CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 239/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LABIANCA GAETANO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 977/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia - Indirizzo_
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025FG0111287 BOLLO 2025
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 45/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento notificato in data 24 luglio 2024 dall'Agenzia delle Entrate, relativo all'unità immobiliare categoria C/6, identificata in Catasto al Indirizzo_1, con il quale veniva rideterminata la rendita catastale in euro 350,78.
All'uopo, esponeva il difetto di motivazione, stante il generico riferimento ai dati catastali portati nell'avviso di accertamento;
nel merito, evidenziava che l'unità immobiliare era situata al piano terra di un fabbricato sviluppato su sette piani, collocato nel rione Luogo_1 del Comune di Foggia;
l'immobile oggetto di ricorso aveva accesso indipendente su Indirizzo_2. La struttura portante è in cemento armato con altezza all'interno di 4.00 m
Evidenziava che il classamento attribuito non rispettava le metodologie comparative, mentre quello da essa proposto risultava coerente con quello attribuito ad unità immobiliari limitrofe, individuate specificamente nel ricorso.
Tanto premesso, chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento in quanto illegittimo per carenza di motivazione.
Si costituiva l'Agenzia delle entrate che chiedeva il rigetto del ricorso.
All'udienza del 28 gennaio 2026, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Ed invero, in merito alla motivazione dell'atto, la stessa puoi evincersi dei dati oggettivi riportati nell'avviso di accertamento, attraverso la indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'Ufficio tecnico e la classe conseguentemente attribuita all'immobile.
Posto che tutti gli elementi indicati dalla ricorrente nella documentazione Doc.fa non erano stati né modificati né disattesi, ma erano stati utilizzati per attribuire un valore più aderente alla realtà del bene, ne deriva che la rettifica operata deve considerarsi l'esito finale di un procedimento partecipato, regolato dalla legge ad iniziativa di parte, cui corrisponde la necessità di un successivo controllo da parte dell'ufficio, anche senza visita a sopralluogo.
Nel merito, va osservato che l'Ufficio ha confermato per l'unità immobiliare oggetto di ricorso il classamento già gli atti prima della presentazione della variazione docfa, posto che l'unità immobiliare in cointestazione risulta immutata rispetto al suo precedente stadio e tanto sin dal 1966; la categoria C/1 risale sin dalla costituzione dell'immobile ed esattamente sin dall'impianto meccanografico del 1989: l'unità immobiliare in contestazione è immutata rispetto al suo precedente stadio, sin dal 1966 quando era identificata con il sub
19 della stessa particella, era classata in categoria C/1 di classe 4, classamento mai contestato.
Ed invero, tanto riscontrabile mettendo a confronto la planimetria dell'immobile in contestazione con quella del suo precedente stadio.
Ne deriva che non è possibile ritenere la «natura pertinenziale dell'immobile» per qualificare catastalmente l'immobile de quo nella categoria C/6 (garage) in luogo della corretta categoria C/1; il provvedimento di attribuzione della rendita catastale di un immobile inerisce alle caratteristiche oggettive (costruttive e tipologiche in genere), che costituiscono il nucleo sostanziale della cd. "destinazione ordinaria", sicché
l'idoneità del bene a produrre ricchezza va ricondotta, prioritariamente, non al concreto uso che di esso venga fatto, ma alla sua destinazione funzionale e produttiva, che va accertata in riferimento alle potenzialità
d'utilizzo purché non in contrasto con la disciplina urbanistica.
Ne consegue che, riguardo alle oggettive caratteristiche costruttive con riferimento alle ordinarie ed appropriate destinazioni dell'unità similari nella zona censuaria interessata devi ritenersi che non può attribuirsi all'immobile in questione la natura pertinenziale nella categoria C/6, stante il fatto che l'immobile
è rimasto immutato e presenta tutte le caratteristiche estrinseche ed intrinseche della categoria C/1 essendo ubicato in un ampio slargo di importanti strade, in una zona caratterizzata da molte attività commerciali, per cui le caratteristiche della zona non consentono neanche l'utilizzo a garage autorimessa.
Tanto premesso, il ricorso dev'essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 400,00 oltre accessori se dovuti.
Così deciso in Foggia il 28.1.2026
Il Giudice
AN CA
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LABIANCA GAETANO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 977/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia - Indirizzo_
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025FG0111287 BOLLO 2025
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 45/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento notificato in data 24 luglio 2024 dall'Agenzia delle Entrate, relativo all'unità immobiliare categoria C/6, identificata in Catasto al Indirizzo_1, con il quale veniva rideterminata la rendita catastale in euro 350,78.
All'uopo, esponeva il difetto di motivazione, stante il generico riferimento ai dati catastali portati nell'avviso di accertamento;
nel merito, evidenziava che l'unità immobiliare era situata al piano terra di un fabbricato sviluppato su sette piani, collocato nel rione Luogo_1 del Comune di Foggia;
l'immobile oggetto di ricorso aveva accesso indipendente su Indirizzo_2. La struttura portante è in cemento armato con altezza all'interno di 4.00 m
Evidenziava che il classamento attribuito non rispettava le metodologie comparative, mentre quello da essa proposto risultava coerente con quello attribuito ad unità immobiliari limitrofe, individuate specificamente nel ricorso.
Tanto premesso, chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento in quanto illegittimo per carenza di motivazione.
Si costituiva l'Agenzia delle entrate che chiedeva il rigetto del ricorso.
All'udienza del 28 gennaio 2026, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Ed invero, in merito alla motivazione dell'atto, la stessa puoi evincersi dei dati oggettivi riportati nell'avviso di accertamento, attraverso la indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'Ufficio tecnico e la classe conseguentemente attribuita all'immobile.
Posto che tutti gli elementi indicati dalla ricorrente nella documentazione Doc.fa non erano stati né modificati né disattesi, ma erano stati utilizzati per attribuire un valore più aderente alla realtà del bene, ne deriva che la rettifica operata deve considerarsi l'esito finale di un procedimento partecipato, regolato dalla legge ad iniziativa di parte, cui corrisponde la necessità di un successivo controllo da parte dell'ufficio, anche senza visita a sopralluogo.
Nel merito, va osservato che l'Ufficio ha confermato per l'unità immobiliare oggetto di ricorso il classamento già gli atti prima della presentazione della variazione docfa, posto che l'unità immobiliare in cointestazione risulta immutata rispetto al suo precedente stadio e tanto sin dal 1966; la categoria C/1 risale sin dalla costituzione dell'immobile ed esattamente sin dall'impianto meccanografico del 1989: l'unità immobiliare in contestazione è immutata rispetto al suo precedente stadio, sin dal 1966 quando era identificata con il sub
19 della stessa particella, era classata in categoria C/1 di classe 4, classamento mai contestato.
Ed invero, tanto riscontrabile mettendo a confronto la planimetria dell'immobile in contestazione con quella del suo precedente stadio.
Ne deriva che non è possibile ritenere la «natura pertinenziale dell'immobile» per qualificare catastalmente l'immobile de quo nella categoria C/6 (garage) in luogo della corretta categoria C/1; il provvedimento di attribuzione della rendita catastale di un immobile inerisce alle caratteristiche oggettive (costruttive e tipologiche in genere), che costituiscono il nucleo sostanziale della cd. "destinazione ordinaria", sicché
l'idoneità del bene a produrre ricchezza va ricondotta, prioritariamente, non al concreto uso che di esso venga fatto, ma alla sua destinazione funzionale e produttiva, che va accertata in riferimento alle potenzialità
d'utilizzo purché non in contrasto con la disciplina urbanistica.
Ne consegue che, riguardo alle oggettive caratteristiche costruttive con riferimento alle ordinarie ed appropriate destinazioni dell'unità similari nella zona censuaria interessata devi ritenersi che non può attribuirsi all'immobile in questione la natura pertinenziale nella categoria C/6, stante il fatto che l'immobile
è rimasto immutato e presenta tutte le caratteristiche estrinseche ed intrinseche della categoria C/1 essendo ubicato in un ampio slargo di importanti strade, in una zona caratterizzata da molte attività commerciali, per cui le caratteristiche della zona non consentono neanche l'utilizzo a garage autorimessa.
Tanto premesso, il ricorso dev'essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 400,00 oltre accessori se dovuti.
Così deciso in Foggia il 28.1.2026
Il Giudice
AN CA