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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVIII, sentenza 09/02/2026, n. 2023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2023 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2023/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SORRENTINO ARMANDO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11064/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Gruppo Europeo Ricorrente_1 Srl - 05446831215
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Giugliano In Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 82012500000079 CUP 2025 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2203/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbale ed atti di causa
Resistente/Appellato: come da verbale ed atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La “Gruppo Europeo srl”, rappresentata e difesa come in atti, con tempestivo ricorso notificato il 10.6.2025
e costituzione in giudizio effettuata il giorno successivo, impugna:
- l'avviso di pagamento del canone unico patrimoniale per la pubblicità n. 82012500000079;
- notificato da: Publiservizi Spa;
- Ente creditore: Comune di Giugliano in Campania;
- anno d'imposta: 2025;
- tributo: canone unico patrimoniale per la pubblicità;
- data di notifica atto: 11.4.2025;
- importo complessivo: € 3.485,07;
ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:
-) difetto di motivazione;
-) difetto di legittimazione passiva poiché l'unità locale fu dismessa nel 2022.
Il 10.7.2025, a mezzo avvocato del libero foro, si costituisce Publiservizi che contrasta le avverse doglianze e chiede il rigetto del ricorso.
Con memoria del 26.1.2026 la difesa attorea allega ulteriore documentazione ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
Il Comune di Giugliano in Campania resta contumace.
Il 6.2.2026, trattata la causa come da verbale di udienza, il G.U. si riserva;
successivamente, sciolta la riserva, così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto. La resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per omessa indicazione del numero dell'atto che, però, come obiettato dalla ricorrente e come verificato documentalmente, è indicato nella NIR.
L'eccezione di difetto di motivazione è infondata poiché l'atto riporta tutti i riferimenti e le notizie che hanno permesso alla ricorrente di adeguatamente difendersi.
Nel merito, il tributo non è dovuto in quanto è dimostrato che fu presentata disdetta del servizio il 28.2.2022 per cessazione dell'unità locale e che adesso l'attività vi è esercitata da un'altra società.
Il ricorso va, dunque, accolto e l'atto impugnato annullato, con la conseguente condanna di Publiservizi, affidataria del servizio, alle spese in ragione di € 800,00, oltre cp, iva e cut, con attribuzione al difensore della ricorrente, dr. Difensore_1, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il G.U. accoglie il ricorso e condanna Publiservizi alle spese per € 800,00, oltre accessori e cut, con attribuzione.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SORRENTINO ARMANDO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11064/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Gruppo Europeo Ricorrente_1 Srl - 05446831215
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Giugliano In Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 82012500000079 CUP 2025 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2203/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbale ed atti di causa
Resistente/Appellato: come da verbale ed atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La “Gruppo Europeo srl”, rappresentata e difesa come in atti, con tempestivo ricorso notificato il 10.6.2025
e costituzione in giudizio effettuata il giorno successivo, impugna:
- l'avviso di pagamento del canone unico patrimoniale per la pubblicità n. 82012500000079;
- notificato da: Publiservizi Spa;
- Ente creditore: Comune di Giugliano in Campania;
- anno d'imposta: 2025;
- tributo: canone unico patrimoniale per la pubblicità;
- data di notifica atto: 11.4.2025;
- importo complessivo: € 3.485,07;
ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:
-) difetto di motivazione;
-) difetto di legittimazione passiva poiché l'unità locale fu dismessa nel 2022.
Il 10.7.2025, a mezzo avvocato del libero foro, si costituisce Publiservizi che contrasta le avverse doglianze e chiede il rigetto del ricorso.
Con memoria del 26.1.2026 la difesa attorea allega ulteriore documentazione ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
Il Comune di Giugliano in Campania resta contumace.
Il 6.2.2026, trattata la causa come da verbale di udienza, il G.U. si riserva;
successivamente, sciolta la riserva, così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto. La resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per omessa indicazione del numero dell'atto che, però, come obiettato dalla ricorrente e come verificato documentalmente, è indicato nella NIR.
L'eccezione di difetto di motivazione è infondata poiché l'atto riporta tutti i riferimenti e le notizie che hanno permesso alla ricorrente di adeguatamente difendersi.
Nel merito, il tributo non è dovuto in quanto è dimostrato che fu presentata disdetta del servizio il 28.2.2022 per cessazione dell'unità locale e che adesso l'attività vi è esercitata da un'altra società.
Il ricorso va, dunque, accolto e l'atto impugnato annullato, con la conseguente condanna di Publiservizi, affidataria del servizio, alle spese in ragione di € 800,00, oltre cp, iva e cut, con attribuzione al difensore della ricorrente, dr. Difensore_1, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il G.U. accoglie il ricorso e condanna Publiservizi alle spese per € 800,00, oltre accessori e cut, con attribuzione.