Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIV, sentenza 26/02/2026, n. 1236
CGT2
Sentenza 26 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Vizio di sottoscrizione degli atti opposti

    La Corte ha ritenuto l'eccezione pretestuosa e smentita dalla documentazione, poiché la firma autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile, purché risulti da apposito provvedimento dirigenziale, come nel caso di specie (Determina Dirigenziale n. 75 del 19/10/2016).

  • Accolto
    Prescrizione/Decadenza del credito per l'anno 2015

    Il Collegio ha ritenuto fondata l'eccezione, qualificandola come decadenza del Comune dal potere impositivo. Il termine per la pretesa impositiva per il 2015 era il 26.03.2021, mentre l'avviso è stato notificato il 09.09.2021, oltre i termini di legge.

  • Accolto
    Diritto all'esenzione IMU per abitazione principale

    La Corte ha ritenuto fondata la doglianza, applicando la sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022. È stata disconosciuta la prassi del Comune di negare l'esenzione basandosi sulla sola diversità di residenza del coniuge, quando la contribuente ha dimostrato la residenza anagrafica e la dimora abituale nell'immobile, con elementi probatori a sostegno (certificazioni sanitarie, tessera elettorale, certificato AIRE, consumi utenze).

  • Accolto
    Illegittimità delle sanzioni applicate

    Escluso che la contribuente fosse tenuta ad assolvere il tributo, viene meno anche l'applicazione della sanzione per l'omesso versamento.

  • Rigettato
    Difetto di valida sottoscrizione dell'atto impugnato

    La Corte ha ritenuto l'eccezione pretestuosa e smentita dalla documentazione, poiché la firma autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile, purché risulti da apposito provvedimento dirigenziale, come nel caso di specie (Determina Dirigenziale n. 75 del 19/10/2016).

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione del credito per l'anno 2015

    Il Collegio ha ritenuto fondata l'eccezione, qualificandola come decadenza del Comune dal potere impositivo. Il termine per la pretesa impositiva per il 2015 era il 26.03.2021, mentre l'avviso è stato notificato il 09.09.2021, oltre i termini di legge.

  • Rigettato
    Esenzione dall'imposta per abitazione principale

    La Corte ha ritenuto fondata la doglianza della contribuente, applicando la sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022. È stata disconosciuta la prassi del Comune di negare l'esenzione basandosi sulla sola diversità di residenza del coniuge, quando la contribuente ha dimostrato la residenza anagrafica e la dimora abituale nell'immobile, con elementi probatori a sostegno (certificazioni sanitarie, tessera elettorale, certificato AIRE, consumi utenze).

  • Rigettato
    Sanzioni irrogate in sede di accertamento

    Escluso che la contribuente fosse tenuta ad assolvere il tributo, viene meno anche l'applicazione della sanzione per l'omesso versamento.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIV, sentenza 26/02/2026, n. 1236
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 1236
    Data del deposito : 26 febbraio 2026

    Testo completo