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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 16/12/2025, n. 1795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1795 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 177/2023 R.A.C.L., promossa da elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Parte_1
CO LU e dell'avv. Gian Nicola Dessì, che lo rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, opponente contro
elettivamente domiciliato in Cagliari, Controparte_1 presso l'ufficio dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Furcas in virtù di procura generale alle liti, opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20 gennaio 2023, ha proposto Parte_1 opposizione, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, avverso l'avviso di addebito n. 325
2022 00030860 18 000, pacificamente notificato il 13 dicembre 2022, per la riscossione di contributi nell'ambito della “gestione aziende con lavoratori dipendenti”, per il periodo compreso tra il mese di maggio 2013 e il mese di maggio 2016, per complessivi euro
47.001,08, comprensivi di sanzioni e spese di notifica. CP_ L' ha resistito in giudizio.
2. Nel merito, l'opposizione è in parte fondata e deve, pertanto, essere accolta, per quanto di ragione.
2.1. Giova premettere che l'accertamento del rapporto contributivo deve avvenire secondo le ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere della prova, alla stregua delle quali grava sull'ente previdenziale l'onere di dimostrare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo e sulla controparte l'onere di contestare i fatti costitutivi del credito.
pagina 1 di 5 CP_ Nel caso di specie, la pretesa creditoria dell' è stata giustificata alla luce delle risultanze del “verbale unico di accertamento e notificazione n. 2020011908/DDL del
13/12/2021”. CP_ Dal contenuto del suddetto verbale, prodotto in copia sia dall'opponente che dall' si apprende che in qualità di proprietario armatore della imbarcazione da Parte_1 pesca “CA4015” iscritta nel registro delle navi minori e galleggianti della Capitaneria di
Porto di Cagliari, nel periodo compreso tra il maggio 2013 ed il maggio 2016, aveva imbarcato il figlio e la moglie , in qualità di mozzi. Persona_1 Persona_2
CP_ Gli ispettori dell' quindi, avevano provveduto a calcolare il prelievo contributivo dovuto dall'opponente per ciascuna delle posizioni lavorative sopra individuate.
Sempre dallo stesso verbale si ricava che gli accertamenti ispettivi avevano tenuto conto delle risultanze dei ruolini di equipaggio n. 113799/G e 127687, rilasciati dalla Capitaneria di Porto di Cagliari, che l' ha prodotto in copia anche in giudizio. CP_1 ha per contro sostenuto di aver sempre esercitato l'attività di pesca Parte_1 come lavoratore autonomo, in collaborazione con i suddetti marittimi, anch'essi lavoratori autonomi.
Ha precisato quindi di non essere mai stato loro legato sulla base di rapporti di lavoro subordinato.
2.2. Costituisce principio di diritto più volte affermato dalla Suprema Corte quello in forza del quale, nel giudizio avente ad oggetto la pretesa dall'ente previdenziale diretta ad ottenere dal proprietario di un natante il pagamento di contributi assicurativi in relazione ai marittimi imbarcati, sia le annotazioni del ruolo di equipaggio che quelle del ruolino di equipaggio, che è parte della licenza delle navi minori, hanno efficacia di prova legale ex art. 178 del codice della navigazione, in quanto eseguite dall'autorità marittima, che dimostrano la sussistenza di un contratto di arruolamento. Ne consegue che dette annotazioni possono essere inficiate soltanto con querela di falso ed il giudice non può dunque omettere la valutazione delle risultanze e del contenuto di tali documenti al fine di stabilire l'esistenza di rapporti subordinati e la fondatezza delle relative pretese contributive (Cass. civ., Sez. L, 22 aprile 2014, n. 9093; 3 settembre 2007, n. 18480).
Nel caso di specie, i ruolini di equipaggio prodotti in causa dimostrano che Per_1
e , con qualifica di mozzi e in un periodo compreso tra maggio
[...] Persona_2
CP_ 2013 e maggio 2016, come indicato nel verbale ispettivo dell' fossero stati imbarcati sulla motobarca da pesca di cui era armatore l'opponente, sulla base di convenzioni di pagina 2 di 5 arruolamento a tempo indeterminato concluse in forma verbale ai sensi dell'art. 330 cod. nav., e quindi sulla base di contratti di lavoro subordinato, con pattuizione della retribuzione
“alla parte”, la quale è perfettamente compatibile con il modello contrattuale accertato
(come espressamente previsto dall'art. 325, comma 2, lett. c, del codice della navigazione – cfr. Cass. civ., Sez. II, 6 dicembre 1962, n. 3283).
E' appena il caso di aggiungere che l'esonero dall'obbligazione contributiva prevista dall'art. 6, lett. d, della legge n. 413 del 1984, per i lavoratori marittimi iscritti negli elenchi dei pescatori addetti alla piccola pesca su natanti non superiori alle dieci tonnellate di stazza lorda, qualunque sia la potenza del relativo apparato motore, postula anche l'esercizio “in forma autonoma o cooperativistica” della pesca e, di conseguenza, la soggezione all'assicurazione e alla contribuzione di cui alla legge n. 250 del 1958 (Cass. civ., Sez. L, 8 agosto 2006, n. 17944).
Nella fattispecie in esame, è l'accertata natura subordinata dei dedotti rapporti di lavoro ad escludere l'applicazione della esenzione di cui alla l. 26 luglio 1984, n. 413, cit., articolo
6, lettera d.
Per la posizione di e , in qualità Persona_1 Persona_2 Parte_1
CP_ di armatore, è quindi tenuto al pagamento dei contributi rivendicati dall' ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 413/1984.
2.3. Data per assodata l'esistenza del credito contributivo dedotto in causa, deve ritenersi che questo non sia prescritto.
Il termine di prescrizione del credito vantato dall'ente previdenziale è stabilito in cinque anni per effetto dell'art. 3, comma 9, della l. 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare). CP_ In materia di lavoro marittimo, i documenti di bordo costituiscono per l' la fonte principale dell'accertamento del debito contributivo, che, come detta l'art. 10 della l.
413/1984, deve essere assolto sulla posizione contributiva della nave, limitatamente ai periodi di imbarco registrati sul prescritto documento di bordo.
La rilevanza delle registrazioni contenute nei documenti di bordo emerge chiaramente anche dalla lettura del comma 2 dell'art. 18 della l. 413/1984, a mente del quale: “I termini di prescrizione stabiliti dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, decorrono, per i contributi dovuti in base alle disposizioni della presente legge, dalla data di ricezione, da parte dell'Istituto, dei ruoli di equipaggio o dei documenti equiparati”. pagina 3 di 5 CP_ Nel caso di specie, nello stesso verbale di accertamento, il personale ispettivo dell' aveva dato atto di aver ricevuto in data 19 agosto 2019 e 22 luglio 2021 i ruolini di equipaggio su cui si basa l'attività di accertamento svolta in sede amministrativa.
Nelle controversie in materia previdenziale, i verbali di accertamento redatti dagli CP_ ispettori dell' hanno piena efficacia probatoria fino a querela di falso per le attività che il pubblico ufficiale dichiara di avere compiuto o che sono state compiute in sua presenza o delle dichiarazioni al medesimo rese (tra le tante, Cass. civ., Sez. L, 9 luglio 2002, n. 9963).
Il verbale ispettivo, quindi, fa piena prova dell'accertamento compiuto dagli ispettori circa la data di ricezione dei ruolini di equipaggio da parte dell' . CP_1
Anche senza considerare il periodo di sospensione della prescrizione dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 (129 giorni), ai sensi dell'art. 37, comma 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, e poi dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni), ai sensi dell'art. 11, comma 9, d.l. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla l. 26 febbraio 2021, n. 21, e così pure senza dover svolgere approfondimenti sulla data di notifica del verbale ispettivo dell'ente previdenziale - il quale, recando l'indicazione della somma pretesa in pagamento e il titolo dell'obbligazione, sarebbe astrattamente idoneo a costituire in mora il debitore e, come tale, sarebbe idoneo (a norma dell'art. 2943, ultimo comma c.c.) ad interrompere il decorso del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute (Cass. civ., Sez. L, 25 ottobre 2003, n. 16060) - è sufficiente osservare che la prescrizione risulta utilmente interrotta dalla notifica dell'avviso di addebito, avvenuta pacificamente il 13 dicembre 2022.
2.4. Sulla misura dei contributi, il Tribunale osserva che gli ispettori dello stesso , CP_1 nel verbale ispettivo, avevano avvisato l'opponente circa la facoltà di chiedere il riconoscimento dei benefici previsti a norma dell'art. 11 della l. 23 dicembre 2000, n. 388, ravvisandone, evidentemente, la sussistenza dei presupposti.
L'art. 11 della l. 388/2000 stabiliva che “per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi, per gli anni
2001, 2002 e 2003 e nel limite del 70 per cento, alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari”.
Ratione temporis, è maggiormente pertinente la l. 22 dicembre 2008, n. 203, art. 2, comma 2, il quale ha riconosciuto gli stessi benefici, alle stesse imprese, ma nel limite dell'80 per cento, a decorrere dall'anno 2009. pagina 4 di 5 Parte opponente, in ricorso, ha chiesto l'applicazione dei suddetti benefici, in forza dei quali il carico è quindi ampiamente abbattuto, in modo tale che l'obbligazione contributiva deve essere limitata ad euro 12.979,16 (si rimanda, per una dettagliata ricostruzione dei minori contributi dovuti, anno per anno, per effetto degli sgravi, ai conteggi depositati CP_ dall' in data 10 settembre 2025).
2.5. Al Tribunale non resta che annullare l'avviso di addebito opposto, formato per valori superiori a quelli dovuti, e condannare al pagamento dei contributi per Parte_1 complessivi euro 12.979,16, oltre sanzioni nella misura stabilita ai sensi dell'art. 116, comma 8, lett. a, della legge n. 388/2000, ed oltre interessi nella misura stabilita ai sensi dell'art. 116, comma 9, della stessa legge.
3. In ragione dell'accoglimento parziale dell'opposizione, le spese di lite devono essere compensate per l'intero, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- annulla l'avviso di addebito impugnato e condanna al pagamento Parte_1
CP_ in favore dell' a titolo di contributi, della complessiva somma di euro 12.979,16, oltre sanzioni nella misura stabilita ai sensi dell'art. 116, comma 8, lett. a, della legge n. 388/2000, ed oltre interessi nella misura stabilita ai sensi dell'art. 116, comma 9, della stessa legge;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Cagliari, 16 dicembre 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 177/2023 R.A.C.L., promossa da elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Parte_1
CO LU e dell'avv. Gian Nicola Dessì, che lo rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, opponente contro
elettivamente domiciliato in Cagliari, Controparte_1 presso l'ufficio dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Furcas in virtù di procura generale alle liti, opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20 gennaio 2023, ha proposto Parte_1 opposizione, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, avverso l'avviso di addebito n. 325
2022 00030860 18 000, pacificamente notificato il 13 dicembre 2022, per la riscossione di contributi nell'ambito della “gestione aziende con lavoratori dipendenti”, per il periodo compreso tra il mese di maggio 2013 e il mese di maggio 2016, per complessivi euro
47.001,08, comprensivi di sanzioni e spese di notifica. CP_ L' ha resistito in giudizio.
2. Nel merito, l'opposizione è in parte fondata e deve, pertanto, essere accolta, per quanto di ragione.
2.1. Giova premettere che l'accertamento del rapporto contributivo deve avvenire secondo le ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere della prova, alla stregua delle quali grava sull'ente previdenziale l'onere di dimostrare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo e sulla controparte l'onere di contestare i fatti costitutivi del credito.
pagina 1 di 5 CP_ Nel caso di specie, la pretesa creditoria dell' è stata giustificata alla luce delle risultanze del “verbale unico di accertamento e notificazione n. 2020011908/DDL del
13/12/2021”. CP_ Dal contenuto del suddetto verbale, prodotto in copia sia dall'opponente che dall' si apprende che in qualità di proprietario armatore della imbarcazione da Parte_1 pesca “CA4015” iscritta nel registro delle navi minori e galleggianti della Capitaneria di
Porto di Cagliari, nel periodo compreso tra il maggio 2013 ed il maggio 2016, aveva imbarcato il figlio e la moglie , in qualità di mozzi. Persona_1 Persona_2
CP_ Gli ispettori dell' quindi, avevano provveduto a calcolare il prelievo contributivo dovuto dall'opponente per ciascuna delle posizioni lavorative sopra individuate.
Sempre dallo stesso verbale si ricava che gli accertamenti ispettivi avevano tenuto conto delle risultanze dei ruolini di equipaggio n. 113799/G e 127687, rilasciati dalla Capitaneria di Porto di Cagliari, che l' ha prodotto in copia anche in giudizio. CP_1 ha per contro sostenuto di aver sempre esercitato l'attività di pesca Parte_1 come lavoratore autonomo, in collaborazione con i suddetti marittimi, anch'essi lavoratori autonomi.
Ha precisato quindi di non essere mai stato loro legato sulla base di rapporti di lavoro subordinato.
2.2. Costituisce principio di diritto più volte affermato dalla Suprema Corte quello in forza del quale, nel giudizio avente ad oggetto la pretesa dall'ente previdenziale diretta ad ottenere dal proprietario di un natante il pagamento di contributi assicurativi in relazione ai marittimi imbarcati, sia le annotazioni del ruolo di equipaggio che quelle del ruolino di equipaggio, che è parte della licenza delle navi minori, hanno efficacia di prova legale ex art. 178 del codice della navigazione, in quanto eseguite dall'autorità marittima, che dimostrano la sussistenza di un contratto di arruolamento. Ne consegue che dette annotazioni possono essere inficiate soltanto con querela di falso ed il giudice non può dunque omettere la valutazione delle risultanze e del contenuto di tali documenti al fine di stabilire l'esistenza di rapporti subordinati e la fondatezza delle relative pretese contributive (Cass. civ., Sez. L, 22 aprile 2014, n. 9093; 3 settembre 2007, n. 18480).
Nel caso di specie, i ruolini di equipaggio prodotti in causa dimostrano che Per_1
e , con qualifica di mozzi e in un periodo compreso tra maggio
[...] Persona_2
CP_ 2013 e maggio 2016, come indicato nel verbale ispettivo dell' fossero stati imbarcati sulla motobarca da pesca di cui era armatore l'opponente, sulla base di convenzioni di pagina 2 di 5 arruolamento a tempo indeterminato concluse in forma verbale ai sensi dell'art. 330 cod. nav., e quindi sulla base di contratti di lavoro subordinato, con pattuizione della retribuzione
“alla parte”, la quale è perfettamente compatibile con il modello contrattuale accertato
(come espressamente previsto dall'art. 325, comma 2, lett. c, del codice della navigazione – cfr. Cass. civ., Sez. II, 6 dicembre 1962, n. 3283).
E' appena il caso di aggiungere che l'esonero dall'obbligazione contributiva prevista dall'art. 6, lett. d, della legge n. 413 del 1984, per i lavoratori marittimi iscritti negli elenchi dei pescatori addetti alla piccola pesca su natanti non superiori alle dieci tonnellate di stazza lorda, qualunque sia la potenza del relativo apparato motore, postula anche l'esercizio “in forma autonoma o cooperativistica” della pesca e, di conseguenza, la soggezione all'assicurazione e alla contribuzione di cui alla legge n. 250 del 1958 (Cass. civ., Sez. L, 8 agosto 2006, n. 17944).
Nella fattispecie in esame, è l'accertata natura subordinata dei dedotti rapporti di lavoro ad escludere l'applicazione della esenzione di cui alla l. 26 luglio 1984, n. 413, cit., articolo
6, lettera d.
Per la posizione di e , in qualità Persona_1 Persona_2 Parte_1
CP_ di armatore, è quindi tenuto al pagamento dei contributi rivendicati dall' ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 413/1984.
2.3. Data per assodata l'esistenza del credito contributivo dedotto in causa, deve ritenersi che questo non sia prescritto.
Il termine di prescrizione del credito vantato dall'ente previdenziale è stabilito in cinque anni per effetto dell'art. 3, comma 9, della l. 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare). CP_ In materia di lavoro marittimo, i documenti di bordo costituiscono per l' la fonte principale dell'accertamento del debito contributivo, che, come detta l'art. 10 della l.
413/1984, deve essere assolto sulla posizione contributiva della nave, limitatamente ai periodi di imbarco registrati sul prescritto documento di bordo.
La rilevanza delle registrazioni contenute nei documenti di bordo emerge chiaramente anche dalla lettura del comma 2 dell'art. 18 della l. 413/1984, a mente del quale: “I termini di prescrizione stabiliti dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, decorrono, per i contributi dovuti in base alle disposizioni della presente legge, dalla data di ricezione, da parte dell'Istituto, dei ruoli di equipaggio o dei documenti equiparati”. pagina 3 di 5 CP_ Nel caso di specie, nello stesso verbale di accertamento, il personale ispettivo dell' aveva dato atto di aver ricevuto in data 19 agosto 2019 e 22 luglio 2021 i ruolini di equipaggio su cui si basa l'attività di accertamento svolta in sede amministrativa.
Nelle controversie in materia previdenziale, i verbali di accertamento redatti dagli CP_ ispettori dell' hanno piena efficacia probatoria fino a querela di falso per le attività che il pubblico ufficiale dichiara di avere compiuto o che sono state compiute in sua presenza o delle dichiarazioni al medesimo rese (tra le tante, Cass. civ., Sez. L, 9 luglio 2002, n. 9963).
Il verbale ispettivo, quindi, fa piena prova dell'accertamento compiuto dagli ispettori circa la data di ricezione dei ruolini di equipaggio da parte dell' . CP_1
Anche senza considerare il periodo di sospensione della prescrizione dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 (129 giorni), ai sensi dell'art. 37, comma 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, e poi dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni), ai sensi dell'art. 11, comma 9, d.l. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla l. 26 febbraio 2021, n. 21, e così pure senza dover svolgere approfondimenti sulla data di notifica del verbale ispettivo dell'ente previdenziale - il quale, recando l'indicazione della somma pretesa in pagamento e il titolo dell'obbligazione, sarebbe astrattamente idoneo a costituire in mora il debitore e, come tale, sarebbe idoneo (a norma dell'art. 2943, ultimo comma c.c.) ad interrompere il decorso del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute (Cass. civ., Sez. L, 25 ottobre 2003, n. 16060) - è sufficiente osservare che la prescrizione risulta utilmente interrotta dalla notifica dell'avviso di addebito, avvenuta pacificamente il 13 dicembre 2022.
2.4. Sulla misura dei contributi, il Tribunale osserva che gli ispettori dello stesso , CP_1 nel verbale ispettivo, avevano avvisato l'opponente circa la facoltà di chiedere il riconoscimento dei benefici previsti a norma dell'art. 11 della l. 23 dicembre 2000, n. 388, ravvisandone, evidentemente, la sussistenza dei presupposti.
L'art. 11 della l. 388/2000 stabiliva che “per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi, per gli anni
2001, 2002 e 2003 e nel limite del 70 per cento, alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari”.
Ratione temporis, è maggiormente pertinente la l. 22 dicembre 2008, n. 203, art. 2, comma 2, il quale ha riconosciuto gli stessi benefici, alle stesse imprese, ma nel limite dell'80 per cento, a decorrere dall'anno 2009. pagina 4 di 5 Parte opponente, in ricorso, ha chiesto l'applicazione dei suddetti benefici, in forza dei quali il carico è quindi ampiamente abbattuto, in modo tale che l'obbligazione contributiva deve essere limitata ad euro 12.979,16 (si rimanda, per una dettagliata ricostruzione dei minori contributi dovuti, anno per anno, per effetto degli sgravi, ai conteggi depositati CP_ dall' in data 10 settembre 2025).
2.5. Al Tribunale non resta che annullare l'avviso di addebito opposto, formato per valori superiori a quelli dovuti, e condannare al pagamento dei contributi per Parte_1 complessivi euro 12.979,16, oltre sanzioni nella misura stabilita ai sensi dell'art. 116, comma 8, lett. a, della legge n. 388/2000, ed oltre interessi nella misura stabilita ai sensi dell'art. 116, comma 9, della stessa legge.
3. In ragione dell'accoglimento parziale dell'opposizione, le spese di lite devono essere compensate per l'intero, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- annulla l'avviso di addebito impugnato e condanna al pagamento Parte_1
CP_ in favore dell' a titolo di contributi, della complessiva somma di euro 12.979,16, oltre sanzioni nella misura stabilita ai sensi dell'art. 116, comma 8, lett. a, della legge n. 388/2000, ed oltre interessi nella misura stabilita ai sensi dell'art. 116, comma 9, della stessa legge;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Cagliari, 16 dicembre 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
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