Sentenza 12 gennaio 1998
Massime • 1
Poiché con la sentenza di applicazione della pena su richiesta per il reato di cui all'art. 116, comma 1 e 13, nuovo cod. str. (guida senza patente) non può mai essere disposta la confisca del veicolo, anche se appartenente al prevenuto, nemmeno è consentito disporre con tale sentenza la sospensione della patente di guida, in via sussidiaria, prevista dal comma 18 art. cit. per il caso della non appartenenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/01/1998, n. 2229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2229 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Ferruccio Scorzelli Presidente del 12/01/1998
1. Dott. Paolo Fattori Consigliere SENTENZA
2. " " Vincenzo Colarusso " N. 77
3. " " Silvana Iacopino " REGISTRO GENERALE
4. " MA TA " N. 9420/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Campobasso;
avverso la sentenza in data 28.01.1997 emessa dal Pretore di Larino nei confronti di AR LO, nato a [...] il [...] Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Iacopino;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Galgano che ha concluso per l'annullamento parziale con rinvio della sentenza impugnata;
Fatto
Con sentenza in data 28.1.1997 il Pretore di Larino applicava, su richiesta delle parti, a AR LO la pena concordata di mesi uno, giorni dieci di arresto, sostituiti ex art. 53 L. 1981, n. 689, con L.
3.000.000 di ammenda e L. 240.000 di ammenda, da pagare in due rate mensili per il reato p. c.p. dell'art. 116, co.1 e 13, D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, per avere condotto l'autovettura Mercedes 190
tg. CB 226790, senza la prescritta patente di guida.
Con la medesima sentenza il giudicante disponeva la restituzione dell'auto in sequestro a AR RE, proprietario del mezzo. Proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Campobasso il quale si doleva perché il Pretore non aveva disposto la sospensione della patente di guida dell'imputato eventualmente posseduta. Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e va rigettato.
L'art. 116, co. 18, D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, prescrive che con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 13 vada disposta la confisca del veicolo, salvo che questo appartenga a persona estranea al reato, e che, qualora non sia possibile ordinare tale confisca, debba sospendersi la patente eventualmente posseduta dall'imputato.
Il menzionato articolo 116, quindi, prevede la sospensione della patente solo qualora l'impossibilità della confisca derivi dalla non appartenenza del mezzo al prevenuto. Ciò è appunto avvenuto nel caso di specie in cui la Mercedes è stata restituita al padre del AR che ne era leggittimo proprietario.
Nei confronti dell'imputato, però, è stata emessa sentenza ex art.444 C.P.P.. Poiché con tale pronuncia, la quale è equiparata dall'art. 445 C.P.P. a quella di condanna, non è consentito applicare la confisca all'infuori dei casi previsti dall'art. 240, co.2, C.P., il giudicante, qualora accolga la richiesta ex art. 444 C.P.P. formulata dalle parti per il reato di guida senza patente, non potrebbe ordinare la confisca del mezzo, anche se questa sia di proprietà del prevenuto. L'impossibilità di disporre in ogni caso, prescindendo dalla titolarità del veicolo, la confisca di cui all'art. 116, co. 18 D.L.vo 1992, n. 285, comporta che neanche può essere ordinata la sospensione della patente. Al giudicante che applica la pena, come non è permesso ordinare la misura prevista in via principale, neppure è consentito disporre quella contemplata in via sussidiaria, posto che quest'ultima è subordinata dall'art. 116 menzionato ad una impossibilità di confiscare il mezzo per la sua appartenenza, e non già a un divieto di confisca previsto per la specialità del rito scelto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio1998.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 1998