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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/12/2025, n. 11682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11682 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 22417/2022 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 11 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa A. Maria Cappiello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 22417 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – spedizione, trasporto;
vertente
TRA
C.F.- P.IVA: , con sede in Parte_1 P.IVA_1
Napoli, alla via Volpicella n. 194, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. elettivamente domiciliata in Napoli, alla Parte_2
Via Bologna n 138, presso lo studio dell'Avv. Emanuele Guarino, che la rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata su supporto cartaceo versata in atti in copia informatica, allegata all'atto introduttivo;
OPPONENTE- ATTRICE IN RICONVENZIONALE
E
, C.F.: , con Controparte_1 C.F._1 sede in Chignolo d'Isola (BG), alla via Pascoli n. 5, in persona del suo titolare, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso per ingiunzione, dagli avv.ti Michele Calleri, del Foro di Milano e Bruno Pacileo, del Foro di Napoli, elettivamente domiciliata presso quest'ultimo, in Napoli, alla via Carducci n. 42;
OPPOSTA- CONVENUTA IN RICONVENZIONALE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbali ed atti di causa.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 28-09-22,
[...] proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
5521/2022 (R.G. n.15746/2022), emesso dal Tribunale di Napoli in data 21-
07-2012 e notificato in data 27-07-2022, con il quale le veniva ingiunto di pagare, in favore della IT , la somma di Controparte_1
€7.148,99, oltre interessi ex D. Lgs. 231/02 e spese della procedura monitoria, a titolo di interessi moratori maturati per i pagamenti eseguiti tardivamente rispetto alle scadenze previste nonché, quale corrispettivo dovuto per l'adeguamento del costo del carburante, noto come "fuel surcharge".
A fondamento dell'opposizione, in sintesi, eccepiva: quanto agli interessi mortori da ritardo nell'adempimento dell'obbligazione:
1) l'inesistenza del credito per adempimento delle obbligazioni nel termine di cui al contratto;
2) la prescrizione del diritto;
quanto al mancato adeguamento del costo del carburante, cd. fuel surcharge:
1) l'inesistenza del diritto alla corresponsione di alcuna somma per la carenza del parametro oggettivo su cui basare il ricalcolo automatico;
2) la prescrizione del diritto.
Con autonoma domanda l'opponente chiedeva, altresì, in via riconvenzionale, condannarsi l'opposta al pagamento della somma € 12.052,00, a titolo di indebito arricchimento generato dall'asserito credito vantato da Chemical
- 2 -
Express s.r.l per lucro cessante e/o un danno emergente derivante dal mancato utilizzo dei pianali di proprietà di quest'ultima.
A fondamento della domanda l'opponente eccepiva l'inadempimento contrattuale dell'opposta deducendo che quest'ultima avrebbe richiesto pagamenti per trasporti effettuati non con mezzi propri bensì con mezzi di proprietà della società Al riguardo precisava che, alla Parte_1 stregua delle condizioni contrattuali la società opposta avrebbe dovuto ottemperare all'obbligazione da lei assunta mediante l'utilizzo di mezzi propri, invece, spesse volte il trasporto di merci era stato effettuato mediante l'utilizzo di mezzi di proprietà della società opponente. Ciononostante la aveva sempre provveduto al pagamento delle fatture Parte_1 emesse dalla IT opposta, la quale si era ben guardata dallo scomputare i costi di viaggio-trasporto che non aveva mai effettuato. Tale situazione aveva determinato un ingiusto arricchimento della IT da cui sarebbe CP_1 conseguito un lucro cessante e/o un danno emergente derivante dal mancato utilizzo dei pianali da parte di che, quantificato anche secondo Pt_1 equità, era pari ad € 12.052,00.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la IT
la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto e CP_1 diritto con conseguente conferma del decreto opposto e provvisoria esecutorietà dello stesso.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecutorietà, disposta consulenza tecnica d'ufficio e rigettate le ulteriori istanze istruttorie, si fissava udienza di precisazione delle conclusioni a seguito della quale la causa veniva trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
L'opposizione va accolta nei limiti di cui infra.
E' circostanza pacifica che per alcuni anni, la IT opposta ha svolto servizi di trasporto di merce pericolosa su istanza di in forza di Parte_1
- 3 -
appositi contratti, l'ultimo dei quali, della durata di un anno, è stato sottoscritto in data 30-04-2021. (Cfr doc. 1 fascicolo di parte opponente).
In particolare l'articolo 13 del mentovato contratto rubricato “Pagamento delle fatture” prevede che “Il pagamento delle fatture ordinarie è fissato a 60 gg. fine mese. La Committente si riserva la possibilità di fissare diverso termine in funzione degli accordi in essere tra le parti previo preavviso”.
Orbene, nel corso del giudizio è stata disposta una ctu al fine di accertare se l'opponente abbia omesso il pagamento degli importi di cui alle fatture poste a base della procedura monitoria nel termine stabilito e, nell'ipotesi di ritardato pagamento, accertare l'esatto ammontare degli interessi moratori ex
D. Lgs. n. 231 /02 e succ. mod..
Al C.T.U. è stato chiesto, inoltre, accertare se tra le parti sia stato convenuto il costo dei carburanti, specificando se nella specie ricorrano i dati oggettivi per il calcolo del fuel surchage.
Il consulente ha svolto il proprio accertamento con adeguata motivazione, indicando analiticamente le fonti, anche normative di settore, e il metodo seguito.
Il CTU per dare la più ampia ed esaustiva risposta al primo quesito posto ha dovuto preliminarmente analizzare le condizioni dettate dal contratto denominato “Contratto Fornitori Servizio di Trasporto” evidenziando come la
Committente, nell'ambito della propria attività di Parte_1 autotrasportatore, per riuscire a far fronte ai picchi di lavoro non gestibili con la propria organizzazione dei propri automezzi, si sarebbe avvalsa dei servizi della , Fornitore, mettendo a disposizione della stessa i Controparte_2 propri Tank container e i propri pianali.
Il CTU, poi, ha verificato sulla scorta della documentazione in atti, se le fatture contemplate nel decreto ingiuntivo, tenuto conto anche delle note di credito riscontrate, risultino essere state interamente e/o anche solo parzialmente saldate, e se il pagamento sia avvenuto secondo le modalità stabilite nel contratto di riferimento.
- 4 -
Ebbene dall'analisi della predetta documentazione il CTU ha rilevato che a fronte di un ammontare di fatture emesse per € 182.551,65, (al netto delle note di credito), risulterebbero pagamenti per € 182.492,60 con una differenza a debito della società di € 59,05. Pt_1
Su tali basi ha poi ha sviluppato l'indagine tesa a verificare se i pagamenti effettuati a saldo delle fatture prodotte in giudizio risultavano essere stati predisposti entro le scadenze previste dal Contratto Fornitori Servizio di
Trasporto, ossia entro i sessanta giorni dalla data di fine mese di emissione della stessa fattura (come convenuto all'art. 13 del contratto di cui infra).
Per ogni fattura pagata in ritardo, ha provveduto, altresì, a calcolare il relativo interesse moratorio al saggio d'interesse, così come previsto dal D.
Lgs. n. 231/02. (tasso legale moratorio).
Dalle tabelle elaborate dal CTU, emerge, in definitiva, un residuo capitale pari a € 58,45, e un totale d'interessi moratori pari a € 448,20, sicché, il totale a credito della risulta essere pari ad € 506.65 (448.20 + 58,45). CP_1
In ordine alla richiesta del sovrapprezzo carburante (c.d. fuel surcharge), si osserva che, come giustamente accertato dal CTU, “nel documento di riferimento prodotto in giudizio (ossia il contratto di servizio del 30/04/2021) non risulta formalizzata alcuna clausola relativa all'adeguamento dei prezzi del carburante, cosi come previsto dal decreto legislativo 286/2005”.
Invero, l'articolo 11 del contratto rubricato “Tariffe” prevede che: “Le tariffe verranno concordate dalle parti in funzione degli accordi vigenti tra le stesse
e l'andamento del mercato e formeranno allegato al presente atto”.
Nella specie le parti nulla hanno convenuto in merito alla clausola relativa all'adeguamento dei prezzi del carburante, cosi come previsto dal decreto legislativo 286/2005.
A tal riguardo giova rilevare che la norma cardine nei contratti di trasporto è
l'art. 83 bis, comma 4, del d.l. n. 112/2008 come novellato dall'art. 1, comma
248, della legge n. 190/2014 che dispone “nel contratto di trasporto, anche stipulato in forma non scritta, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21
- 5 -
novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, i prezzi e le condizioni sono rimessi all'autonomia negoziale delle parti, tenuto conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale”.
Tale norma, che espressamente richiama l'articolo 6 del d.lgs. n. 286/2005
(che è stato novellato dal decreto Ucraina con l'aggiunta del comma 6 bis) prevede che nei contratti di trasporto, anche in forma non scritta, i prezzi e le condizioni possono essere regolati liberamente dalle parti;
detta norma costituisce la chiara scelta del legislatore di abolire il meccanismo di adeguamento delle tariffe dei contratti di autotrasporto previsto dagli abrogati commi 6, 7 e 8 dell'art. 83 bis, introducendo ai commi 4 bis e seguenti, quale nuova via per conseguire l'obiettivo di garantire la sicurezza stradale,
l'obbligo del committente di verificare l'adempimento da parte del vettore
“degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi”.
Ebbene, la norma da ultimo richiamata (che costituisce una norma quadro) va quindi coordinata con l'articolo 6 del d.lgs. n. 286/2005 ed in particolare con il comma 6 bis il quale prevede che “al fine di mitigare gli effetti conseguenti all'aumento dei costi del carburante per autotrazione incentivando, al contempo, il ricorso alla forma scritta nella (stipulazione dei contratti) di trasporto di merci su strada, il corrispettivo, nei contratti di trasporto di merci su strada conclusi in forma non scritta, si determina in base ai valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di trasporto merci per conto di terzi, pubblicati e aggiornati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi dell'articolo 1, comma 250, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”.
Al fine di accertare se tale norma possa sostituirsi alla clausola liberamente pattuita dalle parti occorre verificarne la natura imperativa e a tale riguardo si osserva, da un lato, che l'espressione “valori indicativi di riferimento” e la circostanza che tali valori prevedano un minimo e un massimo e quindi che alla clausola pattuita tra le parti non si possa sostituire un valore
- 6 -
predeterminato ed immutabile appare già di per sé un dato incompatibile con il meccanismo della sostituzione automatica ex art. 1339 c.c..
La disposizione codicistica, difatti, opera laddove la legge dichiari talune disposizioni inderogabili, sancendo la sostituzione delle clausole del contratto eventualmente difformi, così come accade nel caso delle clausole imposte da leggi speciali, sicché, non rinvenendosi alcuna disposizione di legge inderogabile, non può esservi sostituzione automatica ex art. 1339 c.c..
D'altro canto, in tema di inserzione automatica e di diritto di clausole imposte dalla legge anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti, mette conto richiamare quel condivisibile orientamento giurisprudenziale che appare allo stato maggioritario e che ammette l'operatività dell'art. 1339 c.c. tutte le volte in cui una determinata clausola contrattuale sia difforme da una norma cogente, a prescindere dal fatto che la stessa statuisca o meno, in modo specifico, la sostituzione medesima, ferma comunque restando la necessità che sia espressamente prevista l'inderogabilità della norma in esame, con la previsione, per il caso di inosservanza, se non della sanzione della sostituzione, quantomeno dell'invalidità della clausola (cfr., per tutte, Cass. civ., n. 8247/2004).
Ciò posto, nel caso di specie non viene in rilievo alcuna espressione che preveda vuoi la sanzione della sostituzione, vuoi l'invalidità della clausola difforme. In ogni caso, anche volendo conferire natura imperativa alla norma in oggetto, mette conto rilevare che il comma 6 bis introdotto nel 2022, a tutela degli autotrasportatori a seguito dell'aumento del prezzo del carburante, non fa altro che stabilire che nei contratti stipulati “in forma non scritta” il corrispettivo si determina nel range indicato dalle tabelle ministeriali ivi richiamate, non potendo certo giungere ad incidere retroattivamente su un contratto (quale quello attualmente in esame) stipulato proprio in forma scritta in epoca precedente all'introduzione del decreto Ucraina.
Ne discende che in mancanza di una clausola relativa all'adeguamento dei costi del carburante ed in assenza di una esplicitazione della % di incidenza
- 7 -
del carburante rispetto alla tariffa, la richiesta del sovrapprezzo carburante
(c.d. fuel surcharge) deve essere disattesa.
Del pari va disattesa anche la domanda autonoma avanzata dalla società opponente per inadempimento contrattuale della opposta.
L'opponente allega che la IT avrebbe utilizzato i propri pianali, e CP_1 quindi sarebbe tenuta a corrispondere un'indennità totale di € 12.052,00, rappresentata come "lucro cessante e/o danno emergente" subito dalla
Committente Pt_1
Quanto sostenuto dall'opponente, tuttavia, è infondato.
Invero, nel contratto inter partes stipulato, all'articolo 3, le parti hanno premesso che: “La nell'ambito della propria attività Parte_1 di autotrasportatore per far fronte a picchi di lavoro non gestibili con propri automezzi, può affidare parte del proprio servizio di trasporto a terzi, mettendo a disposizione i propri tank container ed i propri pianali nel rispetto della normativa di riferimento applicabile”.
La specificazione contrattuale consente di ritenere che, la Committente
nell'ambito della propria attività, si è occupata direttamente di Pt_1 organizzare e gestire con propri mezzi il trasporto affidato a terzi, ed il che rende infondata l'eccezione di inadempimento dell'opposta, con conseguente esclusione delle due componenti principali del danno patrimoniale previste dall'art.1223 c.c.
In conclusione il decreto ingiuntivo va revocato e l'opponente va condannata a pagare in favore dell'opposta la minor somma di € 506.65 oltre accessori di legge dal dovuto al saldo.
La reciproca parziale soccombenza delle parti rende equa la compensazione della metà delle spese di lite, mentre l'opponente va condannata al pagamento delle spese residue liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
- 8 -
Il Tribunale di Napoli, 11 sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di , così provvede:
[...] Controparte_1
1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 5521/2022 ;
2) condanna l'opponente a pagare in favore dell'opposta la somma di
€ 506.65 oltre interessi di cui di cui al D. Lgs. n. 231/02 dal giorno successivo alle scadenze al saldo;
3) rigetta ogni altra domanda;
4) compensa la metà delle spese di lite e condanna l'opponente al pagamento delle spese residue, liquidate in complessivi € 331,00, oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA;
5) pone le spese di CTU a carico delle parti nella misura della metà ciascuna.
Così deciso in Napoli, 11 novembre 2025.
Il Giudice
(dott.ssa A. Maria Cappiello)
(Provvedimento reso con la collaborazione della dott.ssa Maria Anastasia
Vitale, quale funzionario addetto all'ufficio per il processo).
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 11 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa A. Maria Cappiello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 22417 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – spedizione, trasporto;
vertente
TRA
C.F.- P.IVA: , con sede in Parte_1 P.IVA_1
Napoli, alla via Volpicella n. 194, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. elettivamente domiciliata in Napoli, alla Parte_2
Via Bologna n 138, presso lo studio dell'Avv. Emanuele Guarino, che la rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata su supporto cartaceo versata in atti in copia informatica, allegata all'atto introduttivo;
OPPONENTE- ATTRICE IN RICONVENZIONALE
E
, C.F.: , con Controparte_1 C.F._1 sede in Chignolo d'Isola (BG), alla via Pascoli n. 5, in persona del suo titolare, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso per ingiunzione, dagli avv.ti Michele Calleri, del Foro di Milano e Bruno Pacileo, del Foro di Napoli, elettivamente domiciliata presso quest'ultimo, in Napoli, alla via Carducci n. 42;
OPPOSTA- CONVENUTA IN RICONVENZIONALE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbali ed atti di causa.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 28-09-22,
[...] proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
5521/2022 (R.G. n.15746/2022), emesso dal Tribunale di Napoli in data 21-
07-2012 e notificato in data 27-07-2022, con il quale le veniva ingiunto di pagare, in favore della IT , la somma di Controparte_1
€7.148,99, oltre interessi ex D. Lgs. 231/02 e spese della procedura monitoria, a titolo di interessi moratori maturati per i pagamenti eseguiti tardivamente rispetto alle scadenze previste nonché, quale corrispettivo dovuto per l'adeguamento del costo del carburante, noto come "fuel surcharge".
A fondamento dell'opposizione, in sintesi, eccepiva: quanto agli interessi mortori da ritardo nell'adempimento dell'obbligazione:
1) l'inesistenza del credito per adempimento delle obbligazioni nel termine di cui al contratto;
2) la prescrizione del diritto;
quanto al mancato adeguamento del costo del carburante, cd. fuel surcharge:
1) l'inesistenza del diritto alla corresponsione di alcuna somma per la carenza del parametro oggettivo su cui basare il ricalcolo automatico;
2) la prescrizione del diritto.
Con autonoma domanda l'opponente chiedeva, altresì, in via riconvenzionale, condannarsi l'opposta al pagamento della somma € 12.052,00, a titolo di indebito arricchimento generato dall'asserito credito vantato da Chemical
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Express s.r.l per lucro cessante e/o un danno emergente derivante dal mancato utilizzo dei pianali di proprietà di quest'ultima.
A fondamento della domanda l'opponente eccepiva l'inadempimento contrattuale dell'opposta deducendo che quest'ultima avrebbe richiesto pagamenti per trasporti effettuati non con mezzi propri bensì con mezzi di proprietà della società Al riguardo precisava che, alla Parte_1 stregua delle condizioni contrattuali la società opposta avrebbe dovuto ottemperare all'obbligazione da lei assunta mediante l'utilizzo di mezzi propri, invece, spesse volte il trasporto di merci era stato effettuato mediante l'utilizzo di mezzi di proprietà della società opponente. Ciononostante la aveva sempre provveduto al pagamento delle fatture Parte_1 emesse dalla IT opposta, la quale si era ben guardata dallo scomputare i costi di viaggio-trasporto che non aveva mai effettuato. Tale situazione aveva determinato un ingiusto arricchimento della IT da cui sarebbe CP_1 conseguito un lucro cessante e/o un danno emergente derivante dal mancato utilizzo dei pianali da parte di che, quantificato anche secondo Pt_1 equità, era pari ad € 12.052,00.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la IT
la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto e CP_1 diritto con conseguente conferma del decreto opposto e provvisoria esecutorietà dello stesso.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecutorietà, disposta consulenza tecnica d'ufficio e rigettate le ulteriori istanze istruttorie, si fissava udienza di precisazione delle conclusioni a seguito della quale la causa veniva trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
L'opposizione va accolta nei limiti di cui infra.
E' circostanza pacifica che per alcuni anni, la IT opposta ha svolto servizi di trasporto di merce pericolosa su istanza di in forza di Parte_1
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appositi contratti, l'ultimo dei quali, della durata di un anno, è stato sottoscritto in data 30-04-2021. (Cfr doc. 1 fascicolo di parte opponente).
In particolare l'articolo 13 del mentovato contratto rubricato “Pagamento delle fatture” prevede che “Il pagamento delle fatture ordinarie è fissato a 60 gg. fine mese. La Committente si riserva la possibilità di fissare diverso termine in funzione degli accordi in essere tra le parti previo preavviso”.
Orbene, nel corso del giudizio è stata disposta una ctu al fine di accertare se l'opponente abbia omesso il pagamento degli importi di cui alle fatture poste a base della procedura monitoria nel termine stabilito e, nell'ipotesi di ritardato pagamento, accertare l'esatto ammontare degli interessi moratori ex
D. Lgs. n. 231 /02 e succ. mod..
Al C.T.U. è stato chiesto, inoltre, accertare se tra le parti sia stato convenuto il costo dei carburanti, specificando se nella specie ricorrano i dati oggettivi per il calcolo del fuel surchage.
Il consulente ha svolto il proprio accertamento con adeguata motivazione, indicando analiticamente le fonti, anche normative di settore, e il metodo seguito.
Il CTU per dare la più ampia ed esaustiva risposta al primo quesito posto ha dovuto preliminarmente analizzare le condizioni dettate dal contratto denominato “Contratto Fornitori Servizio di Trasporto” evidenziando come la
Committente, nell'ambito della propria attività di Parte_1 autotrasportatore, per riuscire a far fronte ai picchi di lavoro non gestibili con la propria organizzazione dei propri automezzi, si sarebbe avvalsa dei servizi della , Fornitore, mettendo a disposizione della stessa i Controparte_2 propri Tank container e i propri pianali.
Il CTU, poi, ha verificato sulla scorta della documentazione in atti, se le fatture contemplate nel decreto ingiuntivo, tenuto conto anche delle note di credito riscontrate, risultino essere state interamente e/o anche solo parzialmente saldate, e se il pagamento sia avvenuto secondo le modalità stabilite nel contratto di riferimento.
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Ebbene dall'analisi della predetta documentazione il CTU ha rilevato che a fronte di un ammontare di fatture emesse per € 182.551,65, (al netto delle note di credito), risulterebbero pagamenti per € 182.492,60 con una differenza a debito della società di € 59,05. Pt_1
Su tali basi ha poi ha sviluppato l'indagine tesa a verificare se i pagamenti effettuati a saldo delle fatture prodotte in giudizio risultavano essere stati predisposti entro le scadenze previste dal Contratto Fornitori Servizio di
Trasporto, ossia entro i sessanta giorni dalla data di fine mese di emissione della stessa fattura (come convenuto all'art. 13 del contratto di cui infra).
Per ogni fattura pagata in ritardo, ha provveduto, altresì, a calcolare il relativo interesse moratorio al saggio d'interesse, così come previsto dal D.
Lgs. n. 231/02. (tasso legale moratorio).
Dalle tabelle elaborate dal CTU, emerge, in definitiva, un residuo capitale pari a € 58,45, e un totale d'interessi moratori pari a € 448,20, sicché, il totale a credito della risulta essere pari ad € 506.65 (448.20 + 58,45). CP_1
In ordine alla richiesta del sovrapprezzo carburante (c.d. fuel surcharge), si osserva che, come giustamente accertato dal CTU, “nel documento di riferimento prodotto in giudizio (ossia il contratto di servizio del 30/04/2021) non risulta formalizzata alcuna clausola relativa all'adeguamento dei prezzi del carburante, cosi come previsto dal decreto legislativo 286/2005”.
Invero, l'articolo 11 del contratto rubricato “Tariffe” prevede che: “Le tariffe verranno concordate dalle parti in funzione degli accordi vigenti tra le stesse
e l'andamento del mercato e formeranno allegato al presente atto”.
Nella specie le parti nulla hanno convenuto in merito alla clausola relativa all'adeguamento dei prezzi del carburante, cosi come previsto dal decreto legislativo 286/2005.
A tal riguardo giova rilevare che la norma cardine nei contratti di trasporto è
l'art. 83 bis, comma 4, del d.l. n. 112/2008 come novellato dall'art. 1, comma
248, della legge n. 190/2014 che dispone “nel contratto di trasporto, anche stipulato in forma non scritta, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21
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novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, i prezzi e le condizioni sono rimessi all'autonomia negoziale delle parti, tenuto conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale”.
Tale norma, che espressamente richiama l'articolo 6 del d.lgs. n. 286/2005
(che è stato novellato dal decreto Ucraina con l'aggiunta del comma 6 bis) prevede che nei contratti di trasporto, anche in forma non scritta, i prezzi e le condizioni possono essere regolati liberamente dalle parti;
detta norma costituisce la chiara scelta del legislatore di abolire il meccanismo di adeguamento delle tariffe dei contratti di autotrasporto previsto dagli abrogati commi 6, 7 e 8 dell'art. 83 bis, introducendo ai commi 4 bis e seguenti, quale nuova via per conseguire l'obiettivo di garantire la sicurezza stradale,
l'obbligo del committente di verificare l'adempimento da parte del vettore
“degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi”.
Ebbene, la norma da ultimo richiamata (che costituisce una norma quadro) va quindi coordinata con l'articolo 6 del d.lgs. n. 286/2005 ed in particolare con il comma 6 bis il quale prevede che “al fine di mitigare gli effetti conseguenti all'aumento dei costi del carburante per autotrazione incentivando, al contempo, il ricorso alla forma scritta nella (stipulazione dei contratti) di trasporto di merci su strada, il corrispettivo, nei contratti di trasporto di merci su strada conclusi in forma non scritta, si determina in base ai valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di trasporto merci per conto di terzi, pubblicati e aggiornati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi dell'articolo 1, comma 250, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”.
Al fine di accertare se tale norma possa sostituirsi alla clausola liberamente pattuita dalle parti occorre verificarne la natura imperativa e a tale riguardo si osserva, da un lato, che l'espressione “valori indicativi di riferimento” e la circostanza che tali valori prevedano un minimo e un massimo e quindi che alla clausola pattuita tra le parti non si possa sostituire un valore
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predeterminato ed immutabile appare già di per sé un dato incompatibile con il meccanismo della sostituzione automatica ex art. 1339 c.c..
La disposizione codicistica, difatti, opera laddove la legge dichiari talune disposizioni inderogabili, sancendo la sostituzione delle clausole del contratto eventualmente difformi, così come accade nel caso delle clausole imposte da leggi speciali, sicché, non rinvenendosi alcuna disposizione di legge inderogabile, non può esservi sostituzione automatica ex art. 1339 c.c..
D'altro canto, in tema di inserzione automatica e di diritto di clausole imposte dalla legge anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti, mette conto richiamare quel condivisibile orientamento giurisprudenziale che appare allo stato maggioritario e che ammette l'operatività dell'art. 1339 c.c. tutte le volte in cui una determinata clausola contrattuale sia difforme da una norma cogente, a prescindere dal fatto che la stessa statuisca o meno, in modo specifico, la sostituzione medesima, ferma comunque restando la necessità che sia espressamente prevista l'inderogabilità della norma in esame, con la previsione, per il caso di inosservanza, se non della sanzione della sostituzione, quantomeno dell'invalidità della clausola (cfr., per tutte, Cass. civ., n. 8247/2004).
Ciò posto, nel caso di specie non viene in rilievo alcuna espressione che preveda vuoi la sanzione della sostituzione, vuoi l'invalidità della clausola difforme. In ogni caso, anche volendo conferire natura imperativa alla norma in oggetto, mette conto rilevare che il comma 6 bis introdotto nel 2022, a tutela degli autotrasportatori a seguito dell'aumento del prezzo del carburante, non fa altro che stabilire che nei contratti stipulati “in forma non scritta” il corrispettivo si determina nel range indicato dalle tabelle ministeriali ivi richiamate, non potendo certo giungere ad incidere retroattivamente su un contratto (quale quello attualmente in esame) stipulato proprio in forma scritta in epoca precedente all'introduzione del decreto Ucraina.
Ne discende che in mancanza di una clausola relativa all'adeguamento dei costi del carburante ed in assenza di una esplicitazione della % di incidenza
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del carburante rispetto alla tariffa, la richiesta del sovrapprezzo carburante
(c.d. fuel surcharge) deve essere disattesa.
Del pari va disattesa anche la domanda autonoma avanzata dalla società opponente per inadempimento contrattuale della opposta.
L'opponente allega che la IT avrebbe utilizzato i propri pianali, e CP_1 quindi sarebbe tenuta a corrispondere un'indennità totale di € 12.052,00, rappresentata come "lucro cessante e/o danno emergente" subito dalla
Committente Pt_1
Quanto sostenuto dall'opponente, tuttavia, è infondato.
Invero, nel contratto inter partes stipulato, all'articolo 3, le parti hanno premesso che: “La nell'ambito della propria attività Parte_1 di autotrasportatore per far fronte a picchi di lavoro non gestibili con propri automezzi, può affidare parte del proprio servizio di trasporto a terzi, mettendo a disposizione i propri tank container ed i propri pianali nel rispetto della normativa di riferimento applicabile”.
La specificazione contrattuale consente di ritenere che, la Committente
nell'ambito della propria attività, si è occupata direttamente di Pt_1 organizzare e gestire con propri mezzi il trasporto affidato a terzi, ed il che rende infondata l'eccezione di inadempimento dell'opposta, con conseguente esclusione delle due componenti principali del danno patrimoniale previste dall'art.1223 c.c.
In conclusione il decreto ingiuntivo va revocato e l'opponente va condannata a pagare in favore dell'opposta la minor somma di € 506.65 oltre accessori di legge dal dovuto al saldo.
La reciproca parziale soccombenza delle parti rende equa la compensazione della metà delle spese di lite, mentre l'opponente va condannata al pagamento delle spese residue liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
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Il Tribunale di Napoli, 11 sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di , così provvede:
[...] Controparte_1
1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 5521/2022 ;
2) condanna l'opponente a pagare in favore dell'opposta la somma di
€ 506.65 oltre interessi di cui di cui al D. Lgs. n. 231/02 dal giorno successivo alle scadenze al saldo;
3) rigetta ogni altra domanda;
4) compensa la metà delle spese di lite e condanna l'opponente al pagamento delle spese residue, liquidate in complessivi € 331,00, oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA;
5) pone le spese di CTU a carico delle parti nella misura della metà ciascuna.
Così deciso in Napoli, 11 novembre 2025.
Il Giudice
(dott.ssa A. Maria Cappiello)
(Provvedimento reso con la collaborazione della dott.ssa Maria Anastasia
Vitale, quale funzionario addetto all'ufficio per il processo).
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