;
18. che in relazione al concetto di prevalenza, è tuttavia opportuno chiarire che i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza, necessari per l'iscrizione alla gestione ed il cui onere della prova è a CP_ carico dell' tenuto a provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (cfr. Cass. n. 5763 del 2002; Cass., n. 23600 del 2009), devono riferirsi ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito da accertarsi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della s.r.l. (ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore); e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa; 19. che questa interpretazione risponde maggiormente alla logica della norma, volta a valorizzare l'elemento del lavoro personale, e, al contempo, ad evitare di restringere l'area di applicazione dell'assicurazione commercianti, lasciando fuori i casi in cui l'attività del socio di s.r.l., ancorchè rilevante ed abituale, non venga ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi;
..”.
2 Nella fattispecie concreta in esame emerge dalla visura depositata in atti inerente alla società ADINABET s.r.l.s. che l'attività di gestione di scommesse sportive è iniziata il 24 novembre 2022. In merito deve rilevarsi che la suddetta circostanza temporale, inerente all'inizio dell'attività, non è stata specificamente contestata nel corso dell'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., di tal che deve ritenersi provata. La Corte di Legittimità (cfr. Sez. 3 - , Ordinanza n. 5166 del 17/02/2023) ha infatti affermato “16.1.
- Alla luce della giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Cass. n. 3245/2003; Cass. n. 5363/2012; Cass. n. 26859/2013; Cass. n. 26395/2016; Cass. n. 8708/2017; Cass. n. 21675/2018; Cass. n. 5140/2020; Cass. n. 20556/2021; Cass. n. 2223/2022; Cass. n. 9439/2022), il sistema di preclusioni su cui fonda il rito del lavoro comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione;
ne consegue che ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto che sia) un onere di allegazione (e di prova), il corretto sviluppo della dialettica processuale impone che l'altra parte prenda posizione in maniera precisa rispetto alle affermazioni della parte onerata, nella prima occasione processuale utile (e perciò nel corso dell'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., se non ha potuto farlo nell'atto introduttivo), atteso che il principio di non contestazione, derivando dalla struttura del processo e non soltanto dalla formulazione dell'art. 416 c.p.c., è applicabile, ricorrendone i presupposti, anche con riguardo all'attore, ove oneri di allegazione (e prova) gravino anche sul convenuto.”
Inoltre, come esposto dall' e non specificamente contestato da parte ricorrente (in merito vedi CP_1 anche documentazione prodotta in atti dall' relativa all'assunzione dei singoli lavoratori CP_1 dipendenti), dalla suddetta data (24 novembre 2022) e fino al 2.7.2023 non lavorava alle dipendenze della società ADINABET s.r.l.s alcun lavoratore. Emerge che, solo in data 3.7.2023, , con qualifica di operatore sale da gioco e con Controparte_2 un contratto a tempo parziale orizzontale, per una durata media della prestazione lavorativa di 24 ore settimanali, ha cominciato a lavorare alle dipendenze della suddetta società (cfr. doc. prodotta dall' ). CP_1
Solo in data 13.7.2023 cominciavano a lavorare alle dipendenze della menzionata società altri due lavoratori con la medesima qualifica di operatori sale da gioco. Pertanto, in ragione dell'inizio dell'attività in data 24.11.2022, della circostanza che dal 24.11.2022 al 2.7.2023 la società ADINABET s.r.l.s non ha avuto alle proprie dipendenze alcun lavoratore, della circostanza che dal 3.7.2023 fino al 12.7.2023 ha lavorato alle dipendenze della società un solo lavoratore, con un contratto a tempo parziale orizzontale, deve ritenersi, ai sensi dell'art. 2729 c.c., che la ricorrente ha partecipato personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza dall'inizio dell'attività imprenditoriale fino almeno alla metà di luglio 2023 sia per svolgere compiti di carattere organizzativo, esulanti dagli atti di competenza dell'amministratore, sia per svolgere mansioni di carattere esecutivo, tenuto conto della circostanza che fino alla metà di luglio 2023 era impiegato in azienda un solo lavoratore, con un contratto a tempo parziale orizzontale (cfr. doc. prodotta dall' ). CP_1
Pertanto la ricorrente è tenuta al pagamento dei contributi I.V.S. fissi dovuti alla gestione commercianti, inclusa la somma dovuta per il periodo da luglio a settembre 2023, portati dall'avviso di addebito opposto, con conseguente rigetto del ricorso.
3 Deve esporsi per completezza che la Corte di Legittimità (cfr. ordinanza Cassazione civile sez. lav.
- 01/04/2025, n. 8577) ha affermato in materia di presunzioni: “La Corte territoriale ha effettuato una valutazione complessiva del materiale acquisito ed ha correttamente proceduto al giudizio inferenziale previsto dalle norme che si assumono violate, in ordine ai requisiti della gravità, precisione e concordanza delle presunzioni, "ove il requisito della "precisione" è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella sua realtà storica, quello della "gravità" al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della "concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi (sulla mera eventualità, ma non necessità, del concorso di più elementi presuntivi: Cass. Sez. 2, Ordinanza, n. 15288 del 31/05/2024; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 11162 del 28/042021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 2482 del 29/01/2019; Sez. 1, Ordinanza n. 23153 del 26/09/2018; Sez. 5, Sentenza n. 656 del 15/01/2014; Sez. 5, Sentenza n. 17574 del 29/07/2009; Sez. 1, Sentenza n. 19088 del 11/09/2007), richiede che il fatto ignoto sia - di regola - desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza" (Cass. n. 30555/2024). E, per giurisprudenza di legittimità uniforme, "per configurare una presunzione giuridicamente valida non occorre, ..., che l'esistenza del fatto ignoto rappresenti l'unica conseguenza possibile di quello noto, secondo un legame di necessità assoluta ed esclusiva, sulla scorta della regola della inferenza necessaria, ma è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile quello ignoto alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'id quod plerumque accidit, in virtù della regola dell'inferenza probabilistica (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21403 del 26/07/2021; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20342 del 28/09/2020; Sez. 3, Sentenza n. 1163 del 21/01/2020; Sez. 2, Sentenza n. 3513 del 06/02/2019; Sez. L, Sentenza n. 2632 del 05/02/2014; Sez. 2, Sentenza n. 22656 del 31/10/2011; Sez. 3, Sentenza n. 24211 del 14/11/2006; Sez. 3, Sentenza n. 26081 del 30/11/2005; Sez. 3, Sentenza n. 23079 del 16/11/2005)" (Cass. n. 30555/2024).”
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell' , delle spese di lite liquidate in €1.150,00 CP_1 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso il 28.11.2025
Il Giudice
dott. Giovanni Andrea Rippa
4
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 172/2025 RG
tra nata a [...] il [...] rappresenta e difesa dall'avv. Alessio D'Aniello e Parte_1 dall'avv. Marco Ferone;
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in atti, CP_1 domiciliato come in atti;
resistente Conclusioni: come in atti
Ragioni di fatto e diritto La ricorrente si opponeva all'avviso di addebito n. 371 2024 00162716 57 000, con cui l' CP_1 chiedeva il pagamento dei contributi dovuti alla gestione commercianti dal novembre 2022 al settembre 2023 in ragione dell'attività espletata nella società ADINABET s.r.l.s. Allegava di essere socia ed amministratore della suddetta società nell'anzidetto periodo e che difettavano i presupposti dell'obbligazione contributiva. Si costituiva l' eccependo la maturazione della decadenza ai sensi dell'art. 24 d. lgs 46/99. CP_1
Nel merito rilevava: “… tenendo conto che dalla data di inizio attività la società non risulta avere mai avuto dipendenti inquadrati quali quadri o dirigenti. Non risulta, del resto, che la sig.ra abbia svolto altre attività lavorative, né avuto altra copertura previdenziale (doc.7) È Pt_1 evidente, dunque, che la ricorrente nel periodo in accertamento si è occupata direttamente e personalmente della gestione, direzione e organizzazione della società, assumendone la piena responsabilità (nessun altro avrebbe potuto farlo). Ed invero, i dipendenti in forza nel periodo contestato 11/2022 – 12/2023, risultavano essere – esclusivamente- i signori: Parte_2
(assunto solo in data 04/10/2023), con mansioni di “operatore sale da gioco”; Controparte_2
(assunta solo in data 03/07/2023) con mansioni di “operatore sale da gioco;
Controparte_3
(assunto solo in data 13/07/2023) con mansioni di “operatore sale da gioco”; Controparte_4
(assunto solo in data 13/07/2023) con mansioni di “operatore sale da gioco”. Gli altri dipendenti– assunti peraltro con le medesime mansioni di operatore di sale da gioco- risultano aver instaurato il rapporto di lavoro solo successivamente ( è stata assunta il 13.06.2024; Persona_1 Per_2
l'11.10.2024). All'atto dell'iscrizione (novembre 2022) non vi erano, dunque, dipendenti
[...]
1 in forza – nessuno sicuramente che potesse svolgere mansioni di gestione, direzione e organizzazione della società. I dipendenti assunti successivamente – tutti di giovane età- rimangono in forza pochi mesi (fatta eccezione per il sig. , attualmente in forza quale Controparte_4 operatore di sale da gioco). Gli elementi sopra evidenziati – complessivamente considerati- conducono dunque per l'affermazione della piena legittimità dell'iscrizione di cui si discute…” Chiedeva il rigetto del ricorso.
Deve rilevarsi che non è maturata la decadenza ai sensi dell'art. 24 d. lgs 46/99 dovendosi applicare la disciplina dettata dall'art. 155 c.p.c. ed in quanto, a fronte della notificazione dell'avviso di addebito il 25.11.2024, il ricorso è stato iscritto il 7.1.2025.
Deve seguirsi, al fine di individuare i requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti, quanto esposto dalla Corte di Legittimità Sez. L - , Ordinanza n. 19273 del 19/07/2018 che afferma che in tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività, di cui all'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali), valorizzandosi, in tal modo, l'elemento del lavoro personale, in coerenza con la "ratio" della disposizione normativa. La Corte afferma in particolare: “16. che ai sensi della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, l'iscrizione alla gestione commercianti è obbligatoria ove ricorrano congiuntamente i requisiti previsti dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e/o dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione proprio per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali (in tal senso, Cass., n. 5444 del 2013, cit.);
17. che non basta, quindi, lo svolgimento di un'attività lavorativa, di natura individuale o societaria, qualsiasi per essere iscritti ad un fondo di previdenza relativo ai lavoratori autonomi: occorre che esistano, congiuntamente, i due requisiti di abitualità e prevalenza;
18. che in relazione al concetto di prevalenza, è tuttavia opportuno chiarire che i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza, necessari per l'iscrizione alla gestione ed il cui onere della prova è a CP_ carico dell' tenuto a provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (cfr. Cass. n. 5763 del 2002; Cass., n. 23600 del 2009), devono riferirsi ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito da accertarsi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della s.r.l. (ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore); e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa; 19. che questa interpretazione risponde maggiormente alla logica della norma, volta a valorizzare l'elemento del lavoro personale, e, al contempo, ad evitare di restringere l'area di applicazione dell'assicurazione commercianti, lasciando fuori i casi in cui l'attività del socio di s.r.l., ancorchè rilevante ed abituale, non venga ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi;
..”.
2 Nella fattispecie concreta in esame emerge dalla visura depositata in atti inerente alla società ADINABET s.r.l.s. che l'attività di gestione di scommesse sportive è iniziata il 24 novembre 2022. In merito deve rilevarsi che la suddetta circostanza temporale, inerente all'inizio dell'attività, non è stata specificamente contestata nel corso dell'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., di tal che deve ritenersi provata. La Corte di Legittimità (cfr. Sez. 3 - , Ordinanza n. 5166 del 17/02/2023) ha infatti affermato “16.1.
- Alla luce della giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Cass. n. 3245/2003; Cass. n. 5363/2012; Cass. n. 26859/2013; Cass. n. 26395/2016; Cass. n. 8708/2017; Cass. n. 21675/2018; Cass. n. 5140/2020; Cass. n. 20556/2021; Cass. n. 2223/2022; Cass. n. 9439/2022), il sistema di preclusioni su cui fonda il rito del lavoro comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione;
ne consegue che ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto che sia) un onere di allegazione (e di prova), il corretto sviluppo della dialettica processuale impone che l'altra parte prenda posizione in maniera precisa rispetto alle affermazioni della parte onerata, nella prima occasione processuale utile (e perciò nel corso dell'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., se non ha potuto farlo nell'atto introduttivo), atteso che il principio di non contestazione, derivando dalla struttura del processo e non soltanto dalla formulazione dell'art. 416 c.p.c., è applicabile, ricorrendone i presupposti, anche con riguardo all'attore, ove oneri di allegazione (e prova) gravino anche sul convenuto.”
Inoltre, come esposto dall' e non specificamente contestato da parte ricorrente (in merito vedi CP_1 anche documentazione prodotta in atti dall' relativa all'assunzione dei singoli lavoratori CP_1 dipendenti), dalla suddetta data (24 novembre 2022) e fino al 2.7.2023 non lavorava alle dipendenze della società ADINABET s.r.l.s alcun lavoratore. Emerge che, solo in data 3.7.2023, , con qualifica di operatore sale da gioco e con Controparte_2 un contratto a tempo parziale orizzontale, per una durata media della prestazione lavorativa di 24 ore settimanali, ha cominciato a lavorare alle dipendenze della suddetta società (cfr. doc. prodotta dall' ). CP_1
Solo in data 13.7.2023 cominciavano a lavorare alle dipendenze della menzionata società altri due lavoratori con la medesima qualifica di operatori sale da gioco. Pertanto, in ragione dell'inizio dell'attività in data 24.11.2022, della circostanza che dal 24.11.2022 al 2.7.2023 la società ADINABET s.r.l.s non ha avuto alle proprie dipendenze alcun lavoratore, della circostanza che dal 3.7.2023 fino al 12.7.2023 ha lavorato alle dipendenze della società un solo lavoratore, con un contratto a tempo parziale orizzontale, deve ritenersi, ai sensi dell'art. 2729 c.c., che la ricorrente ha partecipato personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza dall'inizio dell'attività imprenditoriale fino almeno alla metà di luglio 2023 sia per svolgere compiti di carattere organizzativo, esulanti dagli atti di competenza dell'amministratore, sia per svolgere mansioni di carattere esecutivo, tenuto conto della circostanza che fino alla metà di luglio 2023 era impiegato in azienda un solo lavoratore, con un contratto a tempo parziale orizzontale (cfr. doc. prodotta dall' ). CP_1
Pertanto la ricorrente è tenuta al pagamento dei contributi I.V.S. fissi dovuti alla gestione commercianti, inclusa la somma dovuta per il periodo da luglio a settembre 2023, portati dall'avviso di addebito opposto, con conseguente rigetto del ricorso.
3 Deve esporsi per completezza che la Corte di Legittimità (cfr. ordinanza Cassazione civile sez. lav.
- 01/04/2025, n. 8577) ha affermato in materia di presunzioni: “La Corte territoriale ha effettuato una valutazione complessiva del materiale acquisito ed ha correttamente proceduto al giudizio inferenziale previsto dalle norme che si assumono violate, in ordine ai requisiti della gravità, precisione e concordanza delle presunzioni, "ove il requisito della "precisione" è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella sua realtà storica, quello della "gravità" al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della "concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi (sulla mera eventualità, ma non necessità, del concorso di più elementi presuntivi: Cass. Sez. 2, Ordinanza, n. 15288 del 31/05/2024; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 11162 del 28/042021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 2482 del 29/01/2019; Sez. 1, Ordinanza n. 23153 del 26/09/2018; Sez. 5, Sentenza n. 656 del 15/01/2014; Sez. 5, Sentenza n. 17574 del 29/07/2009; Sez. 1, Sentenza n. 19088 del 11/09/2007), richiede che il fatto ignoto sia - di regola - desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza" (Cass. n. 30555/2024). E, per giurisprudenza di legittimità uniforme, "per configurare una presunzione giuridicamente valida non occorre, ..., che l'esistenza del fatto ignoto rappresenti l'unica conseguenza possibile di quello noto, secondo un legame di necessità assoluta ed esclusiva, sulla scorta della regola della inferenza necessaria, ma è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile quello ignoto alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'id quod plerumque accidit, in virtù della regola dell'inferenza probabilistica (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21403 del 26/07/2021; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20342 del 28/09/2020; Sez. 3, Sentenza n. 1163 del 21/01/2020; Sez. 2, Sentenza n. 3513 del 06/02/2019; Sez. L, Sentenza n. 2632 del 05/02/2014; Sez. 2, Sentenza n. 22656 del 31/10/2011; Sez. 3, Sentenza n. 24211 del 14/11/2006; Sez. 3, Sentenza n. 26081 del 30/11/2005; Sez. 3, Sentenza n. 23079 del 16/11/2005)" (Cass. n. 30555/2024).”
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell' , delle spese di lite liquidate in €1.150,00 CP_1 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso il 28.11.2025
Il Giudice
dott. Giovanni Andrea Rippa
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