Sentenza 30 gennaio 2003
Massime • 1
In materia paesaggistica il reato di cui all'art. 163 del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490, che si pone in continuità normativa con l'art. 1 sexies del decreto legge 27 giugno 1985 n. 312, convertito in legge 8 agosto 1985 n. 431, non viene integrato da qualsiasi opera o attività compiuta senza il preventivo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo, atteso che anche in presenza di un reato formale e di pericolo presunto è riservata al giudice la verifica dell'offensività specifica della condotta tenuta, con valutazione ex ante e che perciò deve essere diretta ad accertare non già se vi sia stato un danno al paesaggio ed all'ambiente, bensì se il tipo di intervento fosse astrattamente idoneo a ledere il bene giuridico tutelato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/01/2003, n. 10641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10641 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Giuseppe SAVIGNANO Presidente
dott. Claudio VITALONE Consigliere
dott. Perluigi ONORATO "
dott. Vittorio EVANGELISTA "
dott. Amedeo FRANCO "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IN AL, n. a Cefalù il 14 dicembre 1934;
avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Palermo l'11 ottobre 2001;
sentita la relazione del Consigliere Claudio Vitalone;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del dr. Vittorio Meloni, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con sentenza del Tribunale di Termini Imerese - sezione distaccata di Cefalù del 18 settembre 2000, AL NO è stato ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 1 sexies L. 431/1985 e condannato alle pene ritenute di giustizia, per avere realizzato - in zona sottoposta a vincolo paesistico, ai sensi della L.1497/1939, ed in assenza di autorizzazione - un muretto in pietra a secco. Fatto accertato in Cefalù il 25 agosto 1998.
L'11 ottobre 2001, la Corte d'appello di Palermo rigettava l'impugnazione proposta dall'imputato, confermando integralmente le statuizioni del primo giudice.
Ricorre ora lo NO, affidandosi ad un unico mezzo d'annullamento e deduce violazione di legge, in relazione alle disposizioni richiamate nella rubrica di reato, affermando che la Corte territoriale avrebbe confermato il giudizio di penale responsabilità, prescindendo deliberatamente da ogni indagine sulla sussistenza di una qualunque alterazione del paesaggio. In realtà - precisa il ricorrente - il manufatto descritto in contestazione, era un muretto di circa 7 ml. con altezza variabile tra 20 e 120 cm., che era stato destinato a sostegno del ciglio di una scarpata per impedirne lo smottamento ed era stato realizzato in pietra a secco, seguendo l'andamento altimetrico del terreno, senza opere di sbancamento. L'inesistenza di una qualunque lesione al bene tutelato - sostiene lo NO - era confermata dalla sua assoluzione con la più ampia formula liberatoria ("il fatto non sussiste") dal reato di cui all'art. 734 c.p., che pure era stato oggetto dell'originaria imputazione.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
L'art. 1 sexies del D. L. 27 giugno 1985 n. 312, convertito con modificazioni dalla legge agosto 1985 n. 431, nell'ambito del riordino legislativo in materia di beni culturali ed ambientali, è stato trasfuso - in rapporto di continuità normativa sia per l'oggetto della tutela che per il regime sanzionatorio (art. 20 della legge 28 febbraio 1985 n. 47) - nell'art. 163 del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490. Tale ultima norma conferma il divieto di qualsiasi intervento su beni ambientali protetti senza la prescritta autorizzazione o in difformità da essa e che determini un mutamento dello stato dei luoghi, indipendentemente dal verificarsi di un effettivo danno ambientale. Ciò peraltro non vuol dire che qualsiasi opera o attività compiuta senza il preventivo rilascio dell'autorizzazione integri necessariamente il reato in contestazione. Anche in presenza di un reato formale e di pericolo presunto - e la contravvenzione in epigrafe identifica certamente una fattispecie di reato formale e di pericolo, disegnata per assicurare la funzione prodromica di governo e di tutela del territorio - è riservata al giudice la verifica dell'offensività specifica della condotta tenuta dal soggetto attivo, verifica che deve essere condotta sulla base di un giudizio ex ante e che perciò deve essere diretta ad accertare non già se sia stato effettivamente arrecato un danno al paesaggio ed all'ambiente, ma più semplicemente se il tipo di intervento, a prescindere dalle concrete modalità della sua realizzazione, fosse astrattamente idoneo a ledere il bene giuridico tutelato (Cass. pen. sez. III^, 24 maggio 2002, Bottiglieri;
Cass. sez. 3, 2 ottobre 2001, Buono). In particolare, con riferimento ai beni vincolati ai sensi della legge n. 1497 del 1939, l'autorizzazione preventiva è prescritta per ogni opera che sia idonea a ledere il paesaggio o l'ambiente oggetto della tutela legislativa. Di talchè, quando la condotta materiale di intervento non sia neppure astrattamente idonea a pregiudicare il bene paesaggistico-ambientale, il reato di cui all'art. 1 sexies legge 431 del 1985 non è configurabile nè come reato di pericolo, perchè è
esclusa ogni possibilità di danno all'ambiente ed al paesaggio, nè come reato formale, perchè l'autorità tutoria non ha alcun interesse a controllare preventivamente anche gli interventi ontologicamente estranei al paesaggio ed all'ambiente (Cass., sez. III, 3 marzo 2000 n. 6180, Faiola ed altro). Da tale principio si è discostata la Corte distrettuale, la quale ha ritenuto sussistente il contestato reato ambientale per il solo fatto che il prevenuto aveva eseguito lavori senza l'autorizzazione prevista dalla L. 1497/39. E ciò senza neppure considerare che, in ragione della particolare tipologia dell'intervento allegata dall'appellante (consolidamento statico del terreno senza alterazione dello stato dei luoghi), doveva comunque essere accertata la ricorrenza nella fattispecie della situazione eccettuativa contemplata dall'art. 152 lett. a) dei D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490. Ma in realtà, nella stessa descrizione del primo giudice appare evidente l'insussistenza del fatto in contestazione, posto che "non è stato in alcun modo provato che l'intervento edilizio posto in essere dall'imputato abbia in alcun modo causato un mutamento dello stato dei luoghi" e dovendosi escludere che vi fosse stata una qualunque "alterazione in senso negativo dei valori estetici del paesaggio, bene tutelato dal vincolo imposto ai luoghi in questione ". Alla stregua di tanto, rilevato che il giudizio di responsabilità in entrambi i gradi di giudizio è stato ancorato esclusivamente ad una misinterpretazione del dato normativo, ma nell'accertata inesistenza della materialità dell'ipotesi contravvenzionale in epigrafe, l'impugnata sentenza deve essere annullata perchè il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste. Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 07 MARZO 2003 .