Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 23/01/2026, n. 517
CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Eccezione di decadenza dal potere impositivo

    La Corte ha ritenuto che gli atti presupposti siano stati notificati tempestivamente e che l'omessa impugnazione degli stessi precluda la contestazione dei vizi sostanziali in questa sede.

  • Rigettato
    Eccezione di prescrizione del credito tributario

    La Corte ha accertato che tra la notifica dell'ingiunzione fiscale e quella dell'intimazione impugnata non è decorso il termine quinquennale di prescrizione.

  • Rigettato
    Eccezione di difetto di legittimazione passiva per minore età all'epoca d'imposta

    La Corte ha ritenuto che l'omessa impugnazione degli atti presupposti, notificati regolarmente, precluda la contestazione di vizi sostanziali, inclusa la questione della minore età, in sede di impugnazione dell'atto successivo.

  • Accolto
    Eccezione di difetto di legittimazione passiva del Comune di Cosenza

    La Corte ha accolto l'eccezione del Comune di Cosenza, dichiarando il suo difetto di legittimazione passiva e attribuendola esclusivamente al concessionario Municipia S.p.A.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 23/01/2026, n. 517
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 517
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

    Testo completo