Art. 2157.
(Diritto di preferenza del concedente).
Il mezzadro, nella vendita dei prodotti assegnatigli in natura, deve, a parita' di condizioni, preferire il concedente.
(Diritto di preferenza del concedente).
Il mezzadro, nella vendita dei prodotti assegnatigli in natura, deve, a parita' di condizioni, preferire il concedente.