Sentenza 29 febbraio 2000
Massime • 1
Integra il delitto di cui all'art. 646 cod. pen. la condotta del prenditore che ponga all'incasso un assegno bancario, appropriandosi della somma riscossa, in violazione del patto di garanzia concluso con l'emittente. (Nell'occasione la Corte ha precisato, così disattendendo l'eccezione di nullità del patto di garanzia, che il normale regime di circolazione dell'assegno bancario, cui inerisce la regola del pagamento a vista e dell'invalidità di ogni contraria disposizione riportata per iscritto sul titolo stesso, non esclude che le parti di un rapporto giuridico, nella loro autonomia negoziale, possano utilizzare l'assegno bancario, anziché nella sua funzione tipica di titolo di credito, come strumento di garanzia per le obbligazioni pattuite).
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- 1. La prassi dell’uso dell’assegno come garanzia e non come mezzo di pagamentoAccesso limitatoMarcella Ferrari · https://www.altalex.com/ · 4 ottobre 2022
- 2. Incasso di assegno di garanzia è reato (Cass. 12577/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 aprile 2018
Chi incassa un assegno ricevuto in garanzia violando gli accordi e incassa la somma riscossa commette il reato di appropriazione indebita. CORTE DI CASSAZIONE SEZ. II PENALE SENTENZA 19 marzo 2018, n.12577 - Pres. Cervadoro – est. De Santis Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Roma, in riforma della decisione del locale Tribunale, confermava il giudizio di responsabilità del B. per il delitto ex art. 646 cod.pen. e, previa esclusione della recidiva e dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod.pen., rideterminava la pena in mesi quattro di reclusione ed Euro 80,00 di multa, ferme le già rese statuizioni civili. 2. Ha proposto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/02/2000, n. 1151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1151 |
| Data del deposito : | 29 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Giuseppe Cosentino Presidente del 17/11/1999
1. Dott. Giorgio Di Iorio Consigliere SENTENZA
2. " Francesco De Chiara " N. 5503
3. " Michele Besson " REGISTRO GENERALE
4. " Donato NZ " N. 10723/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da LL NI, nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza in data 22-9-1999 del Tribunale di Forlì in sede di riesame.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. D. NZ udito il Pubblico Ministero del Dr. Vittorio Meloni che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
Il tribunale di Forlì, con l'ordinanza in epigrafe, rigettava l'istanza proposta nell'interesse di NI NC LL intesa ad ottenere il riesame del provvedimento di sequestro probatorio di assegno probatorio di assegno bancario, emesso dal P.M. della pretura circondariale di Forlì nel rilievo che il titolo fosse stato rilasciato al LL a garanzia di un contratto di mutuo intercorso tra lo stesso e l'emittendo, che il prenditore lo avesse emesso all'incasso in sfregio alla convenzione intercorsa tra le parti appropriandosi della somma riscossa, e che il patto di garanzia non fosse incompatibile con il disposto dell'art. 31 della legge sugli assegni.
Ricorre per cassazione il difensore del LL denunciando erronea applicazione dell'art. 31 citato: l'inadempimento dell'emittente legittimerebbe, comunque, il possessore dell'assegno a negoziarlo in funzione della dedotta garanzia, e, peraltro, trattandosi di un titolo di credito pagabile a vista, ogni contrario accordo sarebbe nullo, per il che dovrebbe escludersi il presupposto del reato appropriativo costituito dall'altruità della cosa. Resiste la parte offesa con memoria del proprio difensore munito di procura speciale.
Diritto
Il ricorso non ha fondamento giuridico.
L'art. 31 del R.d. 21-12-1939, n. 1736 - recante disposizioni sull'assegno - riguarda il normale regime di circolazione dell'assegno bancario come titolo di credito, cui inerisce la regola ivi prevista del pagamento a vista e dell'invalidità di ogni conforme disposizione riportate per iscritto sul titolo stesso. La disciplina sull'assegno e, segnatamente, la regola contenuta nell'art. 31 non escludono però che le parti di un rapporto giuridico, nella loro autonomia negoziale, possono utilizzare l'assegno bancario, anziché nella sua funzione tipica di titolo di credito destinato a circolare secondo le modalità cogenti di detta disciplina, come mero strumento di garanzia per loro adempimento delle obbligazioni pattuite, prevedendo, in caso di inadempienze, un apposito patto di riempimento a favore del creditore che potrà quindi, da quel momento, considerarsi legittimo possessore e porre in circolazione il titolo, ovvero conferendo a questo valore sostanziale di promessa di pagamento utilizzabile, in detta evenienza, nei modi consentiti dalla legge come prova del credito (art. 1988 c.c.). La deroga arbitraria il patto di garanzia, ad opera del prenditore che ponga all'incasso l'assegno - deroga acclarata nella specie dal giudice del riesame, e che non sembra nemmeno costituire oggetto di contestazione, da parte del ricorrente - ben vale a configurare l'ipotesi delittuosa contestata in riferimento all'indebita riscossione della somma corrispondente all'importo dell'assegno negoziale.
Il ricorso dev'essere, dunque, rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento (art. 616 C.P.P.).
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 29 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2000