Articolo 8 della Legge 11 agosto 1991, n. 271
Articolo 7Articolo 9
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10 settembre 1991
Art. 8. 1. Il primo comma dell'articolo 49 del testo unico n. 361 del 1957 , modificato dall' articolo 1 del decreto-legge 8 maggio 1981, n. 186 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1981, n. 349 , e' sostituito dal seguente:
"I militari delle Forze armate nonche' gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle forze di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ammessi a votare nel comune in cui si trovano per causa di servizio".
Nota all'art. 8:
- Si trascrive il testo dell' art. 49 del testo unico n. 361/1957 , come da ultimo modificato dal presente articolo:
"Art. 49. - I militari delle forze armate nonche' gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle forze di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ammessi a votare nel comune in cui si trovano per causa di servizio.
Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, previa esibizione del certificato elettorale, e sono iscritti in una lista aggiunta.
E' vietato ad essi di recarsi inquadrati o armati nelle sezioni elettorali.
La loro iscrizione nelle relative liste e' fatta a cura del presidente.".
Entrata in vigore il 10 settembre 1991