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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 05/03/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6220 /2018 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 5 dicembre 2024, previa assegnazione dei termini minimi di cui all'art.190 c.p.c., promossa da
(c.f.: e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso dall'avv. Davide Mario Restifo, giusta procura in atti, appellante contro (p. i.v.a.: , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Romano, giusta procura in atti,
– già Controparte_2
– Controparte_3 [...]
–(p. i.v.a. Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 elettivamente domiciliata in piazza Duomo 10, presso lo CP_4 studio dell'avv. Antonino Denaro, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, appellati
, Controparte_5
, Controparte_6
, Controparte_7
appellati contumaci oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di pace in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c. 2 c.p.c. In fatto ed in diritto
Con citazione innanzi al Giudice di Pace, – odierno Parte_1 appellante – ha proposto opposizione avverso le cartelle di pagamento nn. 29520070020843404000, 29520070046319134000, 2952010002164992000, 29520100049899474000,
29520100053478459000, 29520110021346538000, 29520110032651702000, 29520130025742265000 e 29520140009430250000 emesse dall'ente riscossore per un importo complessivo pari a € 5.689,70 quali sanzioni amministrative per infrazioni al Codice della strada commesse tra il 2006 e il 2011.
A sostegno della proposta opposizione, l'opponente ha lamentato la carente o invalida notificazione delle cartelle suddette, nonché l'omessa adozione di ulteriori atti interruttivi con conseguente prescrizione dei crediti in esecuzione. In giudizio si sono costituiti i convenuti CP_5
e ,
[...] Controparte_1 Controparte_3 rimanendo contumaci la e la . Controparte_6 Controparte_7
Con sentenza n. 1399/2018 – pubblicata il 13.7.2018 –, il Giudice di Pace di ha accolto parzialmente l'opposizione con riferimento CP_4 alle cartelle nn. 295200700208434044000, 29520070046319134000 e 29520140009430250000, dichiarando “non dovuti i relativi importi, stante la maturata prescrizione del diritto alla riscossione”; in parte motiva e in ordine alle rimanenti cartelle nn. 2952010002164992000, 29520100049899474000, 29520100053478459000,
2952011002134653800, 29520110032651702000 e 29520130025742265000, il giudice di prime cure, premettendo che oggetto dell'opposizione fossero i ruoli esattoriali di cui agli estratti e sulla scorta di giurisprudenza di legittimità secondo la quale quest'ultimi sono opponibili solo nell'ipotesi di omessa o irregolare notifica delle cartelle di pagamento, ha reputato perfezionata la relativa notificazione.
Con atto di citazione depositato in data 23.11.2018, Parte_1 ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace – limitatamente alle cartelle nn. 29520100053478459000,
29520110021346538000 e 29520110032651702000 – formulando quale motivo di impugnazione l'omesso pronunciamento del giudice di prime cure sulla domanda attorea quanto alla sopravvenuta prescrizione dei crediti alla notificazione delle relative cartelle esattoriali. In particolare, parte appellante ha allegato come il Giudice di Pace si sia limitato a verificare la sola regolarità della notificazione delle cartelle di pagamento, senza accertarsi del compimento di successivi ulteriori atti interruttivi del termine prescrizionale, così incorrendo nella violazione del disposto di cui all'art. 112 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza appellata. Ha, altresì, eccepito l'estinzione dei crediti di cui alle suddette cartelle per sopravvenuta prescrizione, dato che l'avviso di intimazione n. 29520129023629560000 – prodotto da controparte nel corso del giudizio di primo grado – manca della indicazione specifica delle cartelle alle quali è riferibile e la relativa notificazione non può reputarsi perfezionata perché mancante è la raccomandata c.d.
2 informativa, la stessa essendo avvenuta mediante consegna a tale
[...]
quale persona non convivente col destinatario. Persona_1
Con comparsa depositata in data 23.8.2022, il Controparte_1 si è costituito nel presente giudizio contestando i motivi di
[...] impugnazione di parte appellante limitatamente alla cartella n. 2952010002164992000, di cui lo stesso è ente impositore e per la somma di € 522,26 a titolo di sanzione amministrativa per violazione al Codice della strada. Ha eccepito l'infondatezza del vizio di nullità della sentenza appellata per omessa pronuncia in quanto: l'opposizione è stata proposta avverso l'estratto di ruolo, privo di efficacia giuridica e opponibile solo in difetto di valida notificazione della cartella di pagamento;
il giudice, accertata viceversa la regolarità della notificazione, ha dichiarato in parte qua l'opposizione inammissibile, la questione della prescrizione sopravvenuta non potendo essere esaminata.
Con comparsa di costituzione depositata in data 20.3.2019,
Agente della riscossione per la provincia di Controparte_8
ora ha, CP_4 Controparte_2 pregiudizialmente, eccepito il difetto di giurisdizione e di competenza del Giudice adito relativamente alla cartella di pagamento n. 29520100053478459000, essendo i crediti sottesi anche di natura tributaria e previdenziale;
ha contestato l'eccezione di prescrizione sollevata da parte attrice allegando come l'avviso di ricevimento n. 29520169004981974 sia stato regolarmente notificato in data 28.9.2016 così interrompendo il termine prescrizionale, consideratane la sospensione di 5 mesi e 15 giorni in forza dell'art. 1, cc. 618-623, l. 147/2013, così come modificata dall'art. 2, c. 1, lett. d), del d.l. 16/2014
– convertito con modificazioni dalla l. 68/2014 – sulla definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo.
Con memoria conclusionale depositata il 18.11.2021, il
[...] ha contestato il vizio di omessa pronuncia in quanto si CP_1 ravvisa una statuizione implicita su tutte le questioni poste da parte opponente.
Con memoria conclusionale depositata in data 20.11.2021, la difesa di ha chiesto la distrazione delle Controparte_2 spese ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
All'udienza del 7.11.2023, la causa è stata rimessa dal G.o.t. al Presidente di Sezione per la riassegnazione e successivamente assegnata alla scrivente.
In primo luogo, occorre rilevare la mancata costituzione in giudizio delle convenute , e Controparte_5 Controparte_6
, di cui va dichiarata la contumacia attesa la Controparte_7 regolarità della notifica nei loro riguardi dell'atto di appello.
3 In secondo luogo, va rilevata l'infondatezza della questione pregiudiziale di difetto di competenza e giurisdizione sollevata da
(ora ) in Controparte_3 Controparte_2 ordine alla cartella n. 29520100053478459, dato che l'opposizione è proposta limitatamente alle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada, di cui competente è il Giudice di Pace. Tra l'altro, l'eccezione risulta generica, poiché la convenuta ha omesso di indicare il giudice reputato competente ovvero munito di giurisdizione.
L'appello proposto è infondato nel merito e deve essere rigettato, per le ragioni che seguono.
ha proposto opposizione all'esecuzione avverso il Parte_1 ruolo risultante dall'estratto formato dall'ente riscossore su istanza della stessa parte privata;
ha pertanto esperito azione di accertamento negativo del credito dallo stesso emergente, lamentando la mancata o irregolare notificazione delle cartelle di pagamento. In sede di appello, ha mosso quale motivo di impugnazione della sentenza di primo grado l'omessa pronuncia quanto alla eccepita sopravvenuta prescrizione dei crediti di cui alle cartelle nn. 29520100053478459000, 29520110021346538000 e 29520110032651702000.
In tema di opposizione all'estratto di ruolo, la Corte di cassazione ha espresso un orientamento, ormai consolidato, secondo cui: “(…) quando il ricorrente ha ricevuto la notifica della precedente cartella e sostenga di esserne venuto a conoscenza solo attraverso un atto successivo come l'estratto di ruolo - la prescrizione non possa essere eccepita in via di azione per difetto di interesse ex art. 100 c.p.c. dal momento che, in difetto di un'azione esecutiva in atto, non è ammessa l'azione di accertamento dell'estinzione per prescrizione del credito portato nella cartella. Ciò in quanto, con riferimento alla prescrizione del credito maturata precedentemente alla notifica della cartella, una diversa tesi implicherebbe rimettere in termini il ricorrente che non aveva opposto la cartella a suo tempo. Mentre, in relazione alla prescrizione del credito maturata successivamente alla notifica della cartella, deve appunto ritenersi che, in mancanza di successive iniziative esecutive da parte dell'ente creditore, il debitore difetti di interesse ad agire non prospettandosi tale accertamento come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della
Amministrazione, alla quale, invece, lo stesso debitore può rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio” (così, Cass., Sez. VI, 22/07/2020, n.15603).
Con specifico riguardo alle sanzioni amministrative irrogate a seguito di infrazione al Codice della strada, com'è nel caso di specie, la Corte di cassazione ha statuito poi: “(…) L'impugnazione della cartella
4 esattoriale, la cui esistenza risulti da un estratto di ruolo rilasciato dal concessionario per la riscossione su richiesta del debitore è ammissibile a prescindere dalla notificazione di essa congiuntamente all'estratto di ruolo soltanto se il contribuente alleghi di non aver mai avuto conoscenza in precedenza della cartella per un vizio di notifica, e quindi solo in funzione recuperatoria. Diversamente opinando, e cioè ammettendo l'azione di mero accertamento negativo del credito risultante dalla cartella o dal ruolo tutte le volte in cui il contribuente si procuri un estratto di ruolo in cui essa sia riportata si produrrebbe l'effetto distorto di rimettere in termini il debitore rispetto alla possibilità di impugnare la cartella anche in tutti i casi in cui (come il presente) egli fosse già stato ben a conoscenza, in precedenza, della sua esistenza. Nel caso sottoposto al nostro esame, il debitore intendeva poi far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo (in particolare, la prescrizione). Lo strumento a sua disposizione sarebbe stato, a fonte dell'iniziativa esecutiva dell'amministrazione in forza di un credito prescritto, l'opposizione all'esecuzione. Nel caso di specie, però, nessuna iniziativa esecutiva è stata intrapresa dall'amministrazione. L'impugnazione diretta del ruolo esattoriale da parte del debitore che chieda procedersi ad un accertamento negativo del credito dell'amministrazione ivi risultante deve ritenersi inammissibile per difetto di interesse non prospettandosi tale accertamento come l'unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva dell'amministrazione: ben avrebbe potuto infatti il debitore, rivolgersi direttamente all'amministrazione, in via amministrativa, chiedendo l'eliminazione del credito in via di autotutela (il c.d. sgravio). Avendo egli uno strumento per eliminare la pretesa dell'amministrazione a cui far ricorso, ciò rende non percorribile, per difetto di interesse, la proposizione di un'azione di mero accertamento.
A ciò si aggiunga una considerazione di carattere generale, sulla possibilità di far valere, in via di azione, l'intervenuta estinzione per prescrizione di un diritto altrui. Il debitore intendeva infatti far accertare, con l'azione di mero accertamento, l'estinzione del suo debito per intervenuta prescrizione. E' ben vero che l'ordinamento, con la disciplina della prescrizione, attribuisce al soggetto passivo del rapporto la disponibilità dell'effetto estintivo, escludendone la rilevabilità d'ufficio. Tuttavia, l'attribuzione al debitore della scelta se far valere o meno l'estinzione della pretesa nei suoi confronti in dipendenza dell'inerzia del creditore prolungata nel tempo è strutturata, nella previsione normativa (artt. 2938 e 2939 c.c.) nella forma dell'eccezione, ovvero della facoltà del debitore di opporsi alla altrui pretesa creditoria, ove la stessa sia fatta valere nei suoi confronti
e sia fatta valere quando ormai l'inerzia del titolare del diritto si è
5 protratta per il periodo di tempo preso in considerazione dalla legge al fine di determinarne l'estinzione. Deve escludersi, perchè estranea all'operatività giudiziale e oppositiva della prescrizione come fatto estintivo del credito altrui, che essa possa esser fatta valere in via di azione, a mezzo, come in questo caso, di un'azione di mero accertamento” (così, Cass., Sez. III, 10/11/2016, n.22946). Nel caso di specie, l'odierno appellante non ha formulato alcuna censura relativamente al punto di motivazione della sentenza impugnata che statuisce la regolarità delle notificazioni, tra l'altro, delle cartelle nn. 29520100053478459000, 29520110021346538000 e
29520110032651702000, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza in parte qua.
Infondata, pertanto, è da reputare l'eccezione di nullità della sentenza di prime cure per violazione del disposto di cui all'art. 112
c.p.c., dato che il Giudice di Pace, a seguito dell'accertamento della regolarità, tra l'altro, della notificazione delle cartelle su menzionate, ha correttamente omesso di esaminare la questione di merito della prescrizione, avendo ritenuto l'opposizione parzialmente inammissibile in aderenza all'orientamento suesposto. Il mancato accoglimento del primo motivo di appello assorbe l'esame dell'ulteriore motivo circa la sopravvenuta prescrizione dei crediti di cui alle cartelle di pagamento su menzionate. La sentenza impugnata va quindi confermata.
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e vanno poste a carico di in favore Parte_1 di e Controparte_1 Controparte_2
(già
[...] Controparte_8 [...]
) – per Controparte_4 quest'ultima da distrarsi in favore del procuratore distrattario avv.
Denaro – e liquidate tenuto conto del valore della controversia e della semplicità delle questioni trattate applicando i parametri minimi di cui al DM 55/2014 relativi alle controversie di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00. Visto l'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità di tale norma, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, in funzione di giudice d'appello, definitivamente decidendo nel giudizio iscritto al n. 6220/18 sulla domanda proposta da contro Parte_1 [...]
e (già CP_1 Controparte_2 [...]
[...] per la provincia di , Controparte_9 CP_4 così provvede:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) condanna a pagare le spese legali al Parte_1 [...]
e all' (già CP_1 Controparte_2
per la provincia di Controparte_9
, per quest'ultima con distrazione in favore del procuratore CP_4 distrattario avv. A. Denaro, liquidate in € 2540,00 ciascuno per compensi oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge;
4) visto l'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità di tale norma, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, salvo sia necessaria la prenotazione a debito in ragione della natura dell'appellante. Si comunichi. Così deciso in Messina, il 3 marzo 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
7
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6220 /2018 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 5 dicembre 2024, previa assegnazione dei termini minimi di cui all'art.190 c.p.c., promossa da
(c.f.: e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso dall'avv. Davide Mario Restifo, giusta procura in atti, appellante contro (p. i.v.a.: , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Romano, giusta procura in atti,
– già Controparte_2
– Controparte_3 [...]
–(p. i.v.a. Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 elettivamente domiciliata in piazza Duomo 10, presso lo CP_4 studio dell'avv. Antonino Denaro, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, appellati
, Controparte_5
, Controparte_6
, Controparte_7
appellati contumaci oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di pace in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c. 2 c.p.c. In fatto ed in diritto
Con citazione innanzi al Giudice di Pace, – odierno Parte_1 appellante – ha proposto opposizione avverso le cartelle di pagamento nn. 29520070020843404000, 29520070046319134000, 2952010002164992000, 29520100049899474000,
29520100053478459000, 29520110021346538000, 29520110032651702000, 29520130025742265000 e 29520140009430250000 emesse dall'ente riscossore per un importo complessivo pari a € 5.689,70 quali sanzioni amministrative per infrazioni al Codice della strada commesse tra il 2006 e il 2011.
A sostegno della proposta opposizione, l'opponente ha lamentato la carente o invalida notificazione delle cartelle suddette, nonché l'omessa adozione di ulteriori atti interruttivi con conseguente prescrizione dei crediti in esecuzione. In giudizio si sono costituiti i convenuti CP_5
e ,
[...] Controparte_1 Controparte_3 rimanendo contumaci la e la . Controparte_6 Controparte_7
Con sentenza n. 1399/2018 – pubblicata il 13.7.2018 –, il Giudice di Pace di ha accolto parzialmente l'opposizione con riferimento CP_4 alle cartelle nn. 295200700208434044000, 29520070046319134000 e 29520140009430250000, dichiarando “non dovuti i relativi importi, stante la maturata prescrizione del diritto alla riscossione”; in parte motiva e in ordine alle rimanenti cartelle nn. 2952010002164992000, 29520100049899474000, 29520100053478459000,
2952011002134653800, 29520110032651702000 e 29520130025742265000, il giudice di prime cure, premettendo che oggetto dell'opposizione fossero i ruoli esattoriali di cui agli estratti e sulla scorta di giurisprudenza di legittimità secondo la quale quest'ultimi sono opponibili solo nell'ipotesi di omessa o irregolare notifica delle cartelle di pagamento, ha reputato perfezionata la relativa notificazione.
Con atto di citazione depositato in data 23.11.2018, Parte_1 ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace – limitatamente alle cartelle nn. 29520100053478459000,
29520110021346538000 e 29520110032651702000 – formulando quale motivo di impugnazione l'omesso pronunciamento del giudice di prime cure sulla domanda attorea quanto alla sopravvenuta prescrizione dei crediti alla notificazione delle relative cartelle esattoriali. In particolare, parte appellante ha allegato come il Giudice di Pace si sia limitato a verificare la sola regolarità della notificazione delle cartelle di pagamento, senza accertarsi del compimento di successivi ulteriori atti interruttivi del termine prescrizionale, così incorrendo nella violazione del disposto di cui all'art. 112 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza appellata. Ha, altresì, eccepito l'estinzione dei crediti di cui alle suddette cartelle per sopravvenuta prescrizione, dato che l'avviso di intimazione n. 29520129023629560000 – prodotto da controparte nel corso del giudizio di primo grado – manca della indicazione specifica delle cartelle alle quali è riferibile e la relativa notificazione non può reputarsi perfezionata perché mancante è la raccomandata c.d.
2 informativa, la stessa essendo avvenuta mediante consegna a tale
[...]
quale persona non convivente col destinatario. Persona_1
Con comparsa depositata in data 23.8.2022, il Controparte_1 si è costituito nel presente giudizio contestando i motivi di
[...] impugnazione di parte appellante limitatamente alla cartella n. 2952010002164992000, di cui lo stesso è ente impositore e per la somma di € 522,26 a titolo di sanzione amministrativa per violazione al Codice della strada. Ha eccepito l'infondatezza del vizio di nullità della sentenza appellata per omessa pronuncia in quanto: l'opposizione è stata proposta avverso l'estratto di ruolo, privo di efficacia giuridica e opponibile solo in difetto di valida notificazione della cartella di pagamento;
il giudice, accertata viceversa la regolarità della notificazione, ha dichiarato in parte qua l'opposizione inammissibile, la questione della prescrizione sopravvenuta non potendo essere esaminata.
Con comparsa di costituzione depositata in data 20.3.2019,
Agente della riscossione per la provincia di Controparte_8
ora ha, CP_4 Controparte_2 pregiudizialmente, eccepito il difetto di giurisdizione e di competenza del Giudice adito relativamente alla cartella di pagamento n. 29520100053478459000, essendo i crediti sottesi anche di natura tributaria e previdenziale;
ha contestato l'eccezione di prescrizione sollevata da parte attrice allegando come l'avviso di ricevimento n. 29520169004981974 sia stato regolarmente notificato in data 28.9.2016 così interrompendo il termine prescrizionale, consideratane la sospensione di 5 mesi e 15 giorni in forza dell'art. 1, cc. 618-623, l. 147/2013, così come modificata dall'art. 2, c. 1, lett. d), del d.l. 16/2014
– convertito con modificazioni dalla l. 68/2014 – sulla definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo.
Con memoria conclusionale depositata il 18.11.2021, il
[...] ha contestato il vizio di omessa pronuncia in quanto si CP_1 ravvisa una statuizione implicita su tutte le questioni poste da parte opponente.
Con memoria conclusionale depositata in data 20.11.2021, la difesa di ha chiesto la distrazione delle Controparte_2 spese ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
All'udienza del 7.11.2023, la causa è stata rimessa dal G.o.t. al Presidente di Sezione per la riassegnazione e successivamente assegnata alla scrivente.
In primo luogo, occorre rilevare la mancata costituzione in giudizio delle convenute , e Controparte_5 Controparte_6
, di cui va dichiarata la contumacia attesa la Controparte_7 regolarità della notifica nei loro riguardi dell'atto di appello.
3 In secondo luogo, va rilevata l'infondatezza della questione pregiudiziale di difetto di competenza e giurisdizione sollevata da
(ora ) in Controparte_3 Controparte_2 ordine alla cartella n. 29520100053478459, dato che l'opposizione è proposta limitatamente alle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada, di cui competente è il Giudice di Pace. Tra l'altro, l'eccezione risulta generica, poiché la convenuta ha omesso di indicare il giudice reputato competente ovvero munito di giurisdizione.
L'appello proposto è infondato nel merito e deve essere rigettato, per le ragioni che seguono.
ha proposto opposizione all'esecuzione avverso il Parte_1 ruolo risultante dall'estratto formato dall'ente riscossore su istanza della stessa parte privata;
ha pertanto esperito azione di accertamento negativo del credito dallo stesso emergente, lamentando la mancata o irregolare notificazione delle cartelle di pagamento. In sede di appello, ha mosso quale motivo di impugnazione della sentenza di primo grado l'omessa pronuncia quanto alla eccepita sopravvenuta prescrizione dei crediti di cui alle cartelle nn. 29520100053478459000, 29520110021346538000 e 29520110032651702000.
In tema di opposizione all'estratto di ruolo, la Corte di cassazione ha espresso un orientamento, ormai consolidato, secondo cui: “(…) quando il ricorrente ha ricevuto la notifica della precedente cartella e sostenga di esserne venuto a conoscenza solo attraverso un atto successivo come l'estratto di ruolo - la prescrizione non possa essere eccepita in via di azione per difetto di interesse ex art. 100 c.p.c. dal momento che, in difetto di un'azione esecutiva in atto, non è ammessa l'azione di accertamento dell'estinzione per prescrizione del credito portato nella cartella. Ciò in quanto, con riferimento alla prescrizione del credito maturata precedentemente alla notifica della cartella, una diversa tesi implicherebbe rimettere in termini il ricorrente che non aveva opposto la cartella a suo tempo. Mentre, in relazione alla prescrizione del credito maturata successivamente alla notifica della cartella, deve appunto ritenersi che, in mancanza di successive iniziative esecutive da parte dell'ente creditore, il debitore difetti di interesse ad agire non prospettandosi tale accertamento come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della
Amministrazione, alla quale, invece, lo stesso debitore può rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio” (così, Cass., Sez. VI, 22/07/2020, n.15603).
Con specifico riguardo alle sanzioni amministrative irrogate a seguito di infrazione al Codice della strada, com'è nel caso di specie, la Corte di cassazione ha statuito poi: “(…) L'impugnazione della cartella
4 esattoriale, la cui esistenza risulti da un estratto di ruolo rilasciato dal concessionario per la riscossione su richiesta del debitore è ammissibile a prescindere dalla notificazione di essa congiuntamente all'estratto di ruolo soltanto se il contribuente alleghi di non aver mai avuto conoscenza in precedenza della cartella per un vizio di notifica, e quindi solo in funzione recuperatoria. Diversamente opinando, e cioè ammettendo l'azione di mero accertamento negativo del credito risultante dalla cartella o dal ruolo tutte le volte in cui il contribuente si procuri un estratto di ruolo in cui essa sia riportata si produrrebbe l'effetto distorto di rimettere in termini il debitore rispetto alla possibilità di impugnare la cartella anche in tutti i casi in cui (come il presente) egli fosse già stato ben a conoscenza, in precedenza, della sua esistenza. Nel caso sottoposto al nostro esame, il debitore intendeva poi far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo (in particolare, la prescrizione). Lo strumento a sua disposizione sarebbe stato, a fonte dell'iniziativa esecutiva dell'amministrazione in forza di un credito prescritto, l'opposizione all'esecuzione. Nel caso di specie, però, nessuna iniziativa esecutiva è stata intrapresa dall'amministrazione. L'impugnazione diretta del ruolo esattoriale da parte del debitore che chieda procedersi ad un accertamento negativo del credito dell'amministrazione ivi risultante deve ritenersi inammissibile per difetto di interesse non prospettandosi tale accertamento come l'unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva dell'amministrazione: ben avrebbe potuto infatti il debitore, rivolgersi direttamente all'amministrazione, in via amministrativa, chiedendo l'eliminazione del credito in via di autotutela (il c.d. sgravio). Avendo egli uno strumento per eliminare la pretesa dell'amministrazione a cui far ricorso, ciò rende non percorribile, per difetto di interesse, la proposizione di un'azione di mero accertamento.
A ciò si aggiunga una considerazione di carattere generale, sulla possibilità di far valere, in via di azione, l'intervenuta estinzione per prescrizione di un diritto altrui. Il debitore intendeva infatti far accertare, con l'azione di mero accertamento, l'estinzione del suo debito per intervenuta prescrizione. E' ben vero che l'ordinamento, con la disciplina della prescrizione, attribuisce al soggetto passivo del rapporto la disponibilità dell'effetto estintivo, escludendone la rilevabilità d'ufficio. Tuttavia, l'attribuzione al debitore della scelta se far valere o meno l'estinzione della pretesa nei suoi confronti in dipendenza dell'inerzia del creditore prolungata nel tempo è strutturata, nella previsione normativa (artt. 2938 e 2939 c.c.) nella forma dell'eccezione, ovvero della facoltà del debitore di opporsi alla altrui pretesa creditoria, ove la stessa sia fatta valere nei suoi confronti
e sia fatta valere quando ormai l'inerzia del titolare del diritto si è
5 protratta per il periodo di tempo preso in considerazione dalla legge al fine di determinarne l'estinzione. Deve escludersi, perchè estranea all'operatività giudiziale e oppositiva della prescrizione come fatto estintivo del credito altrui, che essa possa esser fatta valere in via di azione, a mezzo, come in questo caso, di un'azione di mero accertamento” (così, Cass., Sez. III, 10/11/2016, n.22946). Nel caso di specie, l'odierno appellante non ha formulato alcuna censura relativamente al punto di motivazione della sentenza impugnata che statuisce la regolarità delle notificazioni, tra l'altro, delle cartelle nn. 29520100053478459000, 29520110021346538000 e
29520110032651702000, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza in parte qua.
Infondata, pertanto, è da reputare l'eccezione di nullità della sentenza di prime cure per violazione del disposto di cui all'art. 112
c.p.c., dato che il Giudice di Pace, a seguito dell'accertamento della regolarità, tra l'altro, della notificazione delle cartelle su menzionate, ha correttamente omesso di esaminare la questione di merito della prescrizione, avendo ritenuto l'opposizione parzialmente inammissibile in aderenza all'orientamento suesposto. Il mancato accoglimento del primo motivo di appello assorbe l'esame dell'ulteriore motivo circa la sopravvenuta prescrizione dei crediti di cui alle cartelle di pagamento su menzionate. La sentenza impugnata va quindi confermata.
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e vanno poste a carico di in favore Parte_1 di e Controparte_1 Controparte_2
(già
[...] Controparte_8 [...]
) – per Controparte_4 quest'ultima da distrarsi in favore del procuratore distrattario avv.
Denaro – e liquidate tenuto conto del valore della controversia e della semplicità delle questioni trattate applicando i parametri minimi di cui al DM 55/2014 relativi alle controversie di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00. Visto l'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità di tale norma, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, in funzione di giudice d'appello, definitivamente decidendo nel giudizio iscritto al n. 6220/18 sulla domanda proposta da contro Parte_1 [...]
e (già CP_1 Controparte_2 [...]
[...] per la provincia di , Controparte_9 CP_4 così provvede:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) condanna a pagare le spese legali al Parte_1 [...]
e all' (già CP_1 Controparte_2
per la provincia di Controparte_9
, per quest'ultima con distrazione in favore del procuratore CP_4 distrattario avv. A. Denaro, liquidate in € 2540,00 ciascuno per compensi oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge;
4) visto l'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità di tale norma, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, salvo sia necessaria la prenotazione a debito in ragione della natura dell'appellante. Si comunichi. Così deciso in Messina, il 3 marzo 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
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