Cass. pen., sez. I, sentenza 14/07/2011, n. 33121
CASS
Sentenza 14 luglio 2011

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Il termine di durata della custodia cautelare, ripristinata per effetto della regressione del processo dalla fase esecutiva alla fase di cognizione a seguito di dichiarata non esecutività della sentenza di primo grado, riprende a decorrere dalla data di pronuncia di quest'ultima e non già dalla data del provvedimento del giudice dell'esecuzione che ha disposto il regresso.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 14/07/2011, n. 33121
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33121
Data del deposito : 14 luglio 2011

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