CASS
Sentenza 29 dicembre 2023
Sentenza 29 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/12/2023, n. 51608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51608 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EL SC nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 51608 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 25/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 26 maggio 2023, la Corte di appello di Bologna ha rigettato l'istanza di riparazione presentata da GE CE per la dedotta ingiusta detenzione sofferta dal 16.6.2020 al 12.7.2021 in regime di custodia cautelare, in esecuzione dell'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Bologna in relazione ai reati di cui agli artt. 74, 73 e 80 d.p.r. 309 del 1999 contestati ai capi 1) e 11) della rubrica. Quanto al merito, con sentenza del 12.7.2021, emessa a seguito di giudizio abbreviato, il GE era stato assolto dal reato contestato al capo 1) perché il fatto non sussiste e da quello contestato al capo 11) per non aver commesso il fatto. Il Giudice della riparazione, dopo avere ripercorso la vicenda processuale e t-dopo avere richiamato i principi informatori della materia, ha ritenuto di rigettare la richiesta, individuandox nei comportamenti serbati dal ricorrente profili di colpa grave ostativi al riconoscimento dell'indennizzo. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del suo difensore, articolando un motivo di ricorso. Con detto motivo deduce la violazione dell'art. 314 comma 1 7 cod.proc.pen. e la manifesta illogicità, la mancanza e la contraddittorietà della motivazione ex art. 606( comma 1, lett. e) cod.proc.pen. Si assume che l'ordinanza non rispetta il contenuto della sentenza assolutoria in - - _ quanto non emerge nessun comportamento riconducibile al Dangekasert - Cd integrante la manifestazione di una colpa grave;
quanto alle frequentazioni ambigue al di là della citazione della giurisprudenza non sono indicati elementi concreti. 3. Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso é infondato. Va premesso che in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato causa o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori 2 disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico- motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se essa sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorchè in presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 25908201). La valutazione del giudice della riparazione, pertanto, si svolge su un piano diverso ed autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, ed in relazione a tale aspetto della decisione, egli ha piena ed ampia libertà di considerare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro ed altri). L'unico limite incidente su tale valutazione è rappresentato dall'accertamento effettuato dal giudice della cognizione. Invero, per consolidato orientamento della Corte di legittimità, il giudice della riparazione non può mai ritenere provati fatti che tali non siano stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo abbia valutato come dimostrate (così, Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Rv. 270039; conforme Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Rv. 262957). 2. A tali principi, nella ricostruzione dei fatti e nella interpretazione degli elementi a sua disposizione, si è attenuto il giudice della riparazione, il quale ha individuato una serie di condotte che non sono state neutralizzate dal giudizio assolutorio. In particolare é stato accertato che il GE (detto "Tigna") era interessato all'acquisto te Una partita di stupefacente di cui all'imputazione anche se mancava la prova che lo stesso avesse versato la sua quota di guro 10.000. In più come emerge dal compendio delle intercettazioni,lo stesso aveva rapporti con NG e IL per acquistare un telefono cellulare particolare, ovvero di quelli che non possono essere intercettati. Oltre a tali elementi va rilevato che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, le "frequentazioni ambigue" con soggetti condannati nel medesimo o in diverso procedimento sono ostative al risarcimento, quale comportamento gravemente colposo del richiedente ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., a condizione che emerga, quanto meno, una concausalità rispetto all'adozione, nei suoi confronti, del provvedimento applicativo della custodia cautelare. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva escluso la ravvisabilità della colpa grave in una telefonata intercorsa tra il richiedente e un soggetto imputato del medesimo reato in un diverso 3 procedimento, in quanto relativa ad attività criminale diversa da quella per cui il primo era stato assolto) (Sez. 4, n. 850 del 28/09/2021 dep. 2022, Rv. 282565). In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese nonché alla rifusione delle spese in favore del Ministero resistente.
P.Q.M.
etta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che liquida in Euro mille. Così deciso il 25.10.2023 i (
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 51608 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 25/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 26 maggio 2023, la Corte di appello di Bologna ha rigettato l'istanza di riparazione presentata da GE CE per la dedotta ingiusta detenzione sofferta dal 16.6.2020 al 12.7.2021 in regime di custodia cautelare, in esecuzione dell'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Bologna in relazione ai reati di cui agli artt. 74, 73 e 80 d.p.r. 309 del 1999 contestati ai capi 1) e 11) della rubrica. Quanto al merito, con sentenza del 12.7.2021, emessa a seguito di giudizio abbreviato, il GE era stato assolto dal reato contestato al capo 1) perché il fatto non sussiste e da quello contestato al capo 11) per non aver commesso il fatto. Il Giudice della riparazione, dopo avere ripercorso la vicenda processuale e t-dopo avere richiamato i principi informatori della materia, ha ritenuto di rigettare la richiesta, individuandox nei comportamenti serbati dal ricorrente profili di colpa grave ostativi al riconoscimento dell'indennizzo. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del suo difensore, articolando un motivo di ricorso. Con detto motivo deduce la violazione dell'art. 314 comma 1 7 cod.proc.pen. e la manifesta illogicità, la mancanza e la contraddittorietà della motivazione ex art. 606( comma 1, lett. e) cod.proc.pen. Si assume che l'ordinanza non rispetta il contenuto della sentenza assolutoria in - - _ quanto non emerge nessun comportamento riconducibile al Dangekasert - Cd integrante la manifestazione di una colpa grave;
quanto alle frequentazioni ambigue al di là della citazione della giurisprudenza non sono indicati elementi concreti. 3. Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso é infondato. Va premesso che in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato causa o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori 2 disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico- motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se essa sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorchè in presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 25908201). La valutazione del giudice della riparazione, pertanto, si svolge su un piano diverso ed autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, ed in relazione a tale aspetto della decisione, egli ha piena ed ampia libertà di considerare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro ed altri). L'unico limite incidente su tale valutazione è rappresentato dall'accertamento effettuato dal giudice della cognizione. Invero, per consolidato orientamento della Corte di legittimità, il giudice della riparazione non può mai ritenere provati fatti che tali non siano stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo abbia valutato come dimostrate (così, Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Rv. 270039; conforme Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Rv. 262957). 2. A tali principi, nella ricostruzione dei fatti e nella interpretazione degli elementi a sua disposizione, si è attenuto il giudice della riparazione, il quale ha individuato una serie di condotte che non sono state neutralizzate dal giudizio assolutorio. In particolare é stato accertato che il GE (detto "Tigna") era interessato all'acquisto te Una partita di stupefacente di cui all'imputazione anche se mancava la prova che lo stesso avesse versato la sua quota di guro 10.000. In più come emerge dal compendio delle intercettazioni,lo stesso aveva rapporti con NG e IL per acquistare un telefono cellulare particolare, ovvero di quelli che non possono essere intercettati. Oltre a tali elementi va rilevato che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, le "frequentazioni ambigue" con soggetti condannati nel medesimo o in diverso procedimento sono ostative al risarcimento, quale comportamento gravemente colposo del richiedente ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., a condizione che emerga, quanto meno, una concausalità rispetto all'adozione, nei suoi confronti, del provvedimento applicativo della custodia cautelare. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva escluso la ravvisabilità della colpa grave in una telefonata intercorsa tra il richiedente e un soggetto imputato del medesimo reato in un diverso 3 procedimento, in quanto relativa ad attività criminale diversa da quella per cui il primo era stato assolto) (Sez. 4, n. 850 del 28/09/2021 dep. 2022, Rv. 282565). In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese nonché alla rifusione delle spese in favore del Ministero resistente.
P.Q.M.
etta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che liquida in Euro mille. Così deciso il 25.10.2023 i (