Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2157.
(Diritto di preferenza del concedente).
Il mezzadro, nella vendita dei prodotti assegnatigli in natura, deve, a parita' di condizioni, preferire il concedente.
(Diritto di preferenza del concedente).
Il mezzadro, nella vendita dei prodotti assegnatigli in natura, deve, a parita' di condizioni, preferire il concedente.
Commentario • 1
- 1. Del lavoro nell'impresaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 29 maggio 2007 · 0.7157058
Giurisprudenza • 4
- 1. Corte d'Appello Bari, sentenza 11/03/2021, n. 437Provvedimento: […] ta dall'opponente Persona_1 (per conformità allo schema redatto secondo le clausole ABI relativamente alle clausole di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia ai termini ex art. 2157 c.c.), per violazione della concorrenza e della normativa antitrust ex art. 2 comma 2, lettera A) della legge 287/1990.C)In subordine gli appellanti si riportano integralmente a tutte le precedenti eccezioni e difese svolte sia nell'atto di appello sia dalLeggi di più...
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