Articolo 73 della Legge di guerra
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30 settembre 1938
Art. 73.

(Mezzi di trasporto del parlamentare).

Il parlamentare puo' essere autorizzato dal comandante, che lo riceve, a valersi di una nave o di un aeromobile o di altro mezzo di trasporto, per compiere la sua missione. In tal caso, l'inviolabilita' si estende al mezzo di trasporto e al relativo equipaggio o personale conducente, purche' vengano osservate le condizioni stabilite dal comandante, che ha concesso l'autorizzazione.


Entrata in vigore il 30 settembre 1938
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