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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/09/2025, n. 8145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8145 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
n. R.G. 17501/2021
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Premesso che con ordinanza del 10/6/25 regolarmente comunicata alla parte costituita, la causa è stata rimessa sul ruolo con rinvio per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, concedendo alle parti termini per il deposito telematico di note per la trattazione scritta, da effettuarsi in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter cpc introdotto dal d.lgs. n. 149/2022 e in vigore dal 1° gennaio 2023; lette le note di udienza tempestivamente depositate dalla parte costituita;
P.Q.M.
pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Barbara Gargia, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 17501/2021 r.g.a.c. promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Napoli, presso lo studio degli Avv.ti Manuela Malagoli e Paolo Pittureri, che la rappresentano e difendono in virtù di procura allegata in atti
ATTORE
(P.I. ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 protempore
CONVENUTO- CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio esponendo di aver sottoscritt,o il 2/9/19, con la società Controparte_1
, un contratto di collaborazione occasionale, per il periodo intercorrente CP_1 dal 02.09.19 al 31.12.19, per lo svolgimento dell'attività di promoter nell'ambito della “Campagna di sensibilizzazione uditiva” e di aver svolto la medesima attività anche nel periodo 2/5/19 – 31/8/19, in virtù di un precedente contratto;
che l'attività consisteva nel promuovere, presso varie farmacie, una campagna di pagina 2 di 7 sensibilizzazione uditiva, recandosi nei luoghi di volta in volta individuati dalla società convenuta e che, al termine di ogni giornata lavorativa svolta presso le diverse farmacie, veniva compilato dal responsabile un report con l'indicazione dell'orario di lavoro osservato, del numero delle interviste svolte e dell'affluenza della clientela. Ha poi esposto che, in data 23.10.19, la società le comunicava la CP_1 risoluzione dal contratto, deducendo che il recesso era da imputare alla stessa attrice, che aveva, a dire della società, fatto verbale richiesta in tal senso;
conseguentemente, la società dichiarava che avrebbe provveduto, sulla base di una clausola penale inserita nel contratto, a decurtare dall'ultima fattura l'importo di euro 300,00, somma questa relativa ai costi di formazione spesi.
Tanto premesso ed esposto, altresì, di aver impugnato l'avversa comunicazione, poiché ella, all'opposto, avrebbe voluto continuare a svolgere l'attività di collaborazione, come evincibile dall'email inviata alla società, in data 16.10.19 (in cui si dichiarava disponibile a continuare a svolgere l'incarico affidatole), ha dedotto,
l'attrice, di non aver neanche percepito, nonostante il regolare svolgimento dell'attività commissionatale, il compenso per il mese di settembre ed ottobre, pari a complessivi € 825,00, quantificato in base ai compensi pattuiti nel contratto (€
75,00 al giorno ed € 37,50 per la mezza giornata) e alle giornate e alle ore di lavoro effettivamente svolte, come evincibili dai report allegati in atti.
Tanto premesso, ha chiesto: “accertare e dichiarare che fra le parti in causa è intercorso un contratto di lavoro autonomo dal 02.09.19 al 23.10.19; accertare le somme spettanti alla ricorrente in virtù delle attività svolte e della prestazione offerta;
di condannare la al pagamento in favore del ricorrente della somma CP_1 complessiva di 825,00 a titolo di compensi maturati e non corrisposti oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito fino al soddisfo.
Previo accertamento dell'illegittimità della risoluzione contrattuale, condannare controparte al risarcimento di danni commisurati ai compensi che la ricorrente avrebbe maturato se avesse continuato a rendere la propria attività lavorativa quantificati in euro 825,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. condannare controparte al pagamento delle spese ed onorari di giudizio con attribuzione al procuratore anticipatorio.
pagina 3 di 7 Disposto il mutamento del rito, da rito lavoro a rito ordinario, la società convenuta non si è costituita, benchè ritualmente citata;
pertanto con ordinanza del 29/1/24 il
Giudice ha dichiarato la contumacia della stessa.
Stante l'assenza di istanze istruttorie, la causa, all'udienza del 20/3/25, è stata assegnata a sentenza e successivamente rimessa sul ruolo, con l'invito alla parte a depositare il fascicolo di parte, mancante in atti;
la causa è stata poi rinviata all'udienza del 18/9/25 per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
In via preliminare va detto che, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. – come modificato dalla riforma RT (D.Lgs. 149/22) e poi dal correttivo RT
(ex D.Lgs. 164/24) – la previsione secondo la quale “al termine della discussione orale il giudice se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni” si applica anche alle cause introdotte prima del 28/2/23 (v. art. 7 comma 3 del d.lgs. 164/24) e dunque anche alla presente.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che la domanda sia fondata e debba pertanto essere accolta, per quanto di seguito si dirà.
Va evidenziato che il presente procedimento è stato inizialmente assegnato alla sezione Lavoro e successivamente, non venendo in rilievo un rapporto di lavoro inquadrabile nell'ipotesi di cui all'art. 409 c.p.c., poi riassegnato al Giudice ordinario, competente per tabella per la materia dei contratti, e, dunque, a questo
Giudice della sezione XII.
La produzione di parte, in quanto cartacea, non veniva trasmessa – previa scannerizzazione - nel fascicolo telematico, pertanto, con ordinanza del 10/6/25, di rimessione della causa sul ruolo, il procuratore della parte attrice è stato invitato a ridepositare la propria produzione in formato digitale, nel fascicolo telematico.
Fatta tale premessa, in rito, va detto che l'attrice ha provato, mediante idonea documentazione, di aver stipulato con la società convenuta, un contratto di lavoro autonomo di tipo occasionale ex art. 2222 c.c., dapprima per il periodo 2/5/19 –
31/8/19 (stipulato il 29/4/19) e dopo per il periodo 2/9/19- 31/12/19 (stipulato in data 2/9/19); il contratto prevedeva un compenso mensile, da calcolarsi di volta in volta in base all'orario svolto e al numero di giorni prestati (come indicati in un report predisposto dall'attrice al termine dell'attività lavorativa svolta, a firma dei titolari delle farmacie presso le quali veniva svolta l'attività), pattuendosi, in pagina 4 di 7 contratto, un compenso fisso per la mezza giornata svolta (pari a € 37,50) e per la giornata intera (pari a € 75,00). Parte attrice ha poi dedotto di aver svolto la suddetta attività per i mesi di settembre ed ottobre, per 4 giornate, da retribuirsi in
€ 75,00 al giorno, e 14 mezze giornate da retribuirsi in € 37,50 al giorno, per ciascun mese, per complessivi € 825,00 (€ 412,50 per ciascun mese); ha provato tale attività depositando, oltre alle fatture emesse per ciascun mese, i report di ciascuna giornata, redatti dai responsabili delle varie farmacie presso le quali svolgeva l'attività lavorativa, report che indicano i giorni e l'orario di lavoro svolto per ciascuna giornata.
Ritiene, il Tribunale, che l'attrice abbia sufficientemente provato la sussistenza del contratto di lavoro autonomo occasionale con la società convenuta e l'esecuzione della propria prestazione, avendo depositato i report delle varie farmacie attestanti il lavoro prestato.
Orbene, è pacifico l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale in tema di prova dell'inadempimento delle obbligazioni, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento;
eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'articolo 1460 del Cc.(cfr. Cass.
23479/24; Cassazione civile sez. un., 30/10/2001, n.13533).
Facendo applicazione del suddetto principio in tema di onere della prova, attesa, per un verso, la prova del rapporto contrattuale tra le parti, oltre che dell'avvenuta esecuzione della prestazione da parte dell'attrice e considerato, per altro verso, che la società convenuta è rimasta contumace e, dunque, non si è costituita per eccepire l'avvenuto adempimento ai propri obblighi, non può che ritenersi fondata la domanda attorea di pagamento della somma di € 825,00, come richiesta per le prestazioni contrattuali rese.
pagina 5 di 7 Illegittima è poi la decurtazione, da parte della società, di € 300,00; ed infatti, dalla disamina della documentazione prodotta, emerge che tra le parti intercorrevano due contratti succedutisi nel tempo, il primo, per il periodo 2/5/19 – 31/8/19 (stipulato il 29/4/19) e il secondo, per il periodo 2/9/19- 31/12/19. La risoluzione del contratto avveniva nell'ambito del secondo contratto, mentre la trattenuta prevista dall'art. 5 del contratto, riguarda solo i casi di risoluzione intervenuti nel “primo trimestre di incarico”.
In ogni caso, deve ritenersi illegittimamente dichiarata la risoluzione del contratto prima della scadenza, non essendo intervenuto il recesso da parte dell'attrice. Ed infatti, dalla documentazione agli atti non emerge il dedotto recesso della Parte_1 dal contratto, come affermato dalla nella lettera del 23/10/19, essendosi CP_1 limitata, l'attrice, in una mail inviata alla società in data 16/10/19, a dare la disponibilità solo per 15/17 giorni nel mese di novembre;
tale dichiarazione non integra certamente un recesso e comunque, in ogni caso, la stessa non risulta formalizzata (ovvero contenuta in un atto sottoscritto dalla lavoratrice), essendo contenuta, la dichiarazione, in un messaggio inviato via mail, e, come tale, non idoneo a costituire una dichiarazione di recesso.
Per quanto sopra detto, deve ritenersi illegittimo il recesso della , con CP_1 accoglimento della domanda attorea di risarcimento dei danni da lucro cessante.
Quanto ai danni dell'attrice, deve ritenersi equo il riconoscimento della somma pari a € 825,00, corrispondente all'importo di € 412,50 per ciascuna mensilità
(corrispondente all'importo maturato per l'attività svolta nei mesi precedenti), fino alla data di scadenza del contratto (31/12/19), come richiesta dall'attrice, oltre rivalutazione monetaria (trattandosi di credito risarcitorio) e interessi legali calcolati sulle somme via via rivalutate, dalla data del recesso (23/10/19) fino alla presente pronuncia;
somma che, attualizzata, ammonta a complessivi € 1.080,00.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri del DM
55/14, applicati i valori minimi, in considerazione della attività processuale svolta, tenuto conto della contumacia della convenuta, per tutte le fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita,
pagina 6 di 7 così dispone:
1) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la società convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 825,00 a titolo di compensi non pagati, oltre rivalutazione e interessi legali dalla data di maturazione del credito fino al soddisfo;
2) Condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di €
1.080,00, a titolo di risarcimento danni, oltre interessi legali dalla presente pronuncia fino al soddisfo;
3) Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 1278,00 per onorari, oltre spese generali, i.v.a.,
c.p.a. come per legge, con attribuzione agli avv.ti Manuela Malagoli e Paolo
Pittureri, dichiaratisi anticipatari.
Napoli, 19/9/25
Il Giudice
dott. Barbara Gargia
pagina 7 di 7
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Premesso che con ordinanza del 10/6/25 regolarmente comunicata alla parte costituita, la causa è stata rimessa sul ruolo con rinvio per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, concedendo alle parti termini per il deposito telematico di note per la trattazione scritta, da effettuarsi in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter cpc introdotto dal d.lgs. n. 149/2022 e in vigore dal 1° gennaio 2023; lette le note di udienza tempestivamente depositate dalla parte costituita;
P.Q.M.
pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Barbara Gargia, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 17501/2021 r.g.a.c. promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Napoli, presso lo studio degli Avv.ti Manuela Malagoli e Paolo Pittureri, che la rappresentano e difendono in virtù di procura allegata in atti
ATTORE
(P.I. ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 protempore
CONVENUTO- CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio esponendo di aver sottoscritt,o il 2/9/19, con la società Controparte_1
, un contratto di collaborazione occasionale, per il periodo intercorrente CP_1 dal 02.09.19 al 31.12.19, per lo svolgimento dell'attività di promoter nell'ambito della “Campagna di sensibilizzazione uditiva” e di aver svolto la medesima attività anche nel periodo 2/5/19 – 31/8/19, in virtù di un precedente contratto;
che l'attività consisteva nel promuovere, presso varie farmacie, una campagna di pagina 2 di 7 sensibilizzazione uditiva, recandosi nei luoghi di volta in volta individuati dalla società convenuta e che, al termine di ogni giornata lavorativa svolta presso le diverse farmacie, veniva compilato dal responsabile un report con l'indicazione dell'orario di lavoro osservato, del numero delle interviste svolte e dell'affluenza della clientela. Ha poi esposto che, in data 23.10.19, la società le comunicava la CP_1 risoluzione dal contratto, deducendo che il recesso era da imputare alla stessa attrice, che aveva, a dire della società, fatto verbale richiesta in tal senso;
conseguentemente, la società dichiarava che avrebbe provveduto, sulla base di una clausola penale inserita nel contratto, a decurtare dall'ultima fattura l'importo di euro 300,00, somma questa relativa ai costi di formazione spesi.
Tanto premesso ed esposto, altresì, di aver impugnato l'avversa comunicazione, poiché ella, all'opposto, avrebbe voluto continuare a svolgere l'attività di collaborazione, come evincibile dall'email inviata alla società, in data 16.10.19 (in cui si dichiarava disponibile a continuare a svolgere l'incarico affidatole), ha dedotto,
l'attrice, di non aver neanche percepito, nonostante il regolare svolgimento dell'attività commissionatale, il compenso per il mese di settembre ed ottobre, pari a complessivi € 825,00, quantificato in base ai compensi pattuiti nel contratto (€
75,00 al giorno ed € 37,50 per la mezza giornata) e alle giornate e alle ore di lavoro effettivamente svolte, come evincibili dai report allegati in atti.
Tanto premesso, ha chiesto: “accertare e dichiarare che fra le parti in causa è intercorso un contratto di lavoro autonomo dal 02.09.19 al 23.10.19; accertare le somme spettanti alla ricorrente in virtù delle attività svolte e della prestazione offerta;
di condannare la al pagamento in favore del ricorrente della somma CP_1 complessiva di 825,00 a titolo di compensi maturati e non corrisposti oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito fino al soddisfo.
Previo accertamento dell'illegittimità della risoluzione contrattuale, condannare controparte al risarcimento di danni commisurati ai compensi che la ricorrente avrebbe maturato se avesse continuato a rendere la propria attività lavorativa quantificati in euro 825,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. condannare controparte al pagamento delle spese ed onorari di giudizio con attribuzione al procuratore anticipatorio.
pagina 3 di 7 Disposto il mutamento del rito, da rito lavoro a rito ordinario, la società convenuta non si è costituita, benchè ritualmente citata;
pertanto con ordinanza del 29/1/24 il
Giudice ha dichiarato la contumacia della stessa.
Stante l'assenza di istanze istruttorie, la causa, all'udienza del 20/3/25, è stata assegnata a sentenza e successivamente rimessa sul ruolo, con l'invito alla parte a depositare il fascicolo di parte, mancante in atti;
la causa è stata poi rinviata all'udienza del 18/9/25 per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
In via preliminare va detto che, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. – come modificato dalla riforma RT (D.Lgs. 149/22) e poi dal correttivo RT
(ex D.Lgs. 164/24) – la previsione secondo la quale “al termine della discussione orale il giudice se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni” si applica anche alle cause introdotte prima del 28/2/23 (v. art. 7 comma 3 del d.lgs. 164/24) e dunque anche alla presente.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che la domanda sia fondata e debba pertanto essere accolta, per quanto di seguito si dirà.
Va evidenziato che il presente procedimento è stato inizialmente assegnato alla sezione Lavoro e successivamente, non venendo in rilievo un rapporto di lavoro inquadrabile nell'ipotesi di cui all'art. 409 c.p.c., poi riassegnato al Giudice ordinario, competente per tabella per la materia dei contratti, e, dunque, a questo
Giudice della sezione XII.
La produzione di parte, in quanto cartacea, non veniva trasmessa – previa scannerizzazione - nel fascicolo telematico, pertanto, con ordinanza del 10/6/25, di rimessione della causa sul ruolo, il procuratore della parte attrice è stato invitato a ridepositare la propria produzione in formato digitale, nel fascicolo telematico.
Fatta tale premessa, in rito, va detto che l'attrice ha provato, mediante idonea documentazione, di aver stipulato con la società convenuta, un contratto di lavoro autonomo di tipo occasionale ex art. 2222 c.c., dapprima per il periodo 2/5/19 –
31/8/19 (stipulato il 29/4/19) e dopo per il periodo 2/9/19- 31/12/19 (stipulato in data 2/9/19); il contratto prevedeva un compenso mensile, da calcolarsi di volta in volta in base all'orario svolto e al numero di giorni prestati (come indicati in un report predisposto dall'attrice al termine dell'attività lavorativa svolta, a firma dei titolari delle farmacie presso le quali veniva svolta l'attività), pattuendosi, in pagina 4 di 7 contratto, un compenso fisso per la mezza giornata svolta (pari a € 37,50) e per la giornata intera (pari a € 75,00). Parte attrice ha poi dedotto di aver svolto la suddetta attività per i mesi di settembre ed ottobre, per 4 giornate, da retribuirsi in
€ 75,00 al giorno, e 14 mezze giornate da retribuirsi in € 37,50 al giorno, per ciascun mese, per complessivi € 825,00 (€ 412,50 per ciascun mese); ha provato tale attività depositando, oltre alle fatture emesse per ciascun mese, i report di ciascuna giornata, redatti dai responsabili delle varie farmacie presso le quali svolgeva l'attività lavorativa, report che indicano i giorni e l'orario di lavoro svolto per ciascuna giornata.
Ritiene, il Tribunale, che l'attrice abbia sufficientemente provato la sussistenza del contratto di lavoro autonomo occasionale con la società convenuta e l'esecuzione della propria prestazione, avendo depositato i report delle varie farmacie attestanti il lavoro prestato.
Orbene, è pacifico l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale in tema di prova dell'inadempimento delle obbligazioni, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento;
eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'articolo 1460 del Cc.(cfr. Cass.
23479/24; Cassazione civile sez. un., 30/10/2001, n.13533).
Facendo applicazione del suddetto principio in tema di onere della prova, attesa, per un verso, la prova del rapporto contrattuale tra le parti, oltre che dell'avvenuta esecuzione della prestazione da parte dell'attrice e considerato, per altro verso, che la società convenuta è rimasta contumace e, dunque, non si è costituita per eccepire l'avvenuto adempimento ai propri obblighi, non può che ritenersi fondata la domanda attorea di pagamento della somma di € 825,00, come richiesta per le prestazioni contrattuali rese.
pagina 5 di 7 Illegittima è poi la decurtazione, da parte della società, di € 300,00; ed infatti, dalla disamina della documentazione prodotta, emerge che tra le parti intercorrevano due contratti succedutisi nel tempo, il primo, per il periodo 2/5/19 – 31/8/19 (stipulato il 29/4/19) e il secondo, per il periodo 2/9/19- 31/12/19. La risoluzione del contratto avveniva nell'ambito del secondo contratto, mentre la trattenuta prevista dall'art. 5 del contratto, riguarda solo i casi di risoluzione intervenuti nel “primo trimestre di incarico”.
In ogni caso, deve ritenersi illegittimamente dichiarata la risoluzione del contratto prima della scadenza, non essendo intervenuto il recesso da parte dell'attrice. Ed infatti, dalla documentazione agli atti non emerge il dedotto recesso della Parte_1 dal contratto, come affermato dalla nella lettera del 23/10/19, essendosi CP_1 limitata, l'attrice, in una mail inviata alla società in data 16/10/19, a dare la disponibilità solo per 15/17 giorni nel mese di novembre;
tale dichiarazione non integra certamente un recesso e comunque, in ogni caso, la stessa non risulta formalizzata (ovvero contenuta in un atto sottoscritto dalla lavoratrice), essendo contenuta, la dichiarazione, in un messaggio inviato via mail, e, come tale, non idoneo a costituire una dichiarazione di recesso.
Per quanto sopra detto, deve ritenersi illegittimo il recesso della , con CP_1 accoglimento della domanda attorea di risarcimento dei danni da lucro cessante.
Quanto ai danni dell'attrice, deve ritenersi equo il riconoscimento della somma pari a € 825,00, corrispondente all'importo di € 412,50 per ciascuna mensilità
(corrispondente all'importo maturato per l'attività svolta nei mesi precedenti), fino alla data di scadenza del contratto (31/12/19), come richiesta dall'attrice, oltre rivalutazione monetaria (trattandosi di credito risarcitorio) e interessi legali calcolati sulle somme via via rivalutate, dalla data del recesso (23/10/19) fino alla presente pronuncia;
somma che, attualizzata, ammonta a complessivi € 1.080,00.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri del DM
55/14, applicati i valori minimi, in considerazione della attività processuale svolta, tenuto conto della contumacia della convenuta, per tutte le fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita,
pagina 6 di 7 così dispone:
1) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la società convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 825,00 a titolo di compensi non pagati, oltre rivalutazione e interessi legali dalla data di maturazione del credito fino al soddisfo;
2) Condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di €
1.080,00, a titolo di risarcimento danni, oltre interessi legali dalla presente pronuncia fino al soddisfo;
3) Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 1278,00 per onorari, oltre spese generali, i.v.a.,
c.p.a. come per legge, con attribuzione agli avv.ti Manuela Malagoli e Paolo
Pittureri, dichiaratisi anticipatari.
Napoli, 19/9/25
Il Giudice
dott. Barbara Gargia
pagina 7 di 7