CASS
Sentenza 15 marzo 2024
Sentenza 15 marzo 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/03/2024, n. 11064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11064 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da ND AS, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 24/11/2022 del Tribunale di sorveglianza di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AL AL, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 11064 Anno 2024 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 19/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Napoli rigettava l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale - avanzata da AS ND, detenuto in espiazione della pena di quattordici anni di reclusione, inflitta per i reati di omicidio, lesione personale e porto illegale di arma comune da sparo, e scadente nel giugno 2026 - ammettendo tuttavia il condannato al regime di semilibertà. Il Tribunale giungeva a tale determinazione, previa ricognizione del passato giudiziario del reo e degli esiti, incoraggianti, ma bisognosi di ulteriori verifiche, del trattamento rieducativo, e quindi sulla base di una conseguente favorevole prognosi di proficuo reinserimento sociale esclusivamente tramite le più rigide prescrizioni della misura alternativa invocata in via gradata. 2. Il condannato ricorre per cassazione, per il tramite del suo difensore di fiducia, censurando la decisione adottata nella parte ritenuta non satisfattiva. Nel motivo unico il ricorrente deduce manifesta illogicità e contraddittorietà di motivazione. A base del diniego di affidamento in prova sarebbero state poste la gravità dei commessi reati, la scarsa capacità di autocontrollo da essi rivelata e la necessaria gradualità del percorso di reinserimento sociale. Le prime due valutazioni sarebbero, tuttavia, in contrasto con le risultanze del giudizio di cognizione. I fatti di sangue nascevano, infatti„ come reazione ad un'aggressione ingiusta, messa in atto ai danni del condannato, che si sarebbe difeso in misura proporzionata. Quanto al requisito della gradualità, esso era riscontrabile, avendo il condannato usufruito di permessi premio ed essendo stato ammesso al lavoro all'esterno. Il suo reinserimento sociale sarebbe già in atto, anche grazie al contesto familiare di riferimento, e solo l'affidamento in prova sarebbe stato in grado di assecondarlo ulteriormente, in funzione del conseguimento pieno dell'obiettivo rieducativo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. 2. La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che la concessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa alla valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza, che deve verificare, al di fuori di ogni automatismo, la meritevolezza del condannato in relazione al beneficio 2 richiesto e l'idoneità di quest'ultimo a facilitarne il reinserimento sociale (tra le molte, Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01). Il giudice, basandosi anzitutto sulle relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione del condannato medesimo - ma senza essere vincolato alle valutazioni ivi espresse - deve apprezzare le riferite informazioni sulla sua personalità e sulla condotta di vita, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative sottostanti la misura e ai profili di persistente pericolosità dell'interessato (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016- 01). 3. Nella specie, il Tribunale di sorveglianza - muovendo dal dato storico della condanna, pronunciata sul presupposto che non ricorresse la dedotta legittima difesa - ha espressamente preso in esame le risultanze del trattamento penitenziario, cogliendo indici di un proficuo percorso rieducativo del condannato e ritenendo purtuttavia, alla luce di una valutazione complessiva e in un'ottica ineccepibilmente prudenziale, di ammettere il detenuto alla sola misura alternativa più contenitiva, giudicata quella maggiormente idonea ad assecondare, allo stato, il processo di risocializzazione del condannato. A tali conclusioni, né illogiche né contraddittorie, il ricorrente oppone argomenti di merito, estranei all'ambito della cognizione che questa Corte può esercitare. Per i condannati per reati gravi, il principio di progressività trattamentale e la gradualità nell'accesso alle misure alternative orientano del resto correttamente, in linea di principio, la discrezionalità della magistratura di sorveglianza. 4. Alla reiezione del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 19/12/2023
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AL AL, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 11064 Anno 2024 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 19/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Napoli rigettava l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale - avanzata da AS ND, detenuto in espiazione della pena di quattordici anni di reclusione, inflitta per i reati di omicidio, lesione personale e porto illegale di arma comune da sparo, e scadente nel giugno 2026 - ammettendo tuttavia il condannato al regime di semilibertà. Il Tribunale giungeva a tale determinazione, previa ricognizione del passato giudiziario del reo e degli esiti, incoraggianti, ma bisognosi di ulteriori verifiche, del trattamento rieducativo, e quindi sulla base di una conseguente favorevole prognosi di proficuo reinserimento sociale esclusivamente tramite le più rigide prescrizioni della misura alternativa invocata in via gradata. 2. Il condannato ricorre per cassazione, per il tramite del suo difensore di fiducia, censurando la decisione adottata nella parte ritenuta non satisfattiva. Nel motivo unico il ricorrente deduce manifesta illogicità e contraddittorietà di motivazione. A base del diniego di affidamento in prova sarebbero state poste la gravità dei commessi reati, la scarsa capacità di autocontrollo da essi rivelata e la necessaria gradualità del percorso di reinserimento sociale. Le prime due valutazioni sarebbero, tuttavia, in contrasto con le risultanze del giudizio di cognizione. I fatti di sangue nascevano, infatti„ come reazione ad un'aggressione ingiusta, messa in atto ai danni del condannato, che si sarebbe difeso in misura proporzionata. Quanto al requisito della gradualità, esso era riscontrabile, avendo il condannato usufruito di permessi premio ed essendo stato ammesso al lavoro all'esterno. Il suo reinserimento sociale sarebbe già in atto, anche grazie al contesto familiare di riferimento, e solo l'affidamento in prova sarebbe stato in grado di assecondarlo ulteriormente, in funzione del conseguimento pieno dell'obiettivo rieducativo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. 2. La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che la concessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa alla valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza, che deve verificare, al di fuori di ogni automatismo, la meritevolezza del condannato in relazione al beneficio 2 richiesto e l'idoneità di quest'ultimo a facilitarne il reinserimento sociale (tra le molte, Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01). Il giudice, basandosi anzitutto sulle relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione del condannato medesimo - ma senza essere vincolato alle valutazioni ivi espresse - deve apprezzare le riferite informazioni sulla sua personalità e sulla condotta di vita, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative sottostanti la misura e ai profili di persistente pericolosità dell'interessato (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016- 01). 3. Nella specie, il Tribunale di sorveglianza - muovendo dal dato storico della condanna, pronunciata sul presupposto che non ricorresse la dedotta legittima difesa - ha espressamente preso in esame le risultanze del trattamento penitenziario, cogliendo indici di un proficuo percorso rieducativo del condannato e ritenendo purtuttavia, alla luce di una valutazione complessiva e in un'ottica ineccepibilmente prudenziale, di ammettere il detenuto alla sola misura alternativa più contenitiva, giudicata quella maggiormente idonea ad assecondare, allo stato, il processo di risocializzazione del condannato. A tali conclusioni, né illogiche né contraddittorie, il ricorrente oppone argomenti di merito, estranei all'ambito della cognizione che questa Corte può esercitare. Per i condannati per reati gravi, il principio di progressività trattamentale e la gradualità nell'accesso alle misure alternative orientano del resto correttamente, in linea di principio, la discrezionalità della magistratura di sorveglianza. 4. Alla reiezione del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 19/12/2023