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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 18/12/2025, n. 2624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2624 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2434/2019
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro AR SA IO all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
2434/2019 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
, avv. DI NATALE FRANCESCO, Parte_1 ricorrente
E
, avv. BOVE ANTONIO, CP_1 resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 08.04.2019 parte ricorrente esponeva:
- di essere titolare di indennità di accompagnamento fino alla visita di revisione del 25.01.2018 nella quale veniva negato il relativo requisito sanitario;
- di aver continuato a percepire l'indennità fino a maggio 2018 quando riceveva comunicazione di indebito a decorrere dal rateo di febbraio 2018 per un importo pari ad € 2.065,40;
- di aver impugnato il verbale sanitario di revisione con procedimento ex art. 445bis c.p.c. avente NRG 1424/2018.
Tanto esposto chiedeva di accertarsi l'insussistenza dell'indebito.
Si costituiva tardivamente l' eccependo la cessata materia del contendere CP_1 avendo provveduto ad annullare l'indebito a seguito del decreto di omologa positivo del 22.05.2019 reso nel procedimento NRG 1424/2018 .
Acquisita la documentazione, all'esito della trattazione scritta, lette le relative note, la causa veniva decisa.
1 2) In via preliminare occorre dichiarare cessata la materia del contendere.
Le parti, infatti, concordano sulla cessata materia del contendere in quanto l' con il TE08 del 02.10.2019 ha provveduto ad annullare l'indebito ed a CP_1 ripristinare l'indennità di accompagnamento senza soluzione di continuità a seguito del decreto di omologa reso nel procedimento NRG 1424/2018.
Le parti concordano, dunque, sulla cessata materia del contendere.
A tal proposito è orientamento consolidato quello secondo il quale il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. 271/2006, Cass. 14775/2004).
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass.,
7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass.,
16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
Tali elementi risultano tutti sussistenti nel presente giudizio e, dunque, può dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Non vi è, dunque, motivo di pronunciarsi sul merito della domanda, ma solo sulla regolamentazione delle spese processuali.
3) A tal proposito, infatti, si osserva che in caso di cessazione della materia del contendere deve trovare applicazione il principio della cd. “soccombenza
2 virtuale”, cioè le spese devono essere poste a carico della parte che sarebbe risultata soccombente, qualora non fosse cessata la materia del contendere, anche alla luce del principio di causalità che regola la materia delle spese.
Ebbene nel caso di specie è evidente come a seguito del decreto di omologa del 22.05.2019 spettasse alla parte ricorrente l'indennità di accompagnamento effettivamente erogata. A nulla vale la circostanza che a seguito di visita di revisione del 25.01.2018 la prestazione venisse esclusa in difetto del relativo requisito sanitario in quanto l'esito della visita veniva impugnato con procedimento ex art. 445bis c.p.c. e l'annullamento dell'indebito e ripristino della prestazione avveniva solo con TE08 del 02.10.2019.
Non vi è, poi, prova agli atti di alcuna formale sospensione o revoca dell'indennità di accompagnamento e l'esito del procedimento ex art. 445bis
c.p.c. fonda ulteriormente il legittimo affidamento della parte ricorrente nel proprio diritto a ricevere la prestazione con evidente esclusione della ripetibilità
(cfr. Cass. 24180/2022).
Le spese, dunque, seguono la soccombenza virtuale dell' e sono liquidate CP_1 in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, fase istruttoria esclusa, valori medi in relazione allo scaglione di riferimento (in relazione all'importo dell'indebito), ridotti alla luce delle ragioni della decisione e per l'effettiva attività svolta ed alla luce della condotta dell' che ha provveduto ad annullare l'indebito ed CP_1
a ripristinare la prestazione ancor prima della costituzione in giudizio, con distrazione.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, pronunciando definitivamente sulla domanda in epigrafe, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese CP_1 processuali che liquida in € 886,00 oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese al
15%) da distrarsi in favore del procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Trani, 18/12/2025 Il Giudice del Lavoro
AR SA IO
3
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro AR SA IO all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
2434/2019 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
, avv. DI NATALE FRANCESCO, Parte_1 ricorrente
E
, avv. BOVE ANTONIO, CP_1 resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 08.04.2019 parte ricorrente esponeva:
- di essere titolare di indennità di accompagnamento fino alla visita di revisione del 25.01.2018 nella quale veniva negato il relativo requisito sanitario;
- di aver continuato a percepire l'indennità fino a maggio 2018 quando riceveva comunicazione di indebito a decorrere dal rateo di febbraio 2018 per un importo pari ad € 2.065,40;
- di aver impugnato il verbale sanitario di revisione con procedimento ex art. 445bis c.p.c. avente NRG 1424/2018.
Tanto esposto chiedeva di accertarsi l'insussistenza dell'indebito.
Si costituiva tardivamente l' eccependo la cessata materia del contendere CP_1 avendo provveduto ad annullare l'indebito a seguito del decreto di omologa positivo del 22.05.2019 reso nel procedimento NRG 1424/2018 .
Acquisita la documentazione, all'esito della trattazione scritta, lette le relative note, la causa veniva decisa.
1 2) In via preliminare occorre dichiarare cessata la materia del contendere.
Le parti, infatti, concordano sulla cessata materia del contendere in quanto l' con il TE08 del 02.10.2019 ha provveduto ad annullare l'indebito ed a CP_1 ripristinare l'indennità di accompagnamento senza soluzione di continuità a seguito del decreto di omologa reso nel procedimento NRG 1424/2018.
Le parti concordano, dunque, sulla cessata materia del contendere.
A tal proposito è orientamento consolidato quello secondo il quale il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. 271/2006, Cass. 14775/2004).
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass.,
7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass.,
16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
Tali elementi risultano tutti sussistenti nel presente giudizio e, dunque, può dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Non vi è, dunque, motivo di pronunciarsi sul merito della domanda, ma solo sulla regolamentazione delle spese processuali.
3) A tal proposito, infatti, si osserva che in caso di cessazione della materia del contendere deve trovare applicazione il principio della cd. “soccombenza
2 virtuale”, cioè le spese devono essere poste a carico della parte che sarebbe risultata soccombente, qualora non fosse cessata la materia del contendere, anche alla luce del principio di causalità che regola la materia delle spese.
Ebbene nel caso di specie è evidente come a seguito del decreto di omologa del 22.05.2019 spettasse alla parte ricorrente l'indennità di accompagnamento effettivamente erogata. A nulla vale la circostanza che a seguito di visita di revisione del 25.01.2018 la prestazione venisse esclusa in difetto del relativo requisito sanitario in quanto l'esito della visita veniva impugnato con procedimento ex art. 445bis c.p.c. e l'annullamento dell'indebito e ripristino della prestazione avveniva solo con TE08 del 02.10.2019.
Non vi è, poi, prova agli atti di alcuna formale sospensione o revoca dell'indennità di accompagnamento e l'esito del procedimento ex art. 445bis
c.p.c. fonda ulteriormente il legittimo affidamento della parte ricorrente nel proprio diritto a ricevere la prestazione con evidente esclusione della ripetibilità
(cfr. Cass. 24180/2022).
Le spese, dunque, seguono la soccombenza virtuale dell' e sono liquidate CP_1 in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, fase istruttoria esclusa, valori medi in relazione allo scaglione di riferimento (in relazione all'importo dell'indebito), ridotti alla luce delle ragioni della decisione e per l'effettiva attività svolta ed alla luce della condotta dell' che ha provveduto ad annullare l'indebito ed CP_1
a ripristinare la prestazione ancor prima della costituzione in giudizio, con distrazione.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, pronunciando definitivamente sulla domanda in epigrafe, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese CP_1 processuali che liquida in € 886,00 oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese al
15%) da distrarsi in favore del procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Trani, 18/12/2025 Il Giudice del Lavoro
AR SA IO
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