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Sentenza 19 maggio 2026
Sentenza 19 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/05/2026, n. 17996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17996 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RS IO ID, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/10/2025 della Corte di appello di Milano Udita la relazione svolta dal Consigliere IO MO;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Cinzia Parasporo, che ha chiesto di dichiarare l’inammissibilità del ricorso;
lette le memorie difensive del 10 e del 16 aprile 2026, con le quali sono stati ribaditi e precisati i motivi di ricorso e contestate le conclusioni della Procura Generale RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza oggetto del presente ricorso la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado dal Tribunale di Milano nei confronti di IO ID RS per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, perché, in qualità di socio accomandatario della “Euro Immobiliare s.a.s.”, dichiarata fallita il 4 gennaio 2019, sottraeva le scritture contabili della società allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, impedendo al curatore la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società. Penale Sent. Sez. 5 Num. 17996 Anno 2026 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: MORRA MARIO Data Udienza: 29/04/2026 2 2. Il ricorso proposto nell’interesse dell’imputato è costituito da sei motivi, di seguito riportati ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione della disposizione processuale di cui all’art. 599-bis, comma 3 cod. proc. pen., per essere stata rigettata la richiesta di concordato sulla pena avanzata dalle parti, senza la fissazione dell’udienza per la prosecuzione del giudizio, richiesta dalla disposizione richiamata. 2.2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen., vizio di motivazione in ordine al rigetto del concordato sulla base della ritenuta infondatezza del motivo (riguardante il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche), valutazione non spettante al giudice di appello, tenuto a verificare solo il profilo della congruità della pena concordata. 2.3. Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen., vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di bancarotta documentale sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo. La Corte di appello di Milano avrebbe infatti ritenuto che la mancata consegna (o la mancata istituzione) del libro Iva avrebbe reso impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società senza tuttavia considerare l’acquisizione delle dichiarazioni Iva fino al 2011 e la successiva cessazione dell’attività della fallita. I movimenti degli affari della società erano stati comunque ricostruiti dal curatore e non vi era stata una perdita di traccia dei flussi finanziari, in quanto gli introiti derivanti dalla sottoscrizione dei contratti di associazione in partecipazione, costituenti le entrate della società, erano stati utilizzati per l’acquisto di beni poi oggetto di procedure espropriative, non annotabili nei registri Iva. Anche sul piano del dolo, la condotta di sottrazione delle scritture contabili non sarebbe stata finalizzata a recare pregiudizio ai creditori, poiché la corrispondenza tra entrate accertate e spese sostenute escludeva la sussistenza di fatti distrattivi da occultare. 2.4. Con il quarto motivo si deduce la violazione della disposizione di cui all’art. 117, comma 1, Cost, della normativa Cedu e dell’art. 115-bis cod. proc. pen., nella parte in cui la Corte di appello ha attribuito rilievo, sul piano dell’accertamento della responsabilità dell’imputato, alla sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione in relazione a condotte di truffa ipotizzate ai danni dei creditori della società, in violazione della presunzione di innocenza. 2.5. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione della norma processuale di cui all’art. 521 cod. proc. pen. in relazione all’art. 217, comma 2, legge fall., per essere stata esclusa la configurabilità del reato di bancarotta 3 semplice, in luogo di quello di bancarotta fraudolenta documentale, pur in assenza della prova di un dolo da parte dell’imputato. 2.6. Con il sesto motivo si deduce vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonostante la difesa, anche attraverso la produzione di una sentenza di assoluzione dell’imputato resa in altro procedimento penale, avesse dimostrato che il fallimento della società aveva avuto origine dall’incolpevole situazione di crisi del mercato immobiliare e non da condotte dolose. Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, inoltre, sarebbe contraddittorio rispetto all’applicazione del minimo della pena. 3. Con ulteriori memorie del 10 e del 16 aprile 2026 (la seconda di replica alla requisitoria del Procuratore Generale), la difesa ha ribadito i motivi di ricorso e si è soffermata, in particolare, sull’obbligo, da parte della Corte di appello, di fissare l’udienza per la prosecuzione del processo una volta rigettata la richiesta di concordato, senza che potesse attribuirsi rilievo alla tardività della richesta, comunque non rilevata né dal Pubblico ministero né dalla Corte di appello e non più rilevabile in sede di legittimità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini di seguito precisati. 2. I primi due motivi del ricorso sono infondati. In linea generale, il principio di diritto invocato dalla difesa - secondo cui, nella vigenza dell'art. 599-bis cod. proc. pen., come novellato dall'art. 34, lett. f), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il rigetto dell’accordo sulla pena con rinuncia ai motivi di gravame non può avvenire in modo implicito da parte della Corte di appello, tenuta a disporre che l’udienza prosegua con la partecipazione delle parti – è condivisibile (da ultimo Sez. 3, n. 41525 del 18/12/2025, [...], Rv. 289013), a meno che l’appellante non abbia comunque rassegnato le proprie conclusioni anche nel merito per l’eventualità del mancato accoglimento della proposta sulla pena, nel qual caso vi sarebbe un’implicita rinuncia alla proposizione di un nuovo accordo (Sez. 2, n. 45287 del 17/10/2023, [...], Rv. 285347 – 01). Senonché, nel caso in esame, come correttamente posto in evidenza dalla Procura Generale di questa Corte, la richiesta di concordato era inammissibile perché proposta oltre la scadenza del termine previsto, a “pena di decadenza”, dall’art. 599-bis, comma 1 cod. proc. pen., ovvero almeno 15 giorni prima dell’udienza. 4 La tardività della proposizione della richiesta di concordato non è oggetto di discussione tra le parti e non ha alcun rilievo la circostanza (dedotta dalla difesa nella propria memoria di replica) che tale decadenza, nella prassi, non sempre venga rilevata. Parimenti infondata è l’osservazione secondo cui, poiché né la Procura Generale presso la Corte di appello di Milano né quest’ultima si erano avvedute della tardività, la stessa non potrebbe essere ulteriormente rilevata in sede di legittimità. L’inammissibilità della richiesta di “concordato”, ex art. 599-bis cod. proc. pen., per l’inosservanza del termine previsto per la sua proposizione a pena di decadenza, non è infatti sanabile ed è pertanto legittimamente deducibile dalla Procura Generale della Corte di cassazione, oltre ad essere rilevabile di ufficio. Questa Corte ha più volte posto in evidenza che le inammissibilità non rilevate dal giudice di secondo grado devono essere dichiarate dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, «non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento» (Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020, dep. 2021, [...], Rv. 281630 – 01; Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, [...], Rv. 260359 – 01). La pronuncia citata dalla difesa nella propria memoria di replica (Sez. 7, n. 20720 del 08/05/2025, Randaccio, Rv. 287990 – 01) non è pertinente perché, nel caso esaminato dalla Settima Sezione di questa Corte, il Giudice di appello aveva accolto la richiesta tardiva di concordato e la parte proponente aveva poi esperito ricorso per cassazione dolendosi dell’accoglimento della richiesta da lei stessa avanzata, pur essendo priva di un reale interesse ad impugnare. Poiché la richiesta di concordato era inammissibile, non rileva neanche la motivazione utilizzata dalla Corte di appello di Milano per rigettarla, al di là del fatto che, come ricorda lo stesso ricorrente, le Sezioni unite di questa Corte sono recentemente intervenute per escludere radicalmente la possibilità di proporre ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di concordato in appello (Sez. U, n. 2647 del 10/07/2025, dep. 2026, [...], Rv. 289005 – 01). 3. Il terzo, il quarto ed il quinto motivo del ricorso possono essere trattati congiuntamente perché tutti relativi alla pretesa insussistenza degli elementi costitutivi del reato di bancarotta fraudolenta documentale sia sul piano della condotta oggettiva che dell’elemento psicologico del reato (impropriamente dedotto, secondo il ricorrente, anche da una sentenza di prescrizione relativa a connesse ipotesi di truffa) e alla mancata riqualificazione della condotta nella fattispecie della bancarotta semplice. 5 3.1. Infondate sono le doglienze del ricorrente in ordine all’accertamento della sussistenza della condotta materiale di sottrazione (o di omessa tenuta) delle scritture contabili. La Corte di appello di Milano ha adeguatamente motivato in ordine al fatto che la società, pur avendo optato per un regime di contabilità semplificata, avesse l’onere di tenere (o di consegnare al curatore) il registro Iva e le dichiarazioni fiscali, mentre ciò che risulta effettivamente consegnato agli organi della procedura sono esclusivamente alcune fatture relative ad un solo biennio di attività. Né rileva il fatto che la società, dopo il 2011, avesse cessato di operare. Si tratta di principi ripetutamente ribaditi dalla giurisprudenza di questa Corte, quelli secondo cui in tema di reati fallimentari, il regime fiscale di contabilità semplificata, previsto per le cosiddette imprese minori, non comporta l'esonero dall'obbligo di tenuta dei libri e delle scritture contabili previsto dall'art. 2214 cod. civ., con la conseguenza che il suo inadempimento, ove preordinato a rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio dell'imprenditore, può integrare la fattispecie incriminatrice del reato di bancarotta fraudolenta documentale (Sez. 5, n. 39541 del 22/10/2025, Sabattini, Rv. 289069 – 01; Sez. 5, n. 33878 del 03/05/2017, Vadacca, Rv. 271608 – 01; Sez. 5, n. 52219 del 30/10/2014, [...], Rv. 262198 – 01) e che l’obbligo di tenuta e di aggiornamento delle scritture contabili non viene meno neanche nel caso di cessazione dell’attività da parte dell’impresa, fino alla sua cancellazione formale dal relativo registro (sul punto, Sez. 5, n. 20514 del 22/01/2019, [...], Rv. 275261 – 01; Sez. 5, n. 20911 del 19/04/2011, Gaiero, Rv. 250407 – 01). Infondato è anche il rilievo secondo cui il reato di bancarotta documentale dovrebbe essere escluso in quanto la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società, nonostante l’omessa consegna delle scritture contabili, “fu soltanto difficoltosa ma non impossibile”, costituendo orientamento del tutto consolidato quello secondo cui nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale l'interesse tutelato non è circoscritto ad una mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabili della impresa, ma concerne una loro conoscenza documentata e giuridicamente utile, sicché il delitto sussiste, non solo quando la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari del fallito si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza (tra le tante Sez. 5, n. 1925 del 26/09/2018, dep. 2019, Cortinovis, Rv. 274455 – 01; in senso analogo Sez. 5, n. 21028 del 21/02/2020, Capasso, Rv. 279346 – 01). 6 Sul piano dell’integrazione della condotta materiale, pertanto, nessuna delle deduzioni difensive vale a porre in discussione l’accertamento effettuato dai giudici di merito. 3.2. A diverse conclusioni deve invece giungersi in relazione all’elemento soggettivo del reato. Al ricorrente viene contestata un’ipotesi di bancarotta documentale “specifica”, per la cui sussistenza, come noto, è necessario fornire la dimostrazione che la condotta di sottrazione, occultamento, falsificazione delle scritture contabili (o di omessa tenuta) fosse finalizzata a procurarsi un ingiusto profitto o a recare un pregiudizio ai creditori. La giurisprudenza di legittimità ammette che lo scopo di recare danno ai creditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali, possa essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta colorando di specificità l'elemento soggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull'attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento delle vicende gestionali (Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, [...], Rv. 284304). Gli “indici di fraudolenza” devono tuttavia avere una propria plausibilità razionale, dovendo valutarsi la loro concreta idoneità a dimostrare, pur sulla base di una valutazione complessiva e non parcellizzata ma non per questo generica e illogica, che le condotte di omessa tenuta, sottrazione o occultamento della contabilità fossero finalizzate a perseguire uno scopo di profitto (proprio o altrui) o di pregiudizio (in danno dei creditori). Dalla lettura della sentenza impugnata emerge la valorizzazione dei seguenti elementi: - l’imputato, prima socio accomandatario all’80% e poi socio unico della fallita, non avrebbe rispristinato la dicotomica categoria dei soci (accomandanti e accomandatari) e tale abuso dello schema societario avrebbe una valenza sintomatica della sua “chiara malafede”; - la società, anziché limitarsi alla intermediazione immobiliare, aveva raccolto finanziamenti, con la sottoscrizione di contratti di associazione in partecipazione, per realizzare immobili. La somma così incassata era risultata maggiore di quella impiegata per l’acquisto dei terreni per la costruzione degli immobili, che non vi era poi stata;
- i finanziatori “raggirati” avevano presentato querela per truffa e, benché il procedimento relativo a tali reati si fosse concluso con una sentenza di prescrizione, tali crediti erano stati comunque ammessi al passivo e ciò sostanziava la natura “fraudolenta” della gestione del RS;
7 - l’omessa tenuta della contabilità aveva impedito di fare luce sul percorso del denaro introitato. Orbene, il percorso logico seguito dalla Corte di appello di Milano per la ricostruzione del dolo specifico in capo al ricorrente non è pienamente comprensibile e, nel suo complesso, non persuade. Al di là della difficoltà di comprendere, in assenza di qualsiasi ulteriore esplicazione, in che modo la mancata ricostituzione della pluralità dei soci da parte del RS (già socio illimitatamente responsabile e poi socio unico) o l’ampliamento dell’attività da parte della fallita, dovrebbero essere sintomatici della volontà di non tenere la contabilità per creare un pregiudizio ai creditori, la situazione fattuale descritta dalla Corte di appello non è dissimile da quella generalmente caratterizzante qualsiasi fallimento, con una situazione debitoria superiore alle poste attive della società e, conseguentemente, con dei creditori insoddisfatti che vengono ammessi al passivo. La sentenza impugnata, con una considerazione che non può non essere censurata in questa sede, rileva che l’intervenuta statuizione di non doversi procedere per prescrizione in relazione alle truffe contestate al RS sia irrilevante posto che l’ammissione al passivo di quei crediti sia comunque di per sé prova di una “gestione fraudolenta” da parte dell’imputato, omettendo tuttavia di considerare che al ricorrente non è contestata alcuna condotta di bancarotta patrimoniale e che nella quasi totalità dei fallimenti vi sono crediti ammessi al passivo. A ciò si aggiunga che, come desumibile dalla stessa sentenza impugnata e rilevato dalla difesa, le somme complessivamente introitate dalla società per i finanziamenti ricevuti (per circa 650.000 euro) troverebbero quasi totale corrispondenza con il prezzo effettivamente pagato per l’acquisto dei terreni (pari a 400.000 euro) e con i costi effettivamente sostenuti dalla società (pari a 190.000 euro per gli anni 2008-2010, in gran parte per lavoro dipendente). Quanto all’impossibilità di una ricostruzione più puntuale della destinazione dell’attivo a causa del mancato rinvenimento delle scritture contabili - sulla cui originaria istituzione, occorre osservare, gli stessi giudici territoriali si esprimono in termini solo dubitativi - essa costituisce in realtà l’effetto dell’omessa tenuta della contabilità ma di per sé non può avere una valenza dimostrativa del dolo specifico di pregiudicare i creditori se non associata ad altri elementi sintomatici, quali potrebbero essere l’acclarata soppressione di una documentazione certamene esistente, la presenza di un passivo particolarmente imponente e non altrimenti spiegabile, l’accertamento di condotte distrattive, la rappresentazione di uscite nell’interesse della società rivelatesi solo simulate, ecc. 8 Si osservi, del resto, che l’impossibilità o la difficoltà di ricostruire il patrimonio o il movimento degli affari della società a causa dell’omessa tenuta della contabilità costituisce un elemento comune anche alla meno grave fattispecie di bancarotta semplice, prevista dall’art. 217, comma 2, legge fall., sanzionabile anche a titolo di colpa, di talché è evidente che non può essere tale dato ex se a fornire la dimostrazione del dolo richiesto per la bancarotta documentale fraudolenta. 3.3. Sulla sussistenza del dolo specifico richiesto ai fini dell’integrazione del reato di bancarotta documentale “specifica” e, conseguentemente, sull’eventuale possibilità di riqualificare la condotta ascritta all’imputato in termini di bancarotta semplice, la motivazione della sentenza impugnata è carente e illogica e deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo esame sul punto da parte di altra Sezione della Corte di appello di Milano. 4. Il sesto motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, deve ritenersi assorbito, posto che qualsiasi valutazione in merito potrà essere effettuata più compiutamente all’esito delle valutazioni sulla sussistenza della condotta in contestazione o sulla riqualificazione della stessa.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'elemento soggettivo del reato con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso, il 29/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IO MO CA PI
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Cinzia Parasporo, che ha chiesto di dichiarare l’inammissibilità del ricorso;
lette le memorie difensive del 10 e del 16 aprile 2026, con le quali sono stati ribaditi e precisati i motivi di ricorso e contestate le conclusioni della Procura Generale RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza oggetto del presente ricorso la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado dal Tribunale di Milano nei confronti di IO ID RS per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, perché, in qualità di socio accomandatario della “Euro Immobiliare s.a.s.”, dichiarata fallita il 4 gennaio 2019, sottraeva le scritture contabili della società allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, impedendo al curatore la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società. Penale Sent. Sez. 5 Num. 17996 Anno 2026 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: MORRA MARIO Data Udienza: 29/04/2026 2 2. Il ricorso proposto nell’interesse dell’imputato è costituito da sei motivi, di seguito riportati ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione della disposizione processuale di cui all’art. 599-bis, comma 3 cod. proc. pen., per essere stata rigettata la richiesta di concordato sulla pena avanzata dalle parti, senza la fissazione dell’udienza per la prosecuzione del giudizio, richiesta dalla disposizione richiamata. 2.2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen., vizio di motivazione in ordine al rigetto del concordato sulla base della ritenuta infondatezza del motivo (riguardante il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche), valutazione non spettante al giudice di appello, tenuto a verificare solo il profilo della congruità della pena concordata. 2.3. Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen., vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di bancarotta documentale sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo. La Corte di appello di Milano avrebbe infatti ritenuto che la mancata consegna (o la mancata istituzione) del libro Iva avrebbe reso impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società senza tuttavia considerare l’acquisizione delle dichiarazioni Iva fino al 2011 e la successiva cessazione dell’attività della fallita. I movimenti degli affari della società erano stati comunque ricostruiti dal curatore e non vi era stata una perdita di traccia dei flussi finanziari, in quanto gli introiti derivanti dalla sottoscrizione dei contratti di associazione in partecipazione, costituenti le entrate della società, erano stati utilizzati per l’acquisto di beni poi oggetto di procedure espropriative, non annotabili nei registri Iva. Anche sul piano del dolo, la condotta di sottrazione delle scritture contabili non sarebbe stata finalizzata a recare pregiudizio ai creditori, poiché la corrispondenza tra entrate accertate e spese sostenute escludeva la sussistenza di fatti distrattivi da occultare. 2.4. Con il quarto motivo si deduce la violazione della disposizione di cui all’art. 117, comma 1, Cost, della normativa Cedu e dell’art. 115-bis cod. proc. pen., nella parte in cui la Corte di appello ha attribuito rilievo, sul piano dell’accertamento della responsabilità dell’imputato, alla sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione in relazione a condotte di truffa ipotizzate ai danni dei creditori della società, in violazione della presunzione di innocenza. 2.5. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione della norma processuale di cui all’art. 521 cod. proc. pen. in relazione all’art. 217, comma 2, legge fall., per essere stata esclusa la configurabilità del reato di bancarotta 3 semplice, in luogo di quello di bancarotta fraudolenta documentale, pur in assenza della prova di un dolo da parte dell’imputato. 2.6. Con il sesto motivo si deduce vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonostante la difesa, anche attraverso la produzione di una sentenza di assoluzione dell’imputato resa in altro procedimento penale, avesse dimostrato che il fallimento della società aveva avuto origine dall’incolpevole situazione di crisi del mercato immobiliare e non da condotte dolose. Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, inoltre, sarebbe contraddittorio rispetto all’applicazione del minimo della pena. 3. Con ulteriori memorie del 10 e del 16 aprile 2026 (la seconda di replica alla requisitoria del Procuratore Generale), la difesa ha ribadito i motivi di ricorso e si è soffermata, in particolare, sull’obbligo, da parte della Corte di appello, di fissare l’udienza per la prosecuzione del processo una volta rigettata la richiesta di concordato, senza che potesse attribuirsi rilievo alla tardività della richesta, comunque non rilevata né dal Pubblico ministero né dalla Corte di appello e non più rilevabile in sede di legittimità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini di seguito precisati. 2. I primi due motivi del ricorso sono infondati. In linea generale, il principio di diritto invocato dalla difesa - secondo cui, nella vigenza dell'art. 599-bis cod. proc. pen., come novellato dall'art. 34, lett. f), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il rigetto dell’accordo sulla pena con rinuncia ai motivi di gravame non può avvenire in modo implicito da parte della Corte di appello, tenuta a disporre che l’udienza prosegua con la partecipazione delle parti – è condivisibile (da ultimo Sez. 3, n. 41525 del 18/12/2025, [...], Rv. 289013), a meno che l’appellante non abbia comunque rassegnato le proprie conclusioni anche nel merito per l’eventualità del mancato accoglimento della proposta sulla pena, nel qual caso vi sarebbe un’implicita rinuncia alla proposizione di un nuovo accordo (Sez. 2, n. 45287 del 17/10/2023, [...], Rv. 285347 – 01). Senonché, nel caso in esame, come correttamente posto in evidenza dalla Procura Generale di questa Corte, la richiesta di concordato era inammissibile perché proposta oltre la scadenza del termine previsto, a “pena di decadenza”, dall’art. 599-bis, comma 1 cod. proc. pen., ovvero almeno 15 giorni prima dell’udienza. 4 La tardività della proposizione della richiesta di concordato non è oggetto di discussione tra le parti e non ha alcun rilievo la circostanza (dedotta dalla difesa nella propria memoria di replica) che tale decadenza, nella prassi, non sempre venga rilevata. Parimenti infondata è l’osservazione secondo cui, poiché né la Procura Generale presso la Corte di appello di Milano né quest’ultima si erano avvedute della tardività, la stessa non potrebbe essere ulteriormente rilevata in sede di legittimità. L’inammissibilità della richiesta di “concordato”, ex art. 599-bis cod. proc. pen., per l’inosservanza del termine previsto per la sua proposizione a pena di decadenza, non è infatti sanabile ed è pertanto legittimamente deducibile dalla Procura Generale della Corte di cassazione, oltre ad essere rilevabile di ufficio. Questa Corte ha più volte posto in evidenza che le inammissibilità non rilevate dal giudice di secondo grado devono essere dichiarate dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, «non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento» (Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020, dep. 2021, [...], Rv. 281630 – 01; Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, [...], Rv. 260359 – 01). La pronuncia citata dalla difesa nella propria memoria di replica (Sez. 7, n. 20720 del 08/05/2025, Randaccio, Rv. 287990 – 01) non è pertinente perché, nel caso esaminato dalla Settima Sezione di questa Corte, il Giudice di appello aveva accolto la richiesta tardiva di concordato e la parte proponente aveva poi esperito ricorso per cassazione dolendosi dell’accoglimento della richiesta da lei stessa avanzata, pur essendo priva di un reale interesse ad impugnare. Poiché la richiesta di concordato era inammissibile, non rileva neanche la motivazione utilizzata dalla Corte di appello di Milano per rigettarla, al di là del fatto che, come ricorda lo stesso ricorrente, le Sezioni unite di questa Corte sono recentemente intervenute per escludere radicalmente la possibilità di proporre ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di concordato in appello (Sez. U, n. 2647 del 10/07/2025, dep. 2026, [...], Rv. 289005 – 01). 3. Il terzo, il quarto ed il quinto motivo del ricorso possono essere trattati congiuntamente perché tutti relativi alla pretesa insussistenza degli elementi costitutivi del reato di bancarotta fraudolenta documentale sia sul piano della condotta oggettiva che dell’elemento psicologico del reato (impropriamente dedotto, secondo il ricorrente, anche da una sentenza di prescrizione relativa a connesse ipotesi di truffa) e alla mancata riqualificazione della condotta nella fattispecie della bancarotta semplice. 5 3.1. Infondate sono le doglienze del ricorrente in ordine all’accertamento della sussistenza della condotta materiale di sottrazione (o di omessa tenuta) delle scritture contabili. La Corte di appello di Milano ha adeguatamente motivato in ordine al fatto che la società, pur avendo optato per un regime di contabilità semplificata, avesse l’onere di tenere (o di consegnare al curatore) il registro Iva e le dichiarazioni fiscali, mentre ciò che risulta effettivamente consegnato agli organi della procedura sono esclusivamente alcune fatture relative ad un solo biennio di attività. Né rileva il fatto che la società, dopo il 2011, avesse cessato di operare. Si tratta di principi ripetutamente ribaditi dalla giurisprudenza di questa Corte, quelli secondo cui in tema di reati fallimentari, il regime fiscale di contabilità semplificata, previsto per le cosiddette imprese minori, non comporta l'esonero dall'obbligo di tenuta dei libri e delle scritture contabili previsto dall'art. 2214 cod. civ., con la conseguenza che il suo inadempimento, ove preordinato a rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio dell'imprenditore, può integrare la fattispecie incriminatrice del reato di bancarotta fraudolenta documentale (Sez. 5, n. 39541 del 22/10/2025, Sabattini, Rv. 289069 – 01; Sez. 5, n. 33878 del 03/05/2017, Vadacca, Rv. 271608 – 01; Sez. 5, n. 52219 del 30/10/2014, [...], Rv. 262198 – 01) e che l’obbligo di tenuta e di aggiornamento delle scritture contabili non viene meno neanche nel caso di cessazione dell’attività da parte dell’impresa, fino alla sua cancellazione formale dal relativo registro (sul punto, Sez. 5, n. 20514 del 22/01/2019, [...], Rv. 275261 – 01; Sez. 5, n. 20911 del 19/04/2011, Gaiero, Rv. 250407 – 01). Infondato è anche il rilievo secondo cui il reato di bancarotta documentale dovrebbe essere escluso in quanto la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società, nonostante l’omessa consegna delle scritture contabili, “fu soltanto difficoltosa ma non impossibile”, costituendo orientamento del tutto consolidato quello secondo cui nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale l'interesse tutelato non è circoscritto ad una mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabili della impresa, ma concerne una loro conoscenza documentata e giuridicamente utile, sicché il delitto sussiste, non solo quando la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari del fallito si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza (tra le tante Sez. 5, n. 1925 del 26/09/2018, dep. 2019, Cortinovis, Rv. 274455 – 01; in senso analogo Sez. 5, n. 21028 del 21/02/2020, Capasso, Rv. 279346 – 01). 6 Sul piano dell’integrazione della condotta materiale, pertanto, nessuna delle deduzioni difensive vale a porre in discussione l’accertamento effettuato dai giudici di merito. 3.2. A diverse conclusioni deve invece giungersi in relazione all’elemento soggettivo del reato. Al ricorrente viene contestata un’ipotesi di bancarotta documentale “specifica”, per la cui sussistenza, come noto, è necessario fornire la dimostrazione che la condotta di sottrazione, occultamento, falsificazione delle scritture contabili (o di omessa tenuta) fosse finalizzata a procurarsi un ingiusto profitto o a recare un pregiudizio ai creditori. La giurisprudenza di legittimità ammette che lo scopo di recare danno ai creditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali, possa essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta colorando di specificità l'elemento soggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull'attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento delle vicende gestionali (Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, [...], Rv. 284304). Gli “indici di fraudolenza” devono tuttavia avere una propria plausibilità razionale, dovendo valutarsi la loro concreta idoneità a dimostrare, pur sulla base di una valutazione complessiva e non parcellizzata ma non per questo generica e illogica, che le condotte di omessa tenuta, sottrazione o occultamento della contabilità fossero finalizzate a perseguire uno scopo di profitto (proprio o altrui) o di pregiudizio (in danno dei creditori). Dalla lettura della sentenza impugnata emerge la valorizzazione dei seguenti elementi: - l’imputato, prima socio accomandatario all’80% e poi socio unico della fallita, non avrebbe rispristinato la dicotomica categoria dei soci (accomandanti e accomandatari) e tale abuso dello schema societario avrebbe una valenza sintomatica della sua “chiara malafede”; - la società, anziché limitarsi alla intermediazione immobiliare, aveva raccolto finanziamenti, con la sottoscrizione di contratti di associazione in partecipazione, per realizzare immobili. La somma così incassata era risultata maggiore di quella impiegata per l’acquisto dei terreni per la costruzione degli immobili, che non vi era poi stata;
- i finanziatori “raggirati” avevano presentato querela per truffa e, benché il procedimento relativo a tali reati si fosse concluso con una sentenza di prescrizione, tali crediti erano stati comunque ammessi al passivo e ciò sostanziava la natura “fraudolenta” della gestione del RS;
7 - l’omessa tenuta della contabilità aveva impedito di fare luce sul percorso del denaro introitato. Orbene, il percorso logico seguito dalla Corte di appello di Milano per la ricostruzione del dolo specifico in capo al ricorrente non è pienamente comprensibile e, nel suo complesso, non persuade. Al di là della difficoltà di comprendere, in assenza di qualsiasi ulteriore esplicazione, in che modo la mancata ricostituzione della pluralità dei soci da parte del RS (già socio illimitatamente responsabile e poi socio unico) o l’ampliamento dell’attività da parte della fallita, dovrebbero essere sintomatici della volontà di non tenere la contabilità per creare un pregiudizio ai creditori, la situazione fattuale descritta dalla Corte di appello non è dissimile da quella generalmente caratterizzante qualsiasi fallimento, con una situazione debitoria superiore alle poste attive della società e, conseguentemente, con dei creditori insoddisfatti che vengono ammessi al passivo. La sentenza impugnata, con una considerazione che non può non essere censurata in questa sede, rileva che l’intervenuta statuizione di non doversi procedere per prescrizione in relazione alle truffe contestate al RS sia irrilevante posto che l’ammissione al passivo di quei crediti sia comunque di per sé prova di una “gestione fraudolenta” da parte dell’imputato, omettendo tuttavia di considerare che al ricorrente non è contestata alcuna condotta di bancarotta patrimoniale e che nella quasi totalità dei fallimenti vi sono crediti ammessi al passivo. A ciò si aggiunga che, come desumibile dalla stessa sentenza impugnata e rilevato dalla difesa, le somme complessivamente introitate dalla società per i finanziamenti ricevuti (per circa 650.000 euro) troverebbero quasi totale corrispondenza con il prezzo effettivamente pagato per l’acquisto dei terreni (pari a 400.000 euro) e con i costi effettivamente sostenuti dalla società (pari a 190.000 euro per gli anni 2008-2010, in gran parte per lavoro dipendente). Quanto all’impossibilità di una ricostruzione più puntuale della destinazione dell’attivo a causa del mancato rinvenimento delle scritture contabili - sulla cui originaria istituzione, occorre osservare, gli stessi giudici territoriali si esprimono in termini solo dubitativi - essa costituisce in realtà l’effetto dell’omessa tenuta della contabilità ma di per sé non può avere una valenza dimostrativa del dolo specifico di pregiudicare i creditori se non associata ad altri elementi sintomatici, quali potrebbero essere l’acclarata soppressione di una documentazione certamene esistente, la presenza di un passivo particolarmente imponente e non altrimenti spiegabile, l’accertamento di condotte distrattive, la rappresentazione di uscite nell’interesse della società rivelatesi solo simulate, ecc. 8 Si osservi, del resto, che l’impossibilità o la difficoltà di ricostruire il patrimonio o il movimento degli affari della società a causa dell’omessa tenuta della contabilità costituisce un elemento comune anche alla meno grave fattispecie di bancarotta semplice, prevista dall’art. 217, comma 2, legge fall., sanzionabile anche a titolo di colpa, di talché è evidente che non può essere tale dato ex se a fornire la dimostrazione del dolo richiesto per la bancarotta documentale fraudolenta. 3.3. Sulla sussistenza del dolo specifico richiesto ai fini dell’integrazione del reato di bancarotta documentale “specifica” e, conseguentemente, sull’eventuale possibilità di riqualificare la condotta ascritta all’imputato in termini di bancarotta semplice, la motivazione della sentenza impugnata è carente e illogica e deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo esame sul punto da parte di altra Sezione della Corte di appello di Milano. 4. Il sesto motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, deve ritenersi assorbito, posto che qualsiasi valutazione in merito potrà essere effettuata più compiutamente all’esito delle valutazioni sulla sussistenza della condotta in contestazione o sulla riqualificazione della stessa.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'elemento soggettivo del reato con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso, il 29/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IO MO CA PI