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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XX, sentenza 06/02/2026, n. 1301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1301 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1301/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il
15/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
LM BE MI, Relatore
MARCHIELLO ANTONIO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 441/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2529/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
1 e pubblicata il 20/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010500906 2023 II. DD. E IVA 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010500906 2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010500906 2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010500906 2023 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 260/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Appellante: Si riporta.
Appellato: Si riporta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'avv. Resistente_1 ha impugnato innanzi alla CGT di Primo Grado di Caserta l'avviso di accertamento n. TF7010500906/2023 per l'anno 2017, notificato in data 02/08/2023, con il quale l'Agenzia delle Entrate ha recuperata a tassazione maggiori imposte IRPEF ed addizionali per costi indebitamente dedotti.
A sostegno del ricorso, egli ha dedotto l'insussistenza dei presupposti per la ripresa a tassazione.
Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, l'Amministrazione resistente ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Con sentenza n. 2529/24 la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caserta ha accolto il ricorso, annullando l'atto impugnato.
Avverso tale statuizione giudiziale l'Agenzia delle Entrate ha interposto appello, deducendo l'illegittimità della pronuncia impugnata, e ribadendo la sussistenza dei presupposti per la maggiore ripresa a tassazione.
Ha chiesto pertanto, in accoglimento dell'appello, e in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto del ricorso proposto dal ricorrente in primo grado. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, l'avv. Resistente_1 ha chiesto il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 15.1.2026 l'appello è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. L'appello è fondato.
3. Costituiscono circostanze pacifiche i seguenti acquisti, da parte dell'appellante, di valori bollati:
- nota spese n. 1 del 20/3/2017 per € 11.538,69 (fattura acquisti 10),
- nota spese n. 2 del 30/09/2017 per € 20.216,18 /fattura acquisti 29),
- nota spese n. 3 del 31/12/2017 per € 26.777,31 (fattura acquisti 43),
e così per un totale di € 58.532,18.
4. Orbene, ad avviso della Corte l'acquisto di valori bollati per tale importo deve ritenersi del tutto anomalo e non rispondente all'andamento delle spese per valori bollati negli anni antecedenti e successivi quello in contestazione. Invero:
- nell'anno 2021 l'appellato ha sostenuto spese per valori bollati pari a € 277; - nell'anno 2020 l'appellato ha sostenuto spese per valori bollati pari a € 5.522;
- nell'anno 2019 l'appellato ha sostenuto spese per valori bollati pari a € 2.987;
- nell'anno 2018 l'appellato ha sostenuto spese per valori bollati pari a € 277;
- nell'anno 2016 l'appellato ha sostenuto spese per valori bollati pari a € 27.883;
- nell'anno 2015 l'appellato ha sostenuto spese per valori bollati pari a € 32.301;
- nell'anno 2014 l'appellato ha sostenuto spese per valori bollati pari a € 22.843.
5. All'evidenza, la somma di € 58.532,18 deve ritenersi del tutto eccentrica rispetto agli acquisti di valori analoghi effettuati negli anni precedenti e successivi a quello in contestazione, e non si giustifica in alcun modo con le esigenze di studio relative alla necessità di provvista di valori bollati per attività a compiersi, avuto riguardo alla significativa sproporzione tra i medesimi acquisti compiuti negli anni in comparazione.
E la sproporzione è ancor più marcata, se si considera altresì la differenza tra l'importo in contestazione
(€ 58.532,18) e il totale delle anticipazioni di spese ex art. 15 d.P.R. n. 633/1972 rilevato dai registri Iva
(€ 5.616,30).
Per tali ragioni, deve ritenersi giustificato l'assunto dell'Agenzia delle Entrate dell'inesistenza del relativo costo, che non può dunque essere ammesso in deduzione del relativo reddito.
6. Alla luce di tali considerazioni, l'appello è fondato.
Ne consegue, in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto del ricorso proposto dall'odierno appellato in primo grado.
7. Sussistono giusti motivi, legati alla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello, e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta il ricorso proposto dal ricorrente in primo grado. Compensa le spese di lite. Napoli, 15.1.2026.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il
15/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
LM BE MI, Relatore
MARCHIELLO ANTONIO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 441/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2529/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
1 e pubblicata il 20/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010500906 2023 II. DD. E IVA 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010500906 2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010500906 2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010500906 2023 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 260/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Appellante: Si riporta.
Appellato: Si riporta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'avv. Resistente_1 ha impugnato innanzi alla CGT di Primo Grado di Caserta l'avviso di accertamento n. TF7010500906/2023 per l'anno 2017, notificato in data 02/08/2023, con il quale l'Agenzia delle Entrate ha recuperata a tassazione maggiori imposte IRPEF ed addizionali per costi indebitamente dedotti.
A sostegno del ricorso, egli ha dedotto l'insussistenza dei presupposti per la ripresa a tassazione.
Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, l'Amministrazione resistente ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Con sentenza n. 2529/24 la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caserta ha accolto il ricorso, annullando l'atto impugnato.
Avverso tale statuizione giudiziale l'Agenzia delle Entrate ha interposto appello, deducendo l'illegittimità della pronuncia impugnata, e ribadendo la sussistenza dei presupposti per la maggiore ripresa a tassazione.
Ha chiesto pertanto, in accoglimento dell'appello, e in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto del ricorso proposto dal ricorrente in primo grado. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, l'avv. Resistente_1 ha chiesto il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 15.1.2026 l'appello è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. L'appello è fondato.
3. Costituiscono circostanze pacifiche i seguenti acquisti, da parte dell'appellante, di valori bollati:
- nota spese n. 1 del 20/3/2017 per € 11.538,69 (fattura acquisti 10),
- nota spese n. 2 del 30/09/2017 per € 20.216,18 /fattura acquisti 29),
- nota spese n. 3 del 31/12/2017 per € 26.777,31 (fattura acquisti 43),
e così per un totale di € 58.532,18.
4. Orbene, ad avviso della Corte l'acquisto di valori bollati per tale importo deve ritenersi del tutto anomalo e non rispondente all'andamento delle spese per valori bollati negli anni antecedenti e successivi quello in contestazione. Invero:
- nell'anno 2021 l'appellato ha sostenuto spese per valori bollati pari a € 277; - nell'anno 2020 l'appellato ha sostenuto spese per valori bollati pari a € 5.522;
- nell'anno 2019 l'appellato ha sostenuto spese per valori bollati pari a € 2.987;
- nell'anno 2018 l'appellato ha sostenuto spese per valori bollati pari a € 277;
- nell'anno 2016 l'appellato ha sostenuto spese per valori bollati pari a € 27.883;
- nell'anno 2015 l'appellato ha sostenuto spese per valori bollati pari a € 32.301;
- nell'anno 2014 l'appellato ha sostenuto spese per valori bollati pari a € 22.843.
5. All'evidenza, la somma di € 58.532,18 deve ritenersi del tutto eccentrica rispetto agli acquisti di valori analoghi effettuati negli anni precedenti e successivi a quello in contestazione, e non si giustifica in alcun modo con le esigenze di studio relative alla necessità di provvista di valori bollati per attività a compiersi, avuto riguardo alla significativa sproporzione tra i medesimi acquisti compiuti negli anni in comparazione.
E la sproporzione è ancor più marcata, se si considera altresì la differenza tra l'importo in contestazione
(€ 58.532,18) e il totale delle anticipazioni di spese ex art. 15 d.P.R. n. 633/1972 rilevato dai registri Iva
(€ 5.616,30).
Per tali ragioni, deve ritenersi giustificato l'assunto dell'Agenzia delle Entrate dell'inesistenza del relativo costo, che non può dunque essere ammesso in deduzione del relativo reddito.
6. Alla luce di tali considerazioni, l'appello è fondato.
Ne consegue, in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto del ricorso proposto dall'odierno appellato in primo grado.
7. Sussistono giusti motivi, legati alla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello, e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta il ricorso proposto dal ricorrente in primo grado. Compensa le spese di lite. Napoli, 15.1.2026.