Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 18/03/2026, n. 5133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5133 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05133/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00509/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 509 del 2024, proposto da
Crédit Agricole Life Insurance Europe S.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore , Cardif Lux Vie S.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore , Baloise Vie Luxembourg S.A., in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore , Sogelife S.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati Giuseppe Rossi, Laura Troiano e Matteo Massimo D'Argenio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Matteo Massimo Avv. D'Argenio in Milano, via Arimondi n. 33;
contro
Agenzia delle TR, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi Direttore e Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
e con l'intervento di
ad adiuvandum :
Association Des Compagnies D'Assurances Et De Réassurances Du Grand-Duché De Luxembourg, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Rossi, Laura Troiano e Matteo Massimo D'Argenio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della Risoluzione n. 62 dell'Agenzia delle TR - Divisione Contribuenti - Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, pubblicata in data 13/11/2023 e relativa agli “Obblighi di monitoraggio fiscale a carico delle imprese di assicurazione – Articolo 1 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167”, nonché di ogni altro atto ad essa presupposto, connesso e/o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle TR e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2026 la dott.ssa CE AN AY e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il presente ricorso, notificato e depositato rispettivamente nelle date 11 e 16 gennaio 2024, le Società indicate in epigrafe, compagnie di assicurazioni lussemburghesi autorizzate ad operare nel territorio della Repubblica italiana in regime di libera prestazione di servizi (di seguito anche “LPS”) e iscritte nell’apposito elenco tenuto dall’IVASS, sono insorte avverso la Risoluzione n. 62, adottata in data 13 novembre 2023 dalla Direzione Centrale dell’Agenzia delle TR, avente ad oggetto “ Obblighi di monitoraggio fiscale a carico delle imprese di assicurazione – Articolo 1 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167 ”.
Le odierne ricorrenti, rappresentando in premessa di aver già ricevuto, tra l’ottobre e il novembre 2022, alcuni atti di avvio di controllo fiscale (questionari) relativi ai periodi d’imposta dal 2018 al 2022 e riguardanti l’assolvimento degli obblighi in materia di monitoraggio fiscale, e denunciando in premessa che la prefata risoluzione n. 62/2023 avrebbe esteso l’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della relativa normativa “ ben oltre il dettato normativo e con effetti retroattivi ”, hanno dedotto i motivi di diritto come di seguito sintetizzati:
I . “ Incompetenza/difetto di attribuzione, alla luce della natura sostanzialmente regolamentare dell’atto impugnato ”.
La risoluzione avrebbe un vero e proprio contenuto normativo, avendo l’Agenzia delle TR, nell’esercizio di una potestà regolamentare di cui sarebbe del tutto priva in materia, imposto, con “ nuove disposizioni aventi portata generale ed astratta ”, obblighi nuovi, non previsti dalla normativa primaria e con efficacia retroattiva, in capo a categorie di soggetti che ne sarebbero sottratte, quali sono le imprese di assicurazione estere operanti cross-border in regime di libera prestazione di servizi, con riferimento in particolare: a) all’oggetto degli obblighi di monitoraggio fiscale, avendovi incluso anche le comunicazioni “estero su estero”, di cui comunque l’Agenzia “ ha evidenza grazie agli obblighi di compilazione del quadro RW da parte dei soggetti residenti ”, e senza prevedere alcuna esenzione per le operazioni di trasferimento verso l’estero effettuate mediante il versamento del premio delle polizze assicurative, quale invece accordata alle imprese assicurative residenti, con conseguente disparità di trattamento; b) ai soggetti interessati, avendo la gravata risoluzione introdotto nell’ordinamento una definizione di “ imprese di assicurazioni stabilite senza succursale ” di cui alla lett. u) dell’art. 3, co. 2, del d. lgs. 231/2007, come modificata dal d. lgs. n. 90/2017, non prevista da alcuna disposizione primaria o regolamentare, atteso che la categoria degli “ intermediari … senza succursale ” compartirebbe nell’intero testo del d. lgs. n. 231/2007 con esclusivo riferimento ai “ prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica stabiliti sul territorio della Repubblica ”, come anche previsto dalla direttiva UE 2015/949 (IV direttiva antiriciclaggio), e dunque atterrebbe ad un ambito del tutto diverso da quello assicurativo (“ Il concetto di «stabilimento senza succursale» riferito alle imprese estere operanti in LPS risulta pertanto del tutto estraneo alla disciplina primaria, europea ed interna in materia di attività assicurative ”). Precisano le ricorrenti che soltanto nel 2021 l’IVASS – con l’art. 4, comma 1, del Provvedimento n. 111 del 13 luglio 2021, emanato nell’esercizio della potestà regolamentare conferita dall’art. 7, comma 1, lett. a) , d. lgs. n. 231/2007 – ha introdotto, con specifico riferimento alla disciplina antiriciclaggio nel settore delle assicurazioni, la definizione di “ imprese di assicurazione stabilite senza succursale ”, da intendersi quale “ sottinsieme nell’ambito delle imprese e degli intermediari che operano in Italia in libera prestazione di servizi ” e dunque “ non l’intero settore delle imprese operanti in libera prestazione di servizi ”, laddove alle pagg. 8-11 della gravata risoluzione l’Agenzia “ Nel discostarsi da tale interpretazione, derubricandola come attinente alla sola disciplina antiriciclaggio, asseritamente irrilevante per le finalità di monitoraggio fiscale ”, avrebbe fatto propria una definizione di “imprese stabilite senza succursale” completamente sconosciuta e nuova rispetto alla fonte normativa di riferimento (d.l. n. 167/1990), con l’effetto di estendere retroattivamente, sin dal 2017, gli obblighi di monitoraggio fiscale a tutte le imprese operanti in Italia in LPS che distribuiscono i propri prodotti vita tramite distributori assicurativi. In altri termini, l’amministrazione avrebbe esercitato una potestà regolamentare che non le competerebbe, con conseguenti profili di incompetenza/difetto di attribuzione, peraltro al dichiarato fine di estendere ex post la propria potestà sanzionatoria in aperta violazione degli artt. 23, 70 e 75 Cost., del principio di legalità, dello Statuto dell’Agenzia delle TR e dell’art. 1, comma 2, dello Statuto del Contribuente;
II . “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, D.L. 28 giugno 1990, n. 167, in relazione all’art. 3, comma 2, D. Lgs. 231/2007 ”.
Anche tale motivo si concentra sull’indebita definizione, offerta dalla risoluzione, della categoria delle “imprese stabilite senza succursale”, presente nella Direttiva UE 2015/849 (IV Direttiva AML) e nel testo del d. lgs. 231/2007 (come modificato nel 2017) con riferimento ai “ prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica stabiliti sul territorio della Repubblica senza succursale ” che operano nel territorio italiano “ avvalendosi di soggetti convenzionati e agenti ”, di talché nelle intenzioni del legislatore del 2017 essa si riferirebbe a “ soggetti specificamente individuati (prestatori di servizi di pagamento e istituti di moneta elettronica) la cui attività presenta – pur in assenza di una sede locale – un collegamento stabile con il territorio in cui il servizio viene prestato tramite un agente o un soggetto convenzionato ”, trattandosi di “ un’operatività del tutto diversa e nient’affatto assimilabile a quella delle imprese di assicurazioni europee come le ricorrenti ”, che operano in LPS “puro”, senza cioè elementi di collegamento diretto;
III . “ Eccesso di potere per sviamento, irragionevolezza nell’agire amministrativo, ingiustizia manifesta e contraddittorietà ”.
La risoluzione sarebbe altresì viziata da eccesso di potere, essendo stata utilizzata dall’Agenzia delle TR al fine di ampliare illegittimamente i propri poteri di intervento, controllo e (soprattutto) sanzionatori, con “ la sola finalità di estendere normativamente (con effetti erga omnes) la propria potestà sanzionatoria a tutto (ed esclusivo) svantaggio degli operatori assicurativi esteri operanti in regime di LPS ”, imponendo peraltro sanzioni (quelle previste per ex lege per la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale) irragionevoli e sproporzionate, se rapportate alle commissioni incamerate per la distribuzione dei prodotti assicurativi. Inoltre, non sarebbe stato sviluppato coerentemente l’assunto, previsto dalla risoluzione, secondo cui il monitoraggio fiscale è previsto “ per finalità di controllo antiriciclaggio ”, atteso che questo rilievo “ dovrebbe portare all’adozione di tutte le categorie e delle definizioni previste in materia antiriciclaggio, prima tra tutte la definizione Ivass del 2021 ”, che però vengono ignorate se non distorte “ al fine di pervenire ad un dies a quo retrodatato all’anno 2017 ”;
IV . “ Violazione degli artt. 11 e 12 delle disposizioni preliminari al Codice civile, nonché dell’art. 1, l. 689/81, nonché dell’art. 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, in relazione agli artt. 52 e 53 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE ”.
La risoluzione, nel prevedere che gli obblighi di monitoraggio fiscale si intendono applicabili alle imprese stabilite senza succursale “ a decorrere dal 4 luglio 2017, in base alla legge per il settore delle assicurazioni ”, avrebbe espressamente inteso conferire al suo disposto portata retroattiva, laddove nel Codice delle assicurazioni private non è rinvenibile alcuna disciplina sugli obblighi di monitoraggio fiscale né alcun richiamo alla categoria delle “imprese stabilite senza succursale” che possa fondare la decorrenza degli obblighi per le imprese estere a partire dal 2017, così operando un ampliamento dell’ambito temporale di applicazione della relativa normativa incongruo e illegittimo, ponendosi pertanto in contrasto con gli artt. 11 e 12 delle Disposizioni sulla legge in generale, oltre che con l’art. 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo;
V. “ Violazione dell’art. 56 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea. Ostacolo ingiustificato alla libertà di prestazione dei servizi ”.
Con l’atto impugnato l’Agenzia avrebbe inoltre violato gli artt. 56 e ss. TFUE, introducendo ostacoli concreti e irragionevoli all’attività delle ricorrenti imprese di assicurazione lussemburghesi (e, più in generale, delle imprese con stabilimento principale in un altro Stato membro o in un altro Stato SEE) operanti in Italia in libera prestazione di servizi, limitando la libera circolazione di capitali e non considerando l’esistenza di ulteriori strumenti di contrasto all’evasione previsti dal nostro ordinamento nonché degli strumenti di cooperazione fiscale a livello europeo, instando affinché il giudice adito, “ qualora ne ravvisi la necessità ”, disponga il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE al fine di ottenere una pronuncia sulla compatibilità dell’art. 1 d.l. n. 167/1990, ove interpretato nel senso fatto proprio dalla risoluzione impugnata, con il diritto comunitario.
2. Con atto depositato in data 6 febbraio 2024 si sono costituiti in giudizio l’Agenzia delle TR e il Ministero dell’economia e delle finanze.
3. L’Association des compagnies d’assurances et de réassurances du Grand-Duché de Luxembourg (Associazione delle compagnie di assicurazione e riassicurazione del Gran Ducato del Lussemburgo), nella sua prospettata qualità di organismo associativo professionale che rappresenta e difende gli interessi del settore assicurativo “ in un Paese ove tale settore ricopre un’importanza assai significativa ”, come da mission statutaria, è intervenuta ad adiuvandum con atto notificato e depositato nelle date 28 e 29 marzo 2024, paventando un interesse a partecipare all’odierno giudizio “ con specifico riferimento ai profili unionali dell’impugnativa e alla contestata introduzione, tramite l’atto amministrativo impugnato, di ostacoli ingiustificati alla libera prestazione di servizi, operatività fondamentale per le imprese lussemburghesi che operano in Italia, avvalendosi delle libertà fondamentali garantite dai Trattati ”.
4. In allegato alle istanze di prelievo depositate nelle date 18 ottobre 2024, 29 maggio 2025 e 12 giugno 2025, e ancora in data 24 dicembre 2025, sono stati prodotti in giudizio un processo verbale di contestazione elevato dalla Guardia di finanza, alcuni atti di contestazione emessi dall’Agenzia delle TR e un verbale di contraddittorio, con i quali è stata contestata alle ricorrenti la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale.
5. La parte resistente ha prodotto documentazione (in data 18 dicembre 2025) e memoria ex art. 73 cod. proc. amm. (in data 10 gennaio 2026), con cui ha eccepito: il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’economia e delle finanze; il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che la posizione giuridica di cui si invoca tutela (contestando le ricorrenti la loro assoggettabilità ad obblighi dichiarativi e alle correlate sanzioni) assume la consistenza di diritto soggettivo attinente direttamente alla sfera del rapporto tributario, come tale devoluta alla giurisdizione tributaria; l’inammissibilità del ricorso in quanto diretto avverso un atto non provvedimentale, che trae origine da una richiesta di consulenza giuridica “esterna” finalizzata esclusivamente a fornire chiarimenti interpretativi in merito alla corretta applicazione delle norme tributarie in situazioni di carattere generale, senza assumere alcuna portata provvedimentale o autoritativa ma estrinsecandosi in un parere motivato non vincolante (v. circolare n. 42/E del 5 agosto 2011); un ulteriore profilo di inammissibilità per carenza di interesse, atteso che gli obblighi di monitoraggio fiscale discendono direttamente dalla legge e non dalla risoluzione, essendo essa un atto di prassi privo di autonoma efficacia dispositiva ma con funzione meramente interpretativa, con la conseguenza che l’eventuale accoglimento del ricorso non apporterebbe alcuna utilità concreta alle ricorrenti. Insta comunque per il rigetto del ricorso nel merito, in quanto infondato.
6. Le ricorrenti e l’interveniente hanno entrambe prodotto memorie di replica in data 20 gennaio 2026, con cui prendono posizione sulle eccezioni sollevate in via pregiudiziale dall’amministrazione e insistono per l’accoglimento del gravame.
7. All’udienza pubblica del 10 febbraio 2026 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
8. Il Collegio ritiene fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo formulata dall’Avvocatura dello Stato nella memoria illustrativa depositata in data 10 gennaio 2026, non condividendo quanto argomentato ex adverso dalle ricorrenti e dall’Associazione interveniente nelle rispettive memorie di replica.
9. Gli scritti difensivi da ultimo richiamati muovono dal presupposto che l’art. 2, comma 1, d. lgs. n. 546/1992 assoggetterebbe alla giurisdizione tributaria non la “materia tributaria” o fiscale genericamente intesa, bensì esclusivamente i contenziosi che riguardano la debenza, da parte di uno specifico contribuente, di un altrettanto specifico tributo e correlate sanzioni, addivenendo alla considerazione che la controversia de qua non riguarderebbe propriamente un “tributo”, bensì “ un adempimento privo di valenza economica in sé, un mero facere funzionale ad attività di controllo dell’Agenzia resistente nei confronti di soggetti terzi, destinatari di possibili pretese tributarie della stessa ”. Precisano altresì che la norma “residuale” di cui all’art. 19, co. 1, lett. i) del medesimo decreto legislativo non coprirebbe anche la presente fattispecie, “ cui non è riferita né riferibile alcuna disposizione normativa che sancisca l’impugnabilità dinanzi al giudice tributario ”, non potendo quest’ultimo ritenersi dotato di cognizione con riferimento a qualsiasi sanzione di competenza dell’Agenzia delle TR ma solo quelle “ che si collocano nella specifica sequenza procedimentale delineata dalla stessa norma, caratteristica delle violazioni commesse dal contribuente (qualità che le ricorrenti non posseggono) ”, richiamando poi il consolidato indirizzo giurisprudenziale (v. in particolare Cass. civ., SS.U.U., 19 ottobre 2023, n. 29106, su cui si sofferma la memoria dell’interveniente) che attribuisce alla giurisdizione amministrativa gli atti amministrativi di portata generale, quale quello oggetto dell’odierno giudizio.
10. Va precisato, innanzitutto, che le disposizioni di legge testé evocate (che unitamente all’intero d. lgs. n. 546/1992 sono state abrogate dal d. lgs. n. 174/2024, recante “Testo unico della giustizia tributaria”, ma con effetto dal 1° gennaio 2027, ai sensi del combinato disposto degli artt. 130, co. 1, lett. d) e 131, come modificati ad opera dell’art. 4, co. 3, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 2026, n. 2, di talché sono oggi ancora pienamente in vigore) prevedono rispettivamente che “ Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio ” e “ Il ricorso può essere proposto avverso (…) i) ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilità davanti alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado ”.
Di contro, gli artt. 7, commi 1 e 4 cod. proc. amm. dispongono che “ Sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni ” e “ Sono attribuite alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo le controversie relative ad atti, provvedimenti o omissioni delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle relative al risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi e agli altri diritti patrimoniali consequenziali, pure se introdotte in via autonoma ”: tali disposizioni devolvono alla giurisdizione amministrativa la cognizione di atti autoritativi espressione di un potere pubblico e incidenti su posizioni di interesse legittimo, e dunque dotati – anche laddove si tratti di atti generali, in quanto adottati nei confronti di destinatari non predeteminabili ex ante – di carattere imperativo.
11. Ciò premesso, nel caso di specie non è stato gravato un atto rispondente alle caratteristiche appena evidenziate.
Oggetto di impugnativa, invero, è una risoluzione dell’Agenzia delle entrate emessa nell’ambito della sua attività di “consulenza giuridica esterna”, ossia “ l'attività interpretativa finalizzata all'individuazione del corretto trattamento fiscale di fattispecie riferite a problematiche di carattere generale ”, allo scopo di “ uniformare il comportamento delle varie strutture territoriali dell'Agenzia ”, orientando l’attività degli uffici su tutto il territorio, e fornire “ uno strumento di supporto a disposizione del contribuente al fine di agevolare la tax compliance ” (cfr. circolare n. 42/E del 5 agosto 2011): in altri termini, trattasi di un documento di prassi con cui l’amministrazione finanziaria, in via preventiva e in termini generali, non vincolanti nei confronti di uno specifico contribuente, offre la propria interpretazione in relazione ad una determinata normativa.
Nella specie, con la gravata risoluzione sono stati forniti chiarimenti in ordine agli obblighi di monitoraggio fiscale dettati dal d.l. n. 167/1990, così come riformato per effetto del d. lgs. n. 90/2017, disciplina che impone adempimenti formali e obblighi di comunicazione presidiati da specifiche sanzioni pecuniarie, da irrogarsi con provvedimenti adottati dall’Agenzia delle TR (come comprovato dalla documentazione depositata nel presente giudizio, essendo stati prodotti gli atti sanzionatori medio tempore adottati dagli Uffici dell’amministrazione finanziaria nei confronti delle odierne ricorrenti).
Ebbene, non è ravvisabile, nella specie, un atto amministrativo generale conoscibile dal giudice amministrativo ai sensi del disposto di cui all’art. 7 cod. proc. amm. sopra richiamato, quale potrebbe essere per ipotesi un provvedimento emesso dal Direttore dell’Agenzia delle TR.
12. Risultano, pertanto, del tutto inconferenti i precedenti citati nelle memorie di replica di parte ricorrente e interveniente.
In particolare, quanto alla pronuncia della Cass. civ., SS.U.U., 19 ottobre 2023, n. 29106, messa in evidenza dall’interveniente (secondo cui “Non ha rilievo la natura discrezionale ovvero vincolata (meramente attuativa della norma primaria) dell'atto in contesto, non essendo un presupposto necessario a fondare la competenza giurisdizionale del giudice amministrativo (in tal senso, tra le molte, cfr. Cons. stato, 2916/2023, 8434/2022), ma essendo invece sufficiente a tal fine che si tratti di un atto autoritativo proveniente da una PA”), essa attiene ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle TR emanato in virtù di una specifica norma di legge attributiva del potere (nella specie, trattavasi del provvedimento attuativo del D.L. n. 21 del 2022, art. 37, e dunque fondato “sull'attribuzione funzionale attuativa di cui al comma 5 della citata disposizione legislativa, il quale appunto prevede che «(…) Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, sono definiti gli adempimenti, anche dichiarativi, e le modalità di versamento del contributo (…)»”). Negli stessi identici termini cfr. altresì la coeva Cass. civ., SS.U.U., 19 ottobre 2023, n. 29023.
Anche gli altri precedenti citati attengono a controversie in cui comunque si fa questione di provvedimenti direttoriali attuativi di specifiche disposizioni di legge (così Cass., sez. trib., 13 febbraio 2023, n. 4429; id., 31 maggio 2023, n. 15451; Cass., SS.UU., 21 settembre 2021 n. 25479; id., 20 luglio 2022, n. 22697. E ancora: T.A.R. Lazio, sez. III ter, 12 febbraio 2025, n. 3192; T.A.R. Lazio, sez. I, 20 gennaio 2025, n. 943).
In relazione all’oggetto della presente controversia appare invece maggiormente pertinente il precedente della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 23031 del 2 novembre 2007, secondo cui “La circolare con la quale l’Agenzia delle TR interpreti una norma tributaria, anche qualora contenga una direttiva agli uffici gerarchicamente subordinati perché vi si uniformino, esprime esclusivamente un parere dell’amministrazione non vincolante per il contribuente, e non è, quindi, impugnabile (…) innanzi al Giudice amministrativo, non essendo un atto generale di imposizione (…)”.
13. Del resto, la circostanza secondo cui l’odierna fattispecie esula dalla cognizione di questo plesso è comprovata anche dalla considerazione che l’eventuale accoglimento del gravame non avrebbe l’effetto di determinare l’espunzione dall’ordinamento giuridico di un atto amministrativo autoritativo espressione di un pubblico potere, quanto piuttosto avallare un’interpretazione della normativa difforme da quella prospettata con la gravata risoluzione, il che trascende i connotati propri della giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo.
14. Alla luce di quanto sopra argomentato la presente controversia rientra nella giurisdizione del giudice tributario, afferendo alla normativa in materia di monitoraggio fiscale al cui presidio è preposta l’Agenzia delle TR, dotata ex lege di poteri sanzionatori che si estrinsecano in provvedimenti individuali lesivi di diritti soggettivi.
15. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo in favore del giudice tributario, dinanzi al quale il processo può essere riproposto ai sensi e nei termini di cui all’art. 11 cod. proc. amm.
16. La peculiarità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice tributario, dinanzi al quale il processo potrà essere riproposto ai sensi e nei termini di cui all’art. 11 cod. proc. amm.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL AN, Presidente
CE AN AY, Primo Referendario, Estensore
Virginia Giorgini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE AN AY | EL AN |
IL SEGRETARIO