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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 19/11/2025, n. 2574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2574 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
Sent. n. ………….
R.G 612/2025
..
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il G.U. Dott. Domenico Dente Gattola ha emesso la seguente sentenza
Avente ad oggetto: Opposizione a precetto
Tra
cf. rapp.to e difeso dall'avvocato Parte_1 C.F._1
GI CO presso il cui studio in Vico SE (Na) alla Piazza Umberto
I n.18 elegge domicilio , giusta procura in atti;
Attore
E cf: , rapp.ta e difesa dall'avv.to Controparte_1 C.F._2
IO RI presso il cui studio in Pompei (NA) alla Via Lepanto n. 247 elegge domicilio,giusta procura in atti;
Convenuto
CONCLUSIONI
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
In ogni caso si rinvia , espressamente anche ai verbali e agli atti di causa , che si hanno per integralmente ripetuti e trascritti in questa sede
Oggetto della presente opposizione è l'atto di precetto notificato al Pt_2 in data 23.01.2025 avverso cui la sig.ra spiegava opposizione.
[...] CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si osserva la regolare instaurazione del contraddittorio e del resto dall'istruttoria processuale non sono emersi elementi che autorizzino a ritenere fondata una carenza di legittimazione in tal senso di una delle parti.
Dalla lettura della documentazione in atti, si osserva come oggetto della controversia risulti essere l'opposizione avverso atto di precetto con un importo di € 5.033,68, laddove la competenza dell'autorità adita, il
Tribunale di Torre Annunziata è competente in materia per le cause superiori ad € 10,000,00( diecimila/00). Pertanto ne deriva l'incompetenza dell'autorità adita a favore del Giudice di Pace , territorialmente competente essendo fondata l'eccezione sollevata da parte convenuta, cui per altro ha aderito anche parte attrice.
Questo perché il valore della controversia rientra nell'ambito del valore riservato alla competenza del giudice di Pace e anche in ragione del fatto che ci troviamo al cospetto di un opposizione ex art 615 cpc.
La competenza dell'autorità adita è quindi determinata dal valore della somma per cui si procede, vale a dire del Giudice di Pace .
Di conseguenza non può che essere eccepita l'incompetenza dell'autorità adita a favore del Giudice di Pace di Torre Annunziata.
Tale circostanza , rende del tutto ininfluente e superflua qualsiasi ulteriore considerazione circa le argomentazioni sollevate dalle parti.
Sussistono fondati motivi per compensare in questa sede le spese di lite tra le parti.
PQM
Il G.U. dott. Domenico Dente Gattola , definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 provvede come di seguito :
1 Dichiara la propria incompetenza in favore del Giudice di Pace;
2.Fissa in giorni 60 dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione innanzi l'ufficio del Giudice di Pace territorialmente competente;
2. Compensa per questa fase le spese di lite tra le parti;
Torre Annunziata Lì 17.11.2025 Dott.Domenico Dente Gattola
R.G 612/2025
..
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il G.U. Dott. Domenico Dente Gattola ha emesso la seguente sentenza
Avente ad oggetto: Opposizione a precetto
Tra
cf. rapp.to e difeso dall'avvocato Parte_1 C.F._1
GI CO presso il cui studio in Vico SE (Na) alla Piazza Umberto
I n.18 elegge domicilio , giusta procura in atti;
Attore
E cf: , rapp.ta e difesa dall'avv.to Controparte_1 C.F._2
IO RI presso il cui studio in Pompei (NA) alla Via Lepanto n. 247 elegge domicilio,giusta procura in atti;
Convenuto
CONCLUSIONI
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
In ogni caso si rinvia , espressamente anche ai verbali e agli atti di causa , che si hanno per integralmente ripetuti e trascritti in questa sede
Oggetto della presente opposizione è l'atto di precetto notificato al Pt_2 in data 23.01.2025 avverso cui la sig.ra spiegava opposizione.
[...] CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si osserva la regolare instaurazione del contraddittorio e del resto dall'istruttoria processuale non sono emersi elementi che autorizzino a ritenere fondata una carenza di legittimazione in tal senso di una delle parti.
Dalla lettura della documentazione in atti, si osserva come oggetto della controversia risulti essere l'opposizione avverso atto di precetto con un importo di € 5.033,68, laddove la competenza dell'autorità adita, il
Tribunale di Torre Annunziata è competente in materia per le cause superiori ad € 10,000,00( diecimila/00). Pertanto ne deriva l'incompetenza dell'autorità adita a favore del Giudice di Pace , territorialmente competente essendo fondata l'eccezione sollevata da parte convenuta, cui per altro ha aderito anche parte attrice.
Questo perché il valore della controversia rientra nell'ambito del valore riservato alla competenza del giudice di Pace e anche in ragione del fatto che ci troviamo al cospetto di un opposizione ex art 615 cpc.
La competenza dell'autorità adita è quindi determinata dal valore della somma per cui si procede, vale a dire del Giudice di Pace .
Di conseguenza non può che essere eccepita l'incompetenza dell'autorità adita a favore del Giudice di Pace di Torre Annunziata.
Tale circostanza , rende del tutto ininfluente e superflua qualsiasi ulteriore considerazione circa le argomentazioni sollevate dalle parti.
Sussistono fondati motivi per compensare in questa sede le spese di lite tra le parti.
PQM
Il G.U. dott. Domenico Dente Gattola , definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 provvede come di seguito :
1 Dichiara la propria incompetenza in favore del Giudice di Pace;
2.Fissa in giorni 60 dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione innanzi l'ufficio del Giudice di Pace territorialmente competente;
2. Compensa per questa fase le spese di lite tra le parti;
Torre Annunziata Lì 17.11.2025 Dott.Domenico Dente Gattola