TAR Firenze, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 277
TAR
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione principio di territorialità

    Il Collegio ritiene che il criterio di territorialità sia legittimo e ragionevole, in quanto volto a privilegiare le strutture presenti nella zona di residenza dei pazienti e a garantire un accesso efficace alle cure. La giurisprudenza riconosce tale principio nell'ambito dell'art. 32 Cost. e la DGR n. 1150/2023 conferma la necessità di tenere conto del criterio di territorialità. La ripartizione dei budget tra le province non risulta sproporzionata e la scelta di assegnare l'intero budget territoriale in caso di unica struttura presente rientra nell'equilibrio tra qualità delle prestazioni e accesso alle cure.

  • Rigettato
    Mancanza requisiti capacità economica e finanziaria della controinteressata

    L'avviso non poneva una soglia minima di fatturato per l'ammissione. La Commissione ha valutato la compatibilità e congruità del fatturato rispetto ai fabbisogni. Tale valutazione è compatibile con il Capitolato e l'Avviso. La NI SP ha dimostrato di aver saturato il budget nel 2024 e il suo fatturato globale garantisce la solidità finanziaria. Le successive ridistribuzioni del budget non inficiano la legittimità degli atti impugnati.

  • Rigettato
    Irrazionalità dei criteri comparativi di valutazione della qualità

    La DGR n. 1150/2023 indica criteri indispensabili ma non esaurisce la gamma degli elementi di valutazione. I criteri utilizzati sono quantitativi ma misurabili e coerenti con le finalità di sicurezza, appropriatezza e qualità. Sono previsti dall'Avviso e sono coerenti con i fabbisogni aziendali. Non si ravvisa palese irragionevolezza o illogicità.

  • Rigettato
    Illegittimità nell'attribuzione dei punteggi

    Le censure relative al tasso di infezioni post-chirurgiche sono infondate per applicazione del principio del tempus regit actum e coerenza metodologica. La valutazione sul numero di interventi di protesi d'anca è basata su dati ufficiali e non è censurabile per la significatività del campione. La valutazione sulla gestione del rischio clinico è corretta, distinguendo tra piano di gestione del rischio e piano di miglioramento, e NI SP ha prodotto documentazione più completa. La valutazione sulla gestione delle liste d'attesa è corretta, poiché SS CT non ha trasmesso i dati richiesti secondo le modalità indicate. L'attribuzione del punteggio zero per la gestione del rischio correlato ai dispositivi medici è corretta per omessa produzione documentale. La valutazione sul personale medico dipendente è corretta, non essendo dimostrata la partecipazione all'attività chirurgica. La valutazione sui posti letto per recovery room è corretta, poiché la risposta al soccorso istruttorio è stata considerata integrativa e non ammissibile. La valutazione sulla dotazione tecnologica (TC/RMN) è corretta, poiché mancavano le autorizzazioni/accreditamenti alla data di scadenza del bando.

  • Rigettato
    Sopravvenuta sospensione normativa

    Il principio del tempus regit actum impedisce l'applicazione retroattiva delle norme sopravvenute alle procedure già avviate, salvo espressa previsione contraria. La L. n. 193/2024 non prevede tale estensione. Le procedure amministrative sono regolate dalla normativa vigente al momento della loro indizione. La sospensione normativa non incide sulla legittimità degli atti già adottati.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata dalla illegittimità dei provvedimenti impugnati nel ricorso principale

    Poiché i motivi del ricorso originario sono stati ritenuti infondati, anche questo motivo di ricorso per motivi aggiunti è infondato.

  • Rigettato
    Difetto di attribuzione e incompetenza assoluta per rimodulazione budget senza consenso

    La variazione rientra nella continuità esecutiva delle delibere regionali e si fonda sull'art. 6, comma 17, della convenzione che impone l'uniformità alle indicazioni di programmazione aziendale. La ASL ha dato atto di un incontro con le strutture accreditate e la SS CT ha espresso consenso all'esecuzione della delibera. Non vi è prova di squilibrio contrattuale o pregiudizio.

  • Improcedibile
    Violazione lex specialis e eccesso di potere per illogicità e travisamento (gestione rischio clinico, posti letto, sale operatorie)

    Il ricorso incidentale è considerato improcedibile in quanto subordinato all'accoglimento del ricorso principale, che è stato respinto. Inoltre, il Collegio ritiene che non vi sia interesse alla valutazione del ricorso incidentale data la soccombenza del ricorso principale.

  • Improcedibile
    Soccorso istruttorio vietato per richiesta chiarimenti su posti letto recovery room

    Il ricorso incidentale è considerato improcedibile in quanto subordinato all'accoglimento del ricorso principale, che è stato respinto. Inoltre, il Collegio ritiene che non vi sia interesse alla valutazione del ricorso incidentale data la soccombenza del ricorso principale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Firenze, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 277
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
    Numero : 277
    Data del deposito : 3 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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