Articolo 2157 del Codice civile
Articolo 2156Articolo 2158
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19 aprile 1942
Art. 2157.

(Diritto di preferenza del concedente).

Il mezzadro, nella vendita dei prodotti assegnatigli in natura, deve, a parita' di condizioni, preferire il concedente.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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