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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 29/04/2025, n. 1793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1793 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1956/2016
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giovanna Faraone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 1956/2016 promossa da
(c.f. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) con il patrocinio dell'avv. SAVIOZZI ALESSANDRO CodiceFiscale_2 presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, attori contro
(p. i.v.a. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. ARBOSTI MAURO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, convenuta
nonché
(p.iva ) Controparte_2 P.IVA_1 convenuta contumace
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale. Conclusioni Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni in trattazione scritta del 12.12.2024.
Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 28.01.2016 e la moglie Parte_1 Pt_2
evocavano in giudizio e
[...] Controparte_3 Controparte_4
1 chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro stradale occorso a in data 11.06.2013. Parte_1
In particolare, gli attori assumevano che quel giorno, verso le 9:00 l'attore, mentre transitava a piedi sul marciapiede in direzione del passaggio pedonale non semaforizzato della via Matteotti in Roncadelle Semeraro, venne travolto dell'autocarro Iveco Margius, tg. DJ155FK, condotto da , di proprietà Parte_3 della e assicurato per la con la Controparte_5 CP_6 [...]
(oggi , proveniente dalla via Controparte_1 Controparte_7
Marconi.
In merito alla ricostruzione del sinistro, gli attori allegavano che il conducente del furgone, sebbene avesse notato la presenza sulla destra di un pedone che camminava sul marciapiede in direzione del passaggio pedonale della via Matteotti
(collocato pochi metri più avanti rispetto al punto di impatto), aveva effettuato una manovra di svolta a destra senza soluzione di continuità, andando ad urtare e arrotando l'attore con la parte terminale del mezzo l'attore che, nel frattempo, aveva iniziato l'attraversamento.
A causa del sinistro, il aveva riportato lo schiacciamento del bacino con Pt_1 lesioni viscerali e vascolari.
Ritenuta la responsabilità esclusiva del conducente del furgone nella causazione del sinistro, atteso l'esito negativo delle richieste risarcitorie avanzate nei confronto della Compagnia assicuratrice dell'autocarro, e la Parte_1 moglie chiedevano, il primo il risarcimento del danno patrimoniale (da spese mediche, farmaceutiche, visite specialistiche, cure fisioterapiche ect.) e non patrimoniali (da inabilità temporanea e da invalidità permanente), la seconda il risarcimento del danno da “rimbalzo”, complessivamente quantificati in euro
1.537,024,00 (di cui euro 1.337.042,00 per ed euro 200.000 per Parte_4 la moglie) o nei diversi importi ritenuti di gustizia, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali.
Si costituiva tempestivamente la sola compagnia di assicurazioni Controparte_1 contestando le prospettazioni di fatto e di diritto degli attori, assumendo che
2 l'incidente si era verificato per fatto e colpa esclusivi del pedone.
La convenuta dunque chiedeva, in via principale, il rigetto delle domande attoree.
In via subordinata chiedeva: quanto a , contenersi la condanna al Parte_1 risarcimento del danno, eventualmente anche differenziale, effettivamente provato in corso di causa, al netto delle somme percepite a qualsiasi titolo (Rendita, acconto o altera) dall'INPS e per la sola quota di responsabilità attribuibile alle convenute, ridotta ex art. 1227 c.c. e al netto di illegittime duplicazioni;
quanto alla sig.ra , contenersi la condanna al risarcimento del danno Parte_2 effettivamente provato in corso di causa, per la sola quota di responsabilità attribuibile alle convenute, ridotta ex art. 1227 c.c. ed al netto di illegittime duplicazioni risarcitorie, ovvero, ove si desse prova della sussistenza di danno in via autonoma o c.d. di rimbalzo, ferme le riduzioni ex art. 1227 c.c. e sempre al netto di illegittime duplicazioni risarcitorie, compensandosi ex artt. 1241 e 1242
c.c. i rapporti di dare avere tra il sig. e la sig.ra CP_1 Parte_1 Pt_2
per le quantità corrispondenti, dal giorno del fatto, ossia dalla loro
[...] coesistenza. Con vittoria di spese di lite, rifuse ex art. 91 c.p.c.
Concessi i termini di cui all'art. 183 VI co. c.p.c., il Giudice rinviava per la discussione sulla ammissione dei mezzi istruttori al successivo 10.11.20216, poi rinviato d'ufficio al 07.12.2016.
Previo ordine all'INPS di fornire in giudizio la documentazione relativa alle somme e poste riconosciute all'attore in relazione al sinistro d'interesse processuale, la causa era istruita a mezzo di prova orale (per testimoni).
Ritenuta matura per la decisione, il G.I. rinviava per la precisazione delle conclusioni al 21.02.2019.
A seguito di trasferimento del magistrato ad altra sezione, la causa subiva rinvii per i medesimi incombenti da parte dei GOP in attesa dell'insediamento del nuovo
Giudice e poi per le vicende connesse alla pandemia da Covid-19.
Chiamata per precisazione delle conclusioni all'udienza del giorno 08.10.2020, il nuovo Giudice la rimetteva in istruttoria fissando per escussione dei poliziotti redigenti il verbale di incidente al successivo 14.01.2021.
3 Disponeva poi CTU medico legale sulla persona del sig. nominando Pt_1 proprio ausiliare la dott.ssa e rinviando all'udienza del 17.06.2021, Persona_1 all'estito della quale, a verbale di udienza del 23.09.2021, formulava proposta conciliativa con esito negativo.
Rinviava, quindi al successivo 24.11.2022 per la precisazione delle conclusioni.
Nelle more, la causa veniva assegnata alla scrivente Giudice che, tentata la conciliazione all'udienza del 19.01.2023, emesso nuovo ordine di esibizione nei confronti dell'INPS dei prospetti relativi agli emolumenti versati in favore dell'attore, all'esito dell'udienza in trattazione scritta del 12.12.2024, sulle conclusioni delle parti, assumeva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Motivazione in fatto e in diritto
1.Le fonti di prova e la dinamica del sinistro.
La dinamica dell'incidente ha un primo riscontro documentale nella relazione della Polizia Locale di Roncadelle s/O (produzioni attore), descrittiva delle condizioni spazio-temporali, e dello sviluppo del sinistro, sulla base di rilievi oggettivi e delle prime dichiarazioni rese dal conducente del camion e dal pedone.
Il teste , comandante della Polizia Locale di Roncadelle negli anni Testimone_1
2012-2020 ha confermato il contenuto del rapporto sub doc. 1 produzioni convenuto redatto in occasione dell'incidente dell'11.6.2013.
La relazione, dunque, viene utilizzata ai fini probatori.
Più precisamente, emerge dal documento che il giorno 11.06.2013 alle ore 9.12 in condizioni di traffico scarso, tempo sereno, fondo stradale asciutto, in presenza di segnaletica verticale/orizzontale, “in territorio del Comune di Roncadelle in corrispondenza dell'incrocio tra Via Matteotti e Via Marconi, il conducente dell'autocarro Iveco US tg. DJ155FK, dipendente della ditta Parte_3
Idealservice, con a bordo sulla pedana posteriore , dopo aver Parte_5 prelevato i sacchi della raccolta differenziata nel parcheggio di via Marconi, ad una
4 velocità di circa 12 KM h,. dopo pochi metri svoltava a destra in via Matteotti;
Appena effettuata la manovra di svolta, con la ruota posteriore lato destro, investiva il sig. che camminava sul marciapiede di via Marconi con direzione Parte_1 via Marconi-via Matteotti e probabilmente non avvedendosi né della fine del marciapiede né del transito del veicolo, giunto alla fine del marciapiede scendeva sbattendo contro la parete laterale destra del veicolo.
Il sig. verosimilmente accortosi all'improvviso del passaggio Pt_1 dell'autocarro, appoggiava prima la mano sulla sponda destra del veicolo e contestualmente le gambe venivano travolte dalla ruota del terzo semiasse posteriore destro, durante la fase di caduta del il conducente del veicolo Pt_1 non accortosi della presenza del pedone, proseguiva la marcia buttandolo prima a terra e successivamente investendolo passandogli sul corpo.
Il cadeva al suolo sul suo fianco destro parallelamente all'asse stradale, Pt_1 con la testa rivolta verso la via Matteotti (stessa direzione del veicolo), i piedi verso via Marconi e la testa rivolta verso l'autocarro nel punto in cui sono state localizzate due macchie di sangue.
Il sig. , a bordo dell'autocarro, sulla pedana posteriore lato Parte_5 destro, accortosi che il giunto alla fine del marciapiede, scendeva senza Pt_1 fermarsi, urlava all'autista di fermarsi ma inutilmente in quanto l'arresto del veicolo avveniva solo dopo l'investimento.
All'arrivo della pattuglia operante, alle ore 10:00 circa, sul luogo del sinistro si trovavano che rendevano sommarie informazioni, Parte_3 Parte_5 nonchè , carabiniere della locale stazione che passando si era Persona_2 fermato. era stato già trasportato al pronto soccorso degli Spedali Parte_1
Civili di Brescia”.
In merito all'accaduto, il conducente dell'autocarro nell'immediatezza dichiarava agli operanti: “……Stavamo raccogliendo i sacchetti di plastica in via Marconi,
Appena usciti dal parcheggio di via Marconi 74 notavo dal finestrino di destra un pedone camminare sul marciapiede con direzione via Marconi-via Matteotti che era relativamente lontano dall'intersezione con via Matteotti. Visto che trasportavo il mio
5 collega in piedi sulla pedana, svoltavo lentamente in via Matteotti, quando appena completata la svolta, lo sentivo urlare credendo che si fosse fatto male, frenavo, guardavo nel monitor a bordo del veicolo e vedendolo un po' abbassato immediatamente scendevo dal camion. Solo in quel momento constatato che avevo investito il pedone che poco prima avevo visto camminare sul marciapiede……”
, riferiva ai poliziotti a sommarie informazioni che: “….mentre Parte_5 ero in piedi appoggiato sulla pedana situata sul retro del camion lato destro.
Appena usciti dal parcheggio di via Marconi, abbiamo svoltato a destra in via
Marconi diretti in via Matteotti. Usciti dal parcheggio ho visto il signore a piedi che camminava sul marciapiede con direzione via Marconi-via Matteotti, egli spuntò in prossimità dell'intersezione con via Matteotti qualche metro prima del passaggio pedonale, senza neppure alzare la testa e fermarsi e proseguiva il suo cammino intento ad attraversare via Matteotti. Vedendo che non si fermava, verosimilmente perché distratto a guardare degli oggetti che teneva in mano, ho iniziato ad urlare ma inutilmente in quanto il mio collega aveva già iniziato la manovra di svolta a desta in via Matteotti non avvedendosi che il pedone non si fermava.
Il pedone scendeva dal marciapiede e, trovandosi il camion davanti, prima sbatteva con il corpo contro la parte laterale desta del camion, successivamente si accasciava
e veniva investito con le rute posteriori del camion. Il mio collega sentendo le mie urla si fermava ma inutilmente perché l'investimento era già avvenuto”.
Nel corso dell'istruttoria il unico testimone oculare, ha confermato Parte_5 quanto riferito agli operanti, rendendo dichiarazioni che si giudicano affidabili appunto perché in linea con le risultanze dei rilievi investigativi sopra riportate.
La ricostruzione del sinistro, come verbalizzata dagli agenti della Polizia Locale si è rivelata coerente con quanto emerso dai primi rilievi e dalle dichiarazioni dei presenti.
Ed infatti, le circostanze che il pedone fosse urtato contro l'autocarro quando, sceso dal marciapiede, si accingeva ad attraversare la strada a distanza di circa 4
m. dalle strisce pedonali, e che l'impatto fosse avvenuto sulla corsia di marcia impegnata dall'autocarro dopo aver svoltato su via Matteotti, all'intersezione tra
6 via Marconi e via Matteotti, trovano conferma nelle due tracce di sangue rinvenute sul manto stradale : la prima di forma ovale lunga 30 cm e larga 15 cm, distante dal passaggio pedonale 4,20 m. e 42 cm dal cordolo del marciapiede;
la seconda anch'essa di forma ovoidale, lunga 48 cm e larga 30 cm, distante dal passaggio pedonale 3, 60 m. e 45 cm dal cordolo del marciapiede.
L'evenienza che il pedone si stesse accingendo ad attraversare (fosse sceso dal marciapiede quando l'autocarro lo aveva già superato quantomeno la parte anteriore), peraltro, è resa palese dalle tracce di spolveramento rinvenute sulla sponda destra in corrispondenza del secondo e terzo, verosimilmente lasciate dal palmo della mano del al momento dell'appoggio, nonché dall'assenza di Pt_1 danni al veicolo rinvenuto in posizione statica all'arrivo della Polizia Locale.
La velocità alla quale viaggiava l'autocarro al momento dell'impatto, veniva ricavata con certezza da una copia delle istantanee del satellitare istallato sul veicolo che ritraeva i movimenti del mezzo delle 9.07 alle 9:12:25 e la velocità di
12 Km h. alla quale il mezzo transitava in via Marconi diretto verso via Matteotti.
Le modalità dell'investimento, per come descritte dal peraltro, sono Parte_5 appieno compatibili con il “Trauma da schiacciamento del bacino con lesioni viscerali e vascolari” refertati dai sanitari del pronto soccorso degli Spedali civili di
Brescia (doc. 7 della produzione attorea).
Alla stregua dei dati obiettivi acquisiti dalla Polizia Locale, confermati dalle emergenze della prova orale assunta nel presente giudizio, senz'altro può dirsi provato, che l'urto tra il pedone e il camion sia avvenuto sulla semicarreggiata percorsa dal camion alla velocità di 12 Km h., allorchè il sceso dal Pt_1 marciapiede, si apprestava ad attraversare la via Matteotti fuori dalle strisce pedonali.
E' altrettanto certo che il conducente dell'autocarro, non avvedendosi della presenza del pedone sul ciglio della strada, non abbia arrestato la corsa così investendolo con la ruota destra posteriore.
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2. Il concorso di colpa nella causazione del sinistro stradale.
Ricostruito lo sviluppo dell'incidente, individuati il punto d'urto e la velocità del camion, deve innanzitutto richiamarsi il disposto dell'art. 2054 c. 1 c.c., applicabile nella specie, in forza del quale il conducente è responsabile per danni cagionati a cose o persone dalla circolazione del veicolo se non prova di aver fatto il possibile per evitare il danno.
In base all'art. 2054 c.c., il conducente, per evitare di incorrere in responsabilità, deve dimostrare di aver fatto il possibile per evitare il danno, ed una tale prova liberatoria può essere fornita allegando l'imprudenza del pedone, ma solamente se questa si presenti come una condotta imprevedibile.
In sostanza, non è sufficiente il solo concorso colposo del pedone per escludere l'imputabilità del danno (in tutto od in parte) al conducente, ma la condotta del danneggiato, pur se colpevole, deve essere talmente imprevedibile da impedire al conducente di evitare l'investimento. Ciò significa che non è sufficiente dimostrare che il pedone fosse in una qualche misura in colpa, se risulta che il danno era comunque evitabile da parte del conducente.
L'accertamento dell'imprevedibilità della condotta del pedone è un accertamento di fatto e va condotto tenendo presente che il rapporto tra l'art. 2054 c.c. e l'art. 1227 c.c. è nel senso che la prevenzione è affidata, prevalentemente, al conducente, il quale è esente da responsabilità solo dinanzi a comportamenti non solo colposi, ma anche imprevedibili ed inevitabili del pedone.
In pratica, ove il giudice si trovi a dover valutare e quantificare l'esistenza di un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella del pedone investito deve: a) muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%; b) accertare in concreto la colpa del pedone;
c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone (v. Cass.,
4/4/2017, n. 8663; Cass., 18/11/2014, n. 24472; Cass. 19/2/2014, n. 3964).
Così enucleati i principi sui quali deve fondarsi la presente decisione, si osservi come l'istruttoria svolta ha certamente provato la perpetrazione ad opera del
8 conducente del furgone di una condotta connotata da profili di negligenza e imperizia.
, pur avendo notato, uscito dal parcheggio di via Marconi, un pedone Parte_3 camminare sul marciapiedi in direzione via Marconi-via Matteotti, relativamente lontano dall' dell'intersezione con via Matteotti, come per sua ammissione in sede di sommarie informazioni, non avrebbe dovuto perderlo di vista ma avrebbe dovuto monitorarne gli spostamenti attraverso i due specchietti retrovisori destri di cui etra munito il mezzo.
Tale condotta gli si imponeva in ragione dell'inevitabile (e prevedibile) avvicinamento al marciapiede percorso dal delle ruote posteriori Pt_1 dell'autocarro allorchè per curvare a destra, al fine di immettersi su via Matteotti, la matrice si dirigeva verso il centro dell'intersezione.
Tale accorgimento gli avrebbe consentito, una volta avvistato il pedone che si accingeva a scendere dal marciapiede e quindi ad impattare contro il lato destro della parte inferiore del camion, di arrestare la marcia e dune di evitare l'investimento.
La guida di , dunque, pur in assenza di contestazione della violazione Parte_3 delle norme del codice della strada e sebbene la velocità di 12 Km h. fosse congrua rispetto alla manovra di svolta a destra, tuttavia è connotata dalla violazione di una regola prudenziale la cui osservanza si impone nelle guida di tutti i veicoli.
In special modo, alla guida di mezzi ingombranti come quello di specie, è richiesta una particolare attenzione, attraverso l'utilizzo degli specchietti retrovisori, alla traiettoria che segue nella fase iniziale di determinate manovre la parte posteriore, poiché questa non è sempre in linea con la matrice.
L'istruttoria ha però evidenziato una corrispondente condotta dell'attore non conforme alle regole della circolazione stradale.
E' accertato, infatti, per i motivi esposti, che il iniziava l'attraversamento Pt_1 fuori dalle strisce pedonali distanti circa 4 m., non avvedendosi che l'autocarro aveva già impegnato l'intersezione con la parte anteriore e che con la parte
9 posteriore gli si presentava davanti nel momento in cui scendeva dal marciapiede, evidentemente distratto.
Orbene, le circostanze fattuali sopra apprezzate, in uno all'assenza di tracce di frenata, consentono di ritenere, che l'attraversamento del pedone fuori dalle strisce pedonali, integri gli estremi dell'evento improvviso ed imprevedibile che, benché non sia idoneo a esonerare il conducente dalla responsabilità per l'investimento, incide nella valutazione di detta responsabilità e quindi anche sulla quantificazione del danno risarcibile.
Come ribadito da condivisibile giurisprudenza di legittimità, il comportamento di chi attraversa la carreggiata al di fuori delle strisce è concausa dell'evento lesivo in caso di investimento (Cass. sent. n.2241 del 2019, n.5624 del 2020).
Va affermato, pertanto, il concorso di colpa a carico dell'investitore e dell'investito nella causazione dell'evento lesivo da quest'ultimo subito.
Ad avviso di questo giudicante non è possibile individuare una percentuale del concorso di colpa delle parti diversa da quella paritaria dell'art. 2054 c. 2 c.c., dal momento che l'incauta modalità di guida del camionista e la condotta altrettanto imprudente del pedone propendono, in difetto di altri più precisi elementi fattuali, verso un pari apporto nella produzione dell'evento lesivo tanto da equivalersi nel contributo causale dell'evento.
Deve perciò riconoscersi, ai sensi dell'art. 1227 c.c. (non è oggetto di contestazione il nesso causale tra danni lamentati e quel sinistro), una pari responsabilità delle parti nell'incidente occorso in data 11.06.2013 e la risarcibilità in questa proporzione dei danni da lesioni personali riportate da e del Controparte_8 danno lamentato dalla moglie, da lesione del rapporto parentale nei limiti di seguito enucleati.
Il riconoscimento di corresponsabilità del conducente dell'autocarro nella produzione dell'evento comporta la condanna solidale della società proprietaria del mezzo e della compagnia assicuratrice, pure convenuta, posto che non è oggetto di contestazione il contratto assicurativo nè il suo contenuto al risarcimento nella percentuale del 50%
10
3. Il risarcimento dei danni in favore di . Controparte_8
L'attore, in ragione delle lesioni subite a causa del sinistro stradale che ci occupa, anzitutto ha chiesto il risarcimento dei danni non patrimoniali sotto il profilo del danno biologico, quale lesione dell'integrità psicofisica della persona.
La domanda va accolta essendo emersa la prova delle lesioni lamentate e del nesso di causalità che le lega al sinistro stradale sopra ricostruito.
Si richiamano sul punto gli accertamenti peritali condotti dal consulente tecnico d'ufficio, dott.ssa in merito al cui operato non sono apprezzabili Persona_3 motivi di censura, attestanti che, alla luce della documentazione medica esaminata, a seguito dell'incidente occorsogli in data 11.06.2013, Parte_1
“subì lesioni di tipo contusivo e da schiacciamento, fra cui: una frattura pluriframmentaria di bacino e sacro con gravi lesioni vascolari determinanti anemia emorragica, con necessità di ripetute embolizzazioni e trasfusioni di emocomponenti;
frattura del condilo mediale del ginocchio sinistro e della testa peroneale sinistra con lesione del legamento crociato anteriore;
frattura composta del malleolo peroneale destro;
lesione con paralisi del nervo sciatico popliteo esterno di sinistra;
distacco completo dell'ano dal piano cutaneo, trattato con resezione del retto e colostomia permanente;
trauma uretrale con disinserzione della prostata, riparato chirurgicamente e portatore di catetere vescicale a permanenza”.
In merito alla durata della malattia e incapacità di attendere alle occupazioni ordinarie in modo totale o parziale, si richiamano e recepiscono gli accertamenti peritali attestanti che il sig. fu soggetto ai seguenti ricoveri ospedalieri: Pt_1 dall'11/06/2013 al 18/09/2013 presso gli Spedali Civili di Brescia;
dal
18/09/2013 al 02/10/2013 presso la riabilitazione post-acuti della Fondazione
“I.R. Farck” di Vobarno;
dal 02/10/2013 al 29/12/2013 presso la Casa di cura
“Villa Barbarano” di Salò; dal 29/12/2013 al 07/01/2014 presso il reparto di
Neurologia degli Spedali Civili di Brescia;
dal 14/02/2014 al 24/02/2014 presso il reparto di Neurochirurgia dell'Istituto Poliambulanza di Brescia;
dal
24/02/2014 al 20/03/2014 presso l'istituto di riabilitazione neurologica “Domus
11 Salutis” di Brescia;
dal 13/04/2014 al 18/04/2014 e dal 02/05/2014 al
07/05/2014 presso il reparto di Chirurgia Generale degli Spedali Civili di Brescia.
In conseguenza delle lesioni riportate in data 11.06.2013 è derivato all'attore un periodo di inabilità temporanea totale di 10 mesi al 100% a cui è seguito un periodo di inabilità temporanea parziale di 5 mesi al 75% per la ripresa funzionale dei diversi distretti anatomici colpiti dal trauma. Analogo periodo per l'incapacità di attendere alle occupazioni ordinarie.
Quanto alla presenza di postumi permanenti, nell'elaborato peritale si legge
“Attualmente il lamenta dolore saltuario al rachide cervicale;
dolore Pt_1 costante al rachide lombare e al bacino, con intensità variabile, associato a rigidità delle grandi articolazioni degli arti inferiori. L'esame obiettivo ha consentito di rilevare esiti di frattura pluriframmentaria di bacino e sacro trattata conservativamente;
esiti di resezione del retto e asportazione dell'ano con colostomia permanente;
esiti di trauma ureterale con catetere vescicale a permanenza;
esiti di frattura del condilo mediale del ginocchio sinistro e della testa peroneale sinistra con lesione del legamento crociato anteriore;
esiti di frattura composta del malleolo peroneale destro;
paralisi del nervo SPE (sciatico popliteo esterno) di sinistra con denervazione totale della muscolatura della loggia anteriore della gamba omolaterale”.
Rispetto al trauma riportato, tenuto conto il decorso clinico, valutate le risultanze della visita medico-legale, applicati comuni barémes valutativi in uso, appare congrua la stima del danno biologico, cui è addivenuto l'ausiliario nella misura del
70 %.
Applicati i criteri contemplati dalle Tabelle del Tribunale di Milano aggiornate al
2024 con punto base I.T.T. pari a euro 115,00, tenuto conto dell'età del danneggiato alla data del sinistro (48 anni), il danno non patrimoniale può liquidarsi in euro euro 772.088,50.
Diversamente opinando rispetto alle deduzioni di parte convenuta, dall'importo liquidato a titolo di danno biologico non devono detrarsi gli emolumenti riconosciuti all'attore dall'INPS.
12 Dalla documentazione prodotta dal predetto Istituto di Previdenza in data
30.03.2024, è emerso che beneficia di pensione di invalidità Parte_1 riconosciuta agli invalidi totali con decorrenza dal 1.07.2015, nonché pensione di inabilità dal 1.12.2015 a seguito di versamento di contributi volontari.
Trattasi, evidentemente di trattamenti irrilevanti ai fini della determinazione del danno differenziale alla luce di consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in forza del quale: “dall'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno biologico non deve detrarsi l'indennizzo erogato dall'INPS in favore degli invalidi civili, trattandosi di prestazione volta a ristorare un pregiudizio patrimoniale rappresentato dalla perduta capacità di lavoro e, quindi, di guadagno;
le prestazioni dell'INPS in favore degli invalidi civili si fondano tutte sul presupposto dell'esistenza d'un pregiudizio patrimoniale (che è presunto juris et de jure) rappresentato dalla perduta capacità di lavoro e, quindi, di guadagno;
per contro,
l'INPS in nessun caso indennizza agli invalidi civili il danno non patrimoniale alla salute” ( Corte di Cassazione ord.n. 6031/2025).
Non ricorrono le condizioni per il riconoscimento della personalizzazione del danno biologico, altresì chiesta dall'attrice, in mancanza di specifiche allegazioni e prove di lesioni ulteriori rispetto a quelle già ricomprese nella stima del danno biologico.
In tema di personalizzazione del danno non patrimoniale, infatti, spetta al danneggiato fornire prova delle peculiari circostanze che differenziano il danno e giustificano dunque una liquidazione superiore (Cfr. Corte di Cassazione, ordinanza n. 15084/2019).
Non va riconosciuto, inoltre, il risarcimento del danno patrimoniale, in termini di spese mediche sostenute a causa delle conseguenze del sinistro, posto che il CTU ha accertato l'assenza di spese mediche documentate.
Non merita accoglimento, infine, la domanda di risarcimento del danno
13 patrimoniale da perdita della capacità lavorativa in quanto tardivamente avanzata.
Si osservi, infatti, come in citazione l'attore abbia limitato la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, esclusivamente a quello da spese mediche e specialistiche, per poi avanzare (sottoforma di estensione della domanda risarcitoria) una nuova domanda di risarcimento del danno da incapacità lavorativa in senso alla prima memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c. ed infine chiedere in sede di precisazione delle conclusioni “la condanna di Controparte_1
in solido tra loro, al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non
[...] patrimoniali, degli attori, danni da liquidarsi, per le ragioni e i titoli esposti in atti, nel complessivo importo di €.1.828.028,13 per (di cui €.551.768,38 Parte_1
a titolo di danno patrimoniale da perdita del reddito da lavoro o di chance di produrre reddito, per le evidenti ripercussioni anche sul reddito pensionistico, al lordo di quanto corrisposto dall' ..). CP_9
In definitiva, i convenuti dovranno risarcire in solido a l'importo Parte_1 sopra liquidato, dimezzato a euro 386.044,25 in ragione dell'accertato concorso di colpa.
4. Il risarcimento dei danni in favore di . Parte_2
, ha agito per il risarcimento del danno da “rmbalzo” ossia del Parte_2 pregiudizio da dolore, angoscia e stress sofferti a causa dei reiterati ricoveri ospedalieri del marito e da compromissione del rapporto coniugale, della serenità familiare, aggravati dalla necessità di assistenza vigile e continua, oltre che per le prestazioni assistenziali correlate ai bisogni corporali essendo il marito portatore di ano artificiale e catetere urinario.
La domanda si giudica meritevole di accoglimento in quanto l'entità e la durata delle lesioni sofferte dal a causa del sinistro per cui è causa, Pt_1 verosimilmente hanno avuto importanti ripercussioni in ambito familiare con conseguenti disagi e sofferenze per la moglie convivente.
14 Lo stravolgimento delle abitudini di vita della donna conseguito alla conseguenziale e necessaria dedizione quotidiana al marito, peraltro, trova conferma nelle propalazioni rese dalla testimone , conoscitrice Testimone_2 dei fatti in quanto nuora degli attori, la quale, oltre a dare atto della costante vicinanza della moglie al marito durante i plurimi ricoveri, ha riferito delle modalità di assistenza (pressoché costanti) dopo le dimissioni e delle conseguenti privazioni/limitazioni delle libertà personali da parte della suocera.
Ricorrono, dunque, le condizioni per il riconoscimento del danno richiesto dalla che viene liquidato, come dalla stessa richiesto, in euro 200.000, valutate Pt_2 la gravità delle lesioni, l'età della vittima e del coniuge, il rapporto di convivenza tra i due coniugi, infine applicati i criteri di cui alle tabelle del Tribunale di Milano elaborate nel 2024, in adesione all'orientamento condiviso della giurisprudenza di legittimità (Cass. 33005/2021; Cass. 10579/2021; Cass. 26300/2021).
Il predetto importo, previo dimezzamento in ragione del concorso di colpa, va rideterminato in euro 100.000.
5. Gli interessi e la svalutazione.
Trattandosi di debiti di valore, sulle somme sopra liquidate, devalutate alla data del sinistro (11.06.2013) e di anno in anno rivalutate, sono dovuti gli interessi compensativi al tasso legale annuo sino alla presente sentenza, oltre interessi legali dalla presente sentenza al soddisfo.
6.Le spese di lite e di ctu.
Valorizzato il parziale accoglimento delle domande attoree, le spese di lite, si pongono a carico dei convenuti in solido, in favore di parte attrice misura di due terzi pari a euro 14.972,66 (un terzo di euro 22.456,00), oltre oltre spese generali,
I.V.A. e c.p.a. come per legge.
L'importo complessivo è stato calcolato, tenuto conto della media complessità delle questioni trattate, applicando i parametri vigenti attestati sui valori medi dello scaglione di riferimento (da euro 260.000 a euro 520.000), in euro 3.544,00
15 per fase studio, euro 2.340,00 per fase introduttiva, euro 10.411,00 per fase di trattazione, euro 6.164.00,00 per fase decisionale, così complessivamente in euro
22.456.00 oltre a rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre I.V.A. e c.p.a.
Per la restante quota, le spese di lite si compensano tra le parti.
Per gli stessi motivi, le spese di ctu si pongono definitivamente a carico degli attori e dei convenuti, ciascuna parte in misura della metà ed in solido verso il ctu.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accertato il concorso di colpa in misura paritaria a carico di e Parte_3
nella causazione del sinistro stradale avvenuto in data Parte_1
11.06.20213, parzialmente accogliendo le domande di parte attrice, condanna in solido e a risarcire: Controparte_3 Controparte_4
a l'importo complessivo di euro 386.044,25, oltre interessi e Parte_1 rivalutazione monetaria come in parte motiva;
a , l'importo di euro 100.000, oltre interessi e rivalutazione Parte_2 monetaria come in parte motiva;
condanna in solido e a rifondere Controparte_3 Controparte_4 agli attori le spese di lite nella misura di euro 14.972,66, oltre spese generali,
I.V.A. e c.p.a. come per legge, con compensazione tra le parti della restante quota;
pone le spese di c.t.u., nella misura di un terzo definitivamente a carico degli attori e nella misura di due terzi definitivamente a carico dei convenuti, e comunque, in solido tra le parti verso il ctu.
Manda alla cancelleria per gli incombenti di rito.
Brescia, lì 28.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Faraone
16
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giovanna Faraone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 1956/2016 promossa da
(c.f. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) con il patrocinio dell'avv. SAVIOZZI ALESSANDRO CodiceFiscale_2 presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, attori contro
(p. i.v.a. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. ARBOSTI MAURO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, convenuta
nonché
(p.iva ) Controparte_2 P.IVA_1 convenuta contumace
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale. Conclusioni Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni in trattazione scritta del 12.12.2024.
Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 28.01.2016 e la moglie Parte_1 Pt_2
evocavano in giudizio e
[...] Controparte_3 Controparte_4
1 chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro stradale occorso a in data 11.06.2013. Parte_1
In particolare, gli attori assumevano che quel giorno, verso le 9:00 l'attore, mentre transitava a piedi sul marciapiede in direzione del passaggio pedonale non semaforizzato della via Matteotti in Roncadelle Semeraro, venne travolto dell'autocarro Iveco Margius, tg. DJ155FK, condotto da , di proprietà Parte_3 della e assicurato per la con la Controparte_5 CP_6 [...]
(oggi , proveniente dalla via Controparte_1 Controparte_7
Marconi.
In merito alla ricostruzione del sinistro, gli attori allegavano che il conducente del furgone, sebbene avesse notato la presenza sulla destra di un pedone che camminava sul marciapiede in direzione del passaggio pedonale della via Matteotti
(collocato pochi metri più avanti rispetto al punto di impatto), aveva effettuato una manovra di svolta a destra senza soluzione di continuità, andando ad urtare e arrotando l'attore con la parte terminale del mezzo l'attore che, nel frattempo, aveva iniziato l'attraversamento.
A causa del sinistro, il aveva riportato lo schiacciamento del bacino con Pt_1 lesioni viscerali e vascolari.
Ritenuta la responsabilità esclusiva del conducente del furgone nella causazione del sinistro, atteso l'esito negativo delle richieste risarcitorie avanzate nei confronto della Compagnia assicuratrice dell'autocarro, e la Parte_1 moglie chiedevano, il primo il risarcimento del danno patrimoniale (da spese mediche, farmaceutiche, visite specialistiche, cure fisioterapiche ect.) e non patrimoniali (da inabilità temporanea e da invalidità permanente), la seconda il risarcimento del danno da “rimbalzo”, complessivamente quantificati in euro
1.537,024,00 (di cui euro 1.337.042,00 per ed euro 200.000 per Parte_4 la moglie) o nei diversi importi ritenuti di gustizia, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali.
Si costituiva tempestivamente la sola compagnia di assicurazioni Controparte_1 contestando le prospettazioni di fatto e di diritto degli attori, assumendo che
2 l'incidente si era verificato per fatto e colpa esclusivi del pedone.
La convenuta dunque chiedeva, in via principale, il rigetto delle domande attoree.
In via subordinata chiedeva: quanto a , contenersi la condanna al Parte_1 risarcimento del danno, eventualmente anche differenziale, effettivamente provato in corso di causa, al netto delle somme percepite a qualsiasi titolo (Rendita, acconto o altera) dall'INPS e per la sola quota di responsabilità attribuibile alle convenute, ridotta ex art. 1227 c.c. e al netto di illegittime duplicazioni;
quanto alla sig.ra , contenersi la condanna al risarcimento del danno Parte_2 effettivamente provato in corso di causa, per la sola quota di responsabilità attribuibile alle convenute, ridotta ex art. 1227 c.c. ed al netto di illegittime duplicazioni risarcitorie, ovvero, ove si desse prova della sussistenza di danno in via autonoma o c.d. di rimbalzo, ferme le riduzioni ex art. 1227 c.c. e sempre al netto di illegittime duplicazioni risarcitorie, compensandosi ex artt. 1241 e 1242
c.c. i rapporti di dare avere tra il sig. e la sig.ra CP_1 Parte_1 Pt_2
per le quantità corrispondenti, dal giorno del fatto, ossia dalla loro
[...] coesistenza. Con vittoria di spese di lite, rifuse ex art. 91 c.p.c.
Concessi i termini di cui all'art. 183 VI co. c.p.c., il Giudice rinviava per la discussione sulla ammissione dei mezzi istruttori al successivo 10.11.20216, poi rinviato d'ufficio al 07.12.2016.
Previo ordine all'INPS di fornire in giudizio la documentazione relativa alle somme e poste riconosciute all'attore in relazione al sinistro d'interesse processuale, la causa era istruita a mezzo di prova orale (per testimoni).
Ritenuta matura per la decisione, il G.I. rinviava per la precisazione delle conclusioni al 21.02.2019.
A seguito di trasferimento del magistrato ad altra sezione, la causa subiva rinvii per i medesimi incombenti da parte dei GOP in attesa dell'insediamento del nuovo
Giudice e poi per le vicende connesse alla pandemia da Covid-19.
Chiamata per precisazione delle conclusioni all'udienza del giorno 08.10.2020, il nuovo Giudice la rimetteva in istruttoria fissando per escussione dei poliziotti redigenti il verbale di incidente al successivo 14.01.2021.
3 Disponeva poi CTU medico legale sulla persona del sig. nominando Pt_1 proprio ausiliare la dott.ssa e rinviando all'udienza del 17.06.2021, Persona_1 all'estito della quale, a verbale di udienza del 23.09.2021, formulava proposta conciliativa con esito negativo.
Rinviava, quindi al successivo 24.11.2022 per la precisazione delle conclusioni.
Nelle more, la causa veniva assegnata alla scrivente Giudice che, tentata la conciliazione all'udienza del 19.01.2023, emesso nuovo ordine di esibizione nei confronti dell'INPS dei prospetti relativi agli emolumenti versati in favore dell'attore, all'esito dell'udienza in trattazione scritta del 12.12.2024, sulle conclusioni delle parti, assumeva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Motivazione in fatto e in diritto
1.Le fonti di prova e la dinamica del sinistro.
La dinamica dell'incidente ha un primo riscontro documentale nella relazione della Polizia Locale di Roncadelle s/O (produzioni attore), descrittiva delle condizioni spazio-temporali, e dello sviluppo del sinistro, sulla base di rilievi oggettivi e delle prime dichiarazioni rese dal conducente del camion e dal pedone.
Il teste , comandante della Polizia Locale di Roncadelle negli anni Testimone_1
2012-2020 ha confermato il contenuto del rapporto sub doc. 1 produzioni convenuto redatto in occasione dell'incidente dell'11.6.2013.
La relazione, dunque, viene utilizzata ai fini probatori.
Più precisamente, emerge dal documento che il giorno 11.06.2013 alle ore 9.12 in condizioni di traffico scarso, tempo sereno, fondo stradale asciutto, in presenza di segnaletica verticale/orizzontale, “in territorio del Comune di Roncadelle in corrispondenza dell'incrocio tra Via Matteotti e Via Marconi, il conducente dell'autocarro Iveco US tg. DJ155FK, dipendente della ditta Parte_3
Idealservice, con a bordo sulla pedana posteriore , dopo aver Parte_5 prelevato i sacchi della raccolta differenziata nel parcheggio di via Marconi, ad una
4 velocità di circa 12 KM h,. dopo pochi metri svoltava a destra in via Matteotti;
Appena effettuata la manovra di svolta, con la ruota posteriore lato destro, investiva il sig. che camminava sul marciapiede di via Marconi con direzione Parte_1 via Marconi-via Matteotti e probabilmente non avvedendosi né della fine del marciapiede né del transito del veicolo, giunto alla fine del marciapiede scendeva sbattendo contro la parete laterale destra del veicolo.
Il sig. verosimilmente accortosi all'improvviso del passaggio Pt_1 dell'autocarro, appoggiava prima la mano sulla sponda destra del veicolo e contestualmente le gambe venivano travolte dalla ruota del terzo semiasse posteriore destro, durante la fase di caduta del il conducente del veicolo Pt_1 non accortosi della presenza del pedone, proseguiva la marcia buttandolo prima a terra e successivamente investendolo passandogli sul corpo.
Il cadeva al suolo sul suo fianco destro parallelamente all'asse stradale, Pt_1 con la testa rivolta verso la via Matteotti (stessa direzione del veicolo), i piedi verso via Marconi e la testa rivolta verso l'autocarro nel punto in cui sono state localizzate due macchie di sangue.
Il sig. , a bordo dell'autocarro, sulla pedana posteriore lato Parte_5 destro, accortosi che il giunto alla fine del marciapiede, scendeva senza Pt_1 fermarsi, urlava all'autista di fermarsi ma inutilmente in quanto l'arresto del veicolo avveniva solo dopo l'investimento.
All'arrivo della pattuglia operante, alle ore 10:00 circa, sul luogo del sinistro si trovavano che rendevano sommarie informazioni, Parte_3 Parte_5 nonchè , carabiniere della locale stazione che passando si era Persona_2 fermato. era stato già trasportato al pronto soccorso degli Spedali Parte_1
Civili di Brescia”.
In merito all'accaduto, il conducente dell'autocarro nell'immediatezza dichiarava agli operanti: “……Stavamo raccogliendo i sacchetti di plastica in via Marconi,
Appena usciti dal parcheggio di via Marconi 74 notavo dal finestrino di destra un pedone camminare sul marciapiede con direzione via Marconi-via Matteotti che era relativamente lontano dall'intersezione con via Matteotti. Visto che trasportavo il mio
5 collega in piedi sulla pedana, svoltavo lentamente in via Matteotti, quando appena completata la svolta, lo sentivo urlare credendo che si fosse fatto male, frenavo, guardavo nel monitor a bordo del veicolo e vedendolo un po' abbassato immediatamente scendevo dal camion. Solo in quel momento constatato che avevo investito il pedone che poco prima avevo visto camminare sul marciapiede……”
, riferiva ai poliziotti a sommarie informazioni che: “….mentre Parte_5 ero in piedi appoggiato sulla pedana situata sul retro del camion lato destro.
Appena usciti dal parcheggio di via Marconi, abbiamo svoltato a destra in via
Marconi diretti in via Matteotti. Usciti dal parcheggio ho visto il signore a piedi che camminava sul marciapiede con direzione via Marconi-via Matteotti, egli spuntò in prossimità dell'intersezione con via Matteotti qualche metro prima del passaggio pedonale, senza neppure alzare la testa e fermarsi e proseguiva il suo cammino intento ad attraversare via Matteotti. Vedendo che non si fermava, verosimilmente perché distratto a guardare degli oggetti che teneva in mano, ho iniziato ad urlare ma inutilmente in quanto il mio collega aveva già iniziato la manovra di svolta a desta in via Matteotti non avvedendosi che il pedone non si fermava.
Il pedone scendeva dal marciapiede e, trovandosi il camion davanti, prima sbatteva con il corpo contro la parte laterale desta del camion, successivamente si accasciava
e veniva investito con le rute posteriori del camion. Il mio collega sentendo le mie urla si fermava ma inutilmente perché l'investimento era già avvenuto”.
Nel corso dell'istruttoria il unico testimone oculare, ha confermato Parte_5 quanto riferito agli operanti, rendendo dichiarazioni che si giudicano affidabili appunto perché in linea con le risultanze dei rilievi investigativi sopra riportate.
La ricostruzione del sinistro, come verbalizzata dagli agenti della Polizia Locale si è rivelata coerente con quanto emerso dai primi rilievi e dalle dichiarazioni dei presenti.
Ed infatti, le circostanze che il pedone fosse urtato contro l'autocarro quando, sceso dal marciapiede, si accingeva ad attraversare la strada a distanza di circa 4
m. dalle strisce pedonali, e che l'impatto fosse avvenuto sulla corsia di marcia impegnata dall'autocarro dopo aver svoltato su via Matteotti, all'intersezione tra
6 via Marconi e via Matteotti, trovano conferma nelle due tracce di sangue rinvenute sul manto stradale : la prima di forma ovale lunga 30 cm e larga 15 cm, distante dal passaggio pedonale 4,20 m. e 42 cm dal cordolo del marciapiede;
la seconda anch'essa di forma ovoidale, lunga 48 cm e larga 30 cm, distante dal passaggio pedonale 3, 60 m. e 45 cm dal cordolo del marciapiede.
L'evenienza che il pedone si stesse accingendo ad attraversare (fosse sceso dal marciapiede quando l'autocarro lo aveva già superato quantomeno la parte anteriore), peraltro, è resa palese dalle tracce di spolveramento rinvenute sulla sponda destra in corrispondenza del secondo e terzo, verosimilmente lasciate dal palmo della mano del al momento dell'appoggio, nonché dall'assenza di Pt_1 danni al veicolo rinvenuto in posizione statica all'arrivo della Polizia Locale.
La velocità alla quale viaggiava l'autocarro al momento dell'impatto, veniva ricavata con certezza da una copia delle istantanee del satellitare istallato sul veicolo che ritraeva i movimenti del mezzo delle 9.07 alle 9:12:25 e la velocità di
12 Km h. alla quale il mezzo transitava in via Marconi diretto verso via Matteotti.
Le modalità dell'investimento, per come descritte dal peraltro, sono Parte_5 appieno compatibili con il “Trauma da schiacciamento del bacino con lesioni viscerali e vascolari” refertati dai sanitari del pronto soccorso degli Spedali civili di
Brescia (doc. 7 della produzione attorea).
Alla stregua dei dati obiettivi acquisiti dalla Polizia Locale, confermati dalle emergenze della prova orale assunta nel presente giudizio, senz'altro può dirsi provato, che l'urto tra il pedone e il camion sia avvenuto sulla semicarreggiata percorsa dal camion alla velocità di 12 Km h., allorchè il sceso dal Pt_1 marciapiede, si apprestava ad attraversare la via Matteotti fuori dalle strisce pedonali.
E' altrettanto certo che il conducente dell'autocarro, non avvedendosi della presenza del pedone sul ciglio della strada, non abbia arrestato la corsa così investendolo con la ruota destra posteriore.
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2. Il concorso di colpa nella causazione del sinistro stradale.
Ricostruito lo sviluppo dell'incidente, individuati il punto d'urto e la velocità del camion, deve innanzitutto richiamarsi il disposto dell'art. 2054 c. 1 c.c., applicabile nella specie, in forza del quale il conducente è responsabile per danni cagionati a cose o persone dalla circolazione del veicolo se non prova di aver fatto il possibile per evitare il danno.
In base all'art. 2054 c.c., il conducente, per evitare di incorrere in responsabilità, deve dimostrare di aver fatto il possibile per evitare il danno, ed una tale prova liberatoria può essere fornita allegando l'imprudenza del pedone, ma solamente se questa si presenti come una condotta imprevedibile.
In sostanza, non è sufficiente il solo concorso colposo del pedone per escludere l'imputabilità del danno (in tutto od in parte) al conducente, ma la condotta del danneggiato, pur se colpevole, deve essere talmente imprevedibile da impedire al conducente di evitare l'investimento. Ciò significa che non è sufficiente dimostrare che il pedone fosse in una qualche misura in colpa, se risulta che il danno era comunque evitabile da parte del conducente.
L'accertamento dell'imprevedibilità della condotta del pedone è un accertamento di fatto e va condotto tenendo presente che il rapporto tra l'art. 2054 c.c. e l'art. 1227 c.c. è nel senso che la prevenzione è affidata, prevalentemente, al conducente, il quale è esente da responsabilità solo dinanzi a comportamenti non solo colposi, ma anche imprevedibili ed inevitabili del pedone.
In pratica, ove il giudice si trovi a dover valutare e quantificare l'esistenza di un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella del pedone investito deve: a) muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%; b) accertare in concreto la colpa del pedone;
c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone (v. Cass.,
4/4/2017, n. 8663; Cass., 18/11/2014, n. 24472; Cass. 19/2/2014, n. 3964).
Così enucleati i principi sui quali deve fondarsi la presente decisione, si osservi come l'istruttoria svolta ha certamente provato la perpetrazione ad opera del
8 conducente del furgone di una condotta connotata da profili di negligenza e imperizia.
, pur avendo notato, uscito dal parcheggio di via Marconi, un pedone Parte_3 camminare sul marciapiedi in direzione via Marconi-via Matteotti, relativamente lontano dall' dell'intersezione con via Matteotti, come per sua ammissione in sede di sommarie informazioni, non avrebbe dovuto perderlo di vista ma avrebbe dovuto monitorarne gli spostamenti attraverso i due specchietti retrovisori destri di cui etra munito il mezzo.
Tale condotta gli si imponeva in ragione dell'inevitabile (e prevedibile) avvicinamento al marciapiede percorso dal delle ruote posteriori Pt_1 dell'autocarro allorchè per curvare a destra, al fine di immettersi su via Matteotti, la matrice si dirigeva verso il centro dell'intersezione.
Tale accorgimento gli avrebbe consentito, una volta avvistato il pedone che si accingeva a scendere dal marciapiede e quindi ad impattare contro il lato destro della parte inferiore del camion, di arrestare la marcia e dune di evitare l'investimento.
La guida di , dunque, pur in assenza di contestazione della violazione Parte_3 delle norme del codice della strada e sebbene la velocità di 12 Km h. fosse congrua rispetto alla manovra di svolta a destra, tuttavia è connotata dalla violazione di una regola prudenziale la cui osservanza si impone nelle guida di tutti i veicoli.
In special modo, alla guida di mezzi ingombranti come quello di specie, è richiesta una particolare attenzione, attraverso l'utilizzo degli specchietti retrovisori, alla traiettoria che segue nella fase iniziale di determinate manovre la parte posteriore, poiché questa non è sempre in linea con la matrice.
L'istruttoria ha però evidenziato una corrispondente condotta dell'attore non conforme alle regole della circolazione stradale.
E' accertato, infatti, per i motivi esposti, che il iniziava l'attraversamento Pt_1 fuori dalle strisce pedonali distanti circa 4 m., non avvedendosi che l'autocarro aveva già impegnato l'intersezione con la parte anteriore e che con la parte
9 posteriore gli si presentava davanti nel momento in cui scendeva dal marciapiede, evidentemente distratto.
Orbene, le circostanze fattuali sopra apprezzate, in uno all'assenza di tracce di frenata, consentono di ritenere, che l'attraversamento del pedone fuori dalle strisce pedonali, integri gli estremi dell'evento improvviso ed imprevedibile che, benché non sia idoneo a esonerare il conducente dalla responsabilità per l'investimento, incide nella valutazione di detta responsabilità e quindi anche sulla quantificazione del danno risarcibile.
Come ribadito da condivisibile giurisprudenza di legittimità, il comportamento di chi attraversa la carreggiata al di fuori delle strisce è concausa dell'evento lesivo in caso di investimento (Cass. sent. n.2241 del 2019, n.5624 del 2020).
Va affermato, pertanto, il concorso di colpa a carico dell'investitore e dell'investito nella causazione dell'evento lesivo da quest'ultimo subito.
Ad avviso di questo giudicante non è possibile individuare una percentuale del concorso di colpa delle parti diversa da quella paritaria dell'art. 2054 c. 2 c.c., dal momento che l'incauta modalità di guida del camionista e la condotta altrettanto imprudente del pedone propendono, in difetto di altri più precisi elementi fattuali, verso un pari apporto nella produzione dell'evento lesivo tanto da equivalersi nel contributo causale dell'evento.
Deve perciò riconoscersi, ai sensi dell'art. 1227 c.c. (non è oggetto di contestazione il nesso causale tra danni lamentati e quel sinistro), una pari responsabilità delle parti nell'incidente occorso in data 11.06.2013 e la risarcibilità in questa proporzione dei danni da lesioni personali riportate da e del Controparte_8 danno lamentato dalla moglie, da lesione del rapporto parentale nei limiti di seguito enucleati.
Il riconoscimento di corresponsabilità del conducente dell'autocarro nella produzione dell'evento comporta la condanna solidale della società proprietaria del mezzo e della compagnia assicuratrice, pure convenuta, posto che non è oggetto di contestazione il contratto assicurativo nè il suo contenuto al risarcimento nella percentuale del 50%
10
3. Il risarcimento dei danni in favore di . Controparte_8
L'attore, in ragione delle lesioni subite a causa del sinistro stradale che ci occupa, anzitutto ha chiesto il risarcimento dei danni non patrimoniali sotto il profilo del danno biologico, quale lesione dell'integrità psicofisica della persona.
La domanda va accolta essendo emersa la prova delle lesioni lamentate e del nesso di causalità che le lega al sinistro stradale sopra ricostruito.
Si richiamano sul punto gli accertamenti peritali condotti dal consulente tecnico d'ufficio, dott.ssa in merito al cui operato non sono apprezzabili Persona_3 motivi di censura, attestanti che, alla luce della documentazione medica esaminata, a seguito dell'incidente occorsogli in data 11.06.2013, Parte_1
“subì lesioni di tipo contusivo e da schiacciamento, fra cui: una frattura pluriframmentaria di bacino e sacro con gravi lesioni vascolari determinanti anemia emorragica, con necessità di ripetute embolizzazioni e trasfusioni di emocomponenti;
frattura del condilo mediale del ginocchio sinistro e della testa peroneale sinistra con lesione del legamento crociato anteriore;
frattura composta del malleolo peroneale destro;
lesione con paralisi del nervo sciatico popliteo esterno di sinistra;
distacco completo dell'ano dal piano cutaneo, trattato con resezione del retto e colostomia permanente;
trauma uretrale con disinserzione della prostata, riparato chirurgicamente e portatore di catetere vescicale a permanenza”.
In merito alla durata della malattia e incapacità di attendere alle occupazioni ordinarie in modo totale o parziale, si richiamano e recepiscono gli accertamenti peritali attestanti che il sig. fu soggetto ai seguenti ricoveri ospedalieri: Pt_1 dall'11/06/2013 al 18/09/2013 presso gli Spedali Civili di Brescia;
dal
18/09/2013 al 02/10/2013 presso la riabilitazione post-acuti della Fondazione
“I.R. Farck” di Vobarno;
dal 02/10/2013 al 29/12/2013 presso la Casa di cura
“Villa Barbarano” di Salò; dal 29/12/2013 al 07/01/2014 presso il reparto di
Neurologia degli Spedali Civili di Brescia;
dal 14/02/2014 al 24/02/2014 presso il reparto di Neurochirurgia dell'Istituto Poliambulanza di Brescia;
dal
24/02/2014 al 20/03/2014 presso l'istituto di riabilitazione neurologica “Domus
11 Salutis” di Brescia;
dal 13/04/2014 al 18/04/2014 e dal 02/05/2014 al
07/05/2014 presso il reparto di Chirurgia Generale degli Spedali Civili di Brescia.
In conseguenza delle lesioni riportate in data 11.06.2013 è derivato all'attore un periodo di inabilità temporanea totale di 10 mesi al 100% a cui è seguito un periodo di inabilità temporanea parziale di 5 mesi al 75% per la ripresa funzionale dei diversi distretti anatomici colpiti dal trauma. Analogo periodo per l'incapacità di attendere alle occupazioni ordinarie.
Quanto alla presenza di postumi permanenti, nell'elaborato peritale si legge
“Attualmente il lamenta dolore saltuario al rachide cervicale;
dolore Pt_1 costante al rachide lombare e al bacino, con intensità variabile, associato a rigidità delle grandi articolazioni degli arti inferiori. L'esame obiettivo ha consentito di rilevare esiti di frattura pluriframmentaria di bacino e sacro trattata conservativamente;
esiti di resezione del retto e asportazione dell'ano con colostomia permanente;
esiti di trauma ureterale con catetere vescicale a permanenza;
esiti di frattura del condilo mediale del ginocchio sinistro e della testa peroneale sinistra con lesione del legamento crociato anteriore;
esiti di frattura composta del malleolo peroneale destro;
paralisi del nervo SPE (sciatico popliteo esterno) di sinistra con denervazione totale della muscolatura della loggia anteriore della gamba omolaterale”.
Rispetto al trauma riportato, tenuto conto il decorso clinico, valutate le risultanze della visita medico-legale, applicati comuni barémes valutativi in uso, appare congrua la stima del danno biologico, cui è addivenuto l'ausiliario nella misura del
70 %.
Applicati i criteri contemplati dalle Tabelle del Tribunale di Milano aggiornate al
2024 con punto base I.T.T. pari a euro 115,00, tenuto conto dell'età del danneggiato alla data del sinistro (48 anni), il danno non patrimoniale può liquidarsi in euro euro 772.088,50.
Diversamente opinando rispetto alle deduzioni di parte convenuta, dall'importo liquidato a titolo di danno biologico non devono detrarsi gli emolumenti riconosciuti all'attore dall'INPS.
12 Dalla documentazione prodotta dal predetto Istituto di Previdenza in data
30.03.2024, è emerso che beneficia di pensione di invalidità Parte_1 riconosciuta agli invalidi totali con decorrenza dal 1.07.2015, nonché pensione di inabilità dal 1.12.2015 a seguito di versamento di contributi volontari.
Trattasi, evidentemente di trattamenti irrilevanti ai fini della determinazione del danno differenziale alla luce di consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in forza del quale: “dall'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno biologico non deve detrarsi l'indennizzo erogato dall'INPS in favore degli invalidi civili, trattandosi di prestazione volta a ristorare un pregiudizio patrimoniale rappresentato dalla perduta capacità di lavoro e, quindi, di guadagno;
le prestazioni dell'INPS in favore degli invalidi civili si fondano tutte sul presupposto dell'esistenza d'un pregiudizio patrimoniale (che è presunto juris et de jure) rappresentato dalla perduta capacità di lavoro e, quindi, di guadagno;
per contro,
l'INPS in nessun caso indennizza agli invalidi civili il danno non patrimoniale alla salute” ( Corte di Cassazione ord.n. 6031/2025).
Non ricorrono le condizioni per il riconoscimento della personalizzazione del danno biologico, altresì chiesta dall'attrice, in mancanza di specifiche allegazioni e prove di lesioni ulteriori rispetto a quelle già ricomprese nella stima del danno biologico.
In tema di personalizzazione del danno non patrimoniale, infatti, spetta al danneggiato fornire prova delle peculiari circostanze che differenziano il danno e giustificano dunque una liquidazione superiore (Cfr. Corte di Cassazione, ordinanza n. 15084/2019).
Non va riconosciuto, inoltre, il risarcimento del danno patrimoniale, in termini di spese mediche sostenute a causa delle conseguenze del sinistro, posto che il CTU ha accertato l'assenza di spese mediche documentate.
Non merita accoglimento, infine, la domanda di risarcimento del danno
13 patrimoniale da perdita della capacità lavorativa in quanto tardivamente avanzata.
Si osservi, infatti, come in citazione l'attore abbia limitato la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, esclusivamente a quello da spese mediche e specialistiche, per poi avanzare (sottoforma di estensione della domanda risarcitoria) una nuova domanda di risarcimento del danno da incapacità lavorativa in senso alla prima memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c. ed infine chiedere in sede di precisazione delle conclusioni “la condanna di Controparte_1
in solido tra loro, al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non
[...] patrimoniali, degli attori, danni da liquidarsi, per le ragioni e i titoli esposti in atti, nel complessivo importo di €.1.828.028,13 per (di cui €.551.768,38 Parte_1
a titolo di danno patrimoniale da perdita del reddito da lavoro o di chance di produrre reddito, per le evidenti ripercussioni anche sul reddito pensionistico, al lordo di quanto corrisposto dall' ..). CP_9
In definitiva, i convenuti dovranno risarcire in solido a l'importo Parte_1 sopra liquidato, dimezzato a euro 386.044,25 in ragione dell'accertato concorso di colpa.
4. Il risarcimento dei danni in favore di . Parte_2
, ha agito per il risarcimento del danno da “rmbalzo” ossia del Parte_2 pregiudizio da dolore, angoscia e stress sofferti a causa dei reiterati ricoveri ospedalieri del marito e da compromissione del rapporto coniugale, della serenità familiare, aggravati dalla necessità di assistenza vigile e continua, oltre che per le prestazioni assistenziali correlate ai bisogni corporali essendo il marito portatore di ano artificiale e catetere urinario.
La domanda si giudica meritevole di accoglimento in quanto l'entità e la durata delle lesioni sofferte dal a causa del sinistro per cui è causa, Pt_1 verosimilmente hanno avuto importanti ripercussioni in ambito familiare con conseguenti disagi e sofferenze per la moglie convivente.
14 Lo stravolgimento delle abitudini di vita della donna conseguito alla conseguenziale e necessaria dedizione quotidiana al marito, peraltro, trova conferma nelle propalazioni rese dalla testimone , conoscitrice Testimone_2 dei fatti in quanto nuora degli attori, la quale, oltre a dare atto della costante vicinanza della moglie al marito durante i plurimi ricoveri, ha riferito delle modalità di assistenza (pressoché costanti) dopo le dimissioni e delle conseguenti privazioni/limitazioni delle libertà personali da parte della suocera.
Ricorrono, dunque, le condizioni per il riconoscimento del danno richiesto dalla che viene liquidato, come dalla stessa richiesto, in euro 200.000, valutate Pt_2 la gravità delle lesioni, l'età della vittima e del coniuge, il rapporto di convivenza tra i due coniugi, infine applicati i criteri di cui alle tabelle del Tribunale di Milano elaborate nel 2024, in adesione all'orientamento condiviso della giurisprudenza di legittimità (Cass. 33005/2021; Cass. 10579/2021; Cass. 26300/2021).
Il predetto importo, previo dimezzamento in ragione del concorso di colpa, va rideterminato in euro 100.000.
5. Gli interessi e la svalutazione.
Trattandosi di debiti di valore, sulle somme sopra liquidate, devalutate alla data del sinistro (11.06.2013) e di anno in anno rivalutate, sono dovuti gli interessi compensativi al tasso legale annuo sino alla presente sentenza, oltre interessi legali dalla presente sentenza al soddisfo.
6.Le spese di lite e di ctu.
Valorizzato il parziale accoglimento delle domande attoree, le spese di lite, si pongono a carico dei convenuti in solido, in favore di parte attrice misura di due terzi pari a euro 14.972,66 (un terzo di euro 22.456,00), oltre oltre spese generali,
I.V.A. e c.p.a. come per legge.
L'importo complessivo è stato calcolato, tenuto conto della media complessità delle questioni trattate, applicando i parametri vigenti attestati sui valori medi dello scaglione di riferimento (da euro 260.000 a euro 520.000), in euro 3.544,00
15 per fase studio, euro 2.340,00 per fase introduttiva, euro 10.411,00 per fase di trattazione, euro 6.164.00,00 per fase decisionale, così complessivamente in euro
22.456.00 oltre a rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre I.V.A. e c.p.a.
Per la restante quota, le spese di lite si compensano tra le parti.
Per gli stessi motivi, le spese di ctu si pongono definitivamente a carico degli attori e dei convenuti, ciascuna parte in misura della metà ed in solido verso il ctu.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accertato il concorso di colpa in misura paritaria a carico di e Parte_3
nella causazione del sinistro stradale avvenuto in data Parte_1
11.06.20213, parzialmente accogliendo le domande di parte attrice, condanna in solido e a risarcire: Controparte_3 Controparte_4
a l'importo complessivo di euro 386.044,25, oltre interessi e Parte_1 rivalutazione monetaria come in parte motiva;
a , l'importo di euro 100.000, oltre interessi e rivalutazione Parte_2 monetaria come in parte motiva;
condanna in solido e a rifondere Controparte_3 Controparte_4 agli attori le spese di lite nella misura di euro 14.972,66, oltre spese generali,
I.V.A. e c.p.a. come per legge, con compensazione tra le parti della restante quota;
pone le spese di c.t.u., nella misura di un terzo definitivamente a carico degli attori e nella misura di due terzi definitivamente a carico dei convenuti, e comunque, in solido tra le parti verso il ctu.
Manda alla cancelleria per gli incombenti di rito.
Brescia, lì 28.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Faraone
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