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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 23/01/2026, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 517/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 10:50 in composizione monocratica:
RUSSO PASQUALE, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6916/2024 depositato il 31/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Cosenza
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202470732189152125978141 I.C.I. 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso, depositato il 31 ottobre 2024, Ricorrente_1 C.F. CF_Ricorrente_1, per come in atti rappresentata e difesa, in data 3 ottobre 2024, impugnava l'intimazione di pagamento n.
202470732189152125978141, notificata il 12/09/2024, eccependo la decadenza dal potere impositivo e la prescrizione del credito tributario (ICI 2011), oltre al difetto di legittimazione passiva per la minore età all'epoca d'imposta.
Ritualmente evocati in giudizio, si costituivano entrambi i resistenti. Il Comune di Cosenza eccepiva preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, stante l'affidamento integrale del servizio di accertamento e riscossione al concessionario Municipia S.p.A. Quest'ultima resisteva nel merito, depositando documentazione volta a provare la regolarità della sequenza notificatoria degli atti presupposti, determinando così l'inammissibilità delle doglianze relative al merito della pretesa (ivi inclusa l'eccezione sulla minorità e sui dati catastali).
All'udienza del 20 gennaio 206, la causa viene trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
In via preliminare, va accolta l'eccezione del Comune di Cosenza: la legittimazione passiva spetta esclusivamente al concessionario Municipia S.p.A., titolare dei poteri di gestione del tributo e della riscossione coattiva in forza di apposita convenzione.
Nel merito, l'esame degli atti depositati dai resistenti conferma la piena regolarità della procedura:
1.- L' avviso di accertamento ICI 2011 (n. 002459): è stato consegnato alle poste nel dicembre 2016
(tempestivo ex principio di scissione soggettiva) e ricevuto in data 09/01/2017 dal padre convivente della ricorrente. La notifica è valida ai sensi dell'art. 139 c.p.c.
2.- L' ingiunzione fiscale n. 201970731071400000054666: è stata notificata in data 19/02/2020 tramite consegna a mani della sorella convivente. Anche in questo caso, la ricezione da parte di un familiare convivente perfeziona la notifica per il destinatario.
Tali atti, non essendo stati impugnati nei termini, sono divenuti definitivi. Ciò preclude ogni contestazione sul merito della pretesa (inclusa l'eccezione sulla minorità della contribuente nel 2011), che doveva essere sollevata avverso l'accertamento.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, l'omessa impugnazione dell'atto presupposto ritualmente notificato preclude la contestazione dei vizi sostanziali in sede di impugnazione dell'atto successivo, che può essere censurato solo per vizi propri.
Sotto il profilo della prescrizione, tra la notifica dell'ingiunzione (19/02/2020) e quella dell'intimazione impugnata (12/09/2024) non è decorso il termine quinquennale di legge, risultando l'azione di recupero del credito tempestiva.
Né può ritenersi fondata l'eccezione di indeterminatezza della pretesa intimata, atteso, che l'intimazione impugnata richiama atti precedenti che individuano puntualmente l'immobile sito in Indirizzo_1, dove la stessa ricorrente ha prodotto in giudizio l'atto di donazione relativo a tale specifico cespite, confermando la piena consapevolezza del presupposto impositivo.
Il ricorso va, dunque, rigettato e confermata l'intimazione di pagamento impugnata. Le spese seguono la regola della soccombenza e si liquidano come da dispositivo infrascritto.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, sezione n. 6, in composizione monocratica ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa dichiara il difetto di legittimazione passiva del Comune di
Cosenza e rigetta il ricorso nel merito. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dei resistenti, liquidate in complessivi € 200,00, oltre accessori di legge ove previsti.
Così deciso in Cosenza, il 20 gennaio 2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 10:50 in composizione monocratica:
RUSSO PASQUALE, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6916/2024 depositato il 31/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Cosenza
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202470732189152125978141 I.C.I. 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso, depositato il 31 ottobre 2024, Ricorrente_1 C.F. CF_Ricorrente_1, per come in atti rappresentata e difesa, in data 3 ottobre 2024, impugnava l'intimazione di pagamento n.
202470732189152125978141, notificata il 12/09/2024, eccependo la decadenza dal potere impositivo e la prescrizione del credito tributario (ICI 2011), oltre al difetto di legittimazione passiva per la minore età all'epoca d'imposta.
Ritualmente evocati in giudizio, si costituivano entrambi i resistenti. Il Comune di Cosenza eccepiva preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, stante l'affidamento integrale del servizio di accertamento e riscossione al concessionario Municipia S.p.A. Quest'ultima resisteva nel merito, depositando documentazione volta a provare la regolarità della sequenza notificatoria degli atti presupposti, determinando così l'inammissibilità delle doglianze relative al merito della pretesa (ivi inclusa l'eccezione sulla minorità e sui dati catastali).
All'udienza del 20 gennaio 206, la causa viene trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
In via preliminare, va accolta l'eccezione del Comune di Cosenza: la legittimazione passiva spetta esclusivamente al concessionario Municipia S.p.A., titolare dei poteri di gestione del tributo e della riscossione coattiva in forza di apposita convenzione.
Nel merito, l'esame degli atti depositati dai resistenti conferma la piena regolarità della procedura:
1.- L' avviso di accertamento ICI 2011 (n. 002459): è stato consegnato alle poste nel dicembre 2016
(tempestivo ex principio di scissione soggettiva) e ricevuto in data 09/01/2017 dal padre convivente della ricorrente. La notifica è valida ai sensi dell'art. 139 c.p.c.
2.- L' ingiunzione fiscale n. 201970731071400000054666: è stata notificata in data 19/02/2020 tramite consegna a mani della sorella convivente. Anche in questo caso, la ricezione da parte di un familiare convivente perfeziona la notifica per il destinatario.
Tali atti, non essendo stati impugnati nei termini, sono divenuti definitivi. Ciò preclude ogni contestazione sul merito della pretesa (inclusa l'eccezione sulla minorità della contribuente nel 2011), che doveva essere sollevata avverso l'accertamento.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, l'omessa impugnazione dell'atto presupposto ritualmente notificato preclude la contestazione dei vizi sostanziali in sede di impugnazione dell'atto successivo, che può essere censurato solo per vizi propri.
Sotto il profilo della prescrizione, tra la notifica dell'ingiunzione (19/02/2020) e quella dell'intimazione impugnata (12/09/2024) non è decorso il termine quinquennale di legge, risultando l'azione di recupero del credito tempestiva.
Né può ritenersi fondata l'eccezione di indeterminatezza della pretesa intimata, atteso, che l'intimazione impugnata richiama atti precedenti che individuano puntualmente l'immobile sito in Indirizzo_1, dove la stessa ricorrente ha prodotto in giudizio l'atto di donazione relativo a tale specifico cespite, confermando la piena consapevolezza del presupposto impositivo.
Il ricorso va, dunque, rigettato e confermata l'intimazione di pagamento impugnata. Le spese seguono la regola della soccombenza e si liquidano come da dispositivo infrascritto.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, sezione n. 6, in composizione monocratica ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa dichiara il difetto di legittimazione passiva del Comune di
Cosenza e rigetta il ricorso nel merito. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dei resistenti, liquidate in complessivi € 200,00, oltre accessori di legge ove previsti.
Così deciso in Cosenza, il 20 gennaio 2026