Versione
10 marzo 1948
10 marzo 1948
Art. 19.
Il Consiglio regionale elegge, fra i suoi componenti: il Presidente, l'Ufficio di presidenza e Commissioni, in Conformita' al regolamento interno, che esso adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Il Consiglio regionale elegge, fra i suoi componenti: il Presidente, l'Ufficio di presidenza e Commissioni, in Conformita' al regolamento interno, che esso adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti.