Ordinanza collegiale 23 ottobre 2025
Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 20/04/2026, n. 7068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7068 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07068/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11848/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11848 del 2025, proposto da
MA De LI, rappresentato e difeso dall'avvocato RI Di Veroli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
NA ER, AU TI, controinteressata non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa adozione di idonea misura cautelare
- della graduatoria regionale di merito relativa all'USR Abruzzo e pubblicata in data 8/08/2025 sul sito istituzionale nonché su INPA in merito al “concorso pubblico, per titoli ed esami, per 1.435 posti per l'accesso all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione”, laddove il ricorrente è collocato alla posizione n.30 con un punteggio totale di 101,10, di gran lunga inferiore a quella dovuta per la mancata valutazione degli ulteriori titoli in suo possesso (12,50 punti);
- della nota di cui al prot.n.8580/25 del 3/7/25 con cui l'USR Abruzzo ha rigettato l'istanza di riesame presentata lo scorso 6/6/2025, sul presupposto che la Commissione non avrebbero potuto prendere visione dei titoli del ricorrente e che l'Amministrazione non avrebbe mai riaperto i termini di partecipazione alla selezione;
- della scheda di valutazione dei titoli del ricorrente e dei verbali dagli estremi ignoti, in cui la Commissione ha individuato i criteri di valutazione e nella valutazione non ha tenuto conto, ai fini del punteggio aggiuntivo, degli ulteriori titoli in possesso dell'istante, come segnalati da quest'ultimo nella precedente istanza di riesame / accesso del 6/6/25;
- del Bando pubblicato in INPA con nota prot.n.1897 dello scorso 12/12/2024, oltre ai relativi allegati e, in particolare, l'allegato C contenente la Tabella di ripartizione dei punteggi dei titoli, con cui è stato indetto il “concorso pubblico, per titoli ed esami, per 1.435 posti per l'accesso all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione”, laddove lesivo nei confronti della parte ricorrente e, in particolare, agli artt.4, 5 e 8 relativi alle modalità di presentazione della domanda, dei criteri di valutazione dei e dei titoli di merito, in particolare nella parte in cui non si tiene conto di quelli già indicati e caricati sul Portale previsto per l'invio della candidatura (doc.3);
- nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall'Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente.
nonchè per l'accertamento e la condanna dell'interesse in capo alla parte ricorrente di vedersi riconoscere la piena validità dei titoli in suo possesso secondo i criteri previsti dalla “lex specialis”, ai fini dell'attribuzione dell'ulteriore punteggio aggiuntivo di 12,50 punti e del diritto dello stesso alla corretta rideterminazione del punteggio finale, con conseguente “corretta” collocazione nella graduatoria regionale di merito USR Abruzzo, che gli permetterebbe di raggiungere una posizione prossima alla n.10 con un punteggio totale di 113,6 (anziché la posizione n.30 con l'attuale punteggio di 101,10), quindi di poter rientrare tra i vincitori.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa NI AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con Bando pubblicato in INPA con nota prot.n.1897 dello scorso 12/12/2024, oltre ai relativi allegati, il Ministero dell’istruzione e del merito ha indetto un “concorso pubblico, per titoli ed esami, per 1.435 posti per l’accesso all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione”, su BASE REGIONALE “per la copertura dei posti disponibili per le assunzioni nell’area funzionari e dell’elevata qualificazione nel limite del 50 per cento dei 2.870 posti autorizzati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri”.
Ai fini della valutazione dei titoli, l’art. 8 ha rimandato alla declinazione dei criteri di valutazione dei titoli all’allegato C del Bando.
Il ricorrente, in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dall’art.3 del Bando, ha presentato domanda di partecipazione tramite il portale del M.I.M. di “istanze online” per l’Ufficio Regionale dell’Abruzzo (registrata al prot.uff.n.2260311 del 9/1/25), dichiarando come titolo di accesso il possesso della “laurea nuovo ordinamento magistrale – LM 56 in Scienze dell’economia” conseguita in data 29/11/2016 presso l’Università degli studi Gabriele D’Annunzio di Chieti e Pescara, omettendo di caricare però gli ulteriori e seguenti titoli di merito in suo possesso necessari ai fini dell’attribuzione dell’ulteriore punteggio (Laurea specialistica in “Management delle Imprese Sportive – Organizzazione e Gestione dei Servizi per lo Sport e le Attività Motorie (LM 47)” conseguita in data 2/11/2010 presso l’Università degli Studi di Teramo; Master di I livello in “Strumenti di gestione e metodologie per l’accesso alle risorse europee finalizzate allo sviluppo del sistema educativo-scolastico” conseguito in data 17/07/2020 presso l’Università Telematica E-Campus; Master di I livello in “Strategia e pianificazione delle organizzazioni, degli eventi e degli impianti sportivi (D.m.509/99)” conseguito in DATA 3/03/2012 presso l’Università degli Studi della Repubblica di San Marino; Certificazione linguistica di livello C1 in lingua inglese “ESOL International CEFR C1” conseguita in data 15/04/2022; Idoneità alla “Selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 3970 unità, aumentate a 4271, per l'area dei funzionari per attività tributaria” presso l’Agenzia delle Entrate).
A seguito dello svolgimento delle prove, nell’attesa della valutazione dei titoli, il ricorrente si è poi avveduto dell’errore di caricamento della domanda.
In considerazione di ciò, con istanza di riesame - accesso del 3/06/2025, il ricorrente ha chiesto al Ministero e all’USR Abruzzo la rivalutazione del punteggio. Con il provvedimento impugnato (prot.n.0008580) del 3/07/25, l’USR Abruzzo ha negato la richiesta rappresentando che l’art.8 del Bando esclude alla Commissione di valutare titoli non dichiarati in domanda.
Con provvedimento di cui alla nota prot.n.0010855/2025, l’USR Abruzzo ha poi pubblicato sul proprio portale e su INPA la graduatoria finale di merito.
I predetti provvedimenti sono stati impugnati dal ricorrente, con ricorso depositato il 9.10.2025, previa sospensione cautelare, per i seguenti motivi:
I.- VIOLAZIONE DELL’ART.6 E 18 L.N.241/90; VIOLAZIONE DELL’ART.43 CAD; VIOLAZIONE ARTT.3 E 97 DELLA COSTITUZIONE; VIOLAZIONE DEL “FAVOR PARTECIPATIONIS; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, MANIFESTA
ILLOGICITÀ, CARENZA DI MOTIVAZIONE, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, ERRATA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI, TRAVISAMENTO DEI FATTI E IRRAGIONEVOLEZZA: OMESSA ATTIVAZIONE DEL “SOCCORSO ISTRUTTORIO”, DEI PRINCIPI DI “AUTOCERTIFICAZIONE” LADDOVE LA COMMISSIONE NON HA RICONOSCIUTO IL PUNTEGGIO AGGIUNTIVO DI 12,5 PUNTI AL RICORRENTE PER I TITOLI IN SUO POSSESSO giacché l’omessa valutazione dei titoli da parte della Commissione d’esame sarebbe frutto di un evidente errore di compilazione della domanda di partecipazione al concorso che è stato indotto dal sistema telematico e, a cui, in ogni caso, la Commissione avrebbe potuto facilmente porre rimedio verificando il possesso dei citati titoli precedentemente indicati e caricati dal ricorrente sulla propria area riservata e personale del Portale Unico del reclutamento raggiungibile all’indirizzo “www.inpa.gov.it” e tramite il Servizio Istanze OnLine (alias POLIS - Presentazione On Line delle Istanze: che permette di effettuare in modalità digitale la presentazione delle domande connesse ai principali procedimenti amministrativi);II. VIOLAZIONE DI LEGGE; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 6 DELLA L. 241/1990 PER OMESSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL “SOCCORSO ISTRUTTORIO”; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART.97 DELLA COSTITUZIONE; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL “FAVOR PARTECIPATIONIS”; ECCESSO DI POTERE NELLE FIGURE SINTOMATICHE DELLA CARENZA D’ISTRUTTORIA, DELL’ILLOGICITÀ E DELLA IRRAGIONEVOLEZZA: NELLA PARTE IN CUI L’AMMINISTRAZIONE NON HA RICONOSCIUTO AL RICORRENTE LA VALUTAZIONE DEGLI ULTERIORI TITOLI IN SUO POSSESSO E IL CORRETTO PUNTEGGIO AGGIUNTIVO DI 12,5 PUNTI NELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO USR ZZ tenuto conto che i titoli erano già presenti sul portale e l’Amministrazione resistente, avrebbe comunque potuto fruire della facoltà prevista dall’art. 6 della L.241/1990, ossia del c.d. “soccorso istruttorio”.
Si è costituita l’Amministrazione con memoria di stile.
Con ordinanza collegiale nr. 18447/2025 il Collegio ha disposto l’integrazione del contraddittorio tramite pubblici proclami.
Parte ricorrente ha provveduto, come da allegati depositati il 10/11/2025.
All’udienza pubblica dell’11 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Merita, infatti, di essere condiviso quell’orientamento giurisprudenziale formatosi in un giudizio identico, a mente del quale “ in presenza della allegazione dei titoli suscettibili di valutazione, a nulla rilevi l’errato caricamento di essi nel modulo preordinato alla predisposizione della domanda di partecipazione al concorso, atteso che i titoli stessi – a conoscenza, e quindi, nella disponibilità della Commissione – ben avrebbero potuto formare oggetto di valutazione da parte di quest’ultima (eventualmente, previa attivazione, al ricorrere dei necessari presupposti, del soccorso istruttorio) ” (cfr. ord. TAR Lazio, sez. IV, nr. 1342/2023).
Anche nel caso in esame, infatti, la Commissione avrebbe potuto facilmente porre rimedio alla mancata allegazione di ulteriori titoli, verificando il possesso di quelli precedentemente indicati e caricati dal ricorrente sulla propria area riservata e personale del Portale Unico del reclutamento raggiungibile all’indirizzo “www.inpa.gov.it” e tramite il Servizio Istanze OnLine (alias POLIS - Presentazione On Line delle Istanze: che permette di effettuare in modalità digitale la presentazione delle domande connesse ai principali procedimenti amministrativi).
Deve, infatti, trovare favorevole accoglimento la tesi spesa da parte ricorrente a mente della quale il principio di conservazione dei dati (art.43 CAD – Codice Amministrazione digitale), dispone che “ restano validi i documenti degli archivi, dato o documento già conservati mediante riproduzione su supporto fotografico, su supporto ottico o con altro processo idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali ai sensi della disciplina vigente al momento dell’invio dei singoli documenti nel sistema di conservazione ”.
Peraltro, ai sensi della più recente giurisprudenza “ La P.A. ha un ragionevole obbligo — nei limiti della razionale proporzionalità — di verificare la correttezza delle domande di partecipazione alle procedure concorsuali e di attivare il soccorso istruttorio ex art. 6 della Legge n. 241/1990, ove siano riscontrati meri errori materiali, agevolmente desumibili dai documenti versati in atti o segnalati dal candidato ” (Consiglio di Stato sez. VII, 19/02/2025, n. 669).
Nel caso in esame, avendo già l’Amministrazione in proprio possesso tutti i documenti utili ai fini di una valutazione dei titoli completa ed avendo il ricorrente tempestivamente segnalato alla stessa la necessità di integrare il titolo dichiarato al momento della presentazione della domanda con gli ulteriori titoli in suo possesso, sarebbe stato onere dell’Amministrazione provvedere in tal senso, non risultano l’attività di integrazione istruttoria eccessivamente gravosa o sproporzionata.
Per tali ragioni il ricorso deve essere accolto, con conseguente obbligo dell’Amministrazione di valutare gli ulteriori titoli vantati da parte ricorrente e caricati sul Portale Unico del reclutamento.
Le spese processuali sono poste a carico di parte soccombente e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Condanna l’Amministrazione alla rifusione delle spese processuali da liquidarsi in E. 1500,00 oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI IA, Presidente
NI AT, Primo Referendario, Estensore
Francesco Baiocco, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI AT | RI IA |
IL SEGRETARIO