Cass. pen., sez. III, sentenza 30/01/2003, n. 10641
CASS
Sentenza 30 gennaio 2003

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In materia paesaggistica il reato di cui all'art. 163 del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490, che si pone in continuità normativa con l'art. 1 sexies del decreto legge 27 giugno 1985 n. 312, convertito in legge 8 agosto 1985 n. 431, non viene integrato da qualsiasi opera o attività compiuta senza il preventivo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo, atteso che anche in presenza di un reato formale e di pericolo presunto è riservata al giudice la verifica dell'offensività specifica della condotta tenuta, con valutazione ex ante e che perciò deve essere diretta ad accertare non già se vi sia stato un danno al paesaggio ed all'ambiente, bensì se il tipo di intervento fosse astrattamente idoneo a ledere il bene giuridico tutelato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 30/01/2003, n. 10641
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10641
    Data del deposito : 30 gennaio 2003

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