Articolo 108 della Legge 27 febbraio 1965, n. 49
Articolo 107Articolo 109
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14 marzo 1965
Art. 108.
E' autorizzata per l'anno finanziario 1965 la spesa di lire 400.000.000 per le sistemazioni difensive previste dalla legge 17 luglio 1954, n. 522 , modificata dalle leggi 25 luglio 1956, n. 859, 24 marzo 1958, n. 328, 31 marzo 1961, n. 301, 18 febbraio 1963, n. 318 e 21 giugno 1964, n. 462 .
Entrata in vigore il 14 marzo 1965