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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/12/2025, n. 5438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5438 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, dott. GI TA nella causa civile iscritta al n. 5505/2023
R.G.L., promossa
D A
, rappresentata e difesa dagli avv.ti FASANO ANGELA MARIA e
Parte_1
Il Cancelliere FASANO STEFANIA ed elettivamente domiciliata in Palermo, via Giacomo Cusmano, n.
28.
- ricorrente -
C O N T R O
[...]
Controparte_1
, in Parte_2
persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato ed elettivamente domiciliati in Palermo, via M. Stabile, n. 182.
- resistente –
All'udienza del 11/12/2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A mediante lettura del seguente
D I S P O S I T I V O
Dichiara il diritto della parte ricorrente ad essere reinserita negli elenchi aggiuntivi delle
GPS, prima fascia, sostegno, scuola secondaria di I e II grado, AT Palermo;
- dichiara l'illegittimità della risoluzione anticipata con decorrenza dal 21.9.2021 del contratto a tempo determinato stipulato con la parte ricorrente dalla resistente
Amministrazione, con scadenza il 30.06.2022;
- condanna parte convenuta al pagamento delle retribuzioni che la parte ricorrente avrebbe percepito dalla data di decorrenza della risoluzione anticipata e fino al 30.06.2022
1 e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché all'attribuzione del punteggio di servizio che avrebbe maturato nel medesimo periodo;
- condanna l'Amministrazione resistente alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avv. FASANO ANGELA MARIA e FASANO STEFANIA, antistatarie.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 04/05/2023 la parte ricorrente in epigrafe conveniva il
, l' Controparte_1 Controparte_1
CP
e l Prof di
[...] Parte_2
Palermo per sentire “Dichiarare illegitimo il decreto di revoca in autotutela della presa in servizio a firma del D.S. e quindi riconoscere il diritto al risarcimento del danno patito dalla ricorrente a causa della condotta amministrativa palesata in suo danno, commisurato alle retribuzioni perse a causa della mancata assunzione presso la scuola pubblica con contratto a termine ed in particolare, all'ultima retribuzione di riferimento e comunque in misura non superiore alle 12 mensilità, nonché il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. -
DISAPPLICARE gli atti contrari e, accertata la continuità del rapporto contrattuale con l'amministrazione, dichiarare l'illegittimità della condotta datoriale e provvedere a una completa tutela risarcitoria del rapporto di lavoro, nonché il riconoscimento dei dodici punti per l'anno scolastico 2021/2022. - Condannare le Amministrazioni al risarcimento del danno per la ritarda o mancata assunzione, da liquidarsi in via equitativa in una mensilità onnicomprensiva lorda ovvero in misura minore o maggiore secondo l'equo apprezzamento del Giudice per il ricorrente in relazione alle 12 mensilità del rapporto a termine che è stato annullato. - in ogni caso: - adottare gli ulteriori provvedimenti ritenuti necessari al fine di rimuovere ogni pregiudizio subito e subendo dal ricorrente. Con vittoria di spese”; a sostegno delle superiori domande la parte ricorrente deduceva di essere “una docente che ha conseguito il titolo di specializzazione su sostegno (cfr. all. 7) in un paese dell'Unione Europea, Spagna” e di aver chiesto al convenuto il CP_1
riconoscimento del titolo;
soggiungeva di aver presentato domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle GPS ai sensi del D.M. n. 51/2021, per l'anno scolastico
2021/2022, nelle more del riconoscimento del titolo estero;
esponeva che “Una volta inserita in GPS ed una volta ricevuta la chiamata da una scuola per l'Incarico – I.P.S.S.A.R. “
[...]
, prendeva servizio, in qualità di docente di scuola secondaria” e lamentava che Parte_3
2 “dopo il 10/09/2021, il dirigente scolastico prof. ha emanato il decreto di revoca Persona_1 in autotutela della presa in servizio dei docenti su posto di sostegno destinatari di accantonamento
(cfr. all. 4 ) recante prot. N. 0009536, con il quale si è decretata in autotutela la revoca dell'assunzione in servizio e la cessazione degli effetti del contratto di lavoro subordinato in qualità di docente di sostegno, oltre alle retribuzioni non percepite e la perdita del punteggio per l'a.s.
2021/2022. La ricorrente ha subito tale condotta, a causa dell'erronea convinzione resa dal dirigente secondo cui la stessa non fosse più presente nelle GPS di riferimento, poiché depennata”, nonché che “In attesa della sentenza di merito la ricorrente non poteva essere estromessa dalla prima fascia e licenziata. La sentenza di merito non è ancora intervenuta tra le parti, di guisa che la docente non poteva perdere nessun incarico”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il
[...]
, variamente contestando la fondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto. Controparte_1
La causa, senza alcuna istruttoria, veniva discussa e decisa all'udienza dell'11 dicembre
2025.
Il ricorso è fondato.
La circolare del , in atti, con cui “si trasmette in allegato il DM n. 242 del CP_1
30.7.2021, in corso di registrazione, e si forniscono istruzioni ed indicazioni operative in materia di attribuzione di supplenze al personale scolastico per l'a. s. 2021/22”, dispone, in tema di inserimento nelle GPS di docenti beneficiari di provvedimenti cautelari, che:
“Risultano tuttora presenti nella I fascia delle GPS e, conseguentemente, nella II fascia delle graduatorie di istituto, soggetti privi di titolo riconosciuto quale abilitante, in forza di provvedimenti cautelari emessi dalla magistratura amministrativa. Una volta intervenuta sentenza di merito, che accerti - per ciascuno degli interessati – la carenza di titolo con valore abilitante, gli
Uffici procederanno all'esclusione dalle predette fasce e alla contestuale ricollocazione dei predetti soggetti, ove naturalmente provvisti del relativo titolo di studio previsto, nelle corrispettive II fasce
GPS e III fasce GI. L'efficacia dell'inserimento con riserva a suo tempo conseguito dovrà essere preservata, ai fini dell'inserimento nella I Fascia delle GPS o nelle GI di II fascia, secondo quanto previsto dall'O.M. n. 60/2020, esclusivamente per il caso in cui il relativo giudizio non risulti definito da sentenza o in esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali favorevoli all'aspirante. In ogni caso, il contratto di lavoro a tempo determinato, cui l'aspirante sia chiamato in dipendenza dell'inserimento con riserva nella relativa graduatoria provinciale o d'istituto, dovrà contemplare apposita clausola risolutiva espressa, condizionata alla definizione del giudizio in termini favorevoli all'Amministrazione”. L'interpretazione della predetta disposizione
3 dev'essere fatta in modo complessivo, sicché la “definizione del giudizio in termini favorevoli all'Amministrazione” non può che coincidere con la “sentenza di merito, che accerti - per ciascuno degli interessati – la carenza di titolo con valore abilitante” (cfr., negli stessi termini, sentenza Trib. Pa n. 851/2023).
Orbene, la parte ricorrente, dapprima, è stata beneficiaria di ordinanza cautelare favorevole del TARS, ancora valida nella data in cui l'Amministrazione ha provveduto a emettere il provvedimento prot. n. 9536000 del 10.9.2021, qui impugnato, di risoluzione anticipata del contratto. Successivamente, il TAR, con sentenza pubblicata il 16.09.2021, dichiarava il difetto di giurisdizione del G.A. in favore del G.O. “fatti salvi gli effetti di cui all'art. 11 cpa” (cfr. all. n. 8 del ricorso).
‹‹Anzitutto, quindi, il TARS non si pronunciava nel merito, né accertando la validità del titolo abilitante estero dei ricorrenti, né accertando la sua inidoneità, limitandosi a emettere una pronuncia in rito, qual è quella di difetto di giurisdizione. Inoltre, il TARS faceva espressamente salvi gli effetti di cui all'art. 11 del codice del processo amministrativo, che prevede non solo gli effetti della translatio iudicii ove il processo venga riassunto entro tre mesi avanti al giudice munito di giurisdizione (con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda), ma, altresì che
“7. Le misure cautelari perdono la loro efficacia trenta giorni dopo la pubblicazione del provvedimento che dichiara il difetto di giurisdizione del giudice che le ha emanate. Le parti possono riproporre le domande cautelari al giudice munito di giurisdizione.”, con la conseguenza che l'ordinanza cautelare favorevole ai ricorrenti, emessa dal TARS nel procedimento in questione, era ancora valida nelle date in cui l'Amministrazione ha provveduto a emettere di provvedimenti di risoluzione anticipata dei contratti qui impugnati. I provvedimenti impugnati sono, quindi, certamente illegittimi, poiché emessi nel corso della validità dell'ordinanza cautelare del TARS che aveva condotto all'inserimento dei ricorrenti nell'elenco aggiuntivo di prima fascia delle GPS e alla stipula dei contratti a tempo determinato, illegittimamente risolti prima della scadenza del termine del 30.06.2022, e in assenza di alcuna decisione di merito in relazione alla validità dei loro titoli abilitanti esteri. Deve, poi, aggiungersi che va condivisa in punto di diritto l'interpretazione resa dal TARS in fase cautelare, conforme a quella abbracciata anche dal TAR Lazio e da questo
Tribunale in fase cautelare, secondo cui la circostanza che per l'anno 2021-22 non fosse stato ribadito quanto previsto dall'O.M. 60/2020 - a mente della quale “qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal devono essere altresì indicati gli estremi del CP_1 provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo;
qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della
4 normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo” (art. 7, co. 4 lett. e) – non comporta che per il successivo anno scolastico detta previsione non debba ricevere applicazione. Ed invero, testualmente, l'art. 1 dell'O.M. n. 60/2020 prevede: “Articolo 1 (Oggetto e definizioni) 1. La presente ordinanza disciplina, in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e
2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, tenuto altresì conto di quanto previsto all'articolo 4, commi 6 e 8, della legge 3 maggio
1999, n. 124.”, con la conseguenza che anche la previsione citata dell'art. 7, comma 4 lett. e), esplicava validità sia per l'a.s. 2020-21 che per l'a.s. 2021- 22, in assenza di alcuna contraria previsione anche nel decreto e nelle istruzioni relative a detto ultimo anno scolastico. I ricorrenti, quindi, avendo presentato la domanda di riconoscimento del titolo estero senza avere ancora ottenuto il medesimo (né un provvedimento di diniego) e avendo presentato la domanda di inserimento nelle GPS entro il termine previsto del 20.07.2021, avevano diritto ad essere inseriti nell'elenco aggiuntivo in questione, ciò che va dichiarato. Del resto, il non ha dimostrato CP_1 che sia mai intervenuto un provvedimento con cui il abbia disconosciuto la validità del CP_1 titolo abilitante estero di cui i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento, né che ne abbia per converso riconosciuto la validità. Quanto agli effetti della dichiarata illegittimità del recesso ante tempus dell'Amministrazione scolastica dai contratti a tempo determinato stipulati con i ricorrenti, essi non possono coincidere con quelli della declaratoria di illegittimità del licenziamento da un contratto stipulato a tempo indeterminato, atteso che, anche a seguito della reintegrazione dai lavoratori, il rapporto di lavoro è destinato poi a risolversi alla scadenza del termine originariamente apposto al contratto›› (cfr. sentenza Trib. Palermo n. 851/2023).
Considerato che il termine del 30.06.2022 è spirato al momento della sentenza, la riassunzione cui la parte ricorrente avrebbe avuto diritto fino a tale data non può essere oggetto di condanna nei confronti dell'Amministrazione, che va invece condannata al pagamento delle retribuzioni che avrebbe percepito dalla data di efficacia del provvedimento di recesso e sino alla scadenza del termine suindicato, nonché della relativa contribuzione previdenziale, trattandosi di domanda avanzata ex art. 18 St. Lav. e succ. mod. da parte del nuovo testo dell'art. 63 TUPI, che pure espressamente prevede la condanna dell'Amministrazione al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
5 La legittimazione attiva a chiedere la condanna al pagamento dei contributi, in questa ipotesi, appartiene eccezionalmente al lavoratore e nel giudizio non è litisconsorte necessario l' come anche di recente ribadito dalla Suprema Corte (Cass., Sez. Lav., CP_2
10.03.2021 n. 6722). Il va, altresì, condannato al riconoscimento in favore della CP_1
parte ricorrente del punteggio riconnesso al servizio che avrebbe prestato sino al
30.06.2022.
Vanno quindi emesse le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche in relazione alle spese di lite – ivi liquidate - che seguono la soccombenza di parte convenuta e si distraggono in favore dei procuratori della parte ricorrente, i quali hanno dichiarato di averle anticipate e di non aver ricevuto alcun compenso.
P.Q.M.
come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 11/12/2025.
Il Giudice
GI TA
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, dott. GI TA nella causa civile iscritta al n. 5505/2023
R.G.L., promossa
D A
, rappresentata e difesa dagli avv.ti FASANO ANGELA MARIA e
Parte_1
Il Cancelliere FASANO STEFANIA ed elettivamente domiciliata in Palermo, via Giacomo Cusmano, n.
28.
- ricorrente -
C O N T R O
[...]
Controparte_1
, in Parte_2
persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato ed elettivamente domiciliati in Palermo, via M. Stabile, n. 182.
- resistente –
All'udienza del 11/12/2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A mediante lettura del seguente
D I S P O S I T I V O
Dichiara il diritto della parte ricorrente ad essere reinserita negli elenchi aggiuntivi delle
GPS, prima fascia, sostegno, scuola secondaria di I e II grado, AT Palermo;
- dichiara l'illegittimità della risoluzione anticipata con decorrenza dal 21.9.2021 del contratto a tempo determinato stipulato con la parte ricorrente dalla resistente
Amministrazione, con scadenza il 30.06.2022;
- condanna parte convenuta al pagamento delle retribuzioni che la parte ricorrente avrebbe percepito dalla data di decorrenza della risoluzione anticipata e fino al 30.06.2022
1 e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché all'attribuzione del punteggio di servizio che avrebbe maturato nel medesimo periodo;
- condanna l'Amministrazione resistente alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avv. FASANO ANGELA MARIA e FASANO STEFANIA, antistatarie.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 04/05/2023 la parte ricorrente in epigrafe conveniva il
, l' Controparte_1 Controparte_1
CP
e l Prof di
[...] Parte_2
Palermo per sentire “Dichiarare illegitimo il decreto di revoca in autotutela della presa in servizio a firma del D.S. e quindi riconoscere il diritto al risarcimento del danno patito dalla ricorrente a causa della condotta amministrativa palesata in suo danno, commisurato alle retribuzioni perse a causa della mancata assunzione presso la scuola pubblica con contratto a termine ed in particolare, all'ultima retribuzione di riferimento e comunque in misura non superiore alle 12 mensilità, nonché il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. -
DISAPPLICARE gli atti contrari e, accertata la continuità del rapporto contrattuale con l'amministrazione, dichiarare l'illegittimità della condotta datoriale e provvedere a una completa tutela risarcitoria del rapporto di lavoro, nonché il riconoscimento dei dodici punti per l'anno scolastico 2021/2022. - Condannare le Amministrazioni al risarcimento del danno per la ritarda o mancata assunzione, da liquidarsi in via equitativa in una mensilità onnicomprensiva lorda ovvero in misura minore o maggiore secondo l'equo apprezzamento del Giudice per il ricorrente in relazione alle 12 mensilità del rapporto a termine che è stato annullato. - in ogni caso: - adottare gli ulteriori provvedimenti ritenuti necessari al fine di rimuovere ogni pregiudizio subito e subendo dal ricorrente. Con vittoria di spese”; a sostegno delle superiori domande la parte ricorrente deduceva di essere “una docente che ha conseguito il titolo di specializzazione su sostegno (cfr. all. 7) in un paese dell'Unione Europea, Spagna” e di aver chiesto al convenuto il CP_1
riconoscimento del titolo;
soggiungeva di aver presentato domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle GPS ai sensi del D.M. n. 51/2021, per l'anno scolastico
2021/2022, nelle more del riconoscimento del titolo estero;
esponeva che “Una volta inserita in GPS ed una volta ricevuta la chiamata da una scuola per l'Incarico – I.P.S.S.A.R. “
[...]
, prendeva servizio, in qualità di docente di scuola secondaria” e lamentava che Parte_3
2 “dopo il 10/09/2021, il dirigente scolastico prof. ha emanato il decreto di revoca Persona_1 in autotutela della presa in servizio dei docenti su posto di sostegno destinatari di accantonamento
(cfr. all. 4 ) recante prot. N. 0009536, con il quale si è decretata in autotutela la revoca dell'assunzione in servizio e la cessazione degli effetti del contratto di lavoro subordinato in qualità di docente di sostegno, oltre alle retribuzioni non percepite e la perdita del punteggio per l'a.s.
2021/2022. La ricorrente ha subito tale condotta, a causa dell'erronea convinzione resa dal dirigente secondo cui la stessa non fosse più presente nelle GPS di riferimento, poiché depennata”, nonché che “In attesa della sentenza di merito la ricorrente non poteva essere estromessa dalla prima fascia e licenziata. La sentenza di merito non è ancora intervenuta tra le parti, di guisa che la docente non poteva perdere nessun incarico”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il
[...]
, variamente contestando la fondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto. Controparte_1
La causa, senza alcuna istruttoria, veniva discussa e decisa all'udienza dell'11 dicembre
2025.
Il ricorso è fondato.
La circolare del , in atti, con cui “si trasmette in allegato il DM n. 242 del CP_1
30.7.2021, in corso di registrazione, e si forniscono istruzioni ed indicazioni operative in materia di attribuzione di supplenze al personale scolastico per l'a. s. 2021/22”, dispone, in tema di inserimento nelle GPS di docenti beneficiari di provvedimenti cautelari, che:
“Risultano tuttora presenti nella I fascia delle GPS e, conseguentemente, nella II fascia delle graduatorie di istituto, soggetti privi di titolo riconosciuto quale abilitante, in forza di provvedimenti cautelari emessi dalla magistratura amministrativa. Una volta intervenuta sentenza di merito, che accerti - per ciascuno degli interessati – la carenza di titolo con valore abilitante, gli
Uffici procederanno all'esclusione dalle predette fasce e alla contestuale ricollocazione dei predetti soggetti, ove naturalmente provvisti del relativo titolo di studio previsto, nelle corrispettive II fasce
GPS e III fasce GI. L'efficacia dell'inserimento con riserva a suo tempo conseguito dovrà essere preservata, ai fini dell'inserimento nella I Fascia delle GPS o nelle GI di II fascia, secondo quanto previsto dall'O.M. n. 60/2020, esclusivamente per il caso in cui il relativo giudizio non risulti definito da sentenza o in esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali favorevoli all'aspirante. In ogni caso, il contratto di lavoro a tempo determinato, cui l'aspirante sia chiamato in dipendenza dell'inserimento con riserva nella relativa graduatoria provinciale o d'istituto, dovrà contemplare apposita clausola risolutiva espressa, condizionata alla definizione del giudizio in termini favorevoli all'Amministrazione”. L'interpretazione della predetta disposizione
3 dev'essere fatta in modo complessivo, sicché la “definizione del giudizio in termini favorevoli all'Amministrazione” non può che coincidere con la “sentenza di merito, che accerti - per ciascuno degli interessati – la carenza di titolo con valore abilitante” (cfr., negli stessi termini, sentenza Trib. Pa n. 851/2023).
Orbene, la parte ricorrente, dapprima, è stata beneficiaria di ordinanza cautelare favorevole del TARS, ancora valida nella data in cui l'Amministrazione ha provveduto a emettere il provvedimento prot. n. 9536000 del 10.9.2021, qui impugnato, di risoluzione anticipata del contratto. Successivamente, il TAR, con sentenza pubblicata il 16.09.2021, dichiarava il difetto di giurisdizione del G.A. in favore del G.O. “fatti salvi gli effetti di cui all'art. 11 cpa” (cfr. all. n. 8 del ricorso).
‹‹Anzitutto, quindi, il TARS non si pronunciava nel merito, né accertando la validità del titolo abilitante estero dei ricorrenti, né accertando la sua inidoneità, limitandosi a emettere una pronuncia in rito, qual è quella di difetto di giurisdizione. Inoltre, il TARS faceva espressamente salvi gli effetti di cui all'art. 11 del codice del processo amministrativo, che prevede non solo gli effetti della translatio iudicii ove il processo venga riassunto entro tre mesi avanti al giudice munito di giurisdizione (con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda), ma, altresì che
“7. Le misure cautelari perdono la loro efficacia trenta giorni dopo la pubblicazione del provvedimento che dichiara il difetto di giurisdizione del giudice che le ha emanate. Le parti possono riproporre le domande cautelari al giudice munito di giurisdizione.”, con la conseguenza che l'ordinanza cautelare favorevole ai ricorrenti, emessa dal TARS nel procedimento in questione, era ancora valida nelle date in cui l'Amministrazione ha provveduto a emettere di provvedimenti di risoluzione anticipata dei contratti qui impugnati. I provvedimenti impugnati sono, quindi, certamente illegittimi, poiché emessi nel corso della validità dell'ordinanza cautelare del TARS che aveva condotto all'inserimento dei ricorrenti nell'elenco aggiuntivo di prima fascia delle GPS e alla stipula dei contratti a tempo determinato, illegittimamente risolti prima della scadenza del termine del 30.06.2022, e in assenza di alcuna decisione di merito in relazione alla validità dei loro titoli abilitanti esteri. Deve, poi, aggiungersi che va condivisa in punto di diritto l'interpretazione resa dal TARS in fase cautelare, conforme a quella abbracciata anche dal TAR Lazio e da questo
Tribunale in fase cautelare, secondo cui la circostanza che per l'anno 2021-22 non fosse stato ribadito quanto previsto dall'O.M. 60/2020 - a mente della quale “qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal devono essere altresì indicati gli estremi del CP_1 provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo;
qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della
4 normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo” (art. 7, co. 4 lett. e) – non comporta che per il successivo anno scolastico detta previsione non debba ricevere applicazione. Ed invero, testualmente, l'art. 1 dell'O.M. n. 60/2020 prevede: “Articolo 1 (Oggetto e definizioni) 1. La presente ordinanza disciplina, in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e
2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, tenuto altresì conto di quanto previsto all'articolo 4, commi 6 e 8, della legge 3 maggio
1999, n. 124.”, con la conseguenza che anche la previsione citata dell'art. 7, comma 4 lett. e), esplicava validità sia per l'a.s. 2020-21 che per l'a.s. 2021- 22, in assenza di alcuna contraria previsione anche nel decreto e nelle istruzioni relative a detto ultimo anno scolastico. I ricorrenti, quindi, avendo presentato la domanda di riconoscimento del titolo estero senza avere ancora ottenuto il medesimo (né un provvedimento di diniego) e avendo presentato la domanda di inserimento nelle GPS entro il termine previsto del 20.07.2021, avevano diritto ad essere inseriti nell'elenco aggiuntivo in questione, ciò che va dichiarato. Del resto, il non ha dimostrato CP_1 che sia mai intervenuto un provvedimento con cui il abbia disconosciuto la validità del CP_1 titolo abilitante estero di cui i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento, né che ne abbia per converso riconosciuto la validità. Quanto agli effetti della dichiarata illegittimità del recesso ante tempus dell'Amministrazione scolastica dai contratti a tempo determinato stipulati con i ricorrenti, essi non possono coincidere con quelli della declaratoria di illegittimità del licenziamento da un contratto stipulato a tempo indeterminato, atteso che, anche a seguito della reintegrazione dai lavoratori, il rapporto di lavoro è destinato poi a risolversi alla scadenza del termine originariamente apposto al contratto›› (cfr. sentenza Trib. Palermo n. 851/2023).
Considerato che il termine del 30.06.2022 è spirato al momento della sentenza, la riassunzione cui la parte ricorrente avrebbe avuto diritto fino a tale data non può essere oggetto di condanna nei confronti dell'Amministrazione, che va invece condannata al pagamento delle retribuzioni che avrebbe percepito dalla data di efficacia del provvedimento di recesso e sino alla scadenza del termine suindicato, nonché della relativa contribuzione previdenziale, trattandosi di domanda avanzata ex art. 18 St. Lav. e succ. mod. da parte del nuovo testo dell'art. 63 TUPI, che pure espressamente prevede la condanna dell'Amministrazione al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
5 La legittimazione attiva a chiedere la condanna al pagamento dei contributi, in questa ipotesi, appartiene eccezionalmente al lavoratore e nel giudizio non è litisconsorte necessario l' come anche di recente ribadito dalla Suprema Corte (Cass., Sez. Lav., CP_2
10.03.2021 n. 6722). Il va, altresì, condannato al riconoscimento in favore della CP_1
parte ricorrente del punteggio riconnesso al servizio che avrebbe prestato sino al
30.06.2022.
Vanno quindi emesse le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche in relazione alle spese di lite – ivi liquidate - che seguono la soccombenza di parte convenuta e si distraggono in favore dei procuratori della parte ricorrente, i quali hanno dichiarato di averle anticipate e di non aver ricevuto alcun compenso.
P.Q.M.
come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 11/12/2025.
Il Giudice
GI TA
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