Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 239
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    La motivazione dell'atto è desumibile dai dati oggettivi riportati nell'avviso di accertamento, indicando i dati oggettivi acclarati dall'Ufficio tecnico e la classe conseguentemente attribuita all'immobile. Tutti gli elementi indicati dalla ricorrente nella documentazione non sono stati modificati o disattesi, ma utilizzati per attribuire un valore più aderente alla realtà del bene, rendendo la rettifica l'esito di un procedimento partecipato.

  • Rigettato
    Errata rideterminazione della rendita catastale

    L'Ufficio ha confermato per l'unità immobiliare il classamento già esistente prima della presentazione della variazione docfa, poiché l'immobile risulta immutato dal 1966. La categoria C/1 risale sin dalla costituzione dell'immobile. L'immobile è immutato dal 1966, quando era classato in categoria C/1 di classe 4, mai contestato. Non è possibile attribuire la natura pertinenziale nella categoria C/6 (garage) in luogo della corretta categoria C/1, poiché l'immobile è rimasto immutato e presenta tutte le caratteristiche della categoria C/1, essendo ubicato in una zona caratterizzata da molte attività commerciali che non consentono l'utilizzo a garage/autorimessa.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 239
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia
    Numero : 239
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

    Testo completo