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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 03/09/2025, n. 1376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1376 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I^ SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Calabria, I^ sezione Civile, nella persona del
G.O.T. avv. Giuseppe Maria Orlando, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1591/2017 R.G., proposta da
PA VA e CO SC , in persona del Parte_1 P.VA_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Reggio
Calabria, alla via Magna Grecia n. 1/G, presso lo studio dell'avv.
[...]
, dalla quale è rappresentata e difesa per mandato in atti Pt_2
- Attrice contro
PA VA , in persona del Controparte_1 P.VA_2
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Reggio
Calabria Gallico, alla Via Lungomare n. 47, rappresentata e difesa dall'avv. prof. Roberto Bocchini, giusta procura in atti
- Convenuta
Conclusioni delle parti: le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 24 aprile 2025, il cui verbale deve intendersi integralmente richiamato in questa sede, riportandosi ai propri atti ed ai precedenti verbali di causa.
All'esito, il Giudice Istruttore ha trattenuto la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 del codice di rito.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La sentenza è motivata in modo conforme al principio della sinteticità degli atti, con la trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione (artt. 132 c.p.c. 118 disp.att. c.p.c.).
L'esplicazione dell'iter logico giuridico seguito prescinderà dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti, ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie (tra le tante, Cassazione Civile, sentenze nn. 7014/24, 6759/19, 4931/14, 12123/13, 8667/11).
I. Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale evidenziando quanto segue:
- di fruire della linea telefonica e della FIBRA Telecom per la CP_1
connessione internet, numero linea 0965896936;
- che l'08/09/2015, improvvisamente, era venuto a mancare il collegamento telefonico ed internet e che, nonostante, l'immediata segnalazione il l.r. riceveva un primo riscontro soltanto dopo due giorni ed il ripristino dei servizi addirittura dopo 20 giorni;
- che i disservizi si sono manifestati a intermittenza sino al mese di dicembre;
- di aver richiesto la disattivazione della linea FIBRA, servizio che peraltro non era mai stato richiesto dall'attrice, nel febbraio 2016.
La quindi, ha formulato le seguenti domande: Parte_1
“- accertare l'inadempimento contrattuale da parte della Controparte_1
nelle modalità e per le causali di cui in premessa;
[...]
- per l'effetto, dichiarare il diritto della società attrice al riconoscimento dell'indennizzo previsto ai sensi degli artt. 7, 26 e 27 delle Condizioni
Gene-rali di Contratto, quantificato, ai sensi dell'art. 26 in € 71,98 (50%
2 del ca-none mensile pari a € 118 + VA) per ogni giorno di disservizio (dal
08/09/2015 al 28.12.2015 n. gg 111) e pertanto complessivi € € 7.989,78 e condannare al pagamento di tale indennizzo;
Controparte_1
- accertare e dichiarare che ha violato il principio di buona fede CP_1
che sottende ad ogni rapporto contrattuale integrando la violazione dell'articolo 1175 c.c.;
- accertare e dichiarare che , con il suo comportamento scorretto, CP_1
ha leso i diritti di cui agli articoli 2, 21 e 35 della Costituzione;
- accertare e dichiarare che la non potendo utilizzare linea tele- CP_2
fonica ed internet per le proprie attività, ha subito gravissimi danni all'immagine, oltre al calo di volume di affari, con conseguenti perdite di chance e di guadagno;
- per gli effetti condannare al risarcimento del danno, CP_1
patrimoniale, non patrimoniale ed esistenziale, quantificato € 18.010,22
e/o nella somma equitativamente stabilita ai sensi dell'articolo 1226 c.c., il tutto, con interessi legali dal dovuto al soddisfo.
- In ogni caso, con vittoria di spese documentate ed onorari oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, c.p.a. 4%, e successive spese occorrende.”. si è costituita in giudizio con comparsa depositata Controparte_1
telematicamente il 28 luglio 2017, eccependo l'improponibilità dell'azione, contestando integralmente la ricostruzione in fatto e le argomentazioni in diritto dell'attrice e chiedendo il rigetto delle sue domande.
Sono stati concessi i termini di cui al c. VI dell'art. 183 c.p.c. e la causa è stata istruita a mezzo della produzione documentale delle parti e di prova orale.
II. In termini generali, va rammentato che - sulla scorta di granitica giurisprudenza di legittimità, consolidatasi dopo la nota pronunzia delle
3 Sezioni Unite n. 13533/2001 - quando il creditore agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento può limitarsi a provare la fonte - negoziale o legale - del diritto ed il relativo termine di scadenza e ad allegare la circostanza dell'inadempimento (o dell'inesatto adempimento) della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo o impeditivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (tra le tante, Cassazione civile, 28/06/2024 n. 17915 o 27/01/2023 n. 2554).
La giurisprudenza ha poi chiarito, in ipotesi analoga alla vicenda che ci occupa, che l'onere di provare l'inesistenza dei disservizi allegati dal somministrato, ovvero l'inesistenza dell'inesatto adempimento, è a carico del somministrante, sicché quest'ultimo deve dimostrare di avere reso la prestazione (Cassazione civile, 15/02/2024 n. 4197).
La responsabilità dell'operatore telefonico per inadempimento contrattuale
è disciplinata dagli artt. 1218 e 1176, c. II, c.c., che impongono al debitore professionale l'obbligo di eseguire la prestazione, assicurando la regolare, tempestiva e continuativa erogazione del servizio pattuito, con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata.
III. La ha dedotto la sussistenza di un contratto di Parte_1
somministrazione di servizi di telefonia e Fibra per la connessione internet connessi al numero linea 0965896936.
A tal fine si è limitata ad allegare la fattura 8U00185282 dell'8 luglio
2015, dalla quale emerge canone mensile, al netto dell'Iva, di € 59,00.
Il rapporto negoziale richiamato in citazione, ad ogni buon conto, è da considerarsi pacifico, in quanto non è stato specificatamente contestato dalla convenuta, la quale – anzi – ha versato in atti le condizioni generali di contratto invocate dall'attrice, ma da questa non depositate nel proprio fascicolo telematico.
4 La società attrice ha allegato a fondamento della domanda indennitaria e risarcitoria prolungati disservizi (a partire dall'8 settembre e fino al 21 dicembre del 2015), spiegando che il primo intervento (rivelatosi, comunque, non risolutivo delle problematiche) è intervenuto soltanto dopo
20 giorni dalla prima richiesta.
Ha dedotto, inoltre, che anche quando era operante, il servizio reso da non rispettava gli standard di qualità richiesti. CP_1
La espletata prova orale ha consentito di acclarare la veridicità degli assunti attorei riguardo ai disservizi:
- la teste avventrice del locale, ha riferito che, in Testimone_1
occasione del compleanno del padre, i palmari con cui venivano effettuate le ordinazioni funzionavano ad intermittenza, causando ritardi e/o sovrapposizioni delle ordinazioni con evidenti disagi per la clientela presente;
- il Sig. , cameriere del locale, ha confermato i Testimone_2
problemi derivanti dal mancato funzionamento (o dal malfunzionamento) della linea telefonica, oltre che per l'utilizzo dei palmari anche riguardo alle prenotazioni;
- il Sig. , fornitore, ha riferito di difficoltà negli ordini, Persona_1
nel contattare il cliente (anche da parte dei suoi autisti per le consegne) ed ha confermato le problematiche con le comande, nelle occasioni in cui si è recato nel ristorante come cliente;
- il teste cuoco, ha riferito degli intralci alla sua attività Testimone_3
in cucina causati dalla carenza di linea (o dall'intermittenza della stessa), poiché venivano usate le comande elettroniche.
I testi hanno riferito anche dell'impossibilità per i clienti di effettuare pagamenti elettronici attraverso il POS.
IV. Nel caso di specie, dalla espletata istruttoria può dirsi dimostrato con
5 ragionevole grado di certezza che il disservizio (in parte totale, per circa una ventina di giorni e in parte “a singhiozzo”) si è protratto dall'8 settembre sino al 28 dicembre 2015.
La società convenuta, sulla quale gravava il relativo onere probatorio, non ha allegato né - tanto meno - dimostrato che inadempimento non vi sia stato, né che lo stesso che non fosse ad essa imputabile.
Il combinato disposto di cui agli art. 7, c. 3 e 26 delle C.G.C. consente a questo decidente accogliere la domanda riguardante l'indennizzo contrattuale e di liquidare la complessiva somma di € 4.661,00 (€ 59 x 79 giorni) tenuto conto del fatto che dal ritardo va escluso il primo giorno successivo alla segnalazione (art. 7), che bisogna tener conto dei soli giorni lavorativi (incluso il sabato) e che non bisogna tener conto dell'VA (non trattandosi di un rimborso del 50% di quanto versato, ma di un indennizzo che viene commisurato al 50% dell'importo del canone).
V. Quanto ai pretesi danni (patrimoniale, non patrimoniale ed esistenziale), parte attrice ha dedotto genericamente un pregiudizio derivante dai prolungati disservizi ed affermando che gli stessi avrebbero comportato una riduzione degli incazzi ed avrebbero compromesso l'immagine nei confronti della propria clientela.
Tuttavia, tali allegazioni risultano del tutto prive del necessario supporto probatorio, sia riguardo all'an della pretesa che in relazione al quantum.
Non è stata prodotta in atti alcuna documentazione contabile, fiscale o bancaria idonea a dimostrare l'effettiva contrazione degli incassi,
l'incidenza economica sull'attività d'impresa o eventuali costi aggiuntivi sostenuti.
I capitolati di prova orali non erano ammissibili, in quanto formulati in termini generici, in parte valutativi ed erano, ad ogni buon conto, del tutto inidonei a fornire prova del danno patrimoniale nel suo necessario
6 presupposto costitutivo, ovvero l'esistenza di un pregiudizio effettivo, concreto e attuale, non presunto.
La prova del danno patrimoniale, in casi come quello oggi in esame, deve riguardare sia l'esistenza del danno che la sua quantificazione e non può essere oggetto di presunzione sulla sola base della durata del disservizio
(Cassazione civile, 29/10/2019 n. 27609).
In ordine al danno non patrimoniale, la 1 deduce che la prolungata Pt_1
indisponibilità del servizio di telefonia fissa e connettività internet avrebbe determinato una lesione di diritti della personalità, arrecando un pregiudizio alla propria immagine, alla dignità imprenditoriale.
Anche tali deduzioni sono formulate in termini meramente assertivi, sono prive di specificità e non sono supportate da alcun elemento oggettivo idoneo a confermarne la fondatezza, neppure sul piano presuntivo.
Né parte attrice ha allegato o dimostrato che il disservizio abbia determinato una menomazione concreta e specifica della propria integrità psico-fisica, identità personale o vita di relazione, così da giustificare la risarcibilità del pregiudizio ai sensi dell'art. 2059 c.c..
La giurisprudenza di legittimità più recente (Cassazione civile, 27/08/2020,
n. 17894) ha affermato perentoriamente che “il guasto al telefono od alla linea telefonica, quale che ne sia la durata, non costituisce violazione di alcun diritto della persona costituzionalmente garantito, ed il suo avverarsi non può legittimare alcuna pretesa al risarcimento di danni non patrimoniali”.
VI. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, previa compensazione in ragione del 50% in ragione della soccombenza sulle richieste risarcitorie.
PQM
7 Il Tribunale di Reggio Calabria, nella persona del GOT avv. Giuseppe
Maria Orlando, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al N.
1591/2017, disattesa ogni contraria istanza:
1) In parziale accoglimento della domanda di cui al punto 1) delle conclusioni spiegate nell'atto introduttivo, condanna Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
della somma complessiva pari ad € 4.661,00 a titolo di indennizzo, oltre interessi al saggio legale dal 28 dicembre 2015 e sino all'effettivo soddisfo;
2) Rigetta ogni altra domanda;
3) Condanna in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, al pagamento delle spese di giudizio, che liquida (già operata la compensazione del 50%) in € 132,00 per spese vive ed € 1.276,00 per compensi (valori medi dello scaglione di valore di riferimento), oltre spese generali (15%) CPA ed VA (se dovuta).
Si comunichi.
Reggio Calabria, lì 3 settembre 2025
IL G.O.T. (avv. Giuseppe Maria Orlando)
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