Ordinanza collegiale 30 settembre 2024
Ordinanza collegiale 14 novembre 2024
Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bolzano, sez. I, sentenza 09/03/2026, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bolzano |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00058/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00087/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 87 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Gabriele Ferabecoli e Igor Dattola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Conservatorio di Musica Claudio Monteverdi di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Rainer Demetz, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bolzano, via Alto Adige, 40;
Commissione valutatrice del concorso indetto dal Conservatorio di Musica “Claudio Monteverdi” di Bolzano con -OMISSIS- del -OMISSIS-, non costituita in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione cautelare
- per quanto di ragione, della graduatoria di merito dei candidati vincitori e idonei per la disciplina “-OMISSIS- – -OMISSIS-” assunta dal Conservatorio di Musica “Monteverdi” di Bolzano in data -OMISSIS- con -OMISSIS- di cui alla nota prot. n. -OMISSIS- all’esito della procedura di selezione per l’assunzione a tempo indeterminato di docenti di primo livello indetta con -OMISSIS- del -OMISSIS-;
- per quanto di ragione, del -OMISSIS- del -OMISSIS- di nomina della Commissione esaminatrice per il reclutamento a tempo indeterminato di un docente di -OMISSIS-” nonché del preordinato verbale di riunione del Consiglio Accademico del Conservatorio del -OMISSIS- nella parte in cui (O.D.G. n. 3) tratta del metodo di ricerca e di nomina dei membri della Commissione medesima;
- per quanto di ragione, del provvedimento di esclusione della Prof.ssa -OMISSIS- dalla prova d’esame di cui all’art. 9 del bando, assunto con nota prot. -OMISSIS- in data -OMISSIS- all’esito della valutazione dei suoi titoli di servizio, -OMISSIS-;
- per quanto di ragione, di tutti i verbali dei lavori della Commissione nominata per la procedura selettiva di cui alla disciplina “-OMISSIS- – -OMISSIS-”, anche se non conosciuti, e – in particolare – del verbale di valutazione dei titoli di servizio e dei titoli -OMISSIS- di tutti i candidati datato -OMISSIS- e del verbale di valutazione dell’esame di cui all''art. 9 del bando relativo a tutti i soggetti ammessi a tale prova, datato -OMISSIS-;
- per quanto di ragione, dell’atto con cui il Conservatorio ha eventualmente individuato il destinatario dell’incarico dell’insegnamento di “-OMISSIS- – -OMISSIS-” e del connesso contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato stipulato dal Conservatorio medesimo con il soggetto, di estremi sconosciuti;
- nonché di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto o consequenziale, ovvero comunque connesso, anche se non conosciuto.
nonché per l’annullamento
del parziale diniego opposto dal Conservatorio di Musica “Claudio Monteverdi” di Bolzano a mezzo della nota prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- all’istanza di accesso agli atti avanzata dalla ricorrente ex L. -OMISSIS-/1990 in data 05/02/2024, poi integrata in data 07/02/2024 con riferimento alla richiesta ostensione degli indirizzi di residenza/domicilio dei componenti della Commissione e dei soggetti collocati in graduatoria per poter procedere alla notifica del presente ricorso;
e per il connesso accertamento del diritto
della Prof.ssa -OMISSIS- a prendere visione ed ottenere i dati richiesti con la suddetta istanza di accesso e non ostesi dal Conservatorio;
e per la conseguente condanna
del Conservatorio di Musica “Claudio Monteverdi” di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, ad esibire e/o fornire integralmente e senza eccezione alcuna i dati/documenti richiesti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 29/3/2024:
- per quanto di ragione, del -OMISSIS- del -OMISSIS- di nomina della Commissione esaminatrice per il reclutamento a tempo indeterminato di un docente di -OMISSIS-” nonché del preordinato verbale di riunione del Consiglio Accademico del Conservatorio del -OMISSIS- nella parte in cui (O.D.G. n. 3) tratta del metodo di ricerca e di nomina dei membri della Commissione medesima e dell’art. 7, comma 2, del -OMISSIS- del -OMISSIS-;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Conservatorio di Musica Claudio Monteverdi di Bolzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio riconvocata del giorno 10 febbraio 2026 il consigliere EA SA;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso di data 22 marzo 2024, notificato in pari data, la prof.ssa -OMISSIS- impugnava la graduatoria di merito dei candidati vincitori e idonei per la disciplina “-OMISSIS- – -OMISSIS-” assunta dal Conservatorio di Musica “Monteverdi” di Bolzano in data -OMISSIS-, il provvedimento di nomina della Commissione esaminatrice del medesimo concorso adottata in data -OMISSIS-, il provvedimento di esclusione della medesima dalla prova d’esame di cui all’art. 9 del bando assunto in data -OMISSIS- nonché gli ulteriori atti in epigrafe indicati.
La ricorrente premetteva di essere docente nel settore della cd. “-OMISSIS-” e di avere presentato domanda di partecipazione al concorso pubblico indetto in data -OMISSIS- dal Conservatorio “Claudio Monteverdi” di Bolzano (di seguito anche: “Conservatorio”) e finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di svariati professori in relazione, per quanto di rilievo nella presente sede, al settore artistico disciplinare “-OMISSIS- – -OMISSIS-”.
La ricorrente evidenziava come il bando della procedura anzidetta prevedesse il diritto a essere collocati in seno alla graduatoria di merito in capo ai candidati capaci di conseguire almeno -OMISSIS- su 30 nella valutazione dei titoli di servizio e dei titoli -OMISSIS-, nonché almeno 21 punti su 35 in ciascuna delle due prove d’esame previste per la disciplina d’interesse, di cui una teorica e l’altra pratica, lamentando quindi di essere stata esclusa a seguito del conseguimento di un punteggio sotto soglia nella disamina dei titoli.
La prof.ssa -OMISSIS- presentava quindi in data 5 febbraio 2024 domanda di accesso agli atti, integrata il successivo 7 febbraio al fine di ottenere l’ostensione anche degli indirizzi di residenza/domicilio dei componenti della commissione esaminatrice ai fini della notifica del ricorso. L’Amministrazione riscontrava la richiesta di accesso in maniera meramente parziale, omettendo di comunicare “ gli indirizzi di residenza dei componenti della commissione e dei soggetti ammessi all’esame di cui all’art. 9, in quanto eccedenti al fine indicato dell’istanza stessa ”.
2. A sostegno del proprio ricorso deduceva i seguenti motivi:
2.1. “ Violazione dei principi di pubblicità, buon andamento, imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa – Violazione degli artt. 3, 24, 97 e 114 Cost. – Violazione degli artt. 3, 22, 24 della L. -OMISSIS-/1990. Eccesso di potere per illogicità. Difetto di motivazione ”.
Ad avviso della ricorrente l’ostensione degli indirizzi richiesti rappresentava parte integrante dell’istanza di accesso, sussistendo pertanto in capo alla stessa un interesse concreto e attuale alla loro conoscenza ai fini della notifica del ricorso introduttivo ai controinteressati.
La condotta dell’Amministrazione si poneva quindi in contrasto con l’art. 24, comma 7 della L. 241/1990, disposizione tesa a garantire l’accesso ai documenti amministrativi necessari per curare e difendere i propri interessi giuridici, derivando dal diniego opposto l’impossibilità di notificare l’impugnazione ai controinteressati.
Il Conservatorio, una volta riscontrata la regolarità formale dell’istanza di accesso, era tenuto all’ostensione anche dei dati illecitamente segretati, tenuto conto della prevalenza del diritto di difesa della prof.ssa -OMISSIS- rispetto al diritto alla riservatezza dei controinteressati.
La ricorrente formulava quindi in calce al ricorso istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, evidenziando di non essere stata posta nelle condizioni di integrare il contraddittorio nei confronti del vincitore e degli ulteriori candidati idonei in considerazione del contegno tenuto dal Conservatorio.
2.2. “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 97 Cost. e, in generale, dei principi di buon andamento, ragionevolezza e imparzialità della P.A. - Violazione del D.M. MUR n. 180/2023 - Violazione dell’art. 7, commi 3 e 4, del -OMISSIS- del -OMISSIS- per non aver il Conservatorio effettuato il sorteggio propedeutico alla nomina dei membri della Commissione esaminatrice. Eccesso di potere. Motivazione insufficiente e/o illegittima. Ingiustizia manifesta ”.
La ricorrente, rubricando tale motivo quale “primo motivo di ricorso” in quanto afferente il provvedimento impugnato, lamentava l’erronea composizione della Commissione esaminatrice da parte del Conservatorio, in quanto effettuata senza il sorteggio di due nominativi tra quelli collocati nella lista di almeno sei nominativi approvata dal consiglio accademico in ossequio all’art. 7 del bando.
Le stesse argomentazioni giustificative avanzate dal consiglio accademico non consentivano di superare tale irregolarità, confermandone per contro la gravità in quanto riconoscevano la necessarietà del sorteggio, richiamando quindi le istruzioni impartite dalla Direzione Generale AFAM del M.U.R. attraverso la nota prot. n. 7140 del 09/06/2023. Tale nota, nel prevedere in caso di oggettiva e documentata impossibilità a comporre la lista dei sei nominativi la facoltà di provvedere alla sua formazione attingendo anche a docenti universitari ovvero a soggetti di comprovata esperienza, richiedeva comunque di procedere al sorteggio.
Il Conservatorio, per contro, nominava direttamente due commissari, individuati in professori stranieri, prescindendo del tutto dalla necessaria fase di sorteggio e non adempiendo quindi né alle prescrizioni del bando, né tantomeno alle indicazioni ministeriali, che comunque prevedevano una estrazione a sorte dei commissari.
2.3. “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 97 Cost. e, in generale, dei principi di buon andamento, ragionevolezza e imparzialità della P.A. - Illegittimità di ogni provvedimento adottato dalla Commissione in ragione dell’illegittima composizione della stessa - violazione del D.M. MUR n. 180/2023 e dell’art. 7, comma 1, del -OMISSIS- del -OMISSIS- ”.
La ricorrente evidenziava inoltre come, ai sensi dell’art. 7 del bando, tutti i membri della Commissione dovessero necessariamente essere titolari del settore disciplinare oggetto della procedura (“ -OMISSIS-–-OMISSIS- ”) ovvero professori di una disciplina “ affine ”.
Nel caso di specie, tuttavia, due dei tre membri della commissione, ossia il presidente Prof. -OMISSIS- e la Prof.ssa -OMISSIS-, rivestivano la qualifica di docenti rispettivamente di “ -OMISSIS- ” e di “ -OMISSIS- ”, discipline diverse dalla docenza a concorso e prive di un qualsivoglia rapporto di affinità con la stessa, quantomeno in relazione alla posizione del presidente.
2.4. “ Violazione e falsa applicazione dei principi di cui agli artt. 97, 24, 103 e 133 Cost. – Violazione degli artt. 5, comma 2 e comma 8, del -OMISSIS- del -OMISSIS-. Eccesso di potere per aver valutato titoli di servizio esteri allegati dai candidati idonei in assenza del prescritto certificato di servizio. Eccesso di potere per aver valutato i titoli di servizio esteri allegati dai candidati idonei in assenza di necessaria indicazione degli estremi delle procedure selettive da cui siano derivati. Violazione dell’art. 8, lett. a), con riferimento alla errata valutazione dei titoli di servizio dichiarati dalla Prof.ssa -OMISSIS-. Ingiustizia ed illogicità manifesta ”.
La ricorrente, previa ricognizione dei criteri di valutazione fissati dalla Commissione, lamentava l’erroneità dei giudizi dati in relazione ai titoli di servizio dei candidati collocati in graduatoria, i quali dichiaravano in domanda esclusivamente servizi svolti all’estero, rispetto ai quali il bando prescriveva la produzione di apposita certificazione in lingua originale e/o tradotta, pena la loro non valutabilità.
I concorrenti omettevano di provvedere a tale adempimento, non dichiarando gli estremi delle procedure selettive poste a fondamento dei servizi indicati, che venivano pertanto valutati in spregio all’art. 5, comma 2 del bando.
Il concorrente vincitore, sig. -OMISSIS-, ometteva infatti di specificare natura e durata dei propri servizi di insegnamento, ottenendo comunque -OMISSIS- punti, mentre la ricorrente conseguiva -OMISSIS- punti a fronte dei -OMISSIS- alla stessa dovuti in considerazione dello svolgimento di almeno 125 ore di servizio nel periodo di riferimento.
2.5. “ Violazione e falsa applicazione dei principi di cui agli artt. 97, 24, 103 e 133 Cost. Violazione dell’art. 8, lett. b) del -OMISSIS- del -OMISSIS- - Eccesso di potere, travisamento dei fatti, erronea ed arbitraria valutazione operata rispetto ai titoli -OMISSIS- dei candidati inclusi in graduatoria e della ricorrente. Ingiustizia manifesta e contraddittorietà ”.
Il bando, tra i “ titoli -OMISSIS- ”, riconduceva diverse tipologie di attività, segnatamente la -OMISSIS- attinenti al precipuo settore disciplinare oggetto della procedura.
A fronte dell’indicazione, da parte della ricorrente, di titoli relativi ad attività di -OMISSIS-, i candidati collocati in graduatoria valorizzavano le loro esperienze nel campo della -OMISSIS-, ovverosia l’ambito di competenza dei due commissari esterni, attività distinta da quella interpretativa contemplante elementi quali la -OMISSIS-.
Invero, tra i campi disciplinari di riferimento cinque risultavano relativi all’-OMISSIS- (segnatamente: -OMISSIS-), mentre uno solo atteneva alla -OMISSIS- (ossia “-OMISSIS-”). Di conseguenza, i profili afferenti l’interpretazione meritavano una maggiore considerazione rispetto a quello attribuito alla -OMISSIS-. La commissione, tuttavia, valorizzava tale ultima attività penalizzando contestualmente quella interpretativa, attribuendo alla ricorrente soli -OMISSIS- punti per -OMISSIS-, cui venivano sommati -OMISSIS- punti per il “Diploma di -OMISSIS-” per un totale di -OMISSIS- punti per la subcategoria in parola, ossia un valore sottostimato che non le consentiva di essere ammessa alle prove d’esame teorico/pratiche.
Il vincitore, per contro, otteneva -OMISSIS- (-OMISSIS-) per “ -OMISSIS- ”, ossia per produzione di attività di -OMISSIS-, ciò in pieno spregio di quanto previsto dall’art. 8, lett. b) del bando, secondo cui occorreva stabilire l’attinenza di ogni singolo titolo all’oggetto della selezione. La commissione valutava il profilo di attinenza su criteri elaborati autonomamente, come desumibile dai verbali di valutazione delle prove teorico/pratiche, nell’ambito dei quali si rinvenivano considerazioni valorizzanti oltremisura le competenze relative alla -OMISSIS- a detrimento di quelle più strettamente legate all’-OMISSIS-.
2.6. “ Violazione e falsa applicazione dei principi di cui agli artt. 97, 24, 103 e 133 Cost. – Eccesso di potere per mancata predeterminazione da parte della Commissione valutatrice di specifici criteri diretti a definire le modalità di concreta attribuzione del punteggio previsto dall’art. 8, lett. b) del -OMISSIS- del -OMISSIS- in relazione ai titoli -OMISSIS- dichiarati in domanda dai candidati ed in ragione della mancata indicazione del punteggio attribuito con riferimento a ciascun titolo dichiarato dai candidati. Illogicità ed ingiustizia manifesta e contraddittorietà, carenza di motivazione ”.
In relazione alla subcategoria “ titoli -OMISSIS- ” e, in particolare, rispetto alle produzioni -OMISSIS- nonché alle -OMISSIS- “ulteriori”, il bando si limitava:
- per le “-OMISSIS-” ulteriori, a fissare un punteggio minimo e uno massimo (fino ad un massimo di cinque punti);
- per le -OMISSIS-, a indicare alcuni parametri generici ed insufficienti contenuti nell’allegato B (“rilevanza”, “spessore”, “importanza”, “impegno esecutivo” ed eventuale conseguimento di premi).
La commissione, con riferimento a tali titoli, ometteva tuttavia di elaborare una puntuale e ulteriore specificazione dei criteri, non potendosi pertanto ritenere i generici parametri enucleati nel bando sufficienti a consentire la ricostruzione ab externo del processo logico-valutativo intervenuto.
La commissione si limitava infatti ad attribuire un punteggio complessivo e generale per tutte le produzioni allegate dai candidati inseriti in graduatoria senza specificare il punteggio attribuito per ognuna di esse, esprimendo inoltre la propria valutazione senza avere alcuna certezza circa l’effettivo ruolo svolto dai candidati inclusi in graduatoria nelle attività dagli stessi dichiarate in domanda.
Né poteva desumersi quali titoli fossero stati effettivamente valutati e quali scartati in quanto in eccesso, avendo tutti i candidati collocati in graduatoria presentato più di 30 titoli, superando il limite massimo fissato dal bando.
3. In data 29 marzo 2024 la ricorrente presentava il seguente motivo aggiunto:
3.1. “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 97 Cost. e, in generale, dei principi di buon andamento, ragionevolezza e imparzialità della P.A. - Violazione del D.M. MUR n. 180/2023 e dell’art 7, comma 2, del -OMISSIS- del -OMISSIS- (bando) - Violazione dell’art. 7, commi 3 e 4, del -OMISSIS- del -OMISSIS- per non aver il Conservatorio effettuato il sorteggio propedeutico alla nomina dei membri della Commissione esaminatrice. Eccesso di potere. Motivazione insufficiente e/o illegittima. Ingiustizia manifesta ”.
Ad integrazione di quanto già articolato nel motivo di ricorso introduttivo riassunto sub 2.2), la ricorrente lamentava come l’interpretazione dell’art. 7, comma 2 del bando adottata dal Conservatorio consentisse l’individuazione diretta dei commissari “a latere” nell’evenienza di una impossibilità nella costituzione del collegio di sei commissari da estrarre a sorte.
Tale interpretazione si poneva in contrasto con quanto previsto dall’art. 4, comma 1, lett. j) del D.M. 180/2023 in merito all’inderogabile necessità di procedere sempre e comunque al sorteggio da una sestina di potenziali commissari, con conseguente illegittimità dell’art. 7, comma 2 del bando.
4. In data 19 aprile 2024 si costituiva in giudizio il Conservatorio “Monteverdi”, specificando di avere inviato al legale della ricorrente l’elenco degli indirizzi di residenza dei candidati ammessi all’esame con riscontro all’istanza di accesso ai documenti prot. N. -OMISSIS- del -OMISSIS- spedito via PEC in pari data. Nel merito, l’Amministrazione resistente contestava la fondatezza dei motivi posti a fondamento del ricorso, di cui chiedeva la declaratoria di inammissibilità e comunque la reiezione.
5. All’udienza in camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare del 23 aprile 2024 la discussione della stessa veniva rinviata all’udienza di merito del 25 settembre 2024. In esito a tale udienza con ordinanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS- questo T.R.G.A., ravvisando ex art. 73, comma 3, c.p.a. profili di inammissibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti in considerazione della loro notificazione con le modalità previste dal Regolamento UE 2020/1784, anziché attraverso il competente ufficio consolare in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 142, comma 2 c.p.c. e 37 D. Lgs. n. 71/2011, concedeva alle parti il termine di giorni trenta al fine di presentare memorie in ordine a tale questione.
6. A seguito della rituale produzione di memorie difensive, con ulteriore ordinanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS- questo T.R.G.A. disattendeva l’istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami formulata dalla ricorrente nell’ambito della propria memoria di replica di data 4 settembre 2024, assegnando il termine perentorio di giorni novanta per la rinnovazione della notifica del ricorso e dei motivi aggiunti in ossequio agli artt. 142, comma 2 c.p.c. e 37 D. Lgs. n. 71/2011 con deposito in giudizio della relativa prova entro i successivi dieci giorni.
7. Le successive udienze tenutesi in data 14 maggio 2025 e 23 luglio 2025 venivano differite al fine rispettivamente di consentire alla difesa di effettuare ogni idonea indagine sulla notifica al controinteressato -OMISSIS- e di procedere quindi alla rinnovazione della notifica a quest’ultimo.
8. All’udienza del 28 gennaio 2026, fissata per tale incombente, questo T.R.G.A. rilevava d’ufficio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. la potenziale sussistenza di profili di improcedibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti entro i termini e secondo le modalità stabilite nelle ordinanze n. -OMISSIS- e -OMISSIS- e, su richiesta del procuratore di parte ricorrente, assegnava il termine di 10 giorni per il deposito di memorie, fissando la camera di consiglio del 10 febbraio 2026 in riconvocazione per la decisione.
DIRITTO
1. Osserva anzitutto il Collegio come la definizione del ricorso nel merito faccia venire meno l’interesse della ricorrente a una pronuncia sull’istanza cautelare, che risulterebbe pertanto superflua.
2. Ciò posto, il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono improcedibili per omessa integrazione del contraddittorio, prima ancora che infondati.
Come evidenziato da questo T.R.G.A. nelle ordinanze n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-, la notifica del ricorso e dei motivi aggiunti ai controinteressati, cittadini dell’Unione europea residenti all’estero, è stata effettuata con le modalità previste dal Regolamento UE 2020/1784, applicabile tuttavia esclusivamente alle materie “civile e commerciale” con espressa esclusione della materia amministrativa.
Invero, l’art. 1 del citato Regolamento UE 2020/1784 prevede espressamente che: “ 1. Il presente regolamento si applica alla notificazione e alla comunicazione transfrontaliera degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale. Esso non si applica, in particolare, alla materia fiscale, doganale o amministrativa, né alla responsabilità di uno Stato membro per atti od omissioni nell’esercizio di pubblici poteri (acta iure imperii) ” (cfr., in termini analoghi, il considerando n. 4 del medesimo Regolamento, secondo cui “ Il presente regolamento stabilisce le norme relative alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale. Esso non dovrebbe applicarsi alla notificazione o comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in altre materie come quella fiscale, doganale o amministrativa ”).
Sulla scorta del citato quadro normativo, il Collegio non può che ribadire come la presente vicenda processuale, in quanto riguardante atti amministrativi di cui è chiesto il riscontro di legittimità al Giudice amministrativo e implicante il sindacato di provvedimenti non paritetici assunti nell’ambito di pubblici poteri, non sia riconducibile alla materia “civile e commerciale” in senso proprio e, quindi, all’ambito di operatività del Regolamento UE 2020/1784.
Del resto, già nella vigenza dell’art. 1 del precedente Regolamento CE 1393/2007, recante sul punto il medesimo tenore testuale adottato dalla normativa susseguente, il Consiglio di Stato ha avuto modo di evidenziare che: “ 3.1.-, La società appellata insiste sul fatto che la notifica eseguita sia conforme al Regolamento CE n. 1393/2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale, in particolare quanto alle previste forme di notifica alternative. È da osservare in contrario che l’art. 1, comma 1, del predetto regolamento ne stabilisce l’applicabilità alla sola materia civile e commerciale, con esplicita esclusione della materia amministrativa ” (Consiglio di Stato, sez. VI, 26 novembre 2013, n. 5631; sulla non applicabilità del regolamento CE n. 1393/2007 in ambito di sindacato di atti non paritetici cfr. altresì T.A.R. Lazio – Roma, sez. III, 15 giugno 2020, n. 6573; idem , sez. III- quater , 17 marzo 2014, n. 2946).
In materia amministrativa la notificazione a cittadino residente in altro Stato dell’Unione europea deve essere per contro effettuata attraverso il competente ufficio consolare, in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 142, comma 2 c.p.c. e 37 D. Lgs. n. 71/2011, norma quest’ultima secondo cui: “ L’ufficio consolare: a) provvede, direttamente o tramite le autorità locali, in conformità alle disposizioni in materia di cooperazione giudiziaria dell’Unione europea, alle convenzioni internazionali ed alle leggi dello Stato di residenza, alla notificazione degli atti ad esso rimessi a norma delle vigenti disposizioni ”).
Proprio per tali ragioni il Collegio, ravvisando in ossequio al dictum di cui a Cass. SS. UU. 2866/2021 e 3426/2023 la nullità e non anche l’inesistenza delle notifiche del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti originariamente effettuate dalla ricorrente, ne ha disposto la rinnovazione assegnando il termine perentorio di giorni 90, con deposito in giudizio della relativa prova entro i successivi 10 giorni. Per quanto di rilievo questo stesso T.R.G.A., in entrambe le ordinanze endoprocedimentali n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS- emesse nell’ambito della parentesi interlocutoria afferente la questione relativa alla validità delle notifiche, ha quindi espressamente tracciato le corrette coordinate normative da seguire ai fini del rituale adempimento di tale onere, costituite per l’appunto dal combinato disposto di cui agli artt. 142, comma 2 c.p.c. e 37 D. Lgs. n. 71/2011.
La ricorrente, con “ nota di adempimento di incombente istruttorio ” del 12 febbraio 2025, ha successivamente dimesso la documentazione asseritamente comprovante l’osservanza di quanto disposto da questo T.R.G.A., dalla quale tuttavia emerge come la rinnovazione delle notifiche sia stata effettuata non già in ossequio alla normativa espressamente richiamata nelle anzidette ordinanze per il tramite dell’Ufficio consolare, quanto piuttosto per il tramite dell’U.N.E.P. presso la Corte di Appello di Trento – Sezione Distaccata di Bolzano ai sensi della Convenzione europea sulla notificazione all’estero dei documenti in materia amministrativa firmata a Strasburgo in data 24/11/1977 e ratificata dall’Italia con legge n. 149/1983.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della ricorrente nella nota di deposito di data 16 gennaio 2026, dunque, l’“Autorità Centrale Ricevente” di Vienna, erroneamente individuata ai sensi della citata Convenzione sovranazionale, ha correttamente rifiutato di effettuare la notifica nei confronti del controinteressato -OMISSIS-, precisando che: “ la consegna ai sensi della legge europea sulla consegna viene effettuata solo per le Autorità, ma non per i privati. La ricerca del destinatario viene restituita senza corrispondenza ” (cfr. doc. 3 allegato all’anzidetta nota di deposito, nel testo ivi tradotto dalla ricorrente senza contestazione alcuna da parte dell’Amministrazione resistente). L’applicabilità della Convenzione di Strasburgo alle sole domande di notifica dei documenti amministrativi provenienti da Autorità statali e non anche da soggetti privati si desume peraltro inequivocabilmente dallo stesso art. 2, comma 1, della Convenzione, a tenore del quale: “ 1. Ogni Stato contraente designa un'autorità centrale incaricata di ricevere le domande di notifica dei documenti in materia amministrativa provenienti da autorità di altri Stati contraenti e di darvi seguito. Gli Stati federali hanno la facoltà di designare più autorità centrali ”.
L’inoperatività nella fattispecie della normativa sovranazionale emerge pertanto sotto un duplice profilo: l’atto da inoltrare non rappresenta un documento amministrativo, quanto piuttosto un ricorso giurisdizionale riconducibile a un soggetto privato, così come la domanda di notifica risulta provenire da un privato e non già da un’Autorità di altro Stato contraente.
Diversamente opinando, del resto, le modalità di notificazione contemplate dal combinato disposto di cui agli artt. 142, comma 2 c.p.c. e 37 D. Lgs. n. 71/2011 non troverebbero alcuna giustificazione, assumendo una valenza senz’altro ultronea rispetto alla disciplina consacrata nella Convenzione di Strasburgo.
L’esclusiva operatività del parametro normativo costituito dagli artt. 142, comma 2 c.p.c. e 37 D. Lgs. n. 71/2011 è peraltro pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza amministrativa, la quale proprio in relazione a fattispecie riguardante un cittadino austriaco ha avuto modo di affermare che: “ Vertendosi nella specie in tema di atti amministrativi (aggiudicazione di pubblica gara di appalto) di cui è chiesto il riscontro di legittimità al giudice amministrativo, la controversia, sebbene afferente all’ambito cognitorio di giurisdizione esclusiva del giudice adito, implica comunque il sindacato di atti (non paritetici) assunti nell’ambito di pubblici poteri ed esula pertanto dalla materia “civile e commerciale” in senso proprio e quindi dal campo di applicazione del regolamento comunitario n. 1393/07 (...) In pratica, la notifica all’aggiudicataria di cui trattasi, in applicazione dell’art. 142 comma 2 c.p.c. e dell'art. 37 del D.Lgs. n. 71/2011, recante "ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'art. 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 46", avrebbe dovuto essere piuttosto effettuata avvalendosi del competente ufficio consolare in Austria (ex art. 37 già citato, comma 1 lettera a, che infatti prevede che “L’ufficio consolare: a) provvede, direttamente o tramite le autorità locali, in conformità alle disposizioni in materia di cooperazione giudiziaria dell’Unione europea, alle convenzioni internazionali ed alle leggi dello Stato di residenza, alla notificazione degli atti ad esso rimessi a norma delle vigenti disposizioni”) ” (Tar Lazio, sez. III- quater , 17 marzo 2014, n. 2946, richiamata altresì da T.A.R. Lazio – Roma, sez. III, 15 giugno 2020, n. 6573).
Ne consegue pertanto che la ricorrente, attivandosi in pieno spregio dei parametri normativi di riferimento reiteratamente menzionati in entrambe le ordinanze n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-, non ha ottemperato all’ordine di rinnovazione della notifica, con conseguente improcedibilità per mancata integrazione del contradditorio come ordinata da questo T.R.G.A.
Del resto, nemmeno le notifiche effettuate nei confronti degli ulteriori controinteressati rispecchiano il modello previsto dalla normativa di riferimento, non risultando essersi perfezionate attraverso l’ufficio consolare, quanto piuttosto per il tramite dell’U.N.E.P. presso la Corte di Appello di Trento – Sezione Distaccata di Bolzano.
Né la ricorrente può utilmente invocare la mancata indicazione del temine per la notifica e il successivo deposito in occasione del differimento dell’udienza del 14 maggio 2025 disposto da questo T.R.G.A. per l’adempimento di tali incombenti.
Con specifico riferimento alla mancata indicazione del termine per il deposito della documentazione attestante l’avvenuta notifica del ricorso introduttivo, il Consiglio di Stato ha avuto modo di affermare che: “ la mancata fissazione da parte del T.A.R. del termine entro il quale la ricorrente avrebbe dovuto procedere al deposito del ricorso (di cui veniva disposta la rinnovata notificazione) non è suscettibile di inficiare i presupposti applicativi della suddetta sanzione in rito, né generare incertezza in ordine alle modalità di assolvimento del suddetto onere processuale. Invero, se, quanto al primo aspetto, non può che farsi leva sulla naturale efficacia integratrice del disposto di cui all’art. 45 c.p.a. (la cui chiara pertinenza, al fine di disciplinare le modalità anche temporali di rinnovazione della notificazione del ricorso da parte della ricorrente, era agevolmente desumibile dalla natura e dalle ragioni di quell’adempimento, così come desumibili dall’ordinanza n. 27/2022), quanto al secondo, deve osservarsi che il precedente di questa Sezione invocato dalla parte appellante (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 789 del 26 febbraio 2016) afferma espressamente che, “ allorché il giudice abbia esercitato la facoltà che la norma gli conferisce di fissare il termine sia per la notifica che per il deposito dell’atto di integrazione del contraddittorio, tali termini (di per sé eccezionali rispetto a quelli ordinariamente fissati dal codice per l’instaurazione del contradditorio) devono essere rispettati a pena di irricevibilità del ricorso ”, con la conseguenza che laddove, come nella fattispecie in esame, il suddetto termine non sia stato fissato, non può che trovare applicazione la regola generale di cui all’art. 45, comma 1, c.p.a. ” (Consiglio di Stato, sez. III, 27 ottobre 2022, n. 9146; con riferimento al giudizio di appello cfr. Consiglio di Stato, 9 maggio 2024, n. 4160, secondo cui: “ Da questo punto di vista, ritiene il Collegio che l’appello sia improcedibile, atteso che la costituzione delle Amministrazioni appellate con atto depositato il 15 febbraio 2024 non consente di ritenere sanata la nullità della notifica in applicazione dell’articolo 44, comma 4, c.p.a.. A mente dell’articolo 35, comma 1, lettera c), del codice di rito, il giudice dichiara, anche d’ufficio, il ricorso “ improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione, o non sia stato integrato il contraddittorio nel termine assegnato, ovvero sopravvengono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito ”. Ora, nel caso in esame, la parte appellante non ha provveduto nel termine assegnato al deposito della documentazione attestante la notifica alle Amministrazioni appellate, peraltro regolarmente eseguita nei trenta giorni fissati dal provvedimento interlocutorio della Sezione. Laddove il giudice non indichi un termine per tale adempimento, la giurisprudenza della Sezione, dalla quale il Collegio non vede ragioni di discostarsi, ha stabilito che trovi applicazione l’articolo 45, comma 1, primo periodo, ai sensi del quale “ il ricorso e gli altri atti processuali soggetti a preventiva notificazione sono depositati nella segreteria del giudice nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal momento in cui l’ultima notificazione dell'atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario”.
Ne consegue pertanto l’improcedibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, ciò anche in relazione alla domanda ex art. 116 c.p.a. articolata in sede di gravame, per la quale risulterebbe comunque cessata la materia del contendere (cfr. quanto dichiarato dalla ricorrente nella propria memoria di data 19 aprile 2024).
3. Per ragioni di completezza, si dà comunque atto dell’infondatezza nel merito delle ragioni poste a fondamento del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti.
4. Le doglianze ivi prospettate dalla ricorrente impongono preliminarmente una breve disamina del quadro normativo in materia di reclutamento del corpo docenti dei Conservatori e delle scelte operate dall’Amministrazione resistente.
Come già evidenziato da questo T.R.G.A. nella sentenza -OMISSIS- del -OMISSIS-, resa con riferimento a fattispecie per molti versi analoga a quella in esame, in attesa dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 83 del 24 aprile 2024, decorrente dall’anno accademico 2025/2026, il parametro normativo di riferimento risulta rappresentato dal D.M. n. 180 emanato dal M.U.R. in data 29 marzo 2023.
Le modalità di selezione delle commissioni esaminatrici sono disciplinate dall’art. 4, comma 1, lett. j) del citato D.M., secondo cui: “ In subordine alle modalità di reclutamento di cui all’articolo 3, le istituzioni reclutano personale docente a tempo indeterminato, nei limiti delle facoltà assunzionali di cui all’articolo 2, mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami, nel rispetto dei principi di pubblicità, imparzialità, economicità, celerità di espletamento, trasparenza, oggettività dei meccanismi di verifica dei requisiti attitudinali e professionali, rispetto delle pari opportunità tra lavoratici e lavoratori, nonché dei seguenti criteri, modalità e requisiti di partecipazione: previsione di commissioni giudicatrici composte da un docente, individuato dal Direttore, in servizio presso l’istituzione titolare della procedura, appartenente al medesimo settore artistico-disciplinare per il quale è stata indetta la procedura concorsuale ovvero a un settore affine, con funzioni di presidente, e da due docenti in servizio presso altre istituzioni o in quiescenza da meno di due anni, appartenenti al medesimo settore artistico-disciplinare per il quale è stata indetta la procedura concorsuale ovvero a un settore affine. I docenti esterni sono sorteggiati, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, nell’ambito di una lista di almeno sei nominativi approvata dal Consiglio Accademico, e non possono aver già svolto per più di una volta la funzione di commissario in procedure concorsuali indette da istituzioni nel medesimo anno accademico né possono appartenere al Consiglio Nazionale per l’-OMISSIS- (CNAM). Le commissioni sono nominate con decreto del Direttore dell’istituzione che ha bandito la procedura ”.
La situazione di potenziale difficoltà nella composizione della commissione trova esplicito riconoscimento nella nota ministeriale n. 7140 del 9 giugno 2023, prodotta dalla ricorrente sub doc. 18, nel cui ambito viene prospettata la soluzione attraverso il ricorso alla nomina di docenti universitari ovvero soggetti di comprovata esperienza in ossequio ai principi di trasparenza, imparzialità e competenza: “ In caso di oggettiva e documentata impossibilità a comporre la commissione (o la lista di sei nominativi entro cui sorteggiare) con i criteri definiti dal DM 180 – ad esempio per assenza di docenti del settore o di settori affini o perché i pochi docenti sono già commissari in altre due procedure –, dovendo garantire comunque il reclutamento sarà necessario individuare, con congrue e ampie motivazioni, il commissario interno o i nominativi da sorteggiare nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e competenza, ricorrendo a docenti universitari o a soggetti di comprovata esperienza ”.
Sulla scorta di tale quadro normativo l’Amministrazione resistente, dovendosi confrontare nel caso di specie con una situazione di oggettiva impossibilità nel reperimento di sei docenti di madrelingua tedesca per ogni singolo concorso (requisito imprescindibile nell’ambito delle materie teoriche riconducibili alla cd. “sezione tedesca” del Conservatorio di Bolzano), risulta avere interpellato il Ministero, prospettando la possibilità di utilizzare commissioni composte esclusivamente da professori interni in deroga al D.M. 180/2023.
Con nota prot. n. 1696-1/C del 26.07.2023 il Direttore del Conservatorio di Bolzano, richiamando la nota ministeriale n. 7140 del 9 giugno 2023 e rappresentando le anzidette criticità, ha quindi formulato la seguente proposta: “ Ovviamente i candidati riceveranno un bando bilingue, ma le prove di esame si dovranno svolgere unicamente in lingua tedesca. Anche curricula e titoli verranno inoltrati dai candidati in tedesco come previsto dalla normativa. Da qui nasce la difficoltà, peraltro considerata dalla Sua nota (p. 4), che prescrive possibili deroghe “in caso di oggettiva e documentata impossibilità a comporre la commissione”. Risulta infatti tecnicamente impercorribile costituire commissioni paritetiche secondo i principi che governano il DM 180/2023 e sarà necessario, pertanto, procedere a più deroghe perché non risultano allo scrivente conservatorio elenchi di professori di altri conservatori in possesso di certificazioni linguistiche tali da poter costituire in tempi accettabili un elenco a cui attingere per i sorteggi dei commissari esterni. Ritengo pertanto percorribile un’unica via e cioè costituire una e/o due commissioni che, potendo contare al loro interno su ulteriori membri interni del nostro Conservatorio, ma comunque, “di comprovata esperienza” e con acclarate competenze linguistiche, possano coprire i diversi ambiti rispettando comunque i “principi di trasparenza, imparzialità e competenza” di cui al bando ” (cfr. il doc. 4 prodotto dall’Amministrazione resistente).
Tale proposta risulta essere stata quindi positivamente riscontrata da parte del M.U.R., che con nota prot. 1701 del 27.07.2023 ha condiviso la soluzione di natura derogatoria prospettata dal Conservatorio di Bolzano, evidenziando nello specifico che: “ Premesso che il D.M. 180/2023 fornisce una serie di strumenti atti a garantire la possibilità di reclutamento anche in quelle discipline che presentino unicità e caratteristiche peculiari, considerato che le esigenze esposte nella nota in oggetto risultano del tutto evidenti per il reclutamento negli insegnamenti in madrelingua tedesca, si ritiene che la proposta prospettata sia adeguata e rispondente al disposto normativo. Si raccomanda di specificare l’unicità delle caratteristiche delle discipline oggetto di reclutamento e il criterio di composizione delle commissioni nel corpo del bando pubblico di selezione ” (cfr. doc. 5 di parte resistente).
Sulla scorta di tale assetto normativo, il bando prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- con cui è stato indetto il concorso oggetto di impugnazione ha sancito un modello di commissione caratterizzato da un solo docente interno – quale presidente – e da due commissari esterni, la cui individuazione risulta disciplinata nel relativo art. 7, a tenore del quale: “ 1. La Commissione giudicatrice è composta da un docente, individuato dal Direttore, in servizio di ruolo presso il Conservatorio di Musica di Bolzano, appartenente al medesimo settore artistico disciplinare per il quale è stata indetta la procedura concorsuale, ovvero ad un settore affine, con funzioni di presidente, e, vista l’impossibilità di reperire docenti di ruolo di madrelingua tedesca presso conservatori italiani, da due docenti di madrelingua tedesca con esperienza accademica come da nota ministeriale del 9 giugno 2023 nr. 7140, appartenenti al medesimo settore artistico-disciplinare per il quale è stata indetta la procedura concorsuale, ovvero ad un settore affine. 2. Solo in caso di oggettiva e documentata impossibilità di comporre la commissione o la lista dei sei nominativi da sorteggiare di cui al successivo comma 3, verranno individuati, con i criteri di cui al D.M. 180/23 e successive indicazioni applicative, con congrue e ampie motivazioni, il commissario interno e/o i commissari esterni nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e competenza, ricorrendo a docenti universitari o a soggetti di comprovata esperienza. 3. Fatto salvo quanto stabilito al precedente comma 2, i docenti esterni sono sorteggiati, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, nell’ambito di una lista di almeno sei nominativi approvata dal Consiglio Accademico del Conservatorio, e non possono aver già svolto per più di una volta la funzione di commissario in procedure concorsuali indette da istituzioni nel medesimo anno accademico né possono appartenere al Consiglio Nazionale per l’-OMISSIS- (CNAM) ”.
Il secondo comma della disposizione oggetto di disamina, dunque, disciplina espressamente la situazione di oggettiva impossibilità di composizione della commissione o della lista dei sei nominativi da sorteggiare, consentendo l’individuazione dei commissari attraverso il ricorso a docenti universitari o a soggetti di comprovata esperienza nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e competenza. Di conseguenza, contrariamente a quanto sostenuto nel motivo di impugnazione riassunto sub § 2.2) della premessa in fatto, deve escludersi che l’Amministrazione resistente abbia disatteso le prescrizioni contenute nel bando, essendosi per contro attenuta a quanto ivi previsto.
L’effettiva impossibilità di reperimento di docenti in numero tale da consentire un sorteggio è stata quindi motivatamente rappresentata nell’ambito del verbale della Riunione del 30 gennaio 2024, segnatamente al punto 3, rubricato: “ Concorsi per posti a tempo indeterminato (DM180-bando -OMISSIS- ”, in cui è testualmente rilevato: “ Il Direttore illustra ai presenti il prospetto delle commissioni degli esami del bando emanato con proprio decreto n. -OMISSIS- in data -OMISSIS- e specifica che il decreto prevede che ogni commissione deve essere composta da un membro interno nominato dal direttore e da due membri esterni sorteggiati su un elenco di 6 possibili commissari esterni, nominati dal CA e scelti fra professori di ruolo di Conservatori italiani che insegnino le discipline messe a concorso o discipline affini; nel nostro caso (e la cosa fu segnalata a suo tempo al MUR al dott. -OMISSIS-) risulta impossibile reperire tali docenti, sia perché le discipline in lingua tedesca messe a concorso sono presenti solo presso il nostro Conservatorio, sia perché i commissari esterni di ruolo reperiti presso Conservatori italiani non avrebbero le competenze linguistiche a livello di madrelingua richieste per svolgere il proprio compito. È dunque apparso indispensabile ricorrere alle indicazioni alternative contenute nelle Note esplicative al DM 180 emanate dal MUR Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore 9 giugno 20023 Prot. N. 7140 che recitano: “In caso di oggettiva e documentata impossibilità a comporre la commissione (o la lista dei sei nominativi da sorteggiare) …dovendo comunque garantire il reclutamento sarà necessario individuare, con congrue e ampie motivazioni, il commissario interno o i nominativi da sorteggiare nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e competenza, ricorrendo a docenti universitari o a soggetti di comprovata esperienza. Si è dunque proceduto alla ricerca di commissari esterni in possesso di tali caratteristiche e di madrelingua tedesca, ai quali peraltro non poteva essere offerto un compenso ma il solo rimborso spese, complicando ulteriormente il compito. Dopo intense e laboriose ricerche estese in Austria e Germania miranti a reperire tali figure abbiamo avuto la disponibilità dei seguenti commissari esterni: … IS …) … IS …-OMISSIS- (Universitätsprofessorin -OMISSIS-) und -OMISSIS- (-OMISSIS-); Ricorrendo in alternativa a figure di grande prestigio accademico provenienti da Paesi di lingua tedesca, e nonostante le enormi difficoltà si è dunque riusciti nel compito di assolvere a quanto indicato nelle suddette Note esplicative del MUR – Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore 9 giugno 20023 Prot. N. 7140 fornendo le relative “congrue e ampie motivazioni” che giustifichino il fatto che non si sia potuto individuare i 6 docenti di ruolo di Conservatori italiani per ogni commissione. Il loro numero limitato non consente il sorteggio ma le Note consentono di superare tale disposizione sempre per le motivazioni sopra esposte … IS … Per quanto riguarda i commissari interni i suddetti di ruolo sono selezionati sulla base del fatto di appartenere alla sezione tedesca del Conservatorio (a parte il professor -OMISSIS-), di avere le competenze linguistiche richieste e sono stati individuati ove possibile fra i docenti in possesso di un grado di affinità di docenza con le discipline messe a concorso; ove non ci fosse disponibilità da parte di docenti della sezione tedesca di materie affini, oppure non ci fosse disponibilità neppure di discipline affini (sempre nella sezione tedesca) sono stati utilizzati criteri di conformità al curriculum professionale del docente, sempre ponendo al primo posto la necessità della competenza linguistica. Sulla base delle suddette motivazioni il Direttore ha selezionato dunque i seguenti commissari interni e ne ha ottenuto l'approvazione unanime da parte del C.A.: … IS … -OMISSIS-: -OMISSIS-(Il C.A. in questo ultimo caso si è espresso con voto a maggioranza e il voto contrario del Professor -OMISSIS-); i suddetti commissari interni di ruolo sono selezionati sulla base del fatto di avere le competenze linguistiche richieste e di avere un grado di affinità di docenza con le discipline messe a concorso. Il CA procede dunque alla nomina delle commissioni con voto unanime, con il solo voto contrario del prof. -OMISSIS- relativo al commissario interno di “-OMISSIS- in deutscher Sprache” -OMISSIS- per il quale propone il prof. -OMISSIS-; il Direttore spiega che la scelta ricaduta sul prof. -OMISSIS- risulta ampiamente motivata per l’affinità della materia (il docente di -OMISSIS- deve insegnare -OMISSIS- che è lo strumento principale legato alla disciplina e -OMISSIS- è docente di -OMISSIS-) e per il suo possesso di un titolo C di bilinguismo italiano e tedesco. Il CA conferma, dunque, a maggioranza la nomina anche del prof. -OMISSIS- ” (doc. 4 di parte ricorrente).
5. Ciò posto, appare evidente come il Conservatorio abbia agito in ossequio alla normativa di settore e alle indicazioni ministeriali, attivandosi immediatamente al fine di reperire docenti esterni nonostante la facoltà di individuazione in deroga al D.M. 180/2023 contemplata dalla citata nota ministeriale prot. 1701 del 27.07.2023 e, soltanto successivamente alla riscontrata impossibilità, procedendo alla nomina dei commissari attingendo in ogni caso i nominativi tra docenti universitari ovvero soggetti di comprovata esperienza.
Risultano pertanto agevolmente superate le doglianze articolate nel primo motivo di gravame (riassunto nella premessa in fatto sub §2.2), considerato il pieno rispetto da parte dell’Amministrazione della disciplina contemplata dal bando.
Invero, come evidenziato al § 4, il secondo comma dell’art. 7 prevede espressamente la facoltà, nel caso di impossibilità di composizione della commissione ovvero della lista dei sei nominativi da sorteggiare, di individuare con congrue e ampie motivazioni il commissario interno e/o i commissari esterni nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e competenza, ricorrendo a docenti universitari o a soggetti di comprovata esperienza. Tale facoltà è del resto ribadita dalla clausola di riserva apposta nell’ incipit caratterizzante il successivo terzo comma, che, nel disciplinare le operazioni di sorteggio, dispone espressamente “ Fatto salvo quanto stabilito al precedente comma 2 ”, confermando così ulteriormente come, in caso di documentata impossibilità, debba necessariamente prescindersi dall’estrazione invocata dalla ricorrente.
Né può escludersi la sussistenza di una situazione di oggettiva impossibilità di reperimento di docenti in numero tale da consentire un sorteggio, situazione agevolmente desumibile dalle dichiarazioni prodotte dall’Amministrazione sub docc. 9) – 13), dalle quali emerge il rinvenimento di un numero eccessivamente esiguo di soggetti con i requisiti richiesti per assumere il ruolo di commissari esterni.
Parimenti infondate si profilano le doglianze afferenti la violazione dei principi di buon andamento e imparzialità e del D.M. 180/2023, che imporrebbe senza facoltà di deroga l’individuazione dei commissari esterni attraverso il sorteggio da una sestina di nominativi.
Come già evidenziato, la possibilità di derogare alle indicazioni previste dal D.M. 180/2023 risulta essere stata espressamente riconosciuta nella sopra riportata nota ministeriale prot. 1701 del 27.07.2023, in cui è stato dato riscontro positivo a quanto richiesto dal Conservatorio in data 26.07.2023.
Di tutta evidenza, a fronte dell’obbligatorietà dell’indizione dei concorsi prevista dal D.M. 180/2023 e in considerazione dell’oggettiva impossibilità di conciliare la sua rigorosa applicazione con le riscontrate criticità linguistiche, le modalità di nomina adottate dal bando risultano senz’altro legittime e ossequiose dei principi di trasparenza, imparzialità e competenza. Invero, il ricorso alla nomina diretta di docenti universitari o soggetti di comprovata esperienza risulta ivi circoscritto ai soli casi di oggettiva e documentata impossibilità di ricorso alle procedure ordinarie e proprio nel rispetto dei richiamati principi, consentendo pertanto di contemperare la necessaria trasparenza nella formazione delle commissioni con le esigenze linguistiche e l’obbligatorietà di indizione dei concorsi.
6. Per le medesime ragioni devono altresì essere conseguentemente disattese le ulteriori doglianze, prospettate in sede di motivi aggiunti, riguardanti la ritenuta illegittimità del bando per asserito contrasto con l’art. 4, comma 1, lett. j), del D.M. 180/2023.
A prescindere dai rilievi di irricevibilità sollevati dalla difesa dell’Amministrazione resistente, invero, il comma 2 dell’art. 7 del bando non rappresenta una inammissibile violazione dell’impianto contemplato dal decreto ministeriale, quanto piuttosto un necessario contemperamento specificamente riconosciuto e consentito sia nella nota ministeriale n. 7140 del 9 giugno 2023, sia nell’ulteriore prot. 1701 del 27.07.2023, entrambe testualmente riportate al § 4).
7. Destituite di fondamento si profilano altresì le doglianze concernenti l’irregolare composizione della composizione della commissione per mancato rispetto del requisito fissato dall’art. 7, comma 1, del bando in relazione alla posizione del presidente -OMISSIS-.
Invero, la riconosciuta autorizzazione di agire in deroga alle indicazioni previste dal D.M. 180/2023 di cui alla nota ministeriale prot. 1701 del 27.07.2023 ha consentito all’Amministrazione la legittima formulazione dell’art. 7 comma 2 del bando, che, come si è visto, in caso di oggettiva e documentata impossibilità nella composizione della commissione consente il ricorso anche a “ soggetti di comprovata esperienza ”, quale è stato motivatamente considerato il docente in concreto individuato.
Dal memoriale redatto dal Direttore prof. -OMISSIS- del -OMISSIS- (doc. 9 del Conservatorio), così come dal curriculum vitae dimesso sub doc. 14, si evince come il presidente di commissione vantasse il possesso dei requisiti richiesti dal bando per figurare quale membro della Commissione esaminatrice. In particolare, le ragioni della scelta del prof. -OMISSIS- sono compendiate nel citato memoriale del prof. -OMISSIS-, nell’ambito del quale è stato evidenziato che: “ Il prof. -OMISSIS- è stato scelto come Presidente di commissione di “-OMISSIS-” per svariati motivi: non esisteva ovviamente in Conservatorio alcun docente di ruolo di madrelingua tedesca di tale materia. Egli soddisfaceva vari requisiti: docente di madrelingua tedesca, da sempre molto apprezzato nel mondo dei Teatri lirici, come “-OMISSIS-”, -OMISSIS-; dunque ha avuto sempre contatti professionali molto stretti con registi d’opera, la figura professionale più vicina alla materia in questione. Inoltre, avendo molti contatti internazionali fra i docenti delle Hochschulen austriache da contattare come commissari esterni poteva, ed infatti così è stato, aiutare con successo nel reperimento dei commissari esterni ”.
In linea di continuità con quanto statuito da questo T.R.G.A. nella precedente sentenza -OMISSIS- del -OMISSIS-, il Collegio non può in ogni caso esimersi dall’evidenziare come la giurisprudenza amministrativa sia pacifica nel ritenere che l’erronea composizione della commissione giudicatrice possa determinare l’azzeramento ex tunc del concorso solo in presenza di vizi macroscopici, di per sé idonei a dimostrare in modo diretto e assiomatico il pregiudizio per il buon andamento della procedura, essendo stato precisato che: “ quando si tratti di vizi formali che di per sé non evidenziano alcun automatico vulnus sulla qualità tecnica e sulla imparzialità dei giudizi forniti dalla Commissione, sarà onere della parte ricorrente dimostrare o quanto meno dedurre e prospettare analiticamente i modi e le ragioni per cui, nello specifico caso concreto, quell’errata e illegittima composizione della Commissione ha inficiato il giudizio della sua prova o, comunque, l'esito complessivo del concorso ” (cfr. Tar Lazio, Roma, Sez. V, sent. n. 15918 del 22 agosto 2024; Tar Lazio, Roma, Sez. I, sent. n. 10242 del 7 ottobre 2021; Tar Basilicata, sent. n. 199 del 29 aprile 2013).
Il Consiglio di Stato, a sua volta, ha specificato che: “ le censure relative alla composizione e/o alle modalità di designazione della commissione giudicatrice devono essere corredate, a pena di inammissibilità, dall’allegazione di evidenti travisamenti o incongruenze nell’esercizio dell’attività valutativa, posto che, in caso contrario, si risolverebbero in un’astratta pretesa di controllo di legittimità dell’azione amministrativa ” (in tal senso Consiglio di Stato, sez. VII, sent. n. 3316 del 16 aprile 2025; idem , sez. III, sent. n. 2886 del 22 marzo 2023, nonché, ex plurimis , Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 4831 del 29 luglio 2020; Consiglio di Stato, sez. III, sent. n. 7595 del 6 novembre 2019; Consiglio di Stato, sez. III, sent. n. 571 del 5 febbraio 2014).
Nel caso di specie, ferma restando la regolarità della composizione della commissione e la conformità del bando rispetto alle indicazioni ministeriali, la ricorrente non ha in ogni caso corredato le proprie doglianze da sufficienti allegazioni circa l’incidenza dei vizi prospettati rispetto ai giudizi valutativi espressi dalla commissione. Parimenti, l’impugnazione presentata difetta dell’analitica indicazione delle ragioni in forza delle quali la nomina di una nuova commissione potrebbe giovare alla prof.ssa -OMISSIS-, esclusa dal concorso all’esito del mancato raggiungimento del punteggio minimo di 18/30 previsto per i titoli di servizio e per i titoli -OMISSIS- (cfr. doc. 5 della ricorrente).
Le censure concernenti la nomina della commissione contenute nell’interposto gravame risultano invero esclusivamente sorrette dall’allegazione di meri vizi formali relativi alla sua composizione, difettando radicalmente di una qualsivoglia indicazione della valenza eziologica sortita da tali criticità nell’inficiare il giudizio posto a fondamento della sua esclusione o, comunque, l’esito complessivo del concorso.
8. Le doglianze articolate nell’ambito del terzo motivo di gravame, teso a fare valere l’erronea valutazione dei titoli di servizio dei candidati esteri in assenzi della relativa certificazione e degli estremi delle procedure selettive, non risultano sorrette dal necessario interesse.
Nel lamentare l’attribuzione di un punteggio di -OMISSIS- punti inferiore rispetto a quello effettivamente dovuto, infatti, la ricorrente non supera la cd. “prova di resistenza”, riuscendo a ottenere al più un punteggio di -OMISSIS- punti, del tutto insufficiente a superare la soglia minima di 18/30 punti contemplato dagli artt. 3, comma 5 e 7, comma 11 del bando.
Sotto questo profilo, è appena il caso di evidenziare che: “ Per costante orientamento giurisprudenziale, nelle controversie relative alla contestazione dei risultati di un concorso pubblico non può prescindersi - ai fini della verifica della sussistenza di un concreto ed attuale interesse al ricorso - dalla c.d. prova di resistenza, dovendo, infatti, il ricorrente dimostrare (o comunque quantomeno fornire un principio di prova in ordine alla) possibilità di ottenere un collocamento in graduatoria in posizione utile in caso di eventuale accoglimento dei motivi di ricorso proposti, essendo altrimenti inammissibile la domanda formulata; invero, il candidato, che impugna i risultati di una procedura concorsuale, ha l'onere di dimostrare il suo interesse, attuale e concreto, a contestarla, non potendo egli far valere, quale “defensor legitimitatis”, un astratto interesse dell'ordinamento a una corretta formulazione della graduatoria, se non comporta per lui alcun apprezzabile risultato concreto (ex plurimis T.A.R. Sicilia Catania sez. I, 11 marzo 2024, -OMISSIS-57; T.A.R. Lazio Roma sez. III, 5 aprile 2023, n. 5765; Consiglio di Stato sez. VI, 9 gennaio 2023, n. 219) ” (T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 24 settembre 2024, n. 612).
9. Non condivisibili si profilano inoltre le censure di cui al quarto motivo di impugnazione, attraverso il quale la ricorrente lamenta l’erronea valorizzazione da parte della commissione delle attività di --OMISSIS- a discapito di quelle di -OMISSIS-.
La prof.ssa -OMISSIS-, nell’ambito delle proprie doglianze, ha infatti radicalmente omesso di indicare quali specifici titoli non sarebbero stati debitamente valorizzati e le concrete ragioni in forza delle quali gli stessi dovrebbero prevalere rispetto alle esperienze dei concorrenti collocati in graduatoria. Le considerazioni afferenti la sottostima caratterizzante il punteggio alla stessa attribuito dalla commissione non risultano pertanto allo stato sufficientemente intellegibili, non essendo il Collegio nelle condizioni di comprendere quali specifiche attività avrebbero dovuto ottenere una maggiore valutazione e, specularmente, quali esperienze dei controinteressati fossero per contro recessive.
In altri termini, la ricorrente deduce i lamentati profili di illegittimità in via meramente tautologica e, quindi, congetturale, dovendosi necessariamente concludere che le prospettazioni articolate nell’ambito di tale motivo di impugnazione non siano fondate su motivi specifici, con ciò difettando dei requisiti di precisione e specificità richiesti dall’art. 40, comma 1 lett. d) c.p.a. ai fini del superamento del vaglio di ammissibilità. La giurisprudenza amministrativa è invero pacifica nel ritenere che: “ L’art. 40, comma 1, lett. d), cod. proc. amm. prevede che il ricorso contenga distintamente “i motivi specifici su cui si fonda”, il che implica che i motivi vadano esposti con specificità sufficiente a fornire almeno un principio di prova utile alla identificazione delle tesi sostenute a supporto della domanda finale (TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 20 giugno 2020 n. 1112; Catanzaro, sez. I, 15 settembre 2017 n. 1375; TAR Puglia, Bari, sez. I, 4 gennaio 2016 n. 2). Infatti, le critiche di legittimità alla base di un ricorso giurisdizionale amministrativo devono essere specifiche e precise, anche a salvaguardia dell’integrità delle garanzie del contraddittorio processuale (Cons. Stato, sez. V, 24 gennaio 2013, n. 456; Tar Umbria, sez. I, 19 dicembre 2012, n. 536). Pertanto, non basta dedurre un vizio, ma è necessario precisare il profilo sotto il quale viene dedotto e, ancora, indicare tutte quelle circostanze dalle quali possa desumersi che esso effettivamente sussiste (Cons. Stato, sez. V, 1° luglio 2019 n. 4491; sez. VI, 1° settembre 2017 n. 4158) ” (T.A.R. Lazio – Latina, sent. n. 645 di data 05.07.2022; cfr. altresì Consiglio di Stato, sez. III, 4 settembre 2020, n. 5356: “ nel giudizio amministrativo non basta dedurre genericamente un vizio, ma bisogna precisare il profilo sotto il quale il vizio viene dedotto e, ancora, indicare tutte quelle circostanze dalle quali possa desumersi che il vizio denunciato effettivamente sussiste, pena l'inammissibilità per genericità della censura proposta: alla violazione dell'obbligo ex art. 40, comma 1, lett. d), cod. proc. amm. di specificità delle censure consegue, dunque, l'inammissibilità del ricorso proposto” (cfr., tra le tante, Cons. Stato Sez. V, 1-07-2019, n. 4491; Cons. Stato Sez. VI 01/09/2017, n. 4158) ”).
Nel caso di specie il curriculum vitae allegato alla domanda di partecipazione, prodotto sub doc. 8 dalla ricorrente, non contiene alcuna attività avente ad oggetto la “ -OMISSIS- ”, desumendosi solo dall’allegato B, recante l’elencazione dei titoli artistici, l’indicazione di n. 5 produzioni su 30 nelle quali, unitamente all’attività di -OMISSIS-, sarebbe stata responsabile della cd. “ -OMISSIS- ” (segnatamente le opere ivi contrassegnate dai numeri 11, 12, 14, 20 e 28).
La sola attività -OMISSIS- nell’ambito di un’opera musico-teatrale, ad avviso del Collegio, non può di per sé assumere la valenza di “attività di -OMISSIS-”, atteso che diversamente la stessa ricorrente avrebbe indicato dicitura “-OMISSIS-” in relazione a tutte le produzioni. Come evidenziato dall’Amministrazione resistente, del resto, l’interpretazione di un personaggio da parte di un professionista rinomato dipende comunque dalle indicazioni di coordinamento e -OMISSIS- del soggetto che si occupa della -OMISSIS- dell’intero quadro di persone, cose e costumi, con la conseguenza che: “ un singolo -OMISSIS- di un’opera musico-teatrale fa parte di un organizzato complesso di attori principali e secondari diretto da altri e per l’appunto dal responsabile dell’-OMISSIS- “-OMISSIS-”. ” (pag. 19 della memoria di data 25 luglio 2024).
Fermo restando quanto evidenziato circa l’aspecificità delle censure articolate nel presente motivo di ricorso, appare evidente come la ricorrente stia sollecitando una rivalutazione nel merito del giudizio espresso dalla commissione, ciò in assenza di palesi errori dai quali desumere la sussistenza del lamentato vizio di eccesso di potere per “ travisamento dei fatti, illogicità, ingiustizia manifesta e contraddittorietà ”. Al riguardo, è appena il caso di ribadire che: “ La giurisprudenza (tra le tante, Cons. Stato, sez. III, 26 agosto 2025, n. 7113; Tar Campania, Napoli, sez. VIII, 13 novembre 2024, n. 6201, nonché, di questo Tar, sentenza n. 543/2024 del 24 luglio 2024) ha condivisibilmente chiarito che il giudizio della commissione in materia di prove concorsuali comporta una valutazione essenzialmente qualitativa della preparazione dei candidati, attenendo alla sfera della discrezionalità tecnica, sicché il sindacato nei confronti degli atti di correzione di tali prove è limitato al riscontro di evidenti errori di fatto e di giudizio da parte della commissione, che lascino intravedere il manifesto travisamento dei fatti sui quali il giudizio è stato svolto, oppure la manifesta illogicità o irragionevolezza del compimento di questa attività, non potendo, poi, il giudice ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell'-OMISSIS- valutatore, sicché deve ritenersi infondata una censura che miri unicamente a proporre una diversa valutazione dell'elaborato, atteso che, in tal modo, verrebbe a giustapporsi alla valutazione di legittimità dell'operato della Commissione medesima una - preclusa - cognizione del merito della questione. 12.1. È, inoltre, consolidato l’orientamento secondo cui “ le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in merito alle prove di concorso, seppure qualificabili quali analisi di fatti (correzione dell'elaborato del candidato con attribuzione di punteggio o giudizio) e non come ponderazione di interessi, costituiscono pur sempre l'espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l'idoneità tecnica e/o culturale, ovvero attitudinale, dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico od un errore di fatto, o ancora una contraddittorietà ictu oculi rilevabile ” (Consiglio di Stato, sez. III, 8 marzo 2023, -OMISSIS-8, che richiama Id., 23 febbraio 2021, n. 1568) e “ il giudizio della Commissione in materia di prove concorsuali comporta una valutazione essenzialmente qualitativa della preparazione scientifica dei candidati, attenendo alla sfera della discrezionalità tecnica. Pertanto, il sindacato nei confronti degli atti di correzione di tali prove è limitato al riscontro di evidenti errori di fatto e di giudizio da parte della Commissione, che lascino intravedere il manifesto travisamento dei fatti sui quali il giudizio è stato svolto, oppure la manifesta illogicità o irragionevolezza del compimento di questa attività ” (Consiglio di Stato, sez. III, 14 settembre 2023, n. 8319, che richiama Id., 18 maggio 2023, n. 4962, e sez. VI, 30 agosto 2018, n. 5117); ne consegue che il giudice non può ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell'-OMISSIS- valutatore e quindi sostituire il proprio giudizio a quello della commissione, se non nei casi in cui il giudizio si appalesi viziato sotto il profilo della abnormità logica, vizio la cui sostanza non può comunque essere confusa con l'adeguatezza della motivazione (in tal senso Consiglio di Stato, sez. VII, 4 aprile 2024, n. 3070) ” (T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 10 novembre 2025, n. 1333).
10. Da ultimo, del tutto infondate si profilano le doglianze articolate nel quinto motivo di impugnazione, attraverso il quale la ricorrente lamenta la mancata predeterminazione da parte della commissione esaminatrice di specifici criteri di valutazione dei titoli -OMISSIS- e delle -OMISSIS- ulteriori, con conseguente impossibilità di valutazione ab externo del percorso logico-argomentativo seguito.
L’art. 8 del bando ha stabilito in modo analitico ed esaustivo i criteri di valutazione in relazione ai titoli -OMISSIS-, ciò in piena coerenza con quanto disposto al precedente art. 7, comma 11, secondo cui: “ La valutazione dei titoli di servizio e titoli -OMISSIS- è effettuata secondo i criteri di cui al successivo art. 8 e prima dello svolgimento delle prove di cui all’art. 9. L’accesso alle prove è consentito ai candidati che ottengono un punteggio totale dei titoli di cui al comma precedente non inferiore a 18/30 ”.
In ossequio a quanto previsto dal comma 13 del medesimo art. 7, inoltre, la commissione ha disposto la pubblicazione sul sito del Conservatorio dei criteri per la valutazione delle prove teorico-pratiche (cfr. doc. 15 prodotto dall’Amministrazione resistente).
L’attribuzione di un punteggio complessivo e generale per tutte le produzioni allegate dai candidati inseriti in graduatoria, senza la specificazione del punteggio attribuito per ciascuna di esse, non pregiudica altresì il diritto di controllo da parte dei candidati esclusi. Sul punto è stato infatti anche di recente ribadito come: “ la giurisprudenza ormai consolidata, e segnatamente quella d’appello, affermi che “ Anche successivamente all’entrata in vigore della l. 7 agosto 1990 -OMISSIS- il voto numerico, attribuito dalle competenti commissioni alle prove scritte od orali di un concorso pubblico o di un esame, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni o chiarimenti (da ultimo, Consiglio Stato, Sez. V, 11 dicembre 2015, n. 2719; id., Sez. VI, 6 settembre 2005, n. 4529; Sez. IV, 10 maggio 2005, n. 2269; 7 marzo 2005, n. 900; Sez. V, 11 novembre 2004, n. 7332; T.A.R. Umbria, 28 dicembre 2005, n. 654; T.A.R. Calabria, Catanzaro, 22 novembre 2005 n. 2138; T.A.R. Lazio, Sez. I, 3 maggio 2005, n. 3303; T.A.R. Piemonte, Sez. I, 16 febbraio 2005, n. 305); e ciò in quanto la motivazione espressa numericamente, oltre a rispondere ad un evidente principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell’ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato ” (così, ex multis , Consiglio di Stato, Sezione IV, 5 settembre 2013, n. 4457; Sezione V, 11 gennaio 2013, n. 102; Sezione VI, 11 febbraio 2011, n. 913; Sezione IV, 4 maggio 2010, n. 2543; Sezione IV, 19 maggio 2008, n. 2293; Sezione IV, 10 aprile 2008, n. 1553; Sezione VI, 6 settembre 2005, n. 4529; Sezione IV, 10 maggio 2005, n. 2269; Sezione V, 11 novembre 2004, n. 7332) senza che necessiti, ai fini della legittimità dei verbali di correzione e dei conseguenti giudizi, l’apposizione di glosse, segni grafici o indicazioni di qualsivoglia tipo sugli elaborati in relazione agli eventuali errori commessi (Sezione IV, 16 aprile 2012 n. 2166; id. 12 aprile 2011, n. 1612). Tale principio è stato definito “ diritto vivente ” dalla stessa Corte Costituzionale (sentenze 30 gennaio 2009, n. 20 e 15 giugno 2011, n. 175). Inoltre, deve rilevarsi come le valutazioni espresse dalle Commissioni di esame nei pubblici concorsi non siano sindacabili dal giudice amministrativo nel merito del contenuto del giudizio reso, ma unicamente sotto il profilo della legittimità, in caso di illogicità manifesta o travisamento di fatti, o di contraddittorietà ictu oculi rilevabile; ne consegue che il giudicante non può ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell’-OMISSIS- valutatore (e quindi sostituire il proprio giudizio a quello della Commissione), se non nei casi in cui il giudizio si appalesi viziato sotto il profilo della logicità (T.A.R. Lazio, Roma, 21 dicembre 2019, n. 14712; Consiglio di Stato, IV, 29 novembre 2016 n. 5016). La giurisprudenza ha ancora osservato (tra le altre T.A.R. Emilia Romagna, Parma, n. 113/2015) che la Commissione esaminatrice di un pubblico concorso è titolare di ampia discrezionalità nel catalogare i titoli valutabili in seno alle categorie generali predeterminate dal bando, nell'attribuire rilevanza ai titoli e nell'individuare i criteri per attribuire i punteggi ai titoli nell'ambito del punteggio massimo stabilito, senza che l'esercizio di tale discrezionalità possa essere oggetto di censura in sede di giudizio di legittimità, a meno che non venga dedotto l'eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e arbitrarietà ” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. III- bis , 9 settembre 2025, n. 16102).
Nel caso di specie i criteri di valutazione risultavano ampiamente predeterminati dall’art. 8 del bando e i titoli in concreto valutati dalla commissione erano agevolmente desumibili dalla documentazione allegata alle domande presentate dai candidati, con conseguente infondatezza delle doglianze articolate dalla ricorrente.
Per le suesposte ragioni l’impugnato provvedimento, anche a prescindere dai rilievi di improcedibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti affrontati al § 2) resiste alle censure prospettate dalla ricorrente.
11. Quanto alle spese di lite del procedimento, il Collegio rileva la sussistenza dei presupposti per la compensazione ex artt. 26 c.p.a. e 92 c.p.c. in considerazione della peculiarità della vicenda processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili.
Spese del procedimento compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bolzano nelle camere di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 e del giorno 10 febbraio 2026, con l’intervento dei magistrati:
PH CH, Presidente
Michele Menestrina, Consigliere
Fabrizio Cavallar, Consigliere
EA SA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EA SA | PH CH |
IL SEGRETARIO