Sentenza 17 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/10/2003, n. 15625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15625 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sig1 56 Presidente Dott. Guglielmo SCIARELLI R.G.N. 15563/01 Dott. Pietro CUOCO Consigliere Cron.31785 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Rep. Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Ud.20/02/03 Dott. Maura LA TERZA Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: D'LI AN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA STAZIONE DI MONTE MARIO n.9, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRA GULLO, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE MAGARAGGIA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DEL TESORO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso 2003 rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente 1132 -1- i avverso la sentenza n. 2209/00 del Tribunale di LECCE, depositata il 08/06/00 R.G. N. 363/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/02/03 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito l'Avvocato MAGARAGGIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio GIALANELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO f Con sentenza del 8 giugno 2000 la Corte d'appello di Lecce, rigettava l'appello proposto da D'IA OV avverso la sentenza resa dal locale Tribunale del lavoro il 9 novembre 1998, con cui erano stati condannati i Ministeri del Tesoro e dell'Interno al pagamento dell'indennità di accompagnamento dal primo febbraio 1998; l'appellante instava per l'accoglimento della domanda da data anteriore chiedendo l'espletamento di altra CTU, ma detta istanza veniva rigettata dalla Corte sul rilievo che la CTU, fondata sulla documentazione sanitaria aveva fornito idonea motivazione in ordine alla decorrenza, mentre le osservazioni critiche dell'appellante apparivano generiche, ed incentrate su elementi già valutati dal consulente, anche perché la lenta evoluzione delle patologie consentiva di ritenere esatta la fissata data di decorrenza. Avverso detta sentenza la D'IA propone ricorso affidato ad un unico complesso motivo. Resistono con controricorso i Ministeri dell'Interno e del Tesoro. MOTIVI DELLA DECISIONE Parte ricorrente denunzia difetto di motivazione e violazione dell'art. 132 cod. proc. civ.nonché delle leggi 18/80 e 508/88, perché la Corte avrebbe nato ん welaxer omesso la puntuale verifica della data di insorgenza dello stato invalidante;
avrebbe omesso altresì di considerare la ratio delle leggi citate in epigrafe;
stante la conclamata esistenza di alcune patologie da epoca addirittura anteriore alla data della domanda, non sarebbero stati esposti i motivi per cui essa ricorrente non presentasse le condizioni per fruire dell'indennità sin dalla fase amministrativa. Il ricorso non merita accoglimento. 1 Inammissibile in quanto del tutto generico e privo di riferimento alla fattispecie è il profilo di doglianza relativo alla mancata considerazione della ratio delle leggi 18/80 e 508/88. Quanto alla decorrenza della prestazione, non sussiste il lamentato difetto di motivazione, avendo il Tribunale chiarito che il CTU aveva escluso l'automatismo tra psicosi ed inabilità totale, nonché la sussistenza delle condizioni per avere diritto all'indennità di accompagnamento, mentre aveva ancorato la decorrenza del beneficio a partire dall'epoca della recidiva degli episodi morbosi, per la necessità di supervisione nella somministrazione della terapia e di garanzia del controllo comportamentale, facendo coincidere il riconoscimento del beneficio dalla data del ricovero presso l'ospedale di Castrano. Avverso dette precise argomentazione in punto decorrenza non sono state mosse censure. Il ricorso va quindi rigettato. Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 20 febbraio 2003. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Gaule Толга во Гиза IL CANCELLIERS Cancelleria Depositato 17 OTT. 2003 CANCELLVERE O L K E N 2