TRIB
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 06/11/2025, n. 2438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2438 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
n. 6546/2025 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Genova
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, Valentina Cingano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies, terzo comma, c.p.c., nella causa civile iscritta al n. r.g. 6546/2025 promossa da:
, CF , nata in [...], il [...], Parte_1 C.F._1
provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova n.
1327/2025 emesso il 17 aprile 2025, rappresentata e difesa dall'avv. FOSSATI
CESARE, presso il quale è elettivamente domiciliata,
- parte ricorrente contro
CP_1
- parte intimata contumace pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“In via principale: accertare, riconoscere e dichiarare, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, la esclusiva responsabilità del Signor CP_1
nella causazione degli eventi lesivi in pregiudizio dell'odierna attrice e del danno dalla stessa subito.
Per l'effetto, sempre in via principale: dichiarare tenuto, e conseguentemente, condannare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2043 e 2059 c.c. per le causali di cui in parte motiva, al risarcimento dei danni tutti, CP_1
patrimoniali e non patrimoniali patiti e patiendi, dall'odierna ricorrente nella misura di euro 47.441,14, o altra meglio vista e ritenuta all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre ad interessi legali - dalla data dell'evento
(marzo 2020) alla data del presente atto - e moratori ex art. 1284, quarto comma, c.p.c. - dalla domanda giudiziale - e a rivalutazione monetaria al saldo”.
pagina 2 di 8 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
L'oggetto del presente procedimento è la richiesta del risarcimento del danno subito dalla ricorrente, a seguito di condotta violenta posta in essere dall'odierno intimato nel corso della vita matrimoniale, così come accertata in sede penale, all'esito di giudizio abbreviato, con sentenza del Tribunale di
Genova, n. 917/2021 del 12 luglio 2021 (che ha ritenuto l'imputato responsabile dei reati di cui agli artt. 609-bis e 609-ter, n.
5-quater, 56, 609- bis e 609-ter n.
5-quater c.p., 81 c.p.), che ha altresì condannato l'imputato al risarcimento del danno in separato giudizio civile, liquidando una provvisionale di 10.000,00 € (doc. 4). La sentenza è stata integralmente confermata dalla Corte di Appello di Genova, con sentenza n. 209/2022 del 1° febbraio 2022, passata in giudicato il 19 aprile 2022 (come risulta anche dalla copia conforme depositata sub doc. 5 nel procedimento per atp).
La citata sentenza, emessa all'esito di rito abbreviato, vale agli effetti di cui all'art. 651 cpc.
Dalla lettura della motivazione della sentenza si legge: “Ciò che invece, a fronte della sostanziale attendibilità della persona offesa, è da ritenersi senz'altro configurabile è il reato di violenza sessuale in relazione ai rapporti imposti da con la forza e la minaccia alla moglie, proprio negli CP_1 ultimi mesi di convivenza. Ripetutamente la aveva manifestato al Pt_1
marito di non volere più avere rapporti con lui non amandolo più, anche a fronte dei suoi comportamenti, ed ha dato tangibili conferme di questa sua decisione, trasferendosi a dormire sul divano e, quando il divano, in un accesso d'ira dell'imputato, è stato trasferito in cantina, accettando di dormire in sala su di un tappeto, pur di dare al marito la dimostrazione di non voler cedere ai suoi ricatti. Ciò nonostante incapace di accettare e CP_1
pagina 3 di 8 rispettare la volontà della moglie, l'ha trascinata con la forza in camera e chiusa la porta a chiave l'ha costretta ad avere un rapporto sessuale, ben sapendo che la presenza dei figli nelle stanze vicine, avrebbe indotto la donna a non reagire in modo eclatante, proprio per non far percepire ai bambini cosa stesse accadendo. Molto convincente è il racconto della che ben Pt_1
ha espresso i suoi stati d'animo, senza enfatizzare i comportamenti dell'imputato, ma descrivendo il suo dissenso e l'insistenza di lui, e il suo vano tentativo di allontanarlo da sè, subendo in modo passivo le sue iniziative, non potendo reagire in altro modo per non farsi sentire dai figli. Analoga la situazione verificatasi un paio di mesi dopo, in occasione del secondo episodio in cui la ha subito un rapporto sessuale non voluto, impostole dal Pt_1 marito che dopo tante parole, evidentemente incapace di ascoltarla, ha finito, ancora una volta per prendersi ciò che riteneva essergli dovuto. Dopo tale rapporto non voluto la persona offesa ha scoperto di essere rimasta incinta ed ha deciso di interrompere la gravidanza. Decisione sofferta ma vissuta dalla come assolutamente necessitata, proprio per il modo in cui quel Pt_1 bambino, non voluto né da lei né dal marito, forse cercato da olo CP_2
per "incastrarla" era stato concepito. Ancora una volta a fine luglio,
l'imputato ha preteso in modo insistente un rapporto sessuale, manifestando un atteggiamento sprezzante che bene è espresso dalle parole pronunciate "lo facciamo e poi io vado in camera da letto e tu se vuoi rimani qui", e le ha mostrato i pugni per indurla con la minaccia ma ha poi desistito dal suo proposito. Va evidenziato come l'imputato abbia sostenuto, negando come al solito ogni responsabilità e minimizzando e banalizzando i propri comportamenti, che in realtà i rapporti sessuali avuti con la moglie in quel periodo, erano frutto di un tentativo di ricucire il loro rapporto, il che risulta pagina 4 di 8 assolutamente inverosimile sia perché si colloca proprio nel momento di maggior tensione della coppia, sia per il modo pacato ma nel contempo accorato con cui la persona offesa ha descritto quegli episodi con cui pur non avendo necessità di ricorrere a particolare violenza, ha CP_1 di fatto finito di uccidere quel poco di buono che ancora c'era nel loro rapporto "... non mi ascoltava, che andava oltre ogni cosa, anche se volevo che ci rimanesse un po' di bene, in quel momento lo stava uccidendo, perché non ascoltava... ". Ricorre pertanto, il reato di violenza sessuale che risulta configurabile a fronte di qualunque forma di costringimento fisico e morale cui la donna sia sottoposta per limitarne la sua libertà di autodeterminazione.
Nel caso concreto, d'altronde, per come ben espresso dalla persona offesa, la stessa aveva ampiamente e ripetutamente espresso il proprio dissenso e l'imputato ha comunque ottenuto ciò che voleva, facendo leva sulla propria palese superiorità fisica, che avrebbe impedito in concreto alla moglie di sottrarsi alle sue pretese, se non facendo sentire anche ai figli ciò che accadeva, il che la intendeva senz'altro evitare, finendo per subire Pt_1 passivamente il rapporto. Per il reato di cui al capo B ) deve, CP_1
quindi, essere condannato.”.
La condotta violenta posta in essere dall'intimato è stata tale da procurare alla ricorrente un danno biologico (come accertato nel corso del procedimento per a.t.p. r.g. 6818/2024 dal medico legale dott. , ma certamente anche un Per_1 pregiudizio morale-sofferenziale, considerata la natura dolosa delle condotte condotte di violenza sessuale, reiterate nonostante il ripetuto dissenso espresso dalla ricorrente (come accertato in sede penale).
In particolare, il c.t.u. ha accertato che la ricorrente, in conseguenza della vicenda per cui è causa, ha riportato un Disturbo dell'Adattamento con Ansia e pagina 5 di 8 Umore Depresso di entità lieve-moderata. L'evento ha prodotto una condizione di invalidità permanente, con alterazioni dell'equilibrio psichico:
“nell'attualità si apprezza un'evidente e autentica deflessione timica, una condizione di disforia, la persistenza di una partecipazione emotivamente intensa e angosciata alla vicenda di separazione e alle sue conseguenze nel flusso della vita di relazione. La paziente presenta una condizione di pathos inteso come dolore psichico che sopravvive e che ha un nesso conclamato con la condizione di mutamento generato dagli eventi psicotraumatici. In particolare, ha mutato dalla separazione dall'ex marito 2020, la propria condizione di vita (abitudini, svago, organizzazione temporale, posizione attiva/passiva nel rapporto con amici, parenti) con una conformità distorta alla nuova condizione che, non consentendone evidentemente il superamento, ha determinato la condizione di malessere sopra riferito. Come sopra riportato, la perizianda si è poi trovata di fatto sola, senza supporto familiare,
a gestire una situazione complessa anche in relazione alle condotte comportamentali dei figli. Ciò ha provocato l'emersione di sentimenti attuali di inadeguatezza e sentimenti di colpa, di fatto espressivi della condizione depressiva. I sintomi appaiono clinicamente persistenti (abbassamento timico, facilità al pianto, insonnia, sentimenti di sfiducia verso il proprio futuro, difficoltà nella concentrazione attentiva) e del tutto riferibili all'evento stressante”.
Il c.t.u. ha quantificato un danno biologico permanente in misura pari al 12%; ed una inabilità temporanea può essere così suddivisa: parziale mediamente al
75% pari a 60 giorni;
parziale mediamente al 50% pari a ulteriori 60 giorni;
parziale mediamente al 25% pari a ultimi 90 giorni.
pagina 6 di 8 Per la definizione del quantum debeatur, in ricorso viene proposta una liquidazione in applicazione quale parametro equitativo della tabella unica nazionale, per un importo di 47.441,14 €.
L'importo così richiesto è certamente congruo, anche se rapportato a quello altrimenti liquidabile in applicazione delle tabelle milanesi (importo che sarebbe pari a € 46.694,50, comprensivo di danno morale, e a € 59.722,50, operandosi una personalizzazione massima del danno biologico).
Tenuto conto della natura equitativa della liquidazione del danno non patrimoniale richiesto, dei diversi parametri utilizzabili, della natura dolosa della condotta che è stata causa dei danni, delle allegazioni di cui al ricorso, dell'intensità delle conseguenze (come descritte anche dal c.t.u.), nonché delle conclusioni formulate con riferimento a “altra [misura] meglio vista e ritenuta all'esito dell'espletanda istruttoria”, si ritiene equo stimare il danno non patrimoniale complessivo in € 50.000,00, già rivalutati alla data odierna;
sulla predetta somma devono essere riconosciuti gli interessi di natura compensativa previa devalutazione fino alla data dell'illecito e rivalutazione di anno in anno (Cassazione civile n. 1712/1995).
All'importo così liquidato non deve essere detratta la provvisionale, tenuto conto dei principi di diritto recentemente enunciati da Cass. civ., Sez. III, Ord.,
3/05/2025, n. 11614 (secondo cui la provvisionale non può essere considerata
-a maggior ragione, se non pagata- come un acconto di cui tenere conto al momento della complessiva liquidazione del danno, poiché la sua quantificazione è provvisoria e potrebbe subire aumenti o riduzioni -o persino il suo totale annullamento- nel conseguente giudizio civile, come stabilito anche da Cass. Sez. 3, 14/03/2024, n. 6895).
pagina 7 di 8 Nel formulare le conclusioni, parte ricorrente ha chiesto: “Con vittoria di spese, compensi di avvocato per il presente procedimento, oltre al rimborso forfettario delle Spese Generali e accessori come per legge, con rivalsa da parte dello Stato in funzione dell'ammissione al Gratuito Patrocinio dell'esponente”. Le spese di lite dei questo giudizio devono essere poste a carico di parte intimata, secondo soccombenza, e liquidate in base a tariffa
(DM 55/2014), esclusa la fase istruttoria e di trattazione. Essendo parte attrice ammessa al beneficio del gratuito patrocinio, ex art. 133, d.p.r. 115/2002, va disposto il pagamento in favore dell'ER (nella sua interezza e non dimidiato, cfr. Corte cost. n. 64/2024).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara tenuta e condanna parte intimata a pagare a parte CP_1 ricorrente a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale Parte_1
conseguente a fatto di reato (art. 185 c.p.), la complessiva somma di €
50.000,00 già rivalutata alla data odierna e sui cui vanno corrisposti gli interessi compensativi secondo i criteri indicati in parte motiva;
condanna altresì la parte convenuta a rifondere a favore della parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato le spese di lite del presente giudizio che si liquidano in € 5.810,00, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato.
Genova, 5/11/2025
Il Giudice Valentina Cingano
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Genova
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, Valentina Cingano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies, terzo comma, c.p.c., nella causa civile iscritta al n. r.g. 6546/2025 promossa da:
, CF , nata in [...], il [...], Parte_1 C.F._1
provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova n.
1327/2025 emesso il 17 aprile 2025, rappresentata e difesa dall'avv. FOSSATI
CESARE, presso il quale è elettivamente domiciliata,
- parte ricorrente contro
CP_1
- parte intimata contumace pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“In via principale: accertare, riconoscere e dichiarare, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, la esclusiva responsabilità del Signor CP_1
nella causazione degli eventi lesivi in pregiudizio dell'odierna attrice e del danno dalla stessa subito.
Per l'effetto, sempre in via principale: dichiarare tenuto, e conseguentemente, condannare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2043 e 2059 c.c. per le causali di cui in parte motiva, al risarcimento dei danni tutti, CP_1
patrimoniali e non patrimoniali patiti e patiendi, dall'odierna ricorrente nella misura di euro 47.441,14, o altra meglio vista e ritenuta all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre ad interessi legali - dalla data dell'evento
(marzo 2020) alla data del presente atto - e moratori ex art. 1284, quarto comma, c.p.c. - dalla domanda giudiziale - e a rivalutazione monetaria al saldo”.
pagina 2 di 8 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
L'oggetto del presente procedimento è la richiesta del risarcimento del danno subito dalla ricorrente, a seguito di condotta violenta posta in essere dall'odierno intimato nel corso della vita matrimoniale, così come accertata in sede penale, all'esito di giudizio abbreviato, con sentenza del Tribunale di
Genova, n. 917/2021 del 12 luglio 2021 (che ha ritenuto l'imputato responsabile dei reati di cui agli artt. 609-bis e 609-ter, n.
5-quater, 56, 609- bis e 609-ter n.
5-quater c.p., 81 c.p.), che ha altresì condannato l'imputato al risarcimento del danno in separato giudizio civile, liquidando una provvisionale di 10.000,00 € (doc. 4). La sentenza è stata integralmente confermata dalla Corte di Appello di Genova, con sentenza n. 209/2022 del 1° febbraio 2022, passata in giudicato il 19 aprile 2022 (come risulta anche dalla copia conforme depositata sub doc. 5 nel procedimento per atp).
La citata sentenza, emessa all'esito di rito abbreviato, vale agli effetti di cui all'art. 651 cpc.
Dalla lettura della motivazione della sentenza si legge: “Ciò che invece, a fronte della sostanziale attendibilità della persona offesa, è da ritenersi senz'altro configurabile è il reato di violenza sessuale in relazione ai rapporti imposti da con la forza e la minaccia alla moglie, proprio negli CP_1 ultimi mesi di convivenza. Ripetutamente la aveva manifestato al Pt_1
marito di non volere più avere rapporti con lui non amandolo più, anche a fronte dei suoi comportamenti, ed ha dato tangibili conferme di questa sua decisione, trasferendosi a dormire sul divano e, quando il divano, in un accesso d'ira dell'imputato, è stato trasferito in cantina, accettando di dormire in sala su di un tappeto, pur di dare al marito la dimostrazione di non voler cedere ai suoi ricatti. Ciò nonostante incapace di accettare e CP_1
pagina 3 di 8 rispettare la volontà della moglie, l'ha trascinata con la forza in camera e chiusa la porta a chiave l'ha costretta ad avere un rapporto sessuale, ben sapendo che la presenza dei figli nelle stanze vicine, avrebbe indotto la donna a non reagire in modo eclatante, proprio per non far percepire ai bambini cosa stesse accadendo. Molto convincente è il racconto della che ben Pt_1
ha espresso i suoi stati d'animo, senza enfatizzare i comportamenti dell'imputato, ma descrivendo il suo dissenso e l'insistenza di lui, e il suo vano tentativo di allontanarlo da sè, subendo in modo passivo le sue iniziative, non potendo reagire in altro modo per non farsi sentire dai figli. Analoga la situazione verificatasi un paio di mesi dopo, in occasione del secondo episodio in cui la ha subito un rapporto sessuale non voluto, impostole dal Pt_1 marito che dopo tante parole, evidentemente incapace di ascoltarla, ha finito, ancora una volta per prendersi ciò che riteneva essergli dovuto. Dopo tale rapporto non voluto la persona offesa ha scoperto di essere rimasta incinta ed ha deciso di interrompere la gravidanza. Decisione sofferta ma vissuta dalla come assolutamente necessitata, proprio per il modo in cui quel Pt_1 bambino, non voluto né da lei né dal marito, forse cercato da olo CP_2
per "incastrarla" era stato concepito. Ancora una volta a fine luglio,
l'imputato ha preteso in modo insistente un rapporto sessuale, manifestando un atteggiamento sprezzante che bene è espresso dalle parole pronunciate "lo facciamo e poi io vado in camera da letto e tu se vuoi rimani qui", e le ha mostrato i pugni per indurla con la minaccia ma ha poi desistito dal suo proposito. Va evidenziato come l'imputato abbia sostenuto, negando come al solito ogni responsabilità e minimizzando e banalizzando i propri comportamenti, che in realtà i rapporti sessuali avuti con la moglie in quel periodo, erano frutto di un tentativo di ricucire il loro rapporto, il che risulta pagina 4 di 8 assolutamente inverosimile sia perché si colloca proprio nel momento di maggior tensione della coppia, sia per il modo pacato ma nel contempo accorato con cui la persona offesa ha descritto quegli episodi con cui pur non avendo necessità di ricorrere a particolare violenza, ha CP_1 di fatto finito di uccidere quel poco di buono che ancora c'era nel loro rapporto "... non mi ascoltava, che andava oltre ogni cosa, anche se volevo che ci rimanesse un po' di bene, in quel momento lo stava uccidendo, perché non ascoltava... ". Ricorre pertanto, il reato di violenza sessuale che risulta configurabile a fronte di qualunque forma di costringimento fisico e morale cui la donna sia sottoposta per limitarne la sua libertà di autodeterminazione.
Nel caso concreto, d'altronde, per come ben espresso dalla persona offesa, la stessa aveva ampiamente e ripetutamente espresso il proprio dissenso e l'imputato ha comunque ottenuto ciò che voleva, facendo leva sulla propria palese superiorità fisica, che avrebbe impedito in concreto alla moglie di sottrarsi alle sue pretese, se non facendo sentire anche ai figli ciò che accadeva, il che la intendeva senz'altro evitare, finendo per subire Pt_1 passivamente il rapporto. Per il reato di cui al capo B ) deve, CP_1
quindi, essere condannato.”.
La condotta violenta posta in essere dall'intimato è stata tale da procurare alla ricorrente un danno biologico (come accertato nel corso del procedimento per a.t.p. r.g. 6818/2024 dal medico legale dott. , ma certamente anche un Per_1 pregiudizio morale-sofferenziale, considerata la natura dolosa delle condotte condotte di violenza sessuale, reiterate nonostante il ripetuto dissenso espresso dalla ricorrente (come accertato in sede penale).
In particolare, il c.t.u. ha accertato che la ricorrente, in conseguenza della vicenda per cui è causa, ha riportato un Disturbo dell'Adattamento con Ansia e pagina 5 di 8 Umore Depresso di entità lieve-moderata. L'evento ha prodotto una condizione di invalidità permanente, con alterazioni dell'equilibrio psichico:
“nell'attualità si apprezza un'evidente e autentica deflessione timica, una condizione di disforia, la persistenza di una partecipazione emotivamente intensa e angosciata alla vicenda di separazione e alle sue conseguenze nel flusso della vita di relazione. La paziente presenta una condizione di pathos inteso come dolore psichico che sopravvive e che ha un nesso conclamato con la condizione di mutamento generato dagli eventi psicotraumatici. In particolare, ha mutato dalla separazione dall'ex marito 2020, la propria condizione di vita (abitudini, svago, organizzazione temporale, posizione attiva/passiva nel rapporto con amici, parenti) con una conformità distorta alla nuova condizione che, non consentendone evidentemente il superamento, ha determinato la condizione di malessere sopra riferito. Come sopra riportato, la perizianda si è poi trovata di fatto sola, senza supporto familiare,
a gestire una situazione complessa anche in relazione alle condotte comportamentali dei figli. Ciò ha provocato l'emersione di sentimenti attuali di inadeguatezza e sentimenti di colpa, di fatto espressivi della condizione depressiva. I sintomi appaiono clinicamente persistenti (abbassamento timico, facilità al pianto, insonnia, sentimenti di sfiducia verso il proprio futuro, difficoltà nella concentrazione attentiva) e del tutto riferibili all'evento stressante”.
Il c.t.u. ha quantificato un danno biologico permanente in misura pari al 12%; ed una inabilità temporanea può essere così suddivisa: parziale mediamente al
75% pari a 60 giorni;
parziale mediamente al 50% pari a ulteriori 60 giorni;
parziale mediamente al 25% pari a ultimi 90 giorni.
pagina 6 di 8 Per la definizione del quantum debeatur, in ricorso viene proposta una liquidazione in applicazione quale parametro equitativo della tabella unica nazionale, per un importo di 47.441,14 €.
L'importo così richiesto è certamente congruo, anche se rapportato a quello altrimenti liquidabile in applicazione delle tabelle milanesi (importo che sarebbe pari a € 46.694,50, comprensivo di danno morale, e a € 59.722,50, operandosi una personalizzazione massima del danno biologico).
Tenuto conto della natura equitativa della liquidazione del danno non patrimoniale richiesto, dei diversi parametri utilizzabili, della natura dolosa della condotta che è stata causa dei danni, delle allegazioni di cui al ricorso, dell'intensità delle conseguenze (come descritte anche dal c.t.u.), nonché delle conclusioni formulate con riferimento a “altra [misura] meglio vista e ritenuta all'esito dell'espletanda istruttoria”, si ritiene equo stimare il danno non patrimoniale complessivo in € 50.000,00, già rivalutati alla data odierna;
sulla predetta somma devono essere riconosciuti gli interessi di natura compensativa previa devalutazione fino alla data dell'illecito e rivalutazione di anno in anno (Cassazione civile n. 1712/1995).
All'importo così liquidato non deve essere detratta la provvisionale, tenuto conto dei principi di diritto recentemente enunciati da Cass. civ., Sez. III, Ord.,
3/05/2025, n. 11614 (secondo cui la provvisionale non può essere considerata
-a maggior ragione, se non pagata- come un acconto di cui tenere conto al momento della complessiva liquidazione del danno, poiché la sua quantificazione è provvisoria e potrebbe subire aumenti o riduzioni -o persino il suo totale annullamento- nel conseguente giudizio civile, come stabilito anche da Cass. Sez. 3, 14/03/2024, n. 6895).
pagina 7 di 8 Nel formulare le conclusioni, parte ricorrente ha chiesto: “Con vittoria di spese, compensi di avvocato per il presente procedimento, oltre al rimborso forfettario delle Spese Generali e accessori come per legge, con rivalsa da parte dello Stato in funzione dell'ammissione al Gratuito Patrocinio dell'esponente”. Le spese di lite dei questo giudizio devono essere poste a carico di parte intimata, secondo soccombenza, e liquidate in base a tariffa
(DM 55/2014), esclusa la fase istruttoria e di trattazione. Essendo parte attrice ammessa al beneficio del gratuito patrocinio, ex art. 133, d.p.r. 115/2002, va disposto il pagamento in favore dell'ER (nella sua interezza e non dimidiato, cfr. Corte cost. n. 64/2024).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara tenuta e condanna parte intimata a pagare a parte CP_1 ricorrente a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale Parte_1
conseguente a fatto di reato (art. 185 c.p.), la complessiva somma di €
50.000,00 già rivalutata alla data odierna e sui cui vanno corrisposti gli interessi compensativi secondo i criteri indicati in parte motiva;
condanna altresì la parte convenuta a rifondere a favore della parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato le spese di lite del presente giudizio che si liquidano in € 5.810,00, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato.
Genova, 5/11/2025
Il Giudice Valentina Cingano
pagina 8 di 8