TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 10/12/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 557/2024
TRIBUNALE DI URBINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Urbino, nelle persone dei magistrati: dott.ssa LA AR PRESIDENTE rel./est. dott. Egidio de Leone GIUDICE dott. Francesco Paolo Grippa GIUDICE ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto n.557/2024 promosso da:
, nata a [...] il [...] e residente a [...]in Parte_1
Vado (PU) via Papa Clemente XIV n. 56, C.F. , rappresentata e C.F._1 difesa dall'Avv. Monica Poggiaspalla
e
, nato a [...] il [...] e residente a [...], CP_1
C.F. , rappresentato e difeso dagli Avv. Vincenzo Maidani e C.F._2
Avv. Andrea Guiducci
RICORRENTI
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI: come da note depositate in sost. dell'udienza in data 25.11.2025.
CONCLUSIONI DEL P.M.: “visto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 4.11.2024 i coniugi e Parte_1 CP_1 hanno promosso il presente procedimento cumulativo consensuale avente ad oggetto la pronuncia di separazione personale e di divorzio.
Il ricorso è stato comunicato al P.M.
pagina 1 di 4 In data 11.2.2025 questo Tribunale ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni da loro concordate e ha rinviato la causa per la pronuncia del divorzio successivamente al compimento del termine previsto dalla legge.
Il Collegio si è riservato la decisione all'udienza del 25.11.2025 sostituita con il deposito di note scritte.
La domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento.
È provata la sussistenza dei presupposti di fatto voluti dagli artt. 3 n. 2 lett. b) e 4 della legge 1.12.1970 n. 898, nella formulazione applicabile ratione temporis. In particolare, in data 10.12.2024 si è svolta l'udienza di comparizione dei coniugi per la separazione, udienza sostituita con il deposito di note scritte. È stata quindi pronunciata la sentenza di separazione consensuale l'11.2.2025. Dall'udienza di comparizione è decorso il termine semestrale previsto dalla legge per la pronuncia del divorzio. È provato che i coniugi non si sono riconciliati (è documentato che i coniugi vivevano separati già da prima dell'inizio della causa).
Il fatto che nelle note depositate il 25.11.2025 abbia unilateralmente CP_1 chiesto un rinvio per poter acquisire ulteriore documentazione volta a dimostrare che la sua situazione economica è mutata, non costituisce motivo di impedimento alla pronuncia del divorzio alle condizioni che le parti avevano indicato nel ricorso. Infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “Qualora sia stata proposta istanza congiunta di divorzio, la revoca del consenso da parte di uno dei coniugi non comporta l'improcedibilità della domanda, dovendo il tribunale provvedere ugualmente all'accertamento dei presupposti per la pronuncia richiesta, per poi procedere, in caso di esito positivo della verifica, all'esame delle condizioni concordate dai coniugi, valutandone la conformità a norme inderogabili ed agli interessi dei figli minori. Infatti, a differenza di quanto avviene nel procedimento di separazione consensuale, la domanda congiunta di divorzio dà luogo ad un procedimento che si conclude con una sentenza costitutiva, nell'ambito del quale l'accordo sotteso alla relativa domanda riveste natura meramente ricognitiva, con riferimento alla sussistenza dei presupposti necessari per lo scioglimento del vincolo coniugale ex art. 3 della l. n. 898 del 1970, mentre ha valore negoziale per quanto concerne la prole ed i rapporti economici, consentendo al tribunale di intervenire su tali accordi nel caso in cui essi risultino contrari a norme inderogabili, con l'adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti e la prosecuzione del giudizio nelle forme contenziose.” (v. Cass. pagina 2 di 4 n.19540/2018). Il suddetto orientamento in materia di irrevocabilità del consenso risulta tuttora applicabile;
la giurisprudenza di merito si è già pronunciata in tal senso (v.
Tribunale di Milano, sent. 18.12.2024, che alla luce della nuova normativa ha esteso la irrevocabilità del consenso anche alla separazione).
Nel caso di specie le condizioni congiunte di divorzio contenute nel ricorso risultano conformi alla legge e all'ordine pubblico. Pertanto vengono recepite dal Tribunale.
Le spese di causa vengono compensate.
P Q M
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto da CP_1
e , così provvede:
[...] Parte_1
a) dichiara la cessazione degli effetti civili, conseguenti alla trascrizione del matrimonio contratto a Sant'Angelo in Vado in data 17.9.1994 da e;
CP_1 Parte_1 matrimonio trascritto al n. 10, parte II, Serie A, dell'anno 1994 del registro degli atti di matrimonio del Comune;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
c) dà atto delle condizioni concordate tra le parti:
“
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Sant'Angelo in Vado (PU).
2. il sig. verserà alla sig.ra un assegno divorzile di €300,00 mensili CP_1 Pt_1 che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo
3. Il sig. , verserà a favore della sig.ra la somma di € 100,00 CP_1 Pt_1 mensili, già prevista in sede di separazione, a titolo di compartecipazione al pagamento delle utenze relative alla quota dei figli fino a quando gli stessi continueranno a convivere con la stessa nella casa in cui la medesima risiederà (oggi ed in futuro) ed, in ogni caso, sino a quando i figli medesimi non si trasferiranno altrove in modo stabile.
Tali versamenti andranno eseguiti nel c/c della sig.ra entro e non oltre il Pt_1 giorno 5 di ogni mese.
4. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il Protocollo per le spese straordinarie adottato dal
Distretto della Corte di Appello di Ancona in data 10.07.2024 a cui si rinvia.
5. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.” pagina 3 di 4 Così deciso in Urbino, in data 10 dicembre 2025 nella Camera di consiglio di questo
Tribunale.
Il Presidente
LA AR atto sottoscritto digitalmente pagina 4 di 4
TRIBUNALE DI URBINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Urbino, nelle persone dei magistrati: dott.ssa LA AR PRESIDENTE rel./est. dott. Egidio de Leone GIUDICE dott. Francesco Paolo Grippa GIUDICE ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto n.557/2024 promosso da:
, nata a [...] il [...] e residente a [...]in Parte_1
Vado (PU) via Papa Clemente XIV n. 56, C.F. , rappresentata e C.F._1 difesa dall'Avv. Monica Poggiaspalla
e
, nato a [...] il [...] e residente a [...], CP_1
C.F. , rappresentato e difeso dagli Avv. Vincenzo Maidani e C.F._2
Avv. Andrea Guiducci
RICORRENTI
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI: come da note depositate in sost. dell'udienza in data 25.11.2025.
CONCLUSIONI DEL P.M.: “visto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 4.11.2024 i coniugi e Parte_1 CP_1 hanno promosso il presente procedimento cumulativo consensuale avente ad oggetto la pronuncia di separazione personale e di divorzio.
Il ricorso è stato comunicato al P.M.
pagina 1 di 4 In data 11.2.2025 questo Tribunale ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni da loro concordate e ha rinviato la causa per la pronuncia del divorzio successivamente al compimento del termine previsto dalla legge.
Il Collegio si è riservato la decisione all'udienza del 25.11.2025 sostituita con il deposito di note scritte.
La domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento.
È provata la sussistenza dei presupposti di fatto voluti dagli artt. 3 n. 2 lett. b) e 4 della legge 1.12.1970 n. 898, nella formulazione applicabile ratione temporis. In particolare, in data 10.12.2024 si è svolta l'udienza di comparizione dei coniugi per la separazione, udienza sostituita con il deposito di note scritte. È stata quindi pronunciata la sentenza di separazione consensuale l'11.2.2025. Dall'udienza di comparizione è decorso il termine semestrale previsto dalla legge per la pronuncia del divorzio. È provato che i coniugi non si sono riconciliati (è documentato che i coniugi vivevano separati già da prima dell'inizio della causa).
Il fatto che nelle note depositate il 25.11.2025 abbia unilateralmente CP_1 chiesto un rinvio per poter acquisire ulteriore documentazione volta a dimostrare che la sua situazione economica è mutata, non costituisce motivo di impedimento alla pronuncia del divorzio alle condizioni che le parti avevano indicato nel ricorso. Infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “Qualora sia stata proposta istanza congiunta di divorzio, la revoca del consenso da parte di uno dei coniugi non comporta l'improcedibilità della domanda, dovendo il tribunale provvedere ugualmente all'accertamento dei presupposti per la pronuncia richiesta, per poi procedere, in caso di esito positivo della verifica, all'esame delle condizioni concordate dai coniugi, valutandone la conformità a norme inderogabili ed agli interessi dei figli minori. Infatti, a differenza di quanto avviene nel procedimento di separazione consensuale, la domanda congiunta di divorzio dà luogo ad un procedimento che si conclude con una sentenza costitutiva, nell'ambito del quale l'accordo sotteso alla relativa domanda riveste natura meramente ricognitiva, con riferimento alla sussistenza dei presupposti necessari per lo scioglimento del vincolo coniugale ex art. 3 della l. n. 898 del 1970, mentre ha valore negoziale per quanto concerne la prole ed i rapporti economici, consentendo al tribunale di intervenire su tali accordi nel caso in cui essi risultino contrari a norme inderogabili, con l'adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti e la prosecuzione del giudizio nelle forme contenziose.” (v. Cass. pagina 2 di 4 n.19540/2018). Il suddetto orientamento in materia di irrevocabilità del consenso risulta tuttora applicabile;
la giurisprudenza di merito si è già pronunciata in tal senso (v.
Tribunale di Milano, sent. 18.12.2024, che alla luce della nuova normativa ha esteso la irrevocabilità del consenso anche alla separazione).
Nel caso di specie le condizioni congiunte di divorzio contenute nel ricorso risultano conformi alla legge e all'ordine pubblico. Pertanto vengono recepite dal Tribunale.
Le spese di causa vengono compensate.
P Q M
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto da CP_1
e , così provvede:
[...] Parte_1
a) dichiara la cessazione degli effetti civili, conseguenti alla trascrizione del matrimonio contratto a Sant'Angelo in Vado in data 17.9.1994 da e;
CP_1 Parte_1 matrimonio trascritto al n. 10, parte II, Serie A, dell'anno 1994 del registro degli atti di matrimonio del Comune;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
c) dà atto delle condizioni concordate tra le parti:
“
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Sant'Angelo in Vado (PU).
2. il sig. verserà alla sig.ra un assegno divorzile di €300,00 mensili CP_1 Pt_1 che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo
3. Il sig. , verserà a favore della sig.ra la somma di € 100,00 CP_1 Pt_1 mensili, già prevista in sede di separazione, a titolo di compartecipazione al pagamento delle utenze relative alla quota dei figli fino a quando gli stessi continueranno a convivere con la stessa nella casa in cui la medesima risiederà (oggi ed in futuro) ed, in ogni caso, sino a quando i figli medesimi non si trasferiranno altrove in modo stabile.
Tali versamenti andranno eseguiti nel c/c della sig.ra entro e non oltre il Pt_1 giorno 5 di ogni mese.
4. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il Protocollo per le spese straordinarie adottato dal
Distretto della Corte di Appello di Ancona in data 10.07.2024 a cui si rinvia.
5. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.” pagina 3 di 4 Così deciso in Urbino, in data 10 dicembre 2025 nella Camera di consiglio di questo
Tribunale.
Il Presidente
LA AR atto sottoscritto digitalmente pagina 4 di 4