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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 04/12/2025, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Causa n. 1653/2023
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c.
Oggi 04/12/2025, innanzi al giudice dott. Alessandro Gasparini, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante Piattaforma
Teams: per la parte ricorrente l'avv. Marotta per la parte convenuta l'avv. Quinternetto, in sostituzione dell'avv. Campara
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza. Il giudice si ritira in camera di conSIlio.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice, all'esito della camera di conSIlio pronuncia, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la presente sentenza.
Il Giudice
Dott. Alessandro Gasparini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini, all'udienza del 04/12/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127-bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 1653 / 2023 RCL promossa con ricorso depositato il 13/10/2023 avente ad oggetto: lavoro domestico/badante convivente/orario di lavoro/differenze retributive da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAROTTA Parte_1 C.F._1
DOMENICO, elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico
Email_1
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
CA VA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
Email_2
Motivi della decisione
1.Con ricorso depositato il 13.10.2023 ha chiesto al suintestato Tribunale Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) accertare e dichiarare che le prestazioni di lavoro svolte dalla ricorrente Sig.ra nel periodo intercorrente tra la data del Parte_1
15.10.2014 ed il 03/06/2022 abbiano natura di rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato;
B) Accertare e dichiarare che le prestazioni di lavoro svolte dalla ricorrente Sig.ra nel periodo intercorrente tra la data del 15.10.2014 ed il Parte_1
03/06/2022 siano state effettuate alle dipendenze di;
C) Accertare e Controparte_1
dichiarare che la lavoratrice Sig.ra ha diritto all'inquadramento al livello Parte_1
c/super conviventi (art. 9) del relativo contatto di categoria;
D) Accertare e dichiarare che la lavoratrice SI.ra rispettava un orario di lavoro di diciassette ore e mezzo al Parte_1
giorno, dalle ore 6,15 del mattino alle 22,30 alzandosi ogni notte un'ora di media dal lunedi alla domenica, lavorando sette giorni su sette;
E) Accertare e dichiarare il diritto della
1 lavoratrice Sig.ra alla corresponsione delle differenze retributive pari a € Parte_1
4.410,74; del lavoro straordinario della domenica pari ad € 8.954,81; del lavoro straordinario del sabato ed infrasettimanale pari ad € 31.286,51; della tredicesima mensilità pari ad € 2.093,66; dell'indennità per le ferie non godute pari ad € 3.788,36; del lavoro festivo pari ad € 6.173,13; delTFR pari ad € 6.548,02; dell'indennità di preavviso pari ad €
1.413,90; Il tutto per un importo totale pari ad € 64.669,13 oltre agli interessi sulle somme rivalutate come per legge sino al saldo;
F) Conseguentemente condannare Controparte_1
– C.F.: - residente in [...] alla C.F._2 corresponsione a favore della ricorrente , delle differenze retributive pari a € Parte_1
4.410,74; del lavoro straordinario della domenica pari ad € 8.954,81; del lavoro straordinario del sabato ed infrasettimanale pari ad € 31.286,51; della tradicesima mensilità pari ad €2.093,66; dell'indennità per le ferie non godute pari ad € 3.788,36; del lavoro festivo pari ad € 6.173,13; del TFR pari ad € 6.548,02; dell'indennità di preavviso pari ad €
1.413,90; Il tutto per un importo totale pari ad € 64.669,13 oltre agli interessi sulle somme rivalutate come per legge sino al saldo;
G) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre al 12,5% di rimborso forfettario spese generali, oltre accessori come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore anticipatario”. In sintesi, ha dedotto di essere stata assunta dal resistente il 15.10.2014 per svolgere mansioni di assistenza familiare convivente a favore delle sorelle invalide di quest'ultimo presso l'abitazione degli stessi, con inquadramento C-Super CCNL Lavoro domestico;
che il rapporto era terminato per dimissioni il 3.6.2022; ha altresì dedotto di aver lavorato dalle 6:15 alle 22:30, alzandosi ogni notte un'ora in media, dal lunedì alla domenica, lavorando sette giorni su sette;
ha dedotto di non aver fruito delle ferie e di avere solo parzialmente percepito la relativa indennità; ha dedotto che non erano mai stati versati i contributi;
ha chiesto quindi la condanna del resistente al pagamento delle differenze retributive (applicate tra l'altro le varie maggiorazioni relative al lavoro straordinario e festivo), basate sull'attività lavorativa effettivamente svolta, oltre a richiedere l'indennità di mancato preavviso.
2.Si è costituito il resistente chiedendo il rigetto del ricorso in quanto Controparte_1
infondato in fatto ed in diritto. Ha dedotto in particolare che nessuna attività lavorativa è stata posta in essere prima dell'1.12.2014, data della formale assunzione;
che solo Per_1
era all'epoca inferma;
che rimaneva inferma e incapace di
[...] Persona_2
deambulare solo dai primi mesi del 2019, dopo il ricovero per la rottura di un femore;
che lo stesso contratto di assunzione iniziale faceva riferimento ad una sola persona invalida;
che
2 l'orario pattuito ed effettivo era di 30 ore settimanali, da lunedì a sabato con la domenica come giornata di riposo;
che l'orario era dalle 9 alle 13 e dalle 19 alle 20; che Per_3
era stata ricoverata sin dall'agosto 2017 e poi trasferita presso un centro di servizi
[...]
alla persona dove era rimasta fino al decesso avvenuto il 25.8.2017; che a luglio-agosto 2017 la ricorrente era in ferie, non svolgendo alcuna attività di assistenza;
che dopo la morte di la ricorrente aveva di fatto svolto solo mansioni di collaboratrice Persona_3 domestica, coadivuando altro personale a ciò adibito;
che il 1.4.2019 veniva variato l'orario di lavoro aumentato a 54 ore settimanali, da lunedì a venerdì dalle 8 alle 13 e dalle 15:30 alle
20:30 e il sabato dalle 9 alle 12 e dalle 19 alle 20; che la ricorrente non aveva mai svolto attività di badante della SInora , che dal momento del peggioramento delle Persona_2
sue condizioni era stata assistita da altre badanti;
che la ricorrente si era dimessa e che dall'ultima busta paga non era stata trattenuta l'indennità di mancato preavviso;
che erano sempre stati corrisposti Euro 300,00 in contanti in concomitanza con le feste natalizie e pasquali ed Euro 50 per ogni altra festività; che sono sempre stati versati i contributi dovuti;
che la ricorrente non aveva mai prestato servizio in orario notturno, non avendo mai avuto le sorelle del resistente necessità di alcuna assistenza, avendo peraltro la ricorrente sempre dormito nella sua stanza al piano inferiore;
che la ricorrente è sempre stata retribuita per i periodi (di solito estivi) in cui si assentava dal posto di lavoro;
che la stessa aveva chiesto e goduto di un periodo di aspettativa non retribuita dal 4.19 al 18.9.2019; che durante l'intero periodo nessun costo per vitto e alloggio era stato trattenuto alla ricorrente;
che durante il rapporto era stato anticipato su sua richiesta l'importo di Euro 1000,00 su TFR;
che prima del deposito del ricorso la ricorrente aveva chiesto Euro 37.073,24 e poi 24.082,75 (e ciò al fine di evidenziare l'inattendibilità della prospettazione oggetto di causa e l'erroneità dei conteggi).
3.All'udienza del 26.3.2024 il giudice ha tentato la conciliazione delle parti, formulando apposita proposta ex art. 420 c.p.c. (Euro 10.000,00) e rinviato al 23.4.2024 in pendenza di trattative;
alla predetta udienza, la difesa della parte resistente riferiva della disponibilità ad offrire la minor somma di Euro 2.000,00 che la parte ricorrente non riteneva congrua. Sentite le difese delle parti, il giudice ha quindi ammesso le prove con ordinanza del 23.4.2024, con cui ha riformulato, valutate le deduzioni delle parti e i documenti in atti nuova proposta conciliativa (Euro 6.000,00 oltre ad un concorso nelle spese di lite di Euro 1500,00). Alla successiva udienza del 4.7.2024, la difesa di parte resistente riferiva della disponibilità alla conciliazione sulla base dell'ultima proposta formulata dal giudice. I difensori chiedevano
3 congiuntamente un ulteriore rinvio per consentire le trattative. Alla successiva udienza del
28.10.2024 le parti davano atto dell'impossibilità di addivenire ad un accordo transattivo. Il giudice dava atto dell'assenza ingiustificata del resistente che doveva comparire per l'interrogatorio formale (avendo presentato un certificato per visita medica, non indifferibile e urgente, prenotata successivamente al provvedimento di fissazione dell'udienza). Si procedeva quindi all'assunzione dell'unico teste citato dalla parte ricorrente che veniva quindi dichiarata decaduta dalla possibilità di citare gli ulteriori testi autorizzati. Veniva quindi interrogata la ricorrente con l'ausilio dell'interprete. L'interrogatorio proseguiva alla successiva udienza del 28.1.2025 durante la quale veniva sentita anche la testimone chiamata dalla difesa della resistente assente per malattia alla precedente udienza. Il giudice, ritenuta quindi la causa istruita, ha rinviato per discussione, concedendo alle parti il chiesto termine per note. All'udienza del 1.7.2025 il giudice ha illustrato alle parti le questioni ancora da istruire in particolare con riferimento ai conteggi e con ordinanza ha disposto CTU. Il consulente nominato ha accettato l'incarico all'udienza del 10.7.2025 e ha depositato l'elaborato peritale il 30.10.2025. La causa veniva è stata quindi discussa all'odierna udienza e il giudice sentite le conclusioni si è ritirato in camera di conSIlio, all'esito della quale ha pronunciato la presente sentenza, depositata telematicamente.
4. Va innanzitutto rilevato che dalle buste paga allegate al ricorso la data di assunzione, diversamente da quanto dedotto in ricorso risulta essere l'1.12.2024 (doc. 3 ric.) e non il
15.10.2014; peraltro il doc. 1 allegato al ricorso non è il contratto di assunzione, ma l'accordo di variazione dell'orario. Il contratto di assunzione originario è stato depositato dalla parte resistente (doc. 1 assieme ad una separata dichiarazione sottoscritta dalla parte di aver preso visione e accettato il contratto di assunzione 1.12.2014 e si essersi impegnata a non pretendere più d quanto concordato, rinunciando ad ogni eventuale azione di rivalsa retributiva e contributiva, doc. 1 bis res. – rinuncia questa ovviamente nulla in quanto relativa a crediti futuri, incerti ed indeterminati) e da esso risulta come data di assunzione l'1.12.2014, il riconoscimento del livello C/S del CCNL Lavoro domestico, la mansione di badante per
“assistenza sorella invalida al 100%”, 30 ore settimanali dal lunedì al sabato, per cinque ore giornaliere, con 26 giorni di ferie retribuite all'anno, un periodo di prova di 8 giorni e un preavviso di 15 giorni;
è esplicitato che il giorno di riposo è la domenica e che le restanti 12 ore di riposo sono godute dal lunedì al sabato per due ore al giorno.
5. L'onere della prova dell'inizio del rapporto di lavoro, anteriormente alla formale assunzione risultante dal contratto grava sulla ricorrente che non lo ha assolto (peraltro la
4 stessa non ha nemmeno dedotto in ricorso quanto poi affermato in sede di interrogatorio sulle circostanze dedotte dal resistente ai cap. 1 e 3 quater, ovvero di essere andata con il ricorrente presso il commercialista ma di non avere sottoscritto il contratto in tale occasione ma solo successivamente;
non è stato dedotto chiaramente e semplicemente di avere iniziato a lavorare prima della sottoscrizione del contratto né tantomeno, elemento ancora più rilevante, è stato formulato un preciso capitolo di prova su tale circostanza). L'unica teste citata dalla parte infatti ha chiaramente ammesso di non sapere quando abbia iniziato a lavorare (v. verbale del
28.10.2024). In tale prospettiva le sole dichiarazioni della parte, in assenza di ulteriori elementi di riscontro, rese in sede di interrogatorio formale (v. verbale del 28.10.2024) non appaiono sufficienti, essendo come si dirà peraltro la stessa parte risultata su molti aspetti poco attendibile. Il contratto inoltre, come già evidenziato, prevedeva un periodo di prova che logicamente e giuridicamente non si concilia con l'aver iniziato l'attività lavorativa un mese e mezzo prima. Sul punto la ricorrente nulla ha dedotto. Quindi la domanda relativa alle pretese differenze retributive dal 15.10.2014 al 30.11.2014 deve essere respinta.
6. Appare altresì contraddittorio quanto sostenuto in ricorso in merito alla cessazione del rapporto. La ricorrente infatti al punto 2 della narrativa (pag. 1) la ricorrente afferma di avere rassegnato le proprie dimissioni e allega la relativa lettera datata 3.6.2022 con effetto dallo stesso giorno e con richiesta espressa di esonero dal preavviso di 30 giorni di calendario e richiesta di non trattenere la relativa indennità (come doc. 2 ric.); a pag. 7 del ricorso al par.
“preavviso” si afferma, senza alcuna specifica deduzione in fatto ulteriore: “La lavoratrice è stata licenziata senza preavviso e senza la relativa indennità”. Nei capitoli di prova si torna ad affermare (e chiedere di confermare in sede istruttoria) che la ricorrente aveva rassegnato le proprie dimissioni (cap.3, pag. 12 ric.). In sede di interrogatorio peraltro la stessa ricorrente si
è limitata ad affermare che il resistente non le aveva pagato l'indennità sostituiva del preavviso (v. verbale del 28.1.2025) che tuttavia, essendosi dimessa con richiesta di esonero dalla prestazione, non le sarebbe spettato. In effetti, tale indennità non viene nemmeno indicata nell'ultima busta paga, né come dovuta né come trattenuta. Anche tale domanda pertanto deve essere rigettata, in quanto infondata.
7. Priva di concreto interesse è invece la domanda di accertamento del livello di inquadramento essendo lo stesso stato riconosciuto nel contratto di assunzione il livello C-
Super del CCNL lavoro domestico, mai variato nel corso del rapporto di lavoro e non messo in discussione nel corso del presente procedimento.
5 8.1. Anche in relazione all'orario di lavoro, oltre quello contrattualmente pattuito, l'onere della prova grava interamente sulla parte che agisce in giudizio.
8.2. Come da contratto di assunzione, il rapporto è iniziato per assistere una persona non autosufficiente (la circostanza è documentata e pacifica), ovvero la SInora Per_3
sorella del resistente e con lui convivente, deceduta il 25.8.2017 (doc. 2 res.,
[...]
circostanza non contestata). Tuttavia, la testimone , che non ha promosso Testimone_1
azioni giudiziarie nei confronti del resistente (ma come dalla stessa riferito solo perché aveva lavorato per un periodo breve di due mesi), sentita all'udienza del 28.10.2024, seppur limitatamente ad un periodo di due mesi nel 2017, durante i quali ha sostituito la ricorrente, ha potuto riferire: “Nei due mesi in cui l'ho sostituita, era stata assunta un'altra persona oltre a me per svolgere in due il lavoro che svolgeva da sola la ricorrente. Entrambe insieme ci occupavamo sia della casa sia di assistere una persona anziana per ciascuna che erano le due sorelle del SI. , e . Il SI. mi aveva CP_1 Per_3 Persona_4 CP_1
assunto, mi diceva cosa fare e mi pagava lo stipendio concordato. Me lo aveva presentato la ricorrente prima di andare in ferie in UC. Fu la ricorrente in presenza di a CP_1
spiegarmi il lavoro da fare. Il lavoro iniziava alle 7 del mattino con la misurazione della temperatura e della pressione della SI.ra a me affidata. Poi dovevo lavarla e Per_3
cambiarla 4 volte al giorno. Era invalida ed era in carrozzina. Le preparavo da mangiare e dovevo imboccarla. Era affetta da Alzheimer. Mi occupavo anche delle pulizie della casa, quanto meno della cucina, del salotto e della camera della SI.ra perché poi le Per_3
pulizie generali della casa erano demandate ad una donna esterna che veniva due volte alla settimana. La SI.ra qualche volta si svegliava anche di notte e mi chiamava. In quei Per_3
due mesi ho lavorato tutti i giorni della settimana senza riposo settimanale, ero libera solo due ore al giorno. L'altra lavoratrice si occupava dell'altra sorella di nome , CP_2 Per_4 che camminava con l'ausilio del girello e svolgeva le stesse mansioni che io svolgevo per la SI.ra . Per spostare la SI.ra utilizzavo un sollevatore. Il SI. ci Per_3 Per_3 CP_1
controllava ogni giorno affinché svolgessimo correttamente il nostro lavoro. Non abbiamo mai ricevuto rimproveri. I nostri impegni lavorativi terminavano mediamente intorno alle
23/23,30 quando entrambe dormivano. Il nostro lavoro è terminato quando è rientrata la ricorrente dall'UC […] Preciso che ho sostituito la ricorrente nei mesi estivi e che la SI.ra nel mese di luglio 2017 è stata ricoverata all'Ospedale di Legnago e poi Per_3 all'inizio di agosto 2017 è stata ricoverata ad Oppeano presso la Fondazione Zanetti da dove non è più uscita fino al decesso avvenuto il 25.8.2017. Preciso che il ricovero è avvenuto
6 nelle ultime due settimane dei due mesi di mio lavoro e in quelle due settimane mi recavo in
Ospedale a Legnago per prestare assistenza come da indicazioni del SI. . Poi è CP_1 rientrata la ricorrente ed ha continuato lei.”.
8.3. La circostanza del ricovero della SInora riferito dalla testimone è in Persona_3
parte coerente con quanto dedotto in memoria dal resistente (cfr. cap. 7 memoria) e per quanto rileva conferma in fatto che: la ricorrente era assente per due mesi, luglio e agosto e che verosimilmente, solo per qualche giorno dal rientro in Italia si possa essere occupata della stessa anziana ormai ospitata nella struttura (fino al decesso, come detto avvenuto il
25.8.2017). D'altronde la testimone si è limitata a dire che al ritorno la ricorrente ha continuato ad andare ad assistere l'anziana SInora, senza ulteriori specificazioni sulla durata di tale attività. Certamente la testimone è stata per sua stessa ammissione dipendente per due mesi per sostituire la ricorrente assente e il ricovero in ospedale, sempre secondo le sue dichiarazioni, è avvenuto a luglio (come dedotto nella memoria dal resistente) e poi dai primi di agosto presso la Fondazione Zanetti. Quanto all'estensione dell'orario lavorativo, le circostanze riferite dalla stessa, che assieme ad altra badante si è dovuta occupare solo della SInora , non appare del tutto attendibile, in quanto, a parte la misurazione della Per_3
febbre e della pressione alle 7 della mattina, non ha riferito altro circa l'attività svolta durante l'intera giornata, l'orario della colazione, del pranzo, l'attività pomeridiana, né ha meglio specificato le circostanze che giustificavano la necessità di cambiarla e lavarla 4 volte al giorno e soprattutto non ha riferito a che ora la stessa venisse messa a letto e cosa avrebbe dovuto fare la badante fino alle 23/23:30.
8.4. La ricorrente interrogata sul punto da un lato ha confermato che la sua assenza era programmata per due mesi, quindi luglio e agosto ma che: “Confermo il capo 7 e tanto so anche se ero in vacanza, ma sono rientrata subito quando il SI. mi ha chiamata CP_1
prima del previsto, comprando un altro biglietto che non mi ha rimborsato mentre io avevo il biglietto a/r. Non confermo il capo 7bis perché sono rientrata tre settimane prima del suo decesso”. Quindi, ritenendo che la dichiarazione sia riscontrata dalla testimonianza deve ritenersi provato che per il mese di agosto 2017 la ricorrente abbia effettivamente prestato attività lavorativa, anche se per tale periodo non può ritenersi provato l'orario di lavoro ulteriore rispetto a quello indicato in contratto.
8.5. La testimone sentita il 28.10.2024, che lavora come badante per il Testimone_2
Per_ resistente dal 2019, occupandosi inizialmente della SInora e che è stata assunta però solo a febbraio 2020 (come dichiarato in udienza) ha riferito: “Quando ho iniziato a lavorare
7 ero stata chiamata soltanto per un periodo di due mesi per assistere , poi io Persona_4
dopo due mesi sono andata via ed è arrivata un'altra donna al mio posto che ricordo chiamarsi . Poi sono ritornata io per altri 2/3 mesi. Poi io sono andata di nuovo via Per_5 ed è arrivata un'altra donna di nome che ha lavorato per tre mesi. Poi di nuovo io ed Per_6
era nel frattempo il 2020 e da allora in poi sono rimasta sempre lì. Nel frattempo, tutte noi lavoravamo insieme alla ricorrente che invece era fissa. Il lavoro di tutte noi iniziava alla colazione alle otto che doveva già essere pronta a tavola e durante la giornata si lavorava sia in casa sia per le persone anziane. Dopo pranzo riposavamo un paio di ore e nel pomeriggio riprendevamo a lavorare fino alle 18,30. Poi eravamo impegnate per la preparazione della cena e finivamo per le 20. Soltanto io accudivo la SInora finché è stata in vita. Per_4
Lavoravamo tutti i giorni anche la domenica ma qualche domenica uscivamo anche per qualche ora. La domenica ci veniva pagata. Ricordo che la ricorrente, ad eccezione dell'anno della pandemia, ha avuto le ferie”.
8.6.La testimone (v. verbale del 28.1.2025) ha dichiarato: “Ho lavorato Testimone_3
per la prima volta nel 2015, in sostituzione della ricorrente, per il periodo Controparte_1
luglio-agosto. Al ritorno della ricorrente dopo due mesi, il mi ha chiesto di CP_1
Per_ continuare a lavorare. Mi occupavo di preparare da mangiare ed assistevo la SI.ra , oltre ad aiutare la ricorrente che si occupava della SI.ra . Ho lavorato Per_3
ininterrottamente fino al 2017, quando sono andata via o a maggio o ad aprile del 2017, non ricordo bene. Io dormivo a casa e mangiavo anche lì. Io non sono mai andata a CP_1
casa. Quando la ricorrente andava a casa in vacanza per due mesi, io lavoravo da sola e mi occupavo di tutto, non soltanto della casa ma anche di entrambe le sorelle. Quando io sono
Per_ arrivata nel luglio 2015 ancora era autonoma, camminava con gli ausilii ma si lavava da sola e non aveva bisogno di assistenza notturna. invece aveva bisogno di Per_3
assistenza continua. Dopo che sono andata via nell'aprile/maggio 2017 sono tornata a lavorare per soltanto il 1.11.2022, quando entrambe erano decedute. Nel periodo CP_1
in cui ho lavorato con la ricorrente iniziavamo a lavorare alle otto del mattino, preparavamo la colazione e andavamo ad alzare . La lavavamo, la cambiavamo, la vestivamo e la Per_3
portavamo a fare colazione in cucina. La ricorrente le dava da mangiare. Dopo ci occupavamo delle pulizie sia in giardino sia all'interno della casa. Poi nuovamente ci occupavamo di cambiare il pannolone a e iniziavamo a preparare per il pranzo. Ero Per_3
io che cucinavo. Nel pomeriggio avevamo due ore di riposo dalle 14 alle 16. Poi riprendevamo con il lavoro di assistenza e poi di preparazione della cena che avveniva verso
8 le 18/18,30. Poi facevamo sostanzialmente compagnia da dopo cena e fino a che non la portavamo a letto. Verso le 21 la preparavamo per il letto. Dopo le 21 andavamo o nelle nostre camere o guardavamo la TV. Non ho mai visto la ricorrente che di notte si prendesse cura della SI.ra , poiché dormivamo in piani diversi. Il pannolone durante la notte Per_3
non veniva cambiato. Non so se qualcuna la girasse per evitare le piaghe da decubito. Una sola volta in due anni le ha avute. Lavoravamo tutti i giorni e quando lavoravamo la domenica venivamo pagate extra in contanti. Potevamo uscire dalle 14 alle 16” (v. verbale del 28.1.2025).
9. Le due testimonianze da ultimo riportate, che coprono un periodo ben più lungo di quello riferito dall'unica testimone di parte ricorrente e con dettagli dell'attività svolta che rendono le loro dichiarazioni maggiormente attendibili e soprattutto rilevanti, hanno quindi da un lato confermato che l'attività lavorativa si svolgeva tutti i giorni e che il lavoro della domenica era pagato “fuori busta” e che l'attività di assistenza si svolgeva di fatto dalle 8 del mattino, con due ore di pausa durante il giorno dalle 14 alle 16 in cui si poteva uscire di casa e poi dalle 18 alle 21 (massimo). La testimone ha escluso la necessità di assistenza notturna.
10. Nei due contratti succedutisi nel tempo nessun accordo veniva espressamente previsto né per le prestazioni notturne di cura alla persona né per le prestazioni esclusivamente d'attesa in orario notturno (tra le 21 e le 8). Le dichiarazioni sul punto rese dalla ricorrente non appaiono supportate da idonei riscontri probatori ed anzi risultano smentite dalle dichiarazioni della teste . Tes_3
11. Va rilevato inoltre che la ricorrente era badante convivente e che la stessa ha dedotto (par.
9 del ricorso, pag. 2 e cap. 12 prova testimoniale, pag.14 del ricorso), senza tuttavia fornirne prova nel corso del giudizio (ed anzi circostanza esclusa espressamente dalla testimone e limitata a “qualche volta” dalla testimone e solo con riferimento alla Tes_3 Tes_1
SInora , affetta da morbo di Alzheimer), che tutte le notti doveva assistere la SInora Per_3
almeno per un'ora senza tuttavia specificare per quale motivo (non si fa riferimento Per_3
ad azioni incontrollabili della anziana) né vengono forniti elementi da cui poter desumere che si tratti un evento ripetuto tale da divenire probabile, a fronte del quale non può essere riconosciuta alcuna maggiorazione della retribuzione concordata né il compenso previsto per le prestazioni di mera attesa di cui alla tabella E del CCNL, dovendo ritenersi che la passiva presenza notturna in funzione di garanzia e di eventuale intervento in caso di chiamata, verificatasi una tantum sia retribuito con gli importi previsti per la badante convivente (cfr.
Cass., 21792/2021).
9 12. Peraltro la ricorrente ha ricondotto in ricorso (e da ultimo ribadito in sede di memorie conclusionali) l'estensione dell'orario di lavoro oltre quello contrattuale all'assistenza delle Per_ due donne anziane e non autosufficienti, deceduta il 25.8.2017 e , deceduta il Per_3
7.1.2021 e per come dedotto e non specificamente contestato divenuta invalida dal 2019 dopo la rottura del femore (come dedotto dal resistente), tanto che dall'1.4.2019 formalmente la ricorrente veniva assunta a tempo pieno (doc. 1 ric.), mentre in precedenza la stessa ricorrente interrogata la definisce “invalida al 50%”.
13. La valutazione complessiva di tali circostanze e l'assenza della rigorosa prova richiesta per l'orario oltre quello contrattuale, non consentono di ritenere che la ricorrente abbia svolto più di 11 ore al giorno, comunque maggiori di quelle di cui alla variazione dell'orario con decorrenza dal 1.4.2019 (doc. 1 ric.) che come detto prevedeva 4 ore il sabato e il riposo la domenica (che invece venivano lavorate ordinariamente) e fino alla sopravvivenza della SInora . L'orario ulteriore rispetto a quello contrattuale dopo tale periodo non risulta Per_2
supportato da alcuna idonea allegazione né tantomeno da alcuna prova, per cui rispetto ad esso valgono le ore contrattualmente pattuite. Non appare invece attendibile l'orario part-time di cui al primo contratto, durante il quale la ricorrente ha sostanzialmente svolto lo stesso orario lavorativo e seppur è emersa la presenza di altra badante, le testimonianze hanno, quantomeno per le ore diurne confermato la necessità di assistenza ad entrambe le anziane donne.
14. Alla luce delle riportate emergenze probatorie, il giudice ha ritenuto necessario nominare un consulente al fine di rideterminare l'ammontare delle differenze retributive, essendo i conteggi di parte basati su presupposti di fatto che si sono rivelati non provati in giudizio.
E' stato quindi posto al CTU il seguente quesito: “Dica il CTU, visti gli atti e i documenti di causa, acquisito ogni ulteriore documento e informazione ritenuti necessari all'espletamento dell'incarico dalle parti e da soggetti terzi pubblici e privati, a cui viene sin d'ora ordinato ex art. 210 c.p.c. di produrre tale documentazione al CTU;
considerato che
la ricorrente ha lavorato dal 1.12.2014 al 3.6.2022 alle dipendenze del resistente, svolgendo attività di badante convivente non formata con inquadramento al livello
C-Super del CCNL Lavoro Domestico applicato al rapporto de quo che, diversamente dall'accordo individuale con decorrenza 1.12.2014 (doc. 1 res.), deve ritenersi ab origine a tempo pieno e indeterminato, così come disciplinato dal successivo accordo individuale con decorrenza 1.4.2019 (doc. 1 ric.);
10 - svolgendo il seguente orario:
8-14 e 16-21 tutti i giorni della settimana con esclusione dei mesi di luglio e agosto di ciascun anno, in cui la stessa deve ritenersi in ferie nei limiti di cui ai giorni maturati e nei restanti giorni assente con diritto alla retribuzione secondo il contratto individuale stipulato, con esclusione del periodo 4.8.2019-18.9.2019 in cui il rapporto di lavoro deve ritenersi sospeso per volontà delle parti – aspettativa extra feriale
(doc 8 resistente) e comunque mai per un numero di ore e di mesi superiore a quello risultante dal prospetto analitico dei conteggi da considerarsi quali allegazione di fatti rilevanti di cui al ricorso (doc. 5 ric.);
-considerando che l'orario indicato al punto precedente sia stato svolto sino al 7.1.2021 e che successivamente l'orario debba ritenersi quello di cui al contratto con decorrenza
1.4.2019;
- considerando che il rapporto di lavoro si è concluso per dimissioni senza preavviso della lavoratrice e che il datore di lavoro non ha richiesto il pagamento/trattenuta del preavviso;
- considerando come percepite le somme di cui alle buste paga in atti, nonché quelle indicate come percepite nei conteggi allegati al ricorso e una somma (fuori busta) di ulteriori Euro
300,00 in occasione delle festività del Natale e una pari somma in occasione delle festività della Pasqua, nonché Euro 50,00 (sempre fuori busta) in occasione delle altre festività; considerando altresì quanto risulta ricevuto dalla ricorrente come da doc. 7 e 9 di parte resistente;
quale sia la retribuzione mensile spettante in base al CCNL applicato e il TFR dovuto;
quali siano le differenze retributive spettanti in base al dovuto con riferimento alle domande di cui al ricorso (ed alle voci di cui al conteggio ad esso allegato, indicando eventualmente le ragioni per il non riconoscimento di parte delle stesse), limitatamente a quelle che risultano dovute e al percepito (come risultante dai documenti e dalle dichiarazioni confessorie rese, in base a quanto specificato nella presente ordinanza”.
La consulenza ha precisato che:
“- l'indennità di vitto e alloggio prevista dal CCNL, stando alla lettura degli atti, non risulta dovuta in quanto la lavoratrice ha beneficiato delle corrispondenti prestazioni in natura;
- quanto alla tredicesima mensilità il conteggio di parte ricorrente risulta errato in quanto comprensivo delle indennità di cui sopra oltre a maturazione di ratei riferiti a mesi di aspettativa non retribuita (settembre 2015, agosto e settembre 2019, dicembre 2017); inoltre il conteggio di parte ricorrente riferisce 2,5 ratei lavorati nell'anno 2014 nonostante
l'assunzione sia decorsa dal 1.12.2014;
11 - quanto al tfr, l'importo risulta errato giacché calcolato sulle indennità di vitto e alloggio;
- in relazione al lavoro straordinario, il conteggio allegato al ricorso calcola 14 ore/die
(anziché 11, come da quesito), anche nei periodi di ferie e/o aspettativa e fino al termine del rapporto, risultando, dunque, assai più alto in termini di valori economici rispetto a quelli valorizzati dallo scrivente CTU;
- si precisa infine che il ricorrente quantifica in euro 1.413,90 l'indennità sostitutiva del preavviso che il CTU non ha quantificato, stante le rassegnate dimissioni”.
Le conclusioni cui è giunto il CTU sono condivisibili in quanto formulate sulla base del
CCNL applicabile e coerenti con le risultanze istruttorie, in relazione al quesito peritale.
Il resistente deve quindi essere condannato al pagamento in favore della ricorrente della somma lorda di Euro Euro 38.342,87 oltre interessi legali (1284, c.1., c.c.) e rivalutazione, dalla maturazione al saldo effettivo.
15.Le spese di lite, stante la parziale soccombenza reciproca, devono essere compensate per un mezzo e per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in ragione della natura (lavoro) e del valore della controversia, determinato dal decisum,
(scaglione 26.000-52.000), considerata l'attività difensiva svolta (fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione e istruttoria, fase decisionale), la semplicità delle questioni di fatto e di diritto sottese alla decisione, nonché la ridotta attività istruttoria e la condotta processuale delle parti, anche con riferimento al tentativo di conciliazione, in base ai parametri di cui al DM 55/14 s.m.i.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) accerta che la ricorrente ha lavorato dal 1.12.2014 al 3.6.2022 alle dipendenze del resistente, svolgendo attività di badante convivente non formata con inquadramento al livello C-Super del CCNL Lavoro Domestico a tempo pieno e indeterminato, secondo l'orario e con la sospensione di cui in parte motiva e che lo stesso è terminato per dimissioni della lavoratrice con esonero concordato dal preavviso;
2) per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della somma lorda di Euro 38.342,87 oltre interessi legali (1284, c.1., c.c. e rivalutazione, dalla maturazione al saldo effettivo;
3) rigetta per la restante parte il ricorso;
12 4) dichiara compensate per un mezzo le spese di lite e condanna parte resistente al rimborso della restante metà che liquida nella predetta quota in Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre al 15% dei compensi per spese forfetarie, oltre IVA e
CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario;
5) pone definitivamente a carico del resistente le spese di CTU come liquidate con separato decreto.
Verona, 4.12.2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandro Gasparini
13
SEZIONE LAVORO
Causa n. 1653/2023
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c.
Oggi 04/12/2025, innanzi al giudice dott. Alessandro Gasparini, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante Piattaforma
Teams: per la parte ricorrente l'avv. Marotta per la parte convenuta l'avv. Quinternetto, in sostituzione dell'avv. Campara
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza. Il giudice si ritira in camera di conSIlio.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice, all'esito della camera di conSIlio pronuncia, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la presente sentenza.
Il Giudice
Dott. Alessandro Gasparini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini, all'udienza del 04/12/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127-bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 1653 / 2023 RCL promossa con ricorso depositato il 13/10/2023 avente ad oggetto: lavoro domestico/badante convivente/orario di lavoro/differenze retributive da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAROTTA Parte_1 C.F._1
DOMENICO, elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico
Email_1
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
CA VA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
Email_2
Motivi della decisione
1.Con ricorso depositato il 13.10.2023 ha chiesto al suintestato Tribunale Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) accertare e dichiarare che le prestazioni di lavoro svolte dalla ricorrente Sig.ra nel periodo intercorrente tra la data del Parte_1
15.10.2014 ed il 03/06/2022 abbiano natura di rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato;
B) Accertare e dichiarare che le prestazioni di lavoro svolte dalla ricorrente Sig.ra nel periodo intercorrente tra la data del 15.10.2014 ed il Parte_1
03/06/2022 siano state effettuate alle dipendenze di;
C) Accertare e Controparte_1
dichiarare che la lavoratrice Sig.ra ha diritto all'inquadramento al livello Parte_1
c/super conviventi (art. 9) del relativo contatto di categoria;
D) Accertare e dichiarare che la lavoratrice SI.ra rispettava un orario di lavoro di diciassette ore e mezzo al Parte_1
giorno, dalle ore 6,15 del mattino alle 22,30 alzandosi ogni notte un'ora di media dal lunedi alla domenica, lavorando sette giorni su sette;
E) Accertare e dichiarare il diritto della
1 lavoratrice Sig.ra alla corresponsione delle differenze retributive pari a € Parte_1
4.410,74; del lavoro straordinario della domenica pari ad € 8.954,81; del lavoro straordinario del sabato ed infrasettimanale pari ad € 31.286,51; della tredicesima mensilità pari ad € 2.093,66; dell'indennità per le ferie non godute pari ad € 3.788,36; del lavoro festivo pari ad € 6.173,13; delTFR pari ad € 6.548,02; dell'indennità di preavviso pari ad €
1.413,90; Il tutto per un importo totale pari ad € 64.669,13 oltre agli interessi sulle somme rivalutate come per legge sino al saldo;
F) Conseguentemente condannare Controparte_1
– C.F.: - residente in [...] alla C.F._2 corresponsione a favore della ricorrente , delle differenze retributive pari a € Parte_1
4.410,74; del lavoro straordinario della domenica pari ad € 8.954,81; del lavoro straordinario del sabato ed infrasettimanale pari ad € 31.286,51; della tradicesima mensilità pari ad €2.093,66; dell'indennità per le ferie non godute pari ad € 3.788,36; del lavoro festivo pari ad € 6.173,13; del TFR pari ad € 6.548,02; dell'indennità di preavviso pari ad €
1.413,90; Il tutto per un importo totale pari ad € 64.669,13 oltre agli interessi sulle somme rivalutate come per legge sino al saldo;
G) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre al 12,5% di rimborso forfettario spese generali, oltre accessori come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore anticipatario”. In sintesi, ha dedotto di essere stata assunta dal resistente il 15.10.2014 per svolgere mansioni di assistenza familiare convivente a favore delle sorelle invalide di quest'ultimo presso l'abitazione degli stessi, con inquadramento C-Super CCNL Lavoro domestico;
che il rapporto era terminato per dimissioni il 3.6.2022; ha altresì dedotto di aver lavorato dalle 6:15 alle 22:30, alzandosi ogni notte un'ora in media, dal lunedì alla domenica, lavorando sette giorni su sette;
ha dedotto di non aver fruito delle ferie e di avere solo parzialmente percepito la relativa indennità; ha dedotto che non erano mai stati versati i contributi;
ha chiesto quindi la condanna del resistente al pagamento delle differenze retributive (applicate tra l'altro le varie maggiorazioni relative al lavoro straordinario e festivo), basate sull'attività lavorativa effettivamente svolta, oltre a richiedere l'indennità di mancato preavviso.
2.Si è costituito il resistente chiedendo il rigetto del ricorso in quanto Controparte_1
infondato in fatto ed in diritto. Ha dedotto in particolare che nessuna attività lavorativa è stata posta in essere prima dell'1.12.2014, data della formale assunzione;
che solo Per_1
era all'epoca inferma;
che rimaneva inferma e incapace di
[...] Persona_2
deambulare solo dai primi mesi del 2019, dopo il ricovero per la rottura di un femore;
che lo stesso contratto di assunzione iniziale faceva riferimento ad una sola persona invalida;
che
2 l'orario pattuito ed effettivo era di 30 ore settimanali, da lunedì a sabato con la domenica come giornata di riposo;
che l'orario era dalle 9 alle 13 e dalle 19 alle 20; che Per_3
era stata ricoverata sin dall'agosto 2017 e poi trasferita presso un centro di servizi
[...]
alla persona dove era rimasta fino al decesso avvenuto il 25.8.2017; che a luglio-agosto 2017 la ricorrente era in ferie, non svolgendo alcuna attività di assistenza;
che dopo la morte di la ricorrente aveva di fatto svolto solo mansioni di collaboratrice Persona_3 domestica, coadivuando altro personale a ciò adibito;
che il 1.4.2019 veniva variato l'orario di lavoro aumentato a 54 ore settimanali, da lunedì a venerdì dalle 8 alle 13 e dalle 15:30 alle
20:30 e il sabato dalle 9 alle 12 e dalle 19 alle 20; che la ricorrente non aveva mai svolto attività di badante della SInora , che dal momento del peggioramento delle Persona_2
sue condizioni era stata assistita da altre badanti;
che la ricorrente si era dimessa e che dall'ultima busta paga non era stata trattenuta l'indennità di mancato preavviso;
che erano sempre stati corrisposti Euro 300,00 in contanti in concomitanza con le feste natalizie e pasquali ed Euro 50 per ogni altra festività; che sono sempre stati versati i contributi dovuti;
che la ricorrente non aveva mai prestato servizio in orario notturno, non avendo mai avuto le sorelle del resistente necessità di alcuna assistenza, avendo peraltro la ricorrente sempre dormito nella sua stanza al piano inferiore;
che la ricorrente è sempre stata retribuita per i periodi (di solito estivi) in cui si assentava dal posto di lavoro;
che la stessa aveva chiesto e goduto di un periodo di aspettativa non retribuita dal 4.19 al 18.9.2019; che durante l'intero periodo nessun costo per vitto e alloggio era stato trattenuto alla ricorrente;
che durante il rapporto era stato anticipato su sua richiesta l'importo di Euro 1000,00 su TFR;
che prima del deposito del ricorso la ricorrente aveva chiesto Euro 37.073,24 e poi 24.082,75 (e ciò al fine di evidenziare l'inattendibilità della prospettazione oggetto di causa e l'erroneità dei conteggi).
3.All'udienza del 26.3.2024 il giudice ha tentato la conciliazione delle parti, formulando apposita proposta ex art. 420 c.p.c. (Euro 10.000,00) e rinviato al 23.4.2024 in pendenza di trattative;
alla predetta udienza, la difesa della parte resistente riferiva della disponibilità ad offrire la minor somma di Euro 2.000,00 che la parte ricorrente non riteneva congrua. Sentite le difese delle parti, il giudice ha quindi ammesso le prove con ordinanza del 23.4.2024, con cui ha riformulato, valutate le deduzioni delle parti e i documenti in atti nuova proposta conciliativa (Euro 6.000,00 oltre ad un concorso nelle spese di lite di Euro 1500,00). Alla successiva udienza del 4.7.2024, la difesa di parte resistente riferiva della disponibilità alla conciliazione sulla base dell'ultima proposta formulata dal giudice. I difensori chiedevano
3 congiuntamente un ulteriore rinvio per consentire le trattative. Alla successiva udienza del
28.10.2024 le parti davano atto dell'impossibilità di addivenire ad un accordo transattivo. Il giudice dava atto dell'assenza ingiustificata del resistente che doveva comparire per l'interrogatorio formale (avendo presentato un certificato per visita medica, non indifferibile e urgente, prenotata successivamente al provvedimento di fissazione dell'udienza). Si procedeva quindi all'assunzione dell'unico teste citato dalla parte ricorrente che veniva quindi dichiarata decaduta dalla possibilità di citare gli ulteriori testi autorizzati. Veniva quindi interrogata la ricorrente con l'ausilio dell'interprete. L'interrogatorio proseguiva alla successiva udienza del 28.1.2025 durante la quale veniva sentita anche la testimone chiamata dalla difesa della resistente assente per malattia alla precedente udienza. Il giudice, ritenuta quindi la causa istruita, ha rinviato per discussione, concedendo alle parti il chiesto termine per note. All'udienza del 1.7.2025 il giudice ha illustrato alle parti le questioni ancora da istruire in particolare con riferimento ai conteggi e con ordinanza ha disposto CTU. Il consulente nominato ha accettato l'incarico all'udienza del 10.7.2025 e ha depositato l'elaborato peritale il 30.10.2025. La causa veniva è stata quindi discussa all'odierna udienza e il giudice sentite le conclusioni si è ritirato in camera di conSIlio, all'esito della quale ha pronunciato la presente sentenza, depositata telematicamente.
4. Va innanzitutto rilevato che dalle buste paga allegate al ricorso la data di assunzione, diversamente da quanto dedotto in ricorso risulta essere l'1.12.2024 (doc. 3 ric.) e non il
15.10.2014; peraltro il doc. 1 allegato al ricorso non è il contratto di assunzione, ma l'accordo di variazione dell'orario. Il contratto di assunzione originario è stato depositato dalla parte resistente (doc. 1 assieme ad una separata dichiarazione sottoscritta dalla parte di aver preso visione e accettato il contratto di assunzione 1.12.2014 e si essersi impegnata a non pretendere più d quanto concordato, rinunciando ad ogni eventuale azione di rivalsa retributiva e contributiva, doc. 1 bis res. – rinuncia questa ovviamente nulla in quanto relativa a crediti futuri, incerti ed indeterminati) e da esso risulta come data di assunzione l'1.12.2014, il riconoscimento del livello C/S del CCNL Lavoro domestico, la mansione di badante per
“assistenza sorella invalida al 100%”, 30 ore settimanali dal lunedì al sabato, per cinque ore giornaliere, con 26 giorni di ferie retribuite all'anno, un periodo di prova di 8 giorni e un preavviso di 15 giorni;
è esplicitato che il giorno di riposo è la domenica e che le restanti 12 ore di riposo sono godute dal lunedì al sabato per due ore al giorno.
5. L'onere della prova dell'inizio del rapporto di lavoro, anteriormente alla formale assunzione risultante dal contratto grava sulla ricorrente che non lo ha assolto (peraltro la
4 stessa non ha nemmeno dedotto in ricorso quanto poi affermato in sede di interrogatorio sulle circostanze dedotte dal resistente ai cap. 1 e 3 quater, ovvero di essere andata con il ricorrente presso il commercialista ma di non avere sottoscritto il contratto in tale occasione ma solo successivamente;
non è stato dedotto chiaramente e semplicemente di avere iniziato a lavorare prima della sottoscrizione del contratto né tantomeno, elemento ancora più rilevante, è stato formulato un preciso capitolo di prova su tale circostanza). L'unica teste citata dalla parte infatti ha chiaramente ammesso di non sapere quando abbia iniziato a lavorare (v. verbale del
28.10.2024). In tale prospettiva le sole dichiarazioni della parte, in assenza di ulteriori elementi di riscontro, rese in sede di interrogatorio formale (v. verbale del 28.10.2024) non appaiono sufficienti, essendo come si dirà peraltro la stessa parte risultata su molti aspetti poco attendibile. Il contratto inoltre, come già evidenziato, prevedeva un periodo di prova che logicamente e giuridicamente non si concilia con l'aver iniziato l'attività lavorativa un mese e mezzo prima. Sul punto la ricorrente nulla ha dedotto. Quindi la domanda relativa alle pretese differenze retributive dal 15.10.2014 al 30.11.2014 deve essere respinta.
6. Appare altresì contraddittorio quanto sostenuto in ricorso in merito alla cessazione del rapporto. La ricorrente infatti al punto 2 della narrativa (pag. 1) la ricorrente afferma di avere rassegnato le proprie dimissioni e allega la relativa lettera datata 3.6.2022 con effetto dallo stesso giorno e con richiesta espressa di esonero dal preavviso di 30 giorni di calendario e richiesta di non trattenere la relativa indennità (come doc. 2 ric.); a pag. 7 del ricorso al par.
“preavviso” si afferma, senza alcuna specifica deduzione in fatto ulteriore: “La lavoratrice è stata licenziata senza preavviso e senza la relativa indennità”. Nei capitoli di prova si torna ad affermare (e chiedere di confermare in sede istruttoria) che la ricorrente aveva rassegnato le proprie dimissioni (cap.3, pag. 12 ric.). In sede di interrogatorio peraltro la stessa ricorrente si
è limitata ad affermare che il resistente non le aveva pagato l'indennità sostituiva del preavviso (v. verbale del 28.1.2025) che tuttavia, essendosi dimessa con richiesta di esonero dalla prestazione, non le sarebbe spettato. In effetti, tale indennità non viene nemmeno indicata nell'ultima busta paga, né come dovuta né come trattenuta. Anche tale domanda pertanto deve essere rigettata, in quanto infondata.
7. Priva di concreto interesse è invece la domanda di accertamento del livello di inquadramento essendo lo stesso stato riconosciuto nel contratto di assunzione il livello C-
Super del CCNL lavoro domestico, mai variato nel corso del rapporto di lavoro e non messo in discussione nel corso del presente procedimento.
5 8.1. Anche in relazione all'orario di lavoro, oltre quello contrattualmente pattuito, l'onere della prova grava interamente sulla parte che agisce in giudizio.
8.2. Come da contratto di assunzione, il rapporto è iniziato per assistere una persona non autosufficiente (la circostanza è documentata e pacifica), ovvero la SInora Per_3
sorella del resistente e con lui convivente, deceduta il 25.8.2017 (doc. 2 res.,
[...]
circostanza non contestata). Tuttavia, la testimone , che non ha promosso Testimone_1
azioni giudiziarie nei confronti del resistente (ma come dalla stessa riferito solo perché aveva lavorato per un periodo breve di due mesi), sentita all'udienza del 28.10.2024, seppur limitatamente ad un periodo di due mesi nel 2017, durante i quali ha sostituito la ricorrente, ha potuto riferire: “Nei due mesi in cui l'ho sostituita, era stata assunta un'altra persona oltre a me per svolgere in due il lavoro che svolgeva da sola la ricorrente. Entrambe insieme ci occupavamo sia della casa sia di assistere una persona anziana per ciascuna che erano le due sorelle del SI. , e . Il SI. mi aveva CP_1 Per_3 Persona_4 CP_1
assunto, mi diceva cosa fare e mi pagava lo stipendio concordato. Me lo aveva presentato la ricorrente prima di andare in ferie in UC. Fu la ricorrente in presenza di a CP_1
spiegarmi il lavoro da fare. Il lavoro iniziava alle 7 del mattino con la misurazione della temperatura e della pressione della SI.ra a me affidata. Poi dovevo lavarla e Per_3
cambiarla 4 volte al giorno. Era invalida ed era in carrozzina. Le preparavo da mangiare e dovevo imboccarla. Era affetta da Alzheimer. Mi occupavo anche delle pulizie della casa, quanto meno della cucina, del salotto e della camera della SI.ra perché poi le Per_3
pulizie generali della casa erano demandate ad una donna esterna che veniva due volte alla settimana. La SI.ra qualche volta si svegliava anche di notte e mi chiamava. In quei Per_3
due mesi ho lavorato tutti i giorni della settimana senza riposo settimanale, ero libera solo due ore al giorno. L'altra lavoratrice si occupava dell'altra sorella di nome , CP_2 Per_4 che camminava con l'ausilio del girello e svolgeva le stesse mansioni che io svolgevo per la SI.ra . Per spostare la SI.ra utilizzavo un sollevatore. Il SI. ci Per_3 Per_3 CP_1
controllava ogni giorno affinché svolgessimo correttamente il nostro lavoro. Non abbiamo mai ricevuto rimproveri. I nostri impegni lavorativi terminavano mediamente intorno alle
23/23,30 quando entrambe dormivano. Il nostro lavoro è terminato quando è rientrata la ricorrente dall'UC […] Preciso che ho sostituito la ricorrente nei mesi estivi e che la SI.ra nel mese di luglio 2017 è stata ricoverata all'Ospedale di Legnago e poi Per_3 all'inizio di agosto 2017 è stata ricoverata ad Oppeano presso la Fondazione Zanetti da dove non è più uscita fino al decesso avvenuto il 25.8.2017. Preciso che il ricovero è avvenuto
6 nelle ultime due settimane dei due mesi di mio lavoro e in quelle due settimane mi recavo in
Ospedale a Legnago per prestare assistenza come da indicazioni del SI. . Poi è CP_1 rientrata la ricorrente ed ha continuato lei.”.
8.3. La circostanza del ricovero della SInora riferito dalla testimone è in Persona_3
parte coerente con quanto dedotto in memoria dal resistente (cfr. cap. 7 memoria) e per quanto rileva conferma in fatto che: la ricorrente era assente per due mesi, luglio e agosto e che verosimilmente, solo per qualche giorno dal rientro in Italia si possa essere occupata della stessa anziana ormai ospitata nella struttura (fino al decesso, come detto avvenuto il
25.8.2017). D'altronde la testimone si è limitata a dire che al ritorno la ricorrente ha continuato ad andare ad assistere l'anziana SInora, senza ulteriori specificazioni sulla durata di tale attività. Certamente la testimone è stata per sua stessa ammissione dipendente per due mesi per sostituire la ricorrente assente e il ricovero in ospedale, sempre secondo le sue dichiarazioni, è avvenuto a luglio (come dedotto nella memoria dal resistente) e poi dai primi di agosto presso la Fondazione Zanetti. Quanto all'estensione dell'orario lavorativo, le circostanze riferite dalla stessa, che assieme ad altra badante si è dovuta occupare solo della SInora , non appare del tutto attendibile, in quanto, a parte la misurazione della Per_3
febbre e della pressione alle 7 della mattina, non ha riferito altro circa l'attività svolta durante l'intera giornata, l'orario della colazione, del pranzo, l'attività pomeridiana, né ha meglio specificato le circostanze che giustificavano la necessità di cambiarla e lavarla 4 volte al giorno e soprattutto non ha riferito a che ora la stessa venisse messa a letto e cosa avrebbe dovuto fare la badante fino alle 23/23:30.
8.4. La ricorrente interrogata sul punto da un lato ha confermato che la sua assenza era programmata per due mesi, quindi luglio e agosto ma che: “Confermo il capo 7 e tanto so anche se ero in vacanza, ma sono rientrata subito quando il SI. mi ha chiamata CP_1
prima del previsto, comprando un altro biglietto che non mi ha rimborsato mentre io avevo il biglietto a/r. Non confermo il capo 7bis perché sono rientrata tre settimane prima del suo decesso”. Quindi, ritenendo che la dichiarazione sia riscontrata dalla testimonianza deve ritenersi provato che per il mese di agosto 2017 la ricorrente abbia effettivamente prestato attività lavorativa, anche se per tale periodo non può ritenersi provato l'orario di lavoro ulteriore rispetto a quello indicato in contratto.
8.5. La testimone sentita il 28.10.2024, che lavora come badante per il Testimone_2
Per_ resistente dal 2019, occupandosi inizialmente della SInora e che è stata assunta però solo a febbraio 2020 (come dichiarato in udienza) ha riferito: “Quando ho iniziato a lavorare
7 ero stata chiamata soltanto per un periodo di due mesi per assistere , poi io Persona_4
dopo due mesi sono andata via ed è arrivata un'altra donna al mio posto che ricordo chiamarsi . Poi sono ritornata io per altri 2/3 mesi. Poi io sono andata di nuovo via Per_5 ed è arrivata un'altra donna di nome che ha lavorato per tre mesi. Poi di nuovo io ed Per_6
era nel frattempo il 2020 e da allora in poi sono rimasta sempre lì. Nel frattempo, tutte noi lavoravamo insieme alla ricorrente che invece era fissa. Il lavoro di tutte noi iniziava alla colazione alle otto che doveva già essere pronta a tavola e durante la giornata si lavorava sia in casa sia per le persone anziane. Dopo pranzo riposavamo un paio di ore e nel pomeriggio riprendevamo a lavorare fino alle 18,30. Poi eravamo impegnate per la preparazione della cena e finivamo per le 20. Soltanto io accudivo la SInora finché è stata in vita. Per_4
Lavoravamo tutti i giorni anche la domenica ma qualche domenica uscivamo anche per qualche ora. La domenica ci veniva pagata. Ricordo che la ricorrente, ad eccezione dell'anno della pandemia, ha avuto le ferie”.
8.6.La testimone (v. verbale del 28.1.2025) ha dichiarato: “Ho lavorato Testimone_3
per la prima volta nel 2015, in sostituzione della ricorrente, per il periodo Controparte_1
luglio-agosto. Al ritorno della ricorrente dopo due mesi, il mi ha chiesto di CP_1
Per_ continuare a lavorare. Mi occupavo di preparare da mangiare ed assistevo la SI.ra , oltre ad aiutare la ricorrente che si occupava della SI.ra . Ho lavorato Per_3
ininterrottamente fino al 2017, quando sono andata via o a maggio o ad aprile del 2017, non ricordo bene. Io dormivo a casa e mangiavo anche lì. Io non sono mai andata a CP_1
casa. Quando la ricorrente andava a casa in vacanza per due mesi, io lavoravo da sola e mi occupavo di tutto, non soltanto della casa ma anche di entrambe le sorelle. Quando io sono
Per_ arrivata nel luglio 2015 ancora era autonoma, camminava con gli ausilii ma si lavava da sola e non aveva bisogno di assistenza notturna. invece aveva bisogno di Per_3
assistenza continua. Dopo che sono andata via nell'aprile/maggio 2017 sono tornata a lavorare per soltanto il 1.11.2022, quando entrambe erano decedute. Nel periodo CP_1
in cui ho lavorato con la ricorrente iniziavamo a lavorare alle otto del mattino, preparavamo la colazione e andavamo ad alzare . La lavavamo, la cambiavamo, la vestivamo e la Per_3
portavamo a fare colazione in cucina. La ricorrente le dava da mangiare. Dopo ci occupavamo delle pulizie sia in giardino sia all'interno della casa. Poi nuovamente ci occupavamo di cambiare il pannolone a e iniziavamo a preparare per il pranzo. Ero Per_3
io che cucinavo. Nel pomeriggio avevamo due ore di riposo dalle 14 alle 16. Poi riprendevamo con il lavoro di assistenza e poi di preparazione della cena che avveniva verso
8 le 18/18,30. Poi facevamo sostanzialmente compagnia da dopo cena e fino a che non la portavamo a letto. Verso le 21 la preparavamo per il letto. Dopo le 21 andavamo o nelle nostre camere o guardavamo la TV. Non ho mai visto la ricorrente che di notte si prendesse cura della SI.ra , poiché dormivamo in piani diversi. Il pannolone durante la notte Per_3
non veniva cambiato. Non so se qualcuna la girasse per evitare le piaghe da decubito. Una sola volta in due anni le ha avute. Lavoravamo tutti i giorni e quando lavoravamo la domenica venivamo pagate extra in contanti. Potevamo uscire dalle 14 alle 16” (v. verbale del 28.1.2025).
9. Le due testimonianze da ultimo riportate, che coprono un periodo ben più lungo di quello riferito dall'unica testimone di parte ricorrente e con dettagli dell'attività svolta che rendono le loro dichiarazioni maggiormente attendibili e soprattutto rilevanti, hanno quindi da un lato confermato che l'attività lavorativa si svolgeva tutti i giorni e che il lavoro della domenica era pagato “fuori busta” e che l'attività di assistenza si svolgeva di fatto dalle 8 del mattino, con due ore di pausa durante il giorno dalle 14 alle 16 in cui si poteva uscire di casa e poi dalle 18 alle 21 (massimo). La testimone ha escluso la necessità di assistenza notturna.
10. Nei due contratti succedutisi nel tempo nessun accordo veniva espressamente previsto né per le prestazioni notturne di cura alla persona né per le prestazioni esclusivamente d'attesa in orario notturno (tra le 21 e le 8). Le dichiarazioni sul punto rese dalla ricorrente non appaiono supportate da idonei riscontri probatori ed anzi risultano smentite dalle dichiarazioni della teste . Tes_3
11. Va rilevato inoltre che la ricorrente era badante convivente e che la stessa ha dedotto (par.
9 del ricorso, pag. 2 e cap. 12 prova testimoniale, pag.14 del ricorso), senza tuttavia fornirne prova nel corso del giudizio (ed anzi circostanza esclusa espressamente dalla testimone e limitata a “qualche volta” dalla testimone e solo con riferimento alla Tes_3 Tes_1
SInora , affetta da morbo di Alzheimer), che tutte le notti doveva assistere la SInora Per_3
almeno per un'ora senza tuttavia specificare per quale motivo (non si fa riferimento Per_3
ad azioni incontrollabili della anziana) né vengono forniti elementi da cui poter desumere che si tratti un evento ripetuto tale da divenire probabile, a fronte del quale non può essere riconosciuta alcuna maggiorazione della retribuzione concordata né il compenso previsto per le prestazioni di mera attesa di cui alla tabella E del CCNL, dovendo ritenersi che la passiva presenza notturna in funzione di garanzia e di eventuale intervento in caso di chiamata, verificatasi una tantum sia retribuito con gli importi previsti per la badante convivente (cfr.
Cass., 21792/2021).
9 12. Peraltro la ricorrente ha ricondotto in ricorso (e da ultimo ribadito in sede di memorie conclusionali) l'estensione dell'orario di lavoro oltre quello contrattuale all'assistenza delle Per_ due donne anziane e non autosufficienti, deceduta il 25.8.2017 e , deceduta il Per_3
7.1.2021 e per come dedotto e non specificamente contestato divenuta invalida dal 2019 dopo la rottura del femore (come dedotto dal resistente), tanto che dall'1.4.2019 formalmente la ricorrente veniva assunta a tempo pieno (doc. 1 ric.), mentre in precedenza la stessa ricorrente interrogata la definisce “invalida al 50%”.
13. La valutazione complessiva di tali circostanze e l'assenza della rigorosa prova richiesta per l'orario oltre quello contrattuale, non consentono di ritenere che la ricorrente abbia svolto più di 11 ore al giorno, comunque maggiori di quelle di cui alla variazione dell'orario con decorrenza dal 1.4.2019 (doc. 1 ric.) che come detto prevedeva 4 ore il sabato e il riposo la domenica (che invece venivano lavorate ordinariamente) e fino alla sopravvivenza della SInora . L'orario ulteriore rispetto a quello contrattuale dopo tale periodo non risulta Per_2
supportato da alcuna idonea allegazione né tantomeno da alcuna prova, per cui rispetto ad esso valgono le ore contrattualmente pattuite. Non appare invece attendibile l'orario part-time di cui al primo contratto, durante il quale la ricorrente ha sostanzialmente svolto lo stesso orario lavorativo e seppur è emersa la presenza di altra badante, le testimonianze hanno, quantomeno per le ore diurne confermato la necessità di assistenza ad entrambe le anziane donne.
14. Alla luce delle riportate emergenze probatorie, il giudice ha ritenuto necessario nominare un consulente al fine di rideterminare l'ammontare delle differenze retributive, essendo i conteggi di parte basati su presupposti di fatto che si sono rivelati non provati in giudizio.
E' stato quindi posto al CTU il seguente quesito: “Dica il CTU, visti gli atti e i documenti di causa, acquisito ogni ulteriore documento e informazione ritenuti necessari all'espletamento dell'incarico dalle parti e da soggetti terzi pubblici e privati, a cui viene sin d'ora ordinato ex art. 210 c.p.c. di produrre tale documentazione al CTU;
considerato che
la ricorrente ha lavorato dal 1.12.2014 al 3.6.2022 alle dipendenze del resistente, svolgendo attività di badante convivente non formata con inquadramento al livello
C-Super del CCNL Lavoro Domestico applicato al rapporto de quo che, diversamente dall'accordo individuale con decorrenza 1.12.2014 (doc. 1 res.), deve ritenersi ab origine a tempo pieno e indeterminato, così come disciplinato dal successivo accordo individuale con decorrenza 1.4.2019 (doc. 1 ric.);
10 - svolgendo il seguente orario:
8-14 e 16-21 tutti i giorni della settimana con esclusione dei mesi di luglio e agosto di ciascun anno, in cui la stessa deve ritenersi in ferie nei limiti di cui ai giorni maturati e nei restanti giorni assente con diritto alla retribuzione secondo il contratto individuale stipulato, con esclusione del periodo 4.8.2019-18.9.2019 in cui il rapporto di lavoro deve ritenersi sospeso per volontà delle parti – aspettativa extra feriale
(doc 8 resistente) e comunque mai per un numero di ore e di mesi superiore a quello risultante dal prospetto analitico dei conteggi da considerarsi quali allegazione di fatti rilevanti di cui al ricorso (doc. 5 ric.);
-considerando che l'orario indicato al punto precedente sia stato svolto sino al 7.1.2021 e che successivamente l'orario debba ritenersi quello di cui al contratto con decorrenza
1.4.2019;
- considerando che il rapporto di lavoro si è concluso per dimissioni senza preavviso della lavoratrice e che il datore di lavoro non ha richiesto il pagamento/trattenuta del preavviso;
- considerando come percepite le somme di cui alle buste paga in atti, nonché quelle indicate come percepite nei conteggi allegati al ricorso e una somma (fuori busta) di ulteriori Euro
300,00 in occasione delle festività del Natale e una pari somma in occasione delle festività della Pasqua, nonché Euro 50,00 (sempre fuori busta) in occasione delle altre festività; considerando altresì quanto risulta ricevuto dalla ricorrente come da doc. 7 e 9 di parte resistente;
quale sia la retribuzione mensile spettante in base al CCNL applicato e il TFR dovuto;
quali siano le differenze retributive spettanti in base al dovuto con riferimento alle domande di cui al ricorso (ed alle voci di cui al conteggio ad esso allegato, indicando eventualmente le ragioni per il non riconoscimento di parte delle stesse), limitatamente a quelle che risultano dovute e al percepito (come risultante dai documenti e dalle dichiarazioni confessorie rese, in base a quanto specificato nella presente ordinanza”.
La consulenza ha precisato che:
“- l'indennità di vitto e alloggio prevista dal CCNL, stando alla lettura degli atti, non risulta dovuta in quanto la lavoratrice ha beneficiato delle corrispondenti prestazioni in natura;
- quanto alla tredicesima mensilità il conteggio di parte ricorrente risulta errato in quanto comprensivo delle indennità di cui sopra oltre a maturazione di ratei riferiti a mesi di aspettativa non retribuita (settembre 2015, agosto e settembre 2019, dicembre 2017); inoltre il conteggio di parte ricorrente riferisce 2,5 ratei lavorati nell'anno 2014 nonostante
l'assunzione sia decorsa dal 1.12.2014;
11 - quanto al tfr, l'importo risulta errato giacché calcolato sulle indennità di vitto e alloggio;
- in relazione al lavoro straordinario, il conteggio allegato al ricorso calcola 14 ore/die
(anziché 11, come da quesito), anche nei periodi di ferie e/o aspettativa e fino al termine del rapporto, risultando, dunque, assai più alto in termini di valori economici rispetto a quelli valorizzati dallo scrivente CTU;
- si precisa infine che il ricorrente quantifica in euro 1.413,90 l'indennità sostitutiva del preavviso che il CTU non ha quantificato, stante le rassegnate dimissioni”.
Le conclusioni cui è giunto il CTU sono condivisibili in quanto formulate sulla base del
CCNL applicabile e coerenti con le risultanze istruttorie, in relazione al quesito peritale.
Il resistente deve quindi essere condannato al pagamento in favore della ricorrente della somma lorda di Euro Euro 38.342,87 oltre interessi legali (1284, c.1., c.c.) e rivalutazione, dalla maturazione al saldo effettivo.
15.Le spese di lite, stante la parziale soccombenza reciproca, devono essere compensate per un mezzo e per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in ragione della natura (lavoro) e del valore della controversia, determinato dal decisum,
(scaglione 26.000-52.000), considerata l'attività difensiva svolta (fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione e istruttoria, fase decisionale), la semplicità delle questioni di fatto e di diritto sottese alla decisione, nonché la ridotta attività istruttoria e la condotta processuale delle parti, anche con riferimento al tentativo di conciliazione, in base ai parametri di cui al DM 55/14 s.m.i.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) accerta che la ricorrente ha lavorato dal 1.12.2014 al 3.6.2022 alle dipendenze del resistente, svolgendo attività di badante convivente non formata con inquadramento al livello C-Super del CCNL Lavoro Domestico a tempo pieno e indeterminato, secondo l'orario e con la sospensione di cui in parte motiva e che lo stesso è terminato per dimissioni della lavoratrice con esonero concordato dal preavviso;
2) per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della somma lorda di Euro 38.342,87 oltre interessi legali (1284, c.1., c.c. e rivalutazione, dalla maturazione al saldo effettivo;
3) rigetta per la restante parte il ricorso;
12 4) dichiara compensate per un mezzo le spese di lite e condanna parte resistente al rimborso della restante metà che liquida nella predetta quota in Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre al 15% dei compensi per spese forfetarie, oltre IVA e
CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario;
5) pone definitivamente a carico del resistente le spese di CTU come liquidate con separato decreto.
Verona, 4.12.2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandro Gasparini
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