Sentenza 21 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/03/2003, n. 4132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4132 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2003 |
Testo completo
41-3 2 / 0 3 REF BLU IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Прести ppp.a ut SEZIONE PRIMA CIVILE Composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 14677/00 Doct. Antonio SAGGIO Presidente 1 19329/00 Dott. Giammarco CAFFUCCIO Consigliere Cron. 96M Dott. Mario ADAMO - Consigliere 1183Rep. Dott. Walter CELENTANC Consigliere Rei. Consigliere Ud.21/11/02 Dot Renato RCRDORF ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorso proposto da: IC MA, elettivamente doniciliato in ROMA VIA GALLIA N.
2. PICSSO ]'avvocato CASARE BERT1, che lo appresenta e difende, giusta delega a margine dei ricorso;
- ricorrente
contro
FILLADE SPA) - intimata e sul 2° ricorso n° 19329/00 proposto da: PILLADE SPA, in persona del Presidente pro tempore, 2002 eletti vamente domiciliata in ROMA VIA DELLE QUATTRO 2126 FONTANE 20. presso I'avvocato GUIDO ALDA, che la + rappresenta e difendo, giusta delega а margine del controricorso e ricorse incidentale;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
IC MA;
- intimato avverso la sentenza n. 1652/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositate il 27/05/99; udita la relazione della cailsa svolta nella pubblica udienza del 21/11/2002 dal Consigliere Dott. Renato RORDORF;
udilo per 11 ricorrente, l'Avvocato BERTI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto del ricorso incidentale;
dito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dotc. Daric CA ERC che ha concluso per il rigetto del. ricotso principale ཐ l'assorbimento dell'incidentale condizionato. Svolgimento del processo 11 26 aprile 1991 il sig. DO IC ottenne dal presidente del tribunale di Roma l'emissione di un de creto ingiuntivo con il quale veniva ordinato alla su- cietà Fillede s.p.
8. di versare al medesimo sig. IC la somma di £.
5.018.059.675 joltre agli accessori per interessi maturati alla data del 31 dicembre 1989 Sil 2 obbligazioni al portatore emesse i 3 luglio 1985 dal- la lxis s.p.a., cui era succedute per incorporazione la Emaseno s.p.a., a propria volta incorporata poi dalla Fillade. Ga società ingiunta si Oppose contestando l'autenticità dei certificati obbligazionari in posses- 30 de] ricorrente e sostenendo che gli interessi da questi pretesi erano stati già corrisposti ad un diver so effectivo avente diritto. Ma il tribunale, Con sen- tenza emessa il 21 maggio 1995, respinse l'opposizione confermando l'autenticità dei titoli obbligazionari po- sui a fondamento del decreto ingiuntive. La AD impugnò tale decisione eccependo, tia l'altro, che il IC non era ti.claro del rapporto in base al quale eranc stati દરે suo tempo emessi i titoli obbligazionari in questione. La corte d'appello di Roma, con sentenza rosa pub- 1 Jblica il 27 maggio 1997, accolse impugnazione e, per- canto, rovocó i decreto ingiuntivo opposto e condannċ Il sig. IC a rimborsare le spese processuali in fa- vore della controparte. Osservò anzitutto la corte che l'eccezione solieva- ta dalla società appellante, cui sopra s'è fatto cenno, eza da considerare ammissibile, ai sensi dell'art. 345 c.p.c. Inel testo originario ancora applicabile nel ca- 3 20 di specie), trattandosi appunto di un'eccezione E non di una nuova domanda. E la corte ritenne che tale eccezione, volta a far valero l'inesistenza del rappor- to sottostante i titoli cartolari di cui l'appeliato era il primo prenditore, fusse fondata. Infatti: il sig. IC appariva esser stato un mere fiduciario del- la famiglia EL, alla quale faceva capo l'interc gruppo di società in cui anche l'emittente exa conpre- G27 lo stesso sig. IC aveva consentito che la socie- zà mettesse in circolazione un'altra serie di titoli con la medesima causale senza mai curarsi, nell'arco di cinque arni, di riscuotere gli interessi maturati 5ӣ quelil a lui consegnati;
mai egli aveva obiettato, nep- pure in occasione del sequestro penale dell'altra serie di titoli obbligazionari con identica causale disposto in danno di componenti della famiglia EL, di es- sere il vero titolare del prestito cbbligazionario in questione, pur partecipando a propria volta al medesimo processo penale;
mai, del resto, egli appariva aver avuto disponibilità economiche tali da consentirgli la sottoscrizione di un simile prestito, nè comunque aveva dimostrato di aver erogato la relativa somma;
risulta- va, invece, che erano stati i componenti della famiglia EL a sottoscrivere concretamente il prestito e ad esercitare i conseguenti diritti. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ri- Corso il sig. IC, deducendo quattro motivi di dn- glianza, supportati da successiva memoria. La società Fillade na resistito depositando
contro
- ricorso e prospettando, a propria volta, un motivo di ricorso incidentale condizionato. Motivi della decisione 1 Il ricorso principale e quello incidentale deb- bono essere riuniti, essendo rivolti contro la medesima senter.za.
2. Il primo motivo del ricorso principale è volto a denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 345 C.p.c. Detto articolo, com'è noto, vieta (e vietava anche nella formulazione anteriore alla novella del 1990) di proporre domande nuove in appello. Nella formulazione originaria (applicabile ratione temporis al caso in esamo quella norma non precludeva, invece, la proposi- zione in appello di eccezioni nuove. Ora, il ricorren- te sostiene che, avendo la società illade nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo unicamente chiesto l'accertamento della falsità dei titoli obbligazionari posti a base del provvedimento monitorio, la successiVA daduzione circa _a mancanza di titularità in capo al portatore dei tiloli del rapporto cbbligatorio rappre- 5 sentato da detti certificati integrerebbe, appunto, una non proponibile per la prima volta indomanda nuova 4 grado d'appello e nor un'eccezione, come invece af- fermato dalla corte territoriale. La doglianza non è fondata. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore E 1'opposto quella di convenuto. Ir realtà, poiché quel giudizio non na ad oggetto la mera validità del decreto ingiuntivo, non si sostanzia cioè in un'actio nullitatis, né in una vera 心 propria impugnazione, ma è un giudizio ordinario teso ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere da creditore con il ricorso monitorio, è quest'ultino ad avere veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cut compete di eddurre e dimostrare eventuali fatli estintivi, impeditivi o modificativi del credito. Ne deriva che la difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenzo, 1'invalidità o Comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso on collocato sul versarte della domanda - che resta quella prospectata dal creditore Del ricorso per in- giunzione ma configurano altrettante eccezioni. Nel caso in esame, avendo il ricorrente azionato un 6 titolo di credito cartolare, qual è l'obbligazione di società, la controparte si A ditesa obiettando nell'atto opposizione alla validità del rapporto cartolare (por asserita falsità materiale dei tituli) a contestando, in appello, l'esistenza di un idoneo - porto causale sottostante. Nessun dubbio che quest'ultima sia una difesa nuo- va, rispetto a quanto prospettato nell'originario atto di opposizione, ma da ascrivere al novero delle ecce- zioni come correttamente rilevato Galla corte d'appello - tali indiscutibilmente essendo quelle con cui obbligato cartolare contesta, nei riguardi della propria diretta controparte negoziale, l'esistenza del rapporto di debito sottostante.
3. Con il secondo motivo d'impugnazione i ricor- rente lamenta la violazione dell'art. 115 c.p.c., per- ché - 2 suo dire - la corte d'appello avrebbe fondato il proprio convincimento non sulle prove dedotte dalle parti, bensi su valutazioni soggettive e macroscopica- mente ecrate. La doglianza non è ammissibile. Benche formalmente prospettata in termini di viola- zione e falsa applicazione di una norma di diritto (ed, in specie, di una norma di diritto processuale, qual é il citato art. 115). essa si sostanzia in una serie di 7 critiche che investono l'apprezzamento dei fatti e del- le risultanze istruttorie compiuto dal giudice di meri- LO, ed il metodo di deduzione logica e presuntiva da lui seguito. I pretesi eirori che inficerebbero tali valutazioni, cosi come la mancata valorizzazione di al- tri elementi сле a parere del ricorrente - avrebbero dovuto conducre a diverse conclusiori non sono apprez- zabill зе non a seguito di un riesame completo dell'intero materiale probatoric acquisito in causa. Esame che, però, palesemente esula dal giudizio di le- gittimità investendo il terreno tipico ed esclusivo della giurisdizione di merito.
4. Il terzo motivo di gravame si sofferma, in par ticolare, sulla rilevanza probatoria che corte d'appello avrebbe erroneamente attribuito ad na di- chiarazione scritta proveniente dalla sig.ra ZZ AN, che all'epoca delia sottoscrizione di tale documento era amministratrice unica della società Fil- - osserva ii ricorrente lade. Quest'ultima circostanza l'utilizzabilità di detta avrebbe dovito escludere dichiarazione соте prova in favore della società. Ir ogni caso, trattandosi di una dichiarazione rilasciata al di fuori del processo, e per di più da persona Lega- za da rapporti di stretta fiducia con i soci di maggio- ranza della Fillade, essa non avrebbe dovuto in alcun g modo esser presa in considerazione, Anche siffatto rilievo critico non appare ammissi- bile. La corte d'appello non ha, invers, attribuito alla suindicata dichiarazione della sig.ra IN il va- lore tipico di 11 MEZZO di prova legale;
vi ha solo fatto cenno - e del tutto incidentalmento - per confar- zare la circostanza che i componenti delle famiglia Ar- mellini avevano il controllo della società da cui era stato emosso il presti o obbligazionario ed avevano sottoscritto la serie di obbligazioni (duplicate ri- spetto a quelle in possesso del sig. IC) poi oggetto di sequestro penale. - il quale del reato non contesta nė Il ricorrente che la famiglia EL avesse il controllo di tatto di detta società, né che fossero in possesso di uno dei componenti di tale famiglie obbligazioni (aimeno appa- rentemente} del tutto sovrapponibili a quelle Su aci erá basata la pretesa creditoria azionata nei decreto -ingiuntivo non riporta però neppure il tenore preciso della riferita dichiarazione dell'amministratrice della società. Ne conseque, per un Verso, che la specifica questione processuale della formale utilizzabilità come prova della dichiarazione della sig.ia AN appare priva di ogni carattere di decisività; per altro verso, che IA valutazione delie circostanze di fatto, nell'ambito delle quali l'impugnata sentenza fa cenno 2 deuta dichiarazione, ricade sempre rel novero degli ap- 7 prezzamenti di merito;
apprezzamenti che, in sede di legittimità, non possono essere censurati in termini di errores in iudicando o in procedendo.
5. Il quarto ed ultimo motivo di ricorso denuncia vizi della motivazione che, ancora una volta, si risol- vono in una rivisitazione minuta quanto in questa se- de impropria - di circostanze di facto, ed in specie di risultonze istruttoxie e documentali cre la corte ci merilo avrebbe omesso di valorizzare. Palese no è l'inammissibilità. E' vero, infatti, che può essere richiesto alla cassazione il controllo sulla logicità della motivazio- ne delle decisioni di merito dinanzi ad essa impugnate, ה!! non sinc al punto di naturare il giudizio di legit- timità, nel cui ambito Пon è consentita la revisione dei "ragionamento decisorio", ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata sol1- zione della questione esaminata, posto che ביזני simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto € si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione asse- gnata dall'ordinamento al gindice di legittimità. Ri- 10 sulta perciò del tutto estranea all'ambito del denun- ciato wizio di motivazione coni possibilità per la Cor- te di Cassazione di procedore ad un nuovo giudizio di merito attraverso l'autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa, giacché essa non ha il potere di esaminar i e valutarli nel merito, пе solo quello di controllare, sul piano logico formale e della la valutazione fattacorrettezza giuridica, ]'esame dalla corte d'appello, alla quale soltanto spotta indi- viduare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. E, nel far ciò, il giudice del merito non è tenuto a valu- tare singolarmente nutte le risultanze processuali e а confutare Lutte le argomentazioni prospettat.e dalle parti, essendo invoce sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e ie altre nel loro complesso, indichi gli elementi su quali è fondato il proprio convinci- mento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, Tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, siano logicamente incompati- bili con la decisione adottata.
6. Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso principale. Ciò esonera corte dall'esame del ricorsa inci- dentale, con cui la società Fillade ha in questa sede riproposto l'eccezione (già avanzata nel giudizio a quo e non esaminata dalla corte d'appello) di avvenuto pa- gamento in buona fede in favore di terzi del credito fatto valere dal sig. IC nel presente giudizio. Tale ricorso risulta infatti proposto forma condizionata, ed è evidente che nessun interesse avrebbe la parte a col- ulteriormente dopo la reiezione deltivarlo ricorso principale.
7. L'esito del giudizio implica la condanna del ri- corrente principale alla rifusione anche delle spese di questo grado in favore della controparte. Spese che vengono liquidate in euro 8.950,00 di cui euro 8.000,00(ottomilanovecentocinquanta), (ottomila) per onorari.
P.Q. M.
La corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito quello incidentale e condanna il ricorrente principale alla rifusione, in favore della controparte, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.950,00 di cui euro 8.000,00(ottomilanovecentocinquanta), ) (ottomila) per onorari. Così deciso, in Roma, il 21 novembre 2002. Il Consigliere estensore Il Presidente bus CANTILIERE milf