Sentenza 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 24/03/2026, n. 5437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5437 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05437/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12702/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12702 del 2024, proposto da
SO s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei Servizi Energetici s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Pugliese, Simona Barchiesi, Gianluca Favaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento e/o la declaratoria di nullità
del provvedimento prot. n. GSE/P20240021486 del 29.5.2024, recante in oggetto “impianto fotovoltaico n. 244595,01, di potenza pari a 13.240,00 kW, sito in località Quartuccio, snc, nel Comune di Montalto di Castro (VT). Soggetto Responsabile: SO S.r.l. – Sentenza del TAR Lazio n. 6277/2024”, con cui il GSE ha comunicato che “non vi sono elementi tali da consentire al GSE di attribuire all’impianto in questione una tariffa diversa rispetto a quella rideterminata, ai sensi del D.M. 6 agosto 2010, come definita dal Provvedimento” (doc. 1);
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dall’odierna ricorrente;
e per la condanna
del Gestore dei Servizi Energetici a revocare il provvedimento di decadenza prot. GSE/P20190041630 del 3.6.2019 adottato ai danni delle Società ricorrenti, ai sensi dell’art. 56, commi 7 e 8, del dl. n. 76 del 2020, o in subordine, per la condanna del G.S.E. a riesaminare l’istanza di riesame presentata dalla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste e del Gestore dei Servizi Energetici s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 febbraio 2026 il dott. IE La LF LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ritualmente proposto e trasposto in questa sede giurisdizionale previa opposizione del Gestore dei Servizi Energetici s.p.a. - GSE, la SO s.r.l. impugna il provvedimento prot. n. GSE/P20240021486 del 29 maggio 2024 del GSE, recante esito negativo del riesame ex art. 56, co. 8, del d.l. 76/2020, conv. l. 120/2020, avente a oggetto l’antecedente provvedimento di decadenza dell’impianto fotovoltaico della ricorrente, sito nel Comune di Montalto di Castro (VT) e di potenza pari a 13.240 kW, dall’ammissione alle tariffe incentivanti del D.M. 19 febbraio 2007 (c.d. Secondo Conto Energia) con contestuale ammissione alle tariffe incentivanti del D.M. 6 agosto 2010 (c.d. Terzo Conto Energia).
1.1. Il rapporto incentivante è già stato oggetto di controversia.
In particolare la SO ha impugnato il provvedimento di decadenza e un primo provvedimento di riesame negativo ex art. 56, co. 8, del d.l. 76/2020, conv. l. 120/2020, con ricorso n.r.g. 11378/2019 integrato da motivi aggiunti, e questo TAR ha respinto l’azione di annullamento avverso la decadenza e per altro verso accolto i motivi aggiunti proposti avverso il primo provvedimento di riesame negativo, con sentenza n. 6277 del 29 marzo 2024 che è stata in seguito confermata dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 9545 del 3 dicembre 2025.
Il provvedimento di riesame odiernamente gravato si pone quindi in dichiarata esecuzione della citata sentenza di questa TAR, quanto all’obbligo di procedere a nuovo riesame.
2. Il ricorso si basa sui seguenti motivi di diritto:
(i) “ Sulla nullità del provvedimento per elusione e/o violazione del giudicato formatosi a seguito della sentenza del TAR del Lazio, n. 6277/2024 ”;
Il GSE avrebbe eluso o violato il giudicato in assenza di una motivazione effettivamente estesa alla situazione fattuale interamente considerata, comprensiva degli interessi in rilievo e dell’affidamento.
La specifica ponderazione degli interessi prescritta dalla sentenza sarebbe mancante.
(ii) “ Sul difetto di motivazione. Violazione degli artt. 1, 3, 6 della legge n. 241/90. Violazione degli artt. 3, 11, 23, 25, 41, 97 e 117, comma 1, Cost. Difetto assoluto di istruttoria e di motivazione. Travisamento dei fatti. Illogicità manifesta. Violazione e falsa applicazione del principio di proporzionalità. Violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento, legalità, legittimo affidamento e certezza del diritto ”;
Non sarebbe dato comprendere l’ iter logico-giuridico del provvedimento, che conterrebbe considerazioni meramente ribadite e acritiche, in assenza di comunicazione di avvio del procedimento.
(iii) “ Sulla sussistenza dei requisiti di incentivabilità dell’Impianto, sul potere di verifica del GSE e sui deficit istruttori che hanno contraddistinto il suo operato.
Violazione e falsa interpretazione ed applicazione dell’art. 1-septies del d.l. n. 105/2010, dell’art. 42 commi 1 e 3, del d.lgs. 3 marzo 2011 n. 28 e del DM Controlli. Violazione dell’art. 2 della legge comunitaria 2009 (legge delega per il d.lgs. n. 28 del 2011). Violazione della legge n. 241/90. Violazione degli artt. 3, 11, 23, 25, 41, 97 e 117, comma 1, Cost.; 6 TUE, 16, 41 e 49 Carta di Nizza e 7 CEDU. Violazione dei principi del giusto procedimento. Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e diritto, dc.illogicità ed irragionevolezza dell’azione amministrativa. Difetto assoluto dei presupposti ”;
Parte ricorrente afferma, con riserva di impugnare la sentenza 6277/2024 nella parte in cui ha rigettato il ricorso introduttivo, che il riesame è illegittimo perché adottato in violazione della normativa di riferimento (l. 129/2010 di proroga dei termini di accesso al Secondo Conto Energia), in assenza di accurata istruttoria e sulla base di una mera supposizione di difformità tra lo stato dei luoghi e una foto caricata sul portale telematico per comprovare la tempestiva fine dei lavori.
L’integrale completamento dei lavori delle cabine, contestato dal GSE, si evincerebbe incontrovertibilmente fra l’altro da test di prova effettuati nel dicembre 2010, con prevalenza rispetto al caricamento di una fotografia risalente a 19 giorni alla data di conclusione dei lavori.
(iv) “ Incompetenza del GSE a sindacare la data di fine lavori.
Violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011 e del d.m. 31 gennaio 2014. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione. Violazione dei principi di ragionevolezza, efficienza, buon andamento, leale collaborazione. Violazione del principio di separazione dei poteri. Violazione dell’art. 13 della direttiva 2009/28/CE. Cattivo esercizio del potere ”;
Sussisterebbe un indebito sindacato del GSE sulla regolarità dell’ iter edilizio.
(v) “ Sulla violazione dei principi che governano l’esercizio del potere di autotutela e il legittimo affidamento.
Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 e 21-nonies, l. n. 241/1990, dell’art. 42, d.lgs. n. 28/2011. Violazione e falsa applicazione dei principi del giusto procedimento. Violazione dei principi di buona fede, certezza del diritto e legittimo affidamento ex artt. 3, 41 e 97 Cost. Violazione della direttiva 2009/28/CE. Violazione dell’art. 6 CEDU e dell’art. 1, 1° protocollo addizionale alla CEDU. Violazione del principio di proporzionalità e del principio di ragionevolezza. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria. Sviamento di potere ”;
Risulterebbero violati i principi del giusto procedimento, dell’autotutela amministrativa e del legittimo affidamento.
3. Si sono costituti in giudizio il GSE e gli intimati Ministeri.
4. All’udienza di merito del 3 febbraio 2026, previo deposito di documenti e scritti difensivi ex art. 73 c.p.a., opponendosi da parte del GSE articolate argomentazioni a sostegno dell’infondatezza del ricorso, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
5. Il ricorso è infondato.
6. Giova preliminarmente riportare alcuni passaggi della sentenza 6277/2024 di questo TAR:
-“ la rilevazione in sede di sopralluogo delle difformità tra la documentazione e lo stato dei luoghi non può essere superata attraverso un ragionamento presuntivo, in quanto i requisiti di accesso agli incentivi devono risultare da elementi certi, quali il dossier fotografico presentato in conformità alla normativa vigente.
Nel caso specifico, non è possibile accertare la data di scatto della fotografia aerea raffigurante l’impianto, per cui essa non è utilmente valutabile al fine di dimostrare l’avvenuta conclusione dei lavori relativi all’impianto nei termini di legge ”;
-“ La ricorrente non ha dunque ottemperato all’onere di produrre documentazione fotografica atta a provare la tempestiva installazione dell’impianto, completo di ogni sua parte prima del termine previsto.
La documentazione prodotta non ha consentito di provare la completezza dell’impianto in correlazione a quanto emerso dal sopralluogo e, pertanto, non ha posto l’amministrazione nelle condizioni di verificare il rispetto del requisito di accesso al regime incentivante.
La mancata produzione di idonea documentazione fotografica non può essere sanata né dalla dichiarazione asseverata (doc. 8 prodotto dalla ricorrente) né dalla perizia di parte (doc. 14 prod. ric.) al fine di assolvere all’onere probatorio relativo alla conclusione dei lavori prescritto dalla legge e dalle relative norme attuative ”;
-“ Non persuade la tesi di parte ricorrente, in base alla quale il GSE si sarebbe limitato a dedurre in modo errato un fatto da documenti volti a provare altre circostanze, in quanto si traduce in un’inversione logica; alla luce della natura del procedimento di controllo, ove l’onere probatorio è a carico del soggetto responsabile, è invece più corretto affermare che l’interessato ha prodotto documentazione inidonea a superare le criticità contestate in ordine allo stato dell’impianto.
In altri termini, il GSE ha agito correttamente, valutando la documentazione prodotta in sede procedimentale in quanto pertinente all’oggetto del procedimento e ne ha dato conto nelle motivazioni della nota di decadenza.
Inoltre, ad una valutazione differente non conducono la perizia tecnica (doc. 14 prod. ric.) e il verbale di collaudo dei cavi di media tensione (doc. 17 prod. ric.), poiché non danno prova della data di effettiva ultimazione dei lavori in conformità alla normativa di cui alla L. 129/2010.
In particolare, il verbale di collaudo è una dichiarazione scritta di un soggetto privato, priva di data certa ed insuscettibile di essere verificata secondo parametri oggettivi ”;
-“ Con il quinto motivo parte ricorrente sostiene che il GSE sarebbe competente solo ad accertare l’esistenza del titolo edilizio, in quanto la valutazione della regolarità dello svolgimento dei lavori e della validità del titolo stesso compete agli enti territoriali.
Il motivo non merita ingresso, in quanto il potere del GSE non è consistito in una verifica della validità dei titoli edilizi, ma si è incentrato sul diverso profilo del controllo dell’esistenza dei requisiti di ammissione agli incentivi ”.
In merito all’accoglimento dei motivi aggiunti avverso il riesame negativo, la sentenza ha affermato quanto segue:
“ 4.2. Le motivazioni del provvedimento prot. n. GSE/P20210001293 in data 20.01.2021 prevedono che nella ponderazione tra l’interesse pubblico sotteso alla rideterminazione dell’incentivo e quello privato al suo mantenimento deve essere accordata prevalenza al primo e che il sacrificio (rideterminazione dell’entità) imposto all’interesse privato all’incentivazione economica è ragionevole e proporzionale e che non è possibile applicare al caso specifico in via retroattiva il nuovo inciso introdotto all’art. 42, comma 3, del D.L. 76/2020, in quanto introdotto solo con riguardo alle violazioni rilevanti.
Si tratta di un apparato motivazionale apodittico, che non svolge la comparazione tra interessi con riguardo al caso concreto, sancendo una prevalenza aprioristica dell’interesse pubblico su quello privato.
Si osserva inoltre che la relazione tra decadenza e decurtazione di cui all’art. 42, comma 3, del D.Lgs. 28/2011 è stata approfondita dalla giurisprudenza della Sezione, secondo cui l’ammissibilità ex lege della decurtazione in presenza di violazioni rilevanti, rende applicabile l’istituto ancor più in presenza di violazioni di minore gravità, essendo l’interesse sotteso all’art. 42, comma 3 del D.Lgs. 28/2011 la salvaguardia della produzione di energia da parte degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.
Escludere a priori la possibilità di una decurtazione potrebbe determinare il “paradossale esito” di trattare in maniera deteriore una fattispecie di violazione ritenuta “minore”, rispetto al regime previsto per le violazioni “rilevanti” e pure ammesse al trattamento derogatorio della decurtazione del beneficio in luogo della decadenza (TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, n. 6397/2022).
L’istituto introdotto con il D.L. 76/2020 comporta quindi un riesame motivato della singola fattispecie in cui è stata dichiarata la decadenza dall’incentivazione ai sensi dell’art. 42, comma 3 del D.Lgs. 28/2011 ”.
6.1. Per completezza si aggiunge che la sentenza del Consiglio di Stato 9545/2025 ha pienamente confermato la sentenza di primo grado, affermando in particolare quanto segue:
“ In occasione del sopralluogo, di poco precedente alla data in cui sono state richieste le integrazioni documentali (26 settembre 2018), era emerso che le cabine inverter 2 e 3 non si trovavano nella stessa posizione che si ricava dalla documentazione presentata all’epoca dell’istanza e che le opere di tali cabine non erano terminate a quell’epoca.
La società ha presentato una foto aerea che sarebbe stata acquisita all’epoca di presentazione della domanda (28 dicembre 2010) ma che non ha data certa ed un verbale di collaudo per impianti elettrici anch’esso privo di data certa; manca inoltre ogni riferimento alle linee elettriche MT in corrente alternata in uscita dalle cabine inverter e dirette verso la sottostazione principale, opere che rientravano, anch'esse, negli interventi da completare entro il termine del 31 dicembre 2010.
Pertanto la richiesta di integrazione documentale dimostra la disponibilità del GSE ad ottenere una prova attraverso uno strumento diverso dalle fotografie prova che non è stata accolta per le ragioni appena illustrate ”;
-“ Il non aver potuto interloquire sulla mancanza di una prova del collaudo anche dei cavi di MT non costituisce una lesione del contraddittorio procedimentale perché in ogni caso la mancata prova delle ragioni dello spostamento delle cabine era ragione sufficiente per disporre la decadenza.
L’osservazione sui cavi MT aveva lo scopo di motivare perché il verbale di collaudo non poteva considerarsi una prova alternativa della conclusione dell’impianto entro la data del 31 dicembre 2010 ”.
-“ La decadenza pronunciata dal GSE non invade in alcun modo le competenze sul piano edilizio del Comune poiché il titolo in base al quale il Comune ha autorizzato la realizzazione dell’impianto non viene in alcun modo compromesso dall’intervento del GSE ”;
-“ Il potere di verifica, accertamento e controllo esercitato dal Gestore è volto al riscontro della veridicità delle dichiarazioni formulate da un privato nell’ambito di una procedura volta ad attribuire sovvenzioni pubbliche; nel caso in esame, la verifica non si è tradotta nel riesame di requisiti e presupposti già positivamente valutati in fase di vaglio di ammissibilità della domanda, ma nel controllo per la prima volta della veridicità delle dichiarazioni rese e della natura dell’intervento realizzato ”.
7. Così richiamate le sentenze che hanno esaminato compiutamente le cause della decadenza dal regime incentivante, sia pure con passaggio a regime incentivante cronologicamente successivo, i primi due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente per connessione e sono infondati.
La sentenza 6277/2024 ha accolto i motivi aggiunti per apoditticità della motivazione del riesame negativo in merito alla ponderazione degli interessi.
Il nuovo riesame oggi impugnato esplicita che il passaggio dal Secondo al Terzo Conto Energia implica di fatto una decurtazione dell’incentivo originariamente riconosciuto, per un importo totale oggetto di recupero pari a circa 11 milioni di euro a fronte di un beneficio stimato, per l’intero periodo di incentivazione, pari a oltre 65 milioni di euro.
Il GSE ha quindi espressamente preso in considerazione l’interesse economico del privato sotteso alla realizzazione dell’investimento e ha stimato che, a fronte della riduzione tariffaria del 20%, conseguente all’insussistenza dei requisiti di un regime incentivante e alla rilevata sussistenza dei requisiti per il regime incentivante cronologicamente successivo, i benefici stimati nell’intero periodo di incentivazione in conto energia sono pari a oltre 65 milioni di euro, a fronte di investimenti dichiarati pari a 35,6 milioni di euro.
Ne segue che la ponderazione è evidente ed esplicita e non consiste in un mero richiamo all’interesse pubblico sotteso al corretto e razionale utilizzo delle risorse della collettività.
Il nuovo provvedimento ha specificato anche che gli effetti dell’ammissione al Terzo Conto Energia determinano in capo alla ricorrente una riduzione compresa tra il 10 e il 50%, in una fascia corrispondente all’istituto della decurtazione tariffaria in senso proprio disciplinato dall’art. 42, co. 3, cpv, del d.lgs. 28/2011.
Ne consegue che il provvedimento in esame, in ottemperanza alla citata sentenza, ha effettuato sia la ponderazione esplicita e specifica degli interessi economici dell’operatore economico privato con l’interesse pubblico, sia una considerazione degli effetti dell’istituto della decurtazione tariffaria, nel senso che le conseguenze dell’ammissione ad altro regime incentivante equivalgono a quelle della decurtazione.
In senso analogo è stato osservato che la valutazione espressa dell’entità dell’interesse privato alla realizzazione dell’investimento, sotto il profilo dei relativi costi e del ritorno economico, costituisce indice sintomatico della ponderazione degli interessi (cfr. tra le tante, TAR Lazio, III-ter, 1244/2026; 15996 del 27 ottobre 2023).
7.1. Parimenti infondate sono le censure di difetto di motivazione, che sostengono il rinvio acritico ad altre considerazioni già esplicitate.
Ponendosi in esecuzione della sentenza 6277/2024 il provvedimento ha fatto specifico riferimento alle esigenze di chiarezza e di approfondimento accertate in giudizio, concludendo in modo puntuale per la ponderazione sia dell’interesse pubblico sotteso alla rideterminazione dell’incentivo che della tutela dell’iniziativa economica privata, sulla base delle stime dei benefici e degli investimenti effettuati.
D’altra parte il TAR ha respinto il ricorso introduttivo, con sentenza confermata in secondo grado, per cui la questione in fatto e sotto il profilo tecnico della decadenza, nei limiti posti e per le ragioni affrontate sia in sede amministrativa che in sede giurisdizionale, non sembra suscettibile di essere rimessa in discussione in relazione a quanto già compiutamente accertato.
7.2. La questione fattuale, della cui presunta mancata e approfondita considerazione la ricorrente si duole, in realtà è stata compiutamente affrontata, anche per effetto delle motivazioni della decisione di primo e secondo grado prima riportate e cui si rinvia, risultando dirimente il dato pacifico della prevalenza della documentazione fotografica su ogni altro elemento.
7.3. Per come accertato giudizialmente, non sono emersi i presupposti per rimettere in discussione l’accertamento della mancanza dei requisiti di accesso al Secondo Conto Energia.
La questione per come chiaramente analizzata nei vari procedimenti, uno di verifica e controllo e due di riesame, e nei due giudizi di primo e secondo grado non sembra ulteriormente rimeditabile sotto il profilo tecnico in senso difforme dalla conclusione del Gestore, stante il grado di rilevanza della documentazione fotografica prodotta, in quanto specificamente dimostrante l’incompletezza della fine dei lavori in base alla procedura ed entro il termine prescritto.
Né la proposizione di un’ulteriore istanza in data 22 maggio 2025, non volta a sollecitare l’esercizio di una forma di autotutela doverosa quanto all’obbligo di provvedere come quella della quale in questa sede si discute, può giustificare un’ulteriore messa in discussione sotto il profilo tecnico o un rinvio della trattazione dell’odierno giudizio.
Del pari non conducente all’emersione in concreto di un sacrificio delle esigenze defensionali della società in ottica partecipativa, per le medesime ragioni sin qui descritte, è l’omessa comunicazione dell’avvio dell’ultimo procedimento di riesame.
7.4. In tal senso, il principio giurisprudenziale secondo cui non può considerarsi consentita un’indiscriminata rimessa in discussione dei presupposti iniziali della concessione di incentivi dovrebbe valere anche per l’Amministrazione, nel senso che, stante il numero degli accertamenti eseguiti in sede amministrativa e giurisdizionale, la legittimità del rilievo della mancanza del requisito della fine dei lavori è, in linea generale e alla luce delle specifiche circostanze emerse ed apprezzate, da intendersi sottratta a ulteriori riconsiderazioni tecniche.
8. Il terzo, il quarto e il quinto motivo di diritto sono poi infondati per le medesime ragioni già espresse nella più volte richiamata sentenza 6277/2024 di questo TAR, per come anche confermata in appello, cui si fa rinvio anche ai sensi dell’art. 88, co. 2, lett. d, c.p.a.
9. Per quanto sin qui esposto e considerato il ricorso è respinto.
Le spese seguono la soccombenza nei confronti del GSE e sono liquidate in dispositivo in favore dei procuratori antistatari mentre sono compensate nei confronti dei Ministeri costituiti in giudizio con atto di stile.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la SO s.r.l. al pagamento delle spese di lite in favore del Gestore dei Servizi Energetici s.p.a., liquidate in euro 4.000 (quattromila/00) oltre oneri come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari avv.ti Simona Barchiesi e Gianluca Favaro.
Spese compensate nei confronti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
AF LO, Presidente FF
IE La LF LA, Referendario, Estensore
Giacomo Nappi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IE La LF LA | AF LO |
IL SEGRETARIO