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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/11/2025, n. 1513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1513 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. SC IC Presidente dott.ssa IE MO Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4343/2025 R.G.V.G., vertente
TRA
nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
e
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 CodiceFiscale_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'avv. Mariarita Scacciaferro, rappresentante e difensore;
ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra di esse concordate (come da note scritte depositate il 16/10/2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22/9/2025 i ricorrenti, premesso di avere contratto matrimonio concordatario a Palermo il 10/9/2007, in costanza del quale sono nate le figlie (nata Per_1
a Palermo il 22/12/2011) e (nata a [...] il [...]), e di essersi separati Per_2
consensualmente in forza del decreto di omologa n. 354/2019 del 25/1/2019, emesso dal
Tribunale di Palermo a definizione del procedimento n. 14592/2018 R.G., hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Scaduto il termine perentorio del 20/11/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il
1 deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, le parti hanno chiesto di divorziare congiuntamente alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) nessun assegno divorzile sarà riconosciuto a nessuno dei due coniugi, stante l'indipendenza economica di entrambi, i quali dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale;
3) le figlie minori e permangono in affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con Per_2 Per_1 domicilio prevalente presso l'abitazione della madre;
4) il sig. fatta salva la possibilità di ulteriori occasioni di visita e prelievo dei Controparte_1 minori da concordarsi preventivamente fra i genitori, potrà comunque tenere le figlie e Per_2 Per_1 il martedì ed il giovedì dalle ore 19,00 alle ore 23,00 nonché a fine settimana alternata dalle ore 9,00 del sabato alle ore 23,00 della domenica;
5) le figlie minori e trascorreranno altresì con ciascuno dei genitori a vicenda le altre Per_2 Per_1 feste calendate dalle ore 16,00 della vigilia sino alle ore 23,00 del successivo giorno festivo nonché gg.15 continuativi nel mese di agosto;
6) il sig. si farà carico di corrispondere alla sig.ra un Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimento delle figlie minori nella misura complessiva di € 300,00 mensili, da corrispondersi entro il giorno cinque di ciascun mese, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice
ISTAT, oltre alla quota pari al 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse delle figlie, comprese spese sportive, scolastiche ed extrascolastiche, mediche;
7) spese legali compensate”.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• i coniugi hanno contratto matrimonio con il rito concordatario a Palermo il
10/9/2007;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel giudizio di separazione consensuale n. 14592/2018 R.G., definito con decreto di omologa n. 354/2019 del 25/1/2019.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti
2 successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, come dianzi riportate.
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 10/9/2007 da nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...], iscritto agli atti dello Stato civile del predetto
[...]
Comune dell'anno 2007, al n. 109, parte II, serie A, alle condizioni concordate tra le parti, come riportate in parte motiva;
• dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 20 novembre 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
IE MO SC IC
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. SC IC Presidente dott.ssa IE MO Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4343/2025 R.G.V.G., vertente
TRA
nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
e
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 CodiceFiscale_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'avv. Mariarita Scacciaferro, rappresentante e difensore;
ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra di esse concordate (come da note scritte depositate il 16/10/2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22/9/2025 i ricorrenti, premesso di avere contratto matrimonio concordatario a Palermo il 10/9/2007, in costanza del quale sono nate le figlie (nata Per_1
a Palermo il 22/12/2011) e (nata a [...] il [...]), e di essersi separati Per_2
consensualmente in forza del decreto di omologa n. 354/2019 del 25/1/2019, emesso dal
Tribunale di Palermo a definizione del procedimento n. 14592/2018 R.G., hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Scaduto il termine perentorio del 20/11/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il
1 deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, le parti hanno chiesto di divorziare congiuntamente alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) nessun assegno divorzile sarà riconosciuto a nessuno dei due coniugi, stante l'indipendenza economica di entrambi, i quali dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale;
3) le figlie minori e permangono in affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con Per_2 Per_1 domicilio prevalente presso l'abitazione della madre;
4) il sig. fatta salva la possibilità di ulteriori occasioni di visita e prelievo dei Controparte_1 minori da concordarsi preventivamente fra i genitori, potrà comunque tenere le figlie e Per_2 Per_1 il martedì ed il giovedì dalle ore 19,00 alle ore 23,00 nonché a fine settimana alternata dalle ore 9,00 del sabato alle ore 23,00 della domenica;
5) le figlie minori e trascorreranno altresì con ciascuno dei genitori a vicenda le altre Per_2 Per_1 feste calendate dalle ore 16,00 della vigilia sino alle ore 23,00 del successivo giorno festivo nonché gg.15 continuativi nel mese di agosto;
6) il sig. si farà carico di corrispondere alla sig.ra un Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimento delle figlie minori nella misura complessiva di € 300,00 mensili, da corrispondersi entro il giorno cinque di ciascun mese, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice
ISTAT, oltre alla quota pari al 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse delle figlie, comprese spese sportive, scolastiche ed extrascolastiche, mediche;
7) spese legali compensate”.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• i coniugi hanno contratto matrimonio con il rito concordatario a Palermo il
10/9/2007;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel giudizio di separazione consensuale n. 14592/2018 R.G., definito con decreto di omologa n. 354/2019 del 25/1/2019.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti
2 successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, come dianzi riportate.
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 10/9/2007 da nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...], iscritto agli atti dello Stato civile del predetto
[...]
Comune dell'anno 2007, al n. 109, parte II, serie A, alle condizioni concordate tra le parti, come riportate in parte motiva;
• dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 20 novembre 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
IE MO SC IC
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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