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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIV, sentenza 26/02/2026, n. 1236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1236 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1236/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
OD FRANCESCO, Presidente
LL FRANCESCO, TO
BRIGANTE ROBERTO ANTONIO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 810/2023 depositato il 10/02/2023
proposto da
Comune di Gaeta - Piazza Xix Maggio N. 10 04024 Gaeta LT
Difeso da
Avv. Difensore_1 C/o Il Comune - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso funzionario.tributi@pec.comune.gaeta.lt.it contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Dr.ssa Difensore_2 - CF_Difensore_2
Dr. Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 705/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 3 e pubblicata il 21/06/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 199 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 165 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 135 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore del contribuente si rimette agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 705/03/22 depositata il 21.06.2022 la Commissione Tributaria Provinciale di Latina accoglieva i ricorsi riuniti proposti dalla sig.ra Resistente_1, avverso gli avvisi di accertamento n. 199 per IMU 2015, notificato il 26.09.2021, n. 165 per IMU 2018 del 02.09.2021 e n. 135 per IMU 2019 del
02.09.2021, con i quali il Comune di Gaeta contestava alla contribuente l'omesso versamento ed infedele dichiarazione dell'IMU relativamente all'unico immobile di sua proprietà sito nel comune di Gaeta alla Indirizzo_1 ed identificato al N.C.E. Indirizzo_1, rendita 826,33 euro. In particolare, mediante tali avvisi era stata disconosciuta l'agevolazione prima casa in quanto: “L'immobile non può essere considerato abitazione principale, in quanto il proprietario non vi risiede e non vi dimora abitualmente con tutto il Suo nucleo familiare (art. 13, c. 2, D.L. 201/11), posto che il coniuge risiede in altro Comune” (ritenendola un'abitazione sfitta, l'ente impositore aveva applicato la relativa aliquota del
10,60).
La sig.ra Resistente_1 si opponeva ai tre avvisi di accertamento eccependo il vizio della sottoscrizione degli atti opposti, la prescrizione e la decadenza dei crediti (per l'anno 2015), il diritto all'esenzione, l'illegittimità delle sanzioni applicate;
precisava il proprio diritto al riconoscimento di abitazione principale. Ribadiva ulteriormente le argomentazioni nelle memorie illustrative e di replica presentate il 31.5.2022.
Il Comune di Gaeta si costituiva in tutti e tre i giudizi e contestava le tesi attoree, in particolare quanto alla tempestività degli accertamenti e quanto alla legittima pretesa impositiva quale conseguenza della residenza della Ricorrente e del relativo coniuge.
La fase della mediazione si concludeva con esito negativo.
Il Collegio disponeva preliminarmente la riunione dei tre ricorsi e, dopo aver ritenuto non valida la firma degli atti opposti, osservava che non era stata mai presentata alcuna dichiarazione infedele e, riteneva tardivo l'accertamento per l'anno 2015; riconosceva comunque la residenza della contribuente nell'immobile occupato e quindi l'esenzione dall'imposta. Accoglieva pertanto i ricorsi riuniti e compensava le spese.
Il Comune di Gaeta propone appello, previa riunione con gli appelli di cui alle sentenze n. 759/01/2022, depositata il 13/07/2022, RGA 870/2023 e n. 737/02/2022, depositata il 04/07/2022, RGA 866/2023, tutte relative al medesimo immobile ma ad altre annualità d'imposta, stante l'indubbia connessione oggettiva e soggettiva, deducendo l'erroneità della sentenza con riguardo: 1) al difetto di valida sottoscrizione dell'atto impugnato;
2) alla intervenuta prescrizione del credito per l'anno 2015; 3) all'esenzione dall'imposta, per la quale – alla luce della sentenza n. 209/2022 della Corte costituzionale con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge
6.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22.12.2011, n. 214 e ulteriori successive modificazioni, svincolando il riconoscimento dell'esenzione IMU per abitazione principale dalla residenza anagrafica del nucleo familiare del possessore dell'immobile – l'impugnazione riguarda esclusivamente il secondo requisito di cui al citato art. 13, comma 2, e cioè il ricorrere o meno della “dimora abituale” nell'immobile; 4) alle sanzioni irrogate in sede di accertamento. Chiede, in riforma totale della sentenza appellata, di confermare la legittimità e la fondatezza degli avvisi di accertamento IMU originariamente impugnati. Con vittoria di spese di giudizio.
Risulta costituita la contribuente, che, in primo luogo, eccepisce l'inammissibilità dell'appello in quanto promosso da un soggetto non legittimato e contenente motivi nuovi. Nel merito ripropone le contestazioni formulate con il ricorso di primo grado agli avvisi impugnati, non esaminate dalla Corte di Latina
(illegittimità della pretesa di cui all'avviso IMU anno 2015 per decadenza, con conseguente violazione dell'art. 1, comma 161 Legge 27.12.2006, n. 296; illegittimità ed infondatezza della pretesa per carenza del presupposto impositivo;
inapplicabilità delle sanzioni per il ricorrere di una causa di non punibilità).
Chiede perciò: − dichiarare l'inammissibilità dell'appello; − rigettare, in quanto infondato, l'appello del
Comune di Gaeta e confermare l'annullamento dei 3 avvisi di accertamento IMU, anche accogliendo le doglianze sulle quali la Corte di primo grado non si è pronunciata;
− condannare ex art. 15, D.lgs. n.
546/92, la controparte al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
All'udienza del 10/12/2025, respinta la richiesta di riunione degli appelli, la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno dapprima esaminate le eccezioni preliminari sollevate dalla contribuente circa l'ammissibilità dell'appello. Esse sono entrambe infondate e vengono respinte.
In effetti, l'asserito difetto di legittimazione del soggetto proponente l'appello, avv. Difensore_1, perché non ancora perfezionato l'atto amministrativo di conferimento della delega [rectius: procura alla lite, n.d.
e.] in suo favore risulta sanato con la successiva approvazione della relativa delibera di Giunta. Quanto all'inammissibilità dell'appello per violazione del divieto di domande nuove, è sufficiente rilevare che il mutamento delle argomentazioni difensive del Comune di Gaeta costituisce una mera precisazione delle stesse, resa necessaria dalla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, quarto periodo d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, nella legge 22.12.2011, n. 214, sopravvenuta alla pronuncia di primo grado.
Quanto al merito, all'esito della camera di consiglio, il Collegio reputa che l'appello – fondato solo quanto al primo motivo, riguardante il difetto di sottoscrizione dell'atto, e infondato quanto a tutti gli altri – vada respinto, con conseguente annullamento degli atti impositivi impugnati.
L'eccezione formale della contribuente circa la carenza di sottoscrizione degli avvisi di accertamento, che costituisce oggetto del primo motivo di appello, è pretestuosa e smentita dalla semplice disamina del singolo atto. Infatti, ai sensi dell'art. 1, comma 87, della L. 549/95, la firma autografa del funzionario responsabile sugli avvisi di accertamento può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo dello stesso purchè risulti da apposito provvedimento di livello dirigenziale. Tale norma è tra l'altro ampiamente confermata dalla giurisprudenza (vedasi per tutte Cass. 20628/2017, 31707/2018,
12756/2019 e 29820/2021). Dalla semplice lettura degli avvisi impugnati si evince che l'autorizzazione alla sostituzione della firma discende da Determina Dirigenziale n. 75 del 19/10/2016, atto che essendo soggetto a pubblicazione era legalmente noto e non necessitante di allegazione.
Riguardo il secondo motivo, ancorché rubricato come prescrizione del credito per l'anno 2015, questo
Collegio rileva che è da considerarsi attinente alla decadenza del Comune dal potere impositivo e, così inteso, esso è fondato. Infatti, il termine per potere avanzare la pretesa impositiva da parte dell'Ente, relativamente alla IMU per l'anno 2015, era il 26.03.2021, mentre, l'avviso di accertamento è stato notificato a mezzo raccomandata consegnata all'Ufficio postale per la notifica in data 09.09.2021.
Occorre a questo punto procedere all'esame dei restanti motivi di appello, che affrontano le ulteriori censure mosse dalla contribuente agli atti impugnati e che la Corte di primo grado ha implicitamente ritenuto assorbiti dall'accoglimento dell'eccezione relativa alla carenza della loro sottoscrizione.
Il Comune di Gaeta con gli avvisi di accertamento in oggetto ha accertato l'imposta dovuta dal contribuente per gli anni 2018 e 2019, in relazione alla proprietà dell'unità immobiliare sita in Gaeta in Indirizzo_1, ritenendo non spettante l'esenzione dal tributo prevista per la cd. prima casa.
Come noto, con la sentenza n. 209 del 2022 della Corte costituzionale è stato dichiarato illegittimo l'articolo 13, comma 2, quarto periodo, del D.L. n. 201 del 2011 perché in contrasto con gli articoli 3, 31 e
53 della Costituzione. Afferma in proposito la Consulta che ai fini del riconoscimento dell'esenzione sulla
"prima casa", non ritenere sufficiente, per ciascun coniuge o persona legata da unione civile, la residenza anagrafica e la dimora abituale in un determinato immobile, determina un'evidente discriminazione rispetto ai conviventi di fatto, i quali, in presenza delle medesime condizioni, si vedono invece accordato, per ciascun rispettivo immobile, il suddetto beneficio.
Non vi è però un ragionevole motivo per discriminare tali situazioni: la Corte costituzionale osserva che
"Non può, infatti, essere evocato l'obbligo di coabitazione stabilito per i coniugi dall'art. 143 del codice civile, dal momento che una determinazione consensuale o una giusta causa non impediscono loro, indiscussa l'affectio coniugalis, di stabilire residenze disgiunte. Né a tale possibilità si oppongono le norme sulla "residenza familiare" dei coniugi o "comune" degli uniti civilmente. Inoltre, il secondo comma dell'art. 45 c.c., contemplando l'ipotesi di residenze disgiunte, conferma la possibilità per i genitori di avere una propria residenza personale". La Consulta ha chiarito che le dichiarazioni di illegittimità costituzionale non determinano, in alcun modo, una situazione in cui le cosiddette "seconde case" delle coppie unite in matrimonio o in unione civile ne possano usufruire: ove queste abbiano la stessa dimora abituale (e quindi principale) l'esenzione spetta una sola volta".
In particolare, si legge nella sentenza che: "Nel nostro ordinamento costituzionale non possono trovare cittadinanza misure fiscali strutturate in modo da penalizzare coloro che, così formalizzando il proprio rapporto, decidono di unirsi in matrimonio o di costituire una unione civile". L'illegittimità è stata estesa anche ad altre norme, in particolare a quelle che, per i componenti del nucleo familiare, limitano l'esenzione ad uno solo degli immobili siti nel medesimo comune (quinto periodo del comma 2 dell'articolo
13, D.L. n. 201 del 2011) e che prevedono che essi optino per una sola agevolazione quando hanno residenze e dimore abituali diverse (art. 1, comma 741, lettera b) della L. n. 160 del 2019, come modificato dall'articolo 5-decies del D.L. n. 146 del 2021). Dunque, con la sentenza in esame, la Corte ha disposto che l'abitazione principale è quella dove il possessore ha la residenza anagrafica e la dimora abituale, non essendo necessario che l'intero nucleo familiare abbia la residenza e la dimora nello stesso luogo, con la conseguenza che i coniugi residenti in immobili siti in Comuni diversi possono godere della doppia esenzione dall'I.M.U. (a tal riguardo vedasi anche la recente Ordinanza n. 4292/2025 della Corte di Cassazione).
È, così, possibile che venga concessa una doppia esenzione, a prescindere dal fatto che gli immobili siano ubicati nello stesso Comune o in Comuni diversi.
Facendo applicazione dei principi dianzi esposti al caso in esame, deve reputarsi che non è conforme a diritto escludere l'esenzione in capo alla odierna appellante. Deve invero osservarsi che negli avvisi di accertamento impugnati in primo grado e oggetto del presente contenzioso il Comune di Gaeta non aveva addotto alcun elemento probatorio circa l'asserita assenza, in capo all'appellante, dei requisiti fondanti l'esenzione I.M.U. per c.d. "prima casa", fondati sulla presenza o meno di una effettiva dimora del medesimo nell'immobile in questione. Infatti, il Comune si è limitato a fondare il recupero impositivo sulla mera diversità della residenza del coniuge e del suo nucleo familiare, da ciò facendo discendere in modo automatico la non spettanza dell'esenzione per l'immobile in oggetto.
Di contro, dagli atti di causa risulta che la contribuente ha dimostrato di avere la residenza nell'immobile in questione dall'anno 2007 (certificazione sanitaria, tessera elettorale, certificato contestuale di residenza
AIRE e stato di famiglia AIRE, rilasciato il 22.10.2021 dal Comune di Maddaloni da cui emerge che il coniuge risulta emigrato in Svizzera con i figli dal 2014, consumi delle utenze domestiche in linea con la presenza in casa di una sola persona).
Risulta così infondato il terzo motivo di appello.
Infine, escluso che la contribuente fosse tenuta ad assolvere il tributo viene meno anche l'applicazione della sanzione per l'omesso versamento dello stesso. Ne consegue l'infondatezza del quarto motivo di appello.
Pertanto, alla luce delle su esposte motivazioni la Corte, restando assorbita ogni altra eccezione da quanto prefato, rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza dei primi giudici, sia pure con la diversa motivazione innanzi esposta.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
respinge l'appello del Comune di Gaeta e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna l'appellante a rifondere alla contribuente appellata le spese processuali del grado, liquidate in € 2.000 oltre accessori di legge.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
OD FRANCESCO, Presidente
LL FRANCESCO, TO
BRIGANTE ROBERTO ANTONIO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 810/2023 depositato il 10/02/2023
proposto da
Comune di Gaeta - Piazza Xix Maggio N. 10 04024 Gaeta LT
Difeso da
Avv. Difensore_1 C/o Il Comune - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso funzionario.tributi@pec.comune.gaeta.lt.it contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Dr.ssa Difensore_2 - CF_Difensore_2
Dr. Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 705/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 3 e pubblicata il 21/06/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 199 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 165 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 135 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore del contribuente si rimette agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 705/03/22 depositata il 21.06.2022 la Commissione Tributaria Provinciale di Latina accoglieva i ricorsi riuniti proposti dalla sig.ra Resistente_1, avverso gli avvisi di accertamento n. 199 per IMU 2015, notificato il 26.09.2021, n. 165 per IMU 2018 del 02.09.2021 e n. 135 per IMU 2019 del
02.09.2021, con i quali il Comune di Gaeta contestava alla contribuente l'omesso versamento ed infedele dichiarazione dell'IMU relativamente all'unico immobile di sua proprietà sito nel comune di Gaeta alla Indirizzo_1 ed identificato al N.C.E. Indirizzo_1, rendita 826,33 euro. In particolare, mediante tali avvisi era stata disconosciuta l'agevolazione prima casa in quanto: “L'immobile non può essere considerato abitazione principale, in quanto il proprietario non vi risiede e non vi dimora abitualmente con tutto il Suo nucleo familiare (art. 13, c. 2, D.L. 201/11), posto che il coniuge risiede in altro Comune” (ritenendola un'abitazione sfitta, l'ente impositore aveva applicato la relativa aliquota del
10,60).
La sig.ra Resistente_1 si opponeva ai tre avvisi di accertamento eccependo il vizio della sottoscrizione degli atti opposti, la prescrizione e la decadenza dei crediti (per l'anno 2015), il diritto all'esenzione, l'illegittimità delle sanzioni applicate;
precisava il proprio diritto al riconoscimento di abitazione principale. Ribadiva ulteriormente le argomentazioni nelle memorie illustrative e di replica presentate il 31.5.2022.
Il Comune di Gaeta si costituiva in tutti e tre i giudizi e contestava le tesi attoree, in particolare quanto alla tempestività degli accertamenti e quanto alla legittima pretesa impositiva quale conseguenza della residenza della Ricorrente e del relativo coniuge.
La fase della mediazione si concludeva con esito negativo.
Il Collegio disponeva preliminarmente la riunione dei tre ricorsi e, dopo aver ritenuto non valida la firma degli atti opposti, osservava che non era stata mai presentata alcuna dichiarazione infedele e, riteneva tardivo l'accertamento per l'anno 2015; riconosceva comunque la residenza della contribuente nell'immobile occupato e quindi l'esenzione dall'imposta. Accoglieva pertanto i ricorsi riuniti e compensava le spese.
Il Comune di Gaeta propone appello, previa riunione con gli appelli di cui alle sentenze n. 759/01/2022, depositata il 13/07/2022, RGA 870/2023 e n. 737/02/2022, depositata il 04/07/2022, RGA 866/2023, tutte relative al medesimo immobile ma ad altre annualità d'imposta, stante l'indubbia connessione oggettiva e soggettiva, deducendo l'erroneità della sentenza con riguardo: 1) al difetto di valida sottoscrizione dell'atto impugnato;
2) alla intervenuta prescrizione del credito per l'anno 2015; 3) all'esenzione dall'imposta, per la quale – alla luce della sentenza n. 209/2022 della Corte costituzionale con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge
6.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22.12.2011, n. 214 e ulteriori successive modificazioni, svincolando il riconoscimento dell'esenzione IMU per abitazione principale dalla residenza anagrafica del nucleo familiare del possessore dell'immobile – l'impugnazione riguarda esclusivamente il secondo requisito di cui al citato art. 13, comma 2, e cioè il ricorrere o meno della “dimora abituale” nell'immobile; 4) alle sanzioni irrogate in sede di accertamento. Chiede, in riforma totale della sentenza appellata, di confermare la legittimità e la fondatezza degli avvisi di accertamento IMU originariamente impugnati. Con vittoria di spese di giudizio.
Risulta costituita la contribuente, che, in primo luogo, eccepisce l'inammissibilità dell'appello in quanto promosso da un soggetto non legittimato e contenente motivi nuovi. Nel merito ripropone le contestazioni formulate con il ricorso di primo grado agli avvisi impugnati, non esaminate dalla Corte di Latina
(illegittimità della pretesa di cui all'avviso IMU anno 2015 per decadenza, con conseguente violazione dell'art. 1, comma 161 Legge 27.12.2006, n. 296; illegittimità ed infondatezza della pretesa per carenza del presupposto impositivo;
inapplicabilità delle sanzioni per il ricorrere di una causa di non punibilità).
Chiede perciò: − dichiarare l'inammissibilità dell'appello; − rigettare, in quanto infondato, l'appello del
Comune di Gaeta e confermare l'annullamento dei 3 avvisi di accertamento IMU, anche accogliendo le doglianze sulle quali la Corte di primo grado non si è pronunciata;
− condannare ex art. 15, D.lgs. n.
546/92, la controparte al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
All'udienza del 10/12/2025, respinta la richiesta di riunione degli appelli, la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno dapprima esaminate le eccezioni preliminari sollevate dalla contribuente circa l'ammissibilità dell'appello. Esse sono entrambe infondate e vengono respinte.
In effetti, l'asserito difetto di legittimazione del soggetto proponente l'appello, avv. Difensore_1, perché non ancora perfezionato l'atto amministrativo di conferimento della delega [rectius: procura alla lite, n.d.
e.] in suo favore risulta sanato con la successiva approvazione della relativa delibera di Giunta. Quanto all'inammissibilità dell'appello per violazione del divieto di domande nuove, è sufficiente rilevare che il mutamento delle argomentazioni difensive del Comune di Gaeta costituisce una mera precisazione delle stesse, resa necessaria dalla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, quarto periodo d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, nella legge 22.12.2011, n. 214, sopravvenuta alla pronuncia di primo grado.
Quanto al merito, all'esito della camera di consiglio, il Collegio reputa che l'appello – fondato solo quanto al primo motivo, riguardante il difetto di sottoscrizione dell'atto, e infondato quanto a tutti gli altri – vada respinto, con conseguente annullamento degli atti impositivi impugnati.
L'eccezione formale della contribuente circa la carenza di sottoscrizione degli avvisi di accertamento, che costituisce oggetto del primo motivo di appello, è pretestuosa e smentita dalla semplice disamina del singolo atto. Infatti, ai sensi dell'art. 1, comma 87, della L. 549/95, la firma autografa del funzionario responsabile sugli avvisi di accertamento può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo dello stesso purchè risulti da apposito provvedimento di livello dirigenziale. Tale norma è tra l'altro ampiamente confermata dalla giurisprudenza (vedasi per tutte Cass. 20628/2017, 31707/2018,
12756/2019 e 29820/2021). Dalla semplice lettura degli avvisi impugnati si evince che l'autorizzazione alla sostituzione della firma discende da Determina Dirigenziale n. 75 del 19/10/2016, atto che essendo soggetto a pubblicazione era legalmente noto e non necessitante di allegazione.
Riguardo il secondo motivo, ancorché rubricato come prescrizione del credito per l'anno 2015, questo
Collegio rileva che è da considerarsi attinente alla decadenza del Comune dal potere impositivo e, così inteso, esso è fondato. Infatti, il termine per potere avanzare la pretesa impositiva da parte dell'Ente, relativamente alla IMU per l'anno 2015, era il 26.03.2021, mentre, l'avviso di accertamento è stato notificato a mezzo raccomandata consegnata all'Ufficio postale per la notifica in data 09.09.2021.
Occorre a questo punto procedere all'esame dei restanti motivi di appello, che affrontano le ulteriori censure mosse dalla contribuente agli atti impugnati e che la Corte di primo grado ha implicitamente ritenuto assorbiti dall'accoglimento dell'eccezione relativa alla carenza della loro sottoscrizione.
Il Comune di Gaeta con gli avvisi di accertamento in oggetto ha accertato l'imposta dovuta dal contribuente per gli anni 2018 e 2019, in relazione alla proprietà dell'unità immobiliare sita in Gaeta in Indirizzo_1, ritenendo non spettante l'esenzione dal tributo prevista per la cd. prima casa.
Come noto, con la sentenza n. 209 del 2022 della Corte costituzionale è stato dichiarato illegittimo l'articolo 13, comma 2, quarto periodo, del D.L. n. 201 del 2011 perché in contrasto con gli articoli 3, 31 e
53 della Costituzione. Afferma in proposito la Consulta che ai fini del riconoscimento dell'esenzione sulla
"prima casa", non ritenere sufficiente, per ciascun coniuge o persona legata da unione civile, la residenza anagrafica e la dimora abituale in un determinato immobile, determina un'evidente discriminazione rispetto ai conviventi di fatto, i quali, in presenza delle medesime condizioni, si vedono invece accordato, per ciascun rispettivo immobile, il suddetto beneficio.
Non vi è però un ragionevole motivo per discriminare tali situazioni: la Corte costituzionale osserva che
"Non può, infatti, essere evocato l'obbligo di coabitazione stabilito per i coniugi dall'art. 143 del codice civile, dal momento che una determinazione consensuale o una giusta causa non impediscono loro, indiscussa l'affectio coniugalis, di stabilire residenze disgiunte. Né a tale possibilità si oppongono le norme sulla "residenza familiare" dei coniugi o "comune" degli uniti civilmente. Inoltre, il secondo comma dell'art. 45 c.c., contemplando l'ipotesi di residenze disgiunte, conferma la possibilità per i genitori di avere una propria residenza personale". La Consulta ha chiarito che le dichiarazioni di illegittimità costituzionale non determinano, in alcun modo, una situazione in cui le cosiddette "seconde case" delle coppie unite in matrimonio o in unione civile ne possano usufruire: ove queste abbiano la stessa dimora abituale (e quindi principale) l'esenzione spetta una sola volta".
In particolare, si legge nella sentenza che: "Nel nostro ordinamento costituzionale non possono trovare cittadinanza misure fiscali strutturate in modo da penalizzare coloro che, così formalizzando il proprio rapporto, decidono di unirsi in matrimonio o di costituire una unione civile". L'illegittimità è stata estesa anche ad altre norme, in particolare a quelle che, per i componenti del nucleo familiare, limitano l'esenzione ad uno solo degli immobili siti nel medesimo comune (quinto periodo del comma 2 dell'articolo
13, D.L. n. 201 del 2011) e che prevedono che essi optino per una sola agevolazione quando hanno residenze e dimore abituali diverse (art. 1, comma 741, lettera b) della L. n. 160 del 2019, come modificato dall'articolo 5-decies del D.L. n. 146 del 2021). Dunque, con la sentenza in esame, la Corte ha disposto che l'abitazione principale è quella dove il possessore ha la residenza anagrafica e la dimora abituale, non essendo necessario che l'intero nucleo familiare abbia la residenza e la dimora nello stesso luogo, con la conseguenza che i coniugi residenti in immobili siti in Comuni diversi possono godere della doppia esenzione dall'I.M.U. (a tal riguardo vedasi anche la recente Ordinanza n. 4292/2025 della Corte di Cassazione).
È, così, possibile che venga concessa una doppia esenzione, a prescindere dal fatto che gli immobili siano ubicati nello stesso Comune o in Comuni diversi.
Facendo applicazione dei principi dianzi esposti al caso in esame, deve reputarsi che non è conforme a diritto escludere l'esenzione in capo alla odierna appellante. Deve invero osservarsi che negli avvisi di accertamento impugnati in primo grado e oggetto del presente contenzioso il Comune di Gaeta non aveva addotto alcun elemento probatorio circa l'asserita assenza, in capo all'appellante, dei requisiti fondanti l'esenzione I.M.U. per c.d. "prima casa", fondati sulla presenza o meno di una effettiva dimora del medesimo nell'immobile in questione. Infatti, il Comune si è limitato a fondare il recupero impositivo sulla mera diversità della residenza del coniuge e del suo nucleo familiare, da ciò facendo discendere in modo automatico la non spettanza dell'esenzione per l'immobile in oggetto.
Di contro, dagli atti di causa risulta che la contribuente ha dimostrato di avere la residenza nell'immobile in questione dall'anno 2007 (certificazione sanitaria, tessera elettorale, certificato contestuale di residenza
AIRE e stato di famiglia AIRE, rilasciato il 22.10.2021 dal Comune di Maddaloni da cui emerge che il coniuge risulta emigrato in Svizzera con i figli dal 2014, consumi delle utenze domestiche in linea con la presenza in casa di una sola persona).
Risulta così infondato il terzo motivo di appello.
Infine, escluso che la contribuente fosse tenuta ad assolvere il tributo viene meno anche l'applicazione della sanzione per l'omesso versamento dello stesso. Ne consegue l'infondatezza del quarto motivo di appello.
Pertanto, alla luce delle su esposte motivazioni la Corte, restando assorbita ogni altra eccezione da quanto prefato, rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza dei primi giudici, sia pure con la diversa motivazione innanzi esposta.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
respinge l'appello del Comune di Gaeta e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna l'appellante a rifondere alla contribuente appellata le spese processuali del grado, liquidate in € 2.000 oltre accessori di legge.