Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVIII, sentenza 09/02/2026, n. 2023
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    L'eccezione di difetto di motivazione è infondata poiché l'atto riporta tutti i riferimenti e le notizie che hanno permesso alla ricorrente di adeguatamente difendersi.

  • Accolto
    Difetto di legittimazione passiva

    Il tributo non è dovuto in quanto è dimostrato che fu presentata disdetta del servizio per cessazione dell'unità locale e che adesso l'attività vi è esercitata da un'altra società.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVIII, sentenza 09/02/2026, n. 2023
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 2023
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

    Testo completo