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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 06/12/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANUSEI
Il Collegio, composto dai Signori Magistrati
Dott. LA CA Presidente rel. est.
Dott.ssa Nicoletta Serra Giudice
Dott.ssa Giada Rutili Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 241 del ruolo generale dell'anno 2025 di volontaria giurisdizione tra nato a [...] il [...] e ivi residente in [...]
n. 1, C.F.: , elettivamente domiciliato in Tortolì, via Mons. C.F._1
Virgilio 91, presso lo studio legale dell'avv. Enzo Di Mauro che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Ricorrente
e
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Locci Becciu n. 1, C.F.: , elettivamente domiciliata in Tortolì, C.F._2 via Oristano 1, presso lo studio legale dell'avv. Francesco Antonio Corrias che la rappresenta e difende in virtù come da procura in atti;
Resistente
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei.
Oggetto della causa: separazione dei coniugi – materia famiglia.
Conclusioni congiunte nell'interesse delle parti come da ricorso cumulativo del
17.06.2025 e confermate all'udienza del 4.11.2025, tenutasi a trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE Emerge dagli atti che le parti hanno contratto matrimonio in Tortolì il 18.10.2020, registrato negli atti dell'ufficio di stato civile del medesimo Comune al n. 9, parte 1, anno
2020 (estratto di matrimonio prodotto), in regime di comunione dei beni.
Dall' unione tra le parti è nata (il 10.5.2014). Per_1
La ricorrente è madre anche di nato il [...] da una precedente Persona_2 relazione.
Entrambi i bambini vivono con la madre in Cardedu. Parte_2
In seguito a ricorso cumulativo per separazione e scioglimento del matrimonio proposto congiuntamente dalle parti, all'udienza del 4.11.2025, gli stessi hanno chiesto che venisse pronunciata la separazione con l'accoglimento delle condizioni di seguito riportate:
- i coniugi sigg. e vivranno separati con l'obbligo del Parte_3 Parte_2 mutuo rispetto;
- la dimora coniugale in affitto, ubicata nel Comune di Tortolì alla via Fra Locci Becciu
n. 1, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, verrà assegnata a il quale Parte_1 si assume di pagare i canoni di locazione in maniera autonoma, esonerando espressamente da ciò la sig.ra Parte_2
- i coniugi dichiarano espressamente di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti;
- i coniugi altresì, nulla hanno da pretendere l'un l'altro, dichiarando insussistente allo stato, alcun rapporto economico e patrimoniale pendente tra gli stessi;
- le parti danno atto che intendono regolare i loro rapporti, sia con riguardo alla separazione che con riferimento alla successiva cessazione del matrimonio, in base alle menzionate condizioni.
Per i figli minorenni verrà applicato il seguente piano genitoriale:
- la figlia resterà affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_3 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la minore si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psicofisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
- la figlia rimarrà collocata prevalentemente presso la dimora materna sita Per_3 in via Amsicora n. 11 in Cardedu (NU); - la madre e il padre potranno esercitare il diritto di visita concordando con l'altro genitore orari e modalità, previo preavviso e secondo le cadenze lavorative e scolastiche imposte. Nello specifico, stanti gli ottimi rapporti intercorrenti tra le parti, il dialogo e la cooperazione assodata, non risulta necessario stabilire un ferreo calendario settimanale, poiché la permanenza con l'uno o l'altro coniuge avverrà di comune accordo, previa disponibilità e comunicazione tra gli stessi e, ove possibile, tenendo conto della volontà della minore. Allo stesso modo, per quanto concerne le principali festività e il periodo estivo, la permanenza e il diritto di visita verranno via via concordate tra le parti;
- il sig verserà alla sig.ra tramite accredito in c/c, Parte_1 Parte_2 entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per la figlia
, pari nel complesso ad € 250,00, assegno che sarà aggiornato Per_3 automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
- le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
In merito ad ulteriori disposizioni patrimoniali i coniugi dichiarano che nulla hanno a pretendere l'un l'altro, allo stesso tempo, alcuna spesa, debito, rapporto patrimoniale di qualsiasi genere è in corso tra i due o è stato contratto durante il breve periodo in cui sono stati sposati, con ciò espressamente stabilendo l'assenza di debiti e crediti reciproci di qualsivoglia genere o titolo;
- i coniugi chiedono altresì che, decorsi i termini di legge, venga pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio alle predette condizioni.
Tanto premesso, la domanda di separazione personale, attesa la pacifica intollerabilità della convivenza ed il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, deve essere senz'altro accolta. Preso atto del parere favorevole espresso dal PM del 3.07.2025, le condizioni di separazione come sopra riportate, devono ritenersi non in contrasto con disposizioni di legge inderogabili.
Le statuizioni relative alla figlia sono rispettose dei suoi interessi morali e materiali. Per_1
Deve pertanto disporsi in conformità.
PQM
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- pronuncia la separazione fra e come sopra Parte_1 Parte_2 identificati, i quali contraevano matrimonio in Tortolì il 18.10.2020, registrato negli atti dell'ufficio di stato civile del medesimo Comune al n. 9, parte 1, anno 2020;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tortolì le conseguenti annotazioni di legge a margine del citato atto;
- omologa le condizioni di separazione così come sopra riportate;
- rimette con separata ordinanza la causa sul ruolo per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.48 e della Legge 898/70 e successive modifiche art. 3 n.2) lettera b).
Così deciso in Lanusei, nella Camera di Consiglio del 4.12.2025
Il Presidente rel.est.
Dott. LA CA TRIBUNALE DI LANUSEI
composto dai Signori Magistrati
Dott. LA CA Presidente rel. est.
Dott.ssa Nicoletta Serra Giudice
Dott.ssa Giada Rutili Giudice ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
***
Il Collegio,
Rilevato che in data odierna è stata pronunciata sentenza di separazione ex art. 150 e 158
c.c. e che la controversia deve proseguire per la pronuncia della sentenza di divorzio avendo le parti proposto cumulativamente la domanda di separazione e la domanda di divorzio, cumulo ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 28727/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Rilevato pertanto che la causa deve essere rimessa in istruttoria;
Considerato che le parti si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte anche per la successiva fase del divorzio;
Rilevato che l'udienza sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. deve essere fissata dopo il decorso del termine di mesi 6 dall'udienza di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione personale ai fini della procedibilità della domanda ex art. 3 co.1 n.2 lettera b) legge
898/1970 e succ mod.,
P. Q. M.
Rimette la causa sul ruolo del giudice relatore dott. LA CA per la prosecuzione del giudizio di divorzio;
Fissa udienza del 18.6.2026, sostituta da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. per la dichiarazione di conferma di non volersi riconciliare e per l'eventuale rinuncia al deposito dei documenti di cui all'art. 473-bis.12.
Si comunichi
Così deciso in Lanusei, il 4.12.2025
Il Presidente
LA CA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANUSEI
Il Collegio, composto dai Signori Magistrati
Dott. LA CA Presidente rel. est.
Dott.ssa Nicoletta Serra Giudice
Dott.ssa Giada Rutili Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 241 del ruolo generale dell'anno 2025 di volontaria giurisdizione tra nato a [...] il [...] e ivi residente in [...]
n. 1, C.F.: , elettivamente domiciliato in Tortolì, via Mons. C.F._1
Virgilio 91, presso lo studio legale dell'avv. Enzo Di Mauro che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Ricorrente
e
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Locci Becciu n. 1, C.F.: , elettivamente domiciliata in Tortolì, C.F._2 via Oristano 1, presso lo studio legale dell'avv. Francesco Antonio Corrias che la rappresenta e difende in virtù come da procura in atti;
Resistente
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei.
Oggetto della causa: separazione dei coniugi – materia famiglia.
Conclusioni congiunte nell'interesse delle parti come da ricorso cumulativo del
17.06.2025 e confermate all'udienza del 4.11.2025, tenutasi a trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE Emerge dagli atti che le parti hanno contratto matrimonio in Tortolì il 18.10.2020, registrato negli atti dell'ufficio di stato civile del medesimo Comune al n. 9, parte 1, anno
2020 (estratto di matrimonio prodotto), in regime di comunione dei beni.
Dall' unione tra le parti è nata (il 10.5.2014). Per_1
La ricorrente è madre anche di nato il [...] da una precedente Persona_2 relazione.
Entrambi i bambini vivono con la madre in Cardedu. Parte_2
In seguito a ricorso cumulativo per separazione e scioglimento del matrimonio proposto congiuntamente dalle parti, all'udienza del 4.11.2025, gli stessi hanno chiesto che venisse pronunciata la separazione con l'accoglimento delle condizioni di seguito riportate:
- i coniugi sigg. e vivranno separati con l'obbligo del Parte_3 Parte_2 mutuo rispetto;
- la dimora coniugale in affitto, ubicata nel Comune di Tortolì alla via Fra Locci Becciu
n. 1, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, verrà assegnata a il quale Parte_1 si assume di pagare i canoni di locazione in maniera autonoma, esonerando espressamente da ciò la sig.ra Parte_2
- i coniugi dichiarano espressamente di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti;
- i coniugi altresì, nulla hanno da pretendere l'un l'altro, dichiarando insussistente allo stato, alcun rapporto economico e patrimoniale pendente tra gli stessi;
- le parti danno atto che intendono regolare i loro rapporti, sia con riguardo alla separazione che con riferimento alla successiva cessazione del matrimonio, in base alle menzionate condizioni.
Per i figli minorenni verrà applicato il seguente piano genitoriale:
- la figlia resterà affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_3 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la minore si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psicofisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
- la figlia rimarrà collocata prevalentemente presso la dimora materna sita Per_3 in via Amsicora n. 11 in Cardedu (NU); - la madre e il padre potranno esercitare il diritto di visita concordando con l'altro genitore orari e modalità, previo preavviso e secondo le cadenze lavorative e scolastiche imposte. Nello specifico, stanti gli ottimi rapporti intercorrenti tra le parti, il dialogo e la cooperazione assodata, non risulta necessario stabilire un ferreo calendario settimanale, poiché la permanenza con l'uno o l'altro coniuge avverrà di comune accordo, previa disponibilità e comunicazione tra gli stessi e, ove possibile, tenendo conto della volontà della minore. Allo stesso modo, per quanto concerne le principali festività e il periodo estivo, la permanenza e il diritto di visita verranno via via concordate tra le parti;
- il sig verserà alla sig.ra tramite accredito in c/c, Parte_1 Parte_2 entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per la figlia
, pari nel complesso ad € 250,00, assegno che sarà aggiornato Per_3 automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
- le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
In merito ad ulteriori disposizioni patrimoniali i coniugi dichiarano che nulla hanno a pretendere l'un l'altro, allo stesso tempo, alcuna spesa, debito, rapporto patrimoniale di qualsiasi genere è in corso tra i due o è stato contratto durante il breve periodo in cui sono stati sposati, con ciò espressamente stabilendo l'assenza di debiti e crediti reciproci di qualsivoglia genere o titolo;
- i coniugi chiedono altresì che, decorsi i termini di legge, venga pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio alle predette condizioni.
Tanto premesso, la domanda di separazione personale, attesa la pacifica intollerabilità della convivenza ed il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, deve essere senz'altro accolta. Preso atto del parere favorevole espresso dal PM del 3.07.2025, le condizioni di separazione come sopra riportate, devono ritenersi non in contrasto con disposizioni di legge inderogabili.
Le statuizioni relative alla figlia sono rispettose dei suoi interessi morali e materiali. Per_1
Deve pertanto disporsi in conformità.
PQM
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- pronuncia la separazione fra e come sopra Parte_1 Parte_2 identificati, i quali contraevano matrimonio in Tortolì il 18.10.2020, registrato negli atti dell'ufficio di stato civile del medesimo Comune al n. 9, parte 1, anno 2020;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tortolì le conseguenti annotazioni di legge a margine del citato atto;
- omologa le condizioni di separazione così come sopra riportate;
- rimette con separata ordinanza la causa sul ruolo per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.48 e della Legge 898/70 e successive modifiche art. 3 n.2) lettera b).
Così deciso in Lanusei, nella Camera di Consiglio del 4.12.2025
Il Presidente rel.est.
Dott. LA CA TRIBUNALE DI LANUSEI
composto dai Signori Magistrati
Dott. LA CA Presidente rel. est.
Dott.ssa Nicoletta Serra Giudice
Dott.ssa Giada Rutili Giudice ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
***
Il Collegio,
Rilevato che in data odierna è stata pronunciata sentenza di separazione ex art. 150 e 158
c.c. e che la controversia deve proseguire per la pronuncia della sentenza di divorzio avendo le parti proposto cumulativamente la domanda di separazione e la domanda di divorzio, cumulo ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 28727/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Rilevato pertanto che la causa deve essere rimessa in istruttoria;
Considerato che le parti si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte anche per la successiva fase del divorzio;
Rilevato che l'udienza sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. deve essere fissata dopo il decorso del termine di mesi 6 dall'udienza di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione personale ai fini della procedibilità della domanda ex art. 3 co.1 n.2 lettera b) legge
898/1970 e succ mod.,
P. Q. M.
Rimette la causa sul ruolo del giudice relatore dott. LA CA per la prosecuzione del giudizio di divorzio;
Fissa udienza del 18.6.2026, sostituta da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. per la dichiarazione di conferma di non volersi riconciliare e per l'eventuale rinuncia al deposito dei documenti di cui all'art. 473-bis.12.
Si comunichi
Così deciso in Lanusei, il 4.12.2025
Il Presidente
LA CA